Categoria: 1952
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Tipologia: Accordo (proroga)
Data firma: 30 maggio 1952
Validità: 30.06.1953
Parti: Federazione Italiana Editori Giornali, Associazione Stampatori Giornali e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria
Settori: Poligrafici e spettacolo, Quotidiani ecc.

Sommario:

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Dichiarazioni

Proroga del contratto nazionale e istituzione dell’indennità di mensa, 30 maggio 1952

Addì 30 maggio 1952 in Roma, tra la Federazione Italiana Editori Giornali [...], l’Associazione Italiana Stampatori Giornali [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Libro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria [...], ritenuta la opportunità di prorogare per la durata di un anno la validità del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, stipulato in Roma il 20 gennaio 1951 e di istituire, nel frattempo, una indennità sostitutiva di mensa, a carattere transitorio;

riaffermata la inscindibilità delle norme contenute nel suddetto contratto ed, in particolare, la operatività della «norma complementare» di cui alla pagina 67 del contratto stesso, quale condizione essenziale per la esecuzione del rapporto fra le parti, hanno convenuto quanto appresso:

1) La validità del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa, stipulato in Roma il 20 gennaio 1951, è prorogato al 30 giugno 1953.