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Cassazione Penale, Sez. 6,  20 giugno 2012, n. 24574 - False dichiarazioni agli ispettori dell'INAIL da parte di un datore di lavoro


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERPICO      Francesco   -  Presidente   -

Dott. MILO         Nicola      -  Consigliere  -

Dott. PAOLONI      Giacomo     -  Consigliere  -

Dott. PETRUZZELLIS Anna        -  Consigliere  -

Dott. CALVANESE    Ersilia     -  Consigliere  -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., nato a (OMISSIS);

avverso  la  sentenza in data 17/12/2010 dalla Corte  di  Appello  di Brescia:

esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;

udita  in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere  Dott. Giacomo Paoloni;

udito  il  pubblico  ministero in persona del  sostituto  Procuratore Generale  Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste in ordine al reato di  cui all'art. 483 c.p. ed il rigetto del ricorso nel resto;

udito  il  difensore dell'imputato, avv. Cattaneo Francesca,  che  ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

 

FattoDiritto

 

1. Con atto personale l'imputato C.R. impugna per cassazione l'indicata sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero e della parte civile, ha riformato la sentenza assolutoria emessa ex art. 530 c.p.p., comma 2 dal Tribunale di Bergamo e lo ha dichiarato colpevole del reato di falsa testimonianza e responsabile del connesso reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), dichiarando questo secondo reato estinto per prescrizione e condannandolo per il reato di cui all'art. 372 c.p. alla pena sospesa - concessegli generiche circostanze attenuanti - di un anno e sei mesi di reclusione.

Reati connessi all'infortunio mortale occorso il (OMISSIS) all'operaio agricolo H.S., dipendente della società O. Fratelli Cabrini gestita dal ricorrente, allorchè a bordo di un ciclomotore, che veniva investito e travolto da un camion ad un incrocio, si stava recando a lavorare - su indicazione dell'imputato - con altri dipendenti della O. (alcuni dei quali assunti "in nero") in un fondo di tale A.C., non lontano da quello aziendale sito in località (OMISSIS).

Le falsità dichiarative contestate al C. riguardano le circostanze da lui riferite ai funzionali ispettori dell'INAIL il 29.4.2002 nell'ambito dell'inchiesta infortunistica dell'ente pubblico sulla morte dell'operaio (evento "denunciato" dallo stesso C.) e le dichiarazioni testimoniali dal medesimo rese il 9.5.2005 davanti al giudice del lavoro di (OMISSIS) nella causa promossa dagli eredi del S. (moglie e quattro figli minorenni, costituiti parte civile nell'odierno procedimento).

Con riferimento alle prime dichiarazioni, sussunte nella fattispecie di cui all'art. 483 c.p., l'accusa di falsità mossa al C. attiene alla asserzione secondo cui egli avrebbe mandato il S. a lavorare in altro fondo della sua ditta sito nel comune di (OMISSIS), raggiungibile o attraverso una strada sterrata di campagna o attraverso la strada provinciale asfaltata, senza necessità di transitare nell'area cittadina di (OMISSIS) (in cui si era verificato l'incidente stradale). Evenienza contraria al vero, essendo emerso che il S. era stato inviato, con altri lavoratori stranieri non regolari, a lavorare nelle serre dell'agricoltore A., sito nella (OMISSIS), molto più vicino alla sede aziendale della O. e utilmente raggiungibile solo con la strada realmente percorsa dallo sfortunato S..

Con riferimento alla deposizione testimoniale resa al giudice del lavoro di Bergamo la contestazione di falso afferisce alla medesima circostanza dell'effettivo luogo di lavoro che stava raggiungendo il S. al momento dell'infortunio mortale ("...la mattina dell'incidente gli avevo detto di recarsi nell'altra azienda a raccogliere l'insalata...confermo le dichiarazioni da me rese il 29.4.2002, nel senso che il S. doveva andare nel fondo di - (OMISSIS), che non mi risulta essere quello indicato nella cartina, perchè era molto più in basso, nel comune di (OMISSIS)").

2. La Corte territoriale ha ritenuto sorretta da univoci elementi probatori la penale responsabilità dell'imputato, evidenziando che:

a) il C., pur avendo segnalato all'INAIL l'infortunio del proprio dipendente, aveva un personale interesse a mentire sulla dinamica dello stesso per eludere eventuali responsabilità afferenti, oltre che all'impiego di lavoratori "irregolari" (come poi emerso), allo svolgimento di un'attività commerciale interpositiva che gli avrebbe fatto perdere le agevolazioni fiscali previste per le aziende agricole; donde l'esigenza di far apparire che il S. andava a lavorare in altro terreno della O. e non nel fondo dell' A.;

b) le false dichiarazioni rese prima agli ispettori del lavoro e poi confermate nell'esame testimoniale nella causa di lavoro intentata dagli eredi del lavoratore concernono non tanto il "tragitto" che avrebbe dovuto percorrere il S., come erroneamente supposto dal giudice di primo grado, quanto unicamente l'effettivo luogo di lavoro in cui era diretto l'operaio;

c) le false dichiarazioni dell'imputato, smentite dalle testimonianze degli altri lavoratori extracomunitari che andavano a lavorare col S. nel fondo A. (valutate pienamente credibili anche nel processo per omicidio colposo nei confronti del camionista responsabile dell'investimento del S. e riscontrate dal medico che aveva soccorso il S. nell'immediatezza del sinistro), hanno assunto carattere di rilevanza e decisività nel giudizio promosso dagli eredi del S. (l'INAIL ha disconosciuto il diritto pensionistico degli eredi proprio in base all'indicazione del C. sul luogo di lavoro cui era diretto il S. e all'apparente illogicità del percorso da lui seguito per giungere nell'altro fondo aziendale della O.; il giudice del lavoro ha, per le stesse ragioni, respinto il ricorso ex art. 700 c.p.p. avverso la determinazione dell'INAIL).

3. Con il ricorso contro la sentenza di secondo grado l'imputato propone i motivi di censura di seguito riassunti per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3.1.1. Violazione dell'art. 429 c.p.p. e nullità del decreto dispositivo del giudizio.

Il decreto che dispone il giudizio deve enunciare in forma chiara e precisa il fatto contestato all'imputato, come prevede l'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c). Ma palese è la discrasia esistente tra i due capi di accusa ascritti al C., stante la diversità del presunto mendacio, che per il reato di cui all'art. 483 c.p. investe l'orario in cui il S. si era recato presso la sede aziendale di C. della società O., mentre avrebbe dovuto recarsi nel fondo sito nel comune di (OMISSIS), e che per il reato di cui all'art. 372 c.p. investe il fondo di destinazione lavorativa dove doveva recarsi l'operaio. L'incertezza in tal modo esistente sull'oggetto delle contestazioni è stata eccepita in primo grado, ma inopinatamente il Tribunale l'ha respinta, dando luogo ad una violazione del diritto di difesa dell'imputato per effetto di una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. che afferisce al corretto esercizio dell'azione penale da parte del p.m. ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b).

3.1.2. Violazione dell'art. 581 c.p.p. e difetto di motivazione.

La Corte di Appello avrebbe dovuto, per il combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p., dichiarare inammissibili gli appelli del p.m. e della parte civile, poichè gli stessi non indicano gli specifici capi della sentenza del Tribunale cui si riferiscono i gravami. Sia la parte civile che il p.m. non esprimono la volontà di impugnare anche il reato di falso ex art. 483 c.p. di cui al capo A) della rubrica. In base al principio devolutivo che regola le impugnazioni (art. 597 c.p.p.) la Corte di Appello non avrebbe potuto riformare la sentenza del Tribunale in rapporto al reato di cui all'art. 483 c.p., sostituendo alla assoluzione per insussistenza del fatto F improcedibilità per intervenuta prescrizione.

3.1.3. Erronea applicazione dell'art. 483 c.p..

Le dichiarazioni rese dall'imputato all'INAIL non rientrano tra quelle fidefacenti, in relazione alle quali sussiste un obbligo di verità del dichiarante, come statuito dalle Sezioni Unite della S.C. in due sentenze e come correttamente ritenuto dal Tribunale, che ha dichiarato insussistente il reato ex art. 483 c.p. ascritto a C. (Cass. S.U., 17.2.1999 a 6, Lucarotti, rv. 212782; Cass. S.U. 15.12.1999 n. 28, Gabrielli, rv. 215413).

3.1.4. Carenza e illogicità della motivazione.

I giudici di secondo grado hanno condannato il C., pur in difetto di prova della reale sussistenza degli elementi materiale e soggettivo della falsa testimonianza, avuto particolare riguardo all'assenza di un concreto movente del mendacio in cui sarebbe incorso l'imputato. Questi non ha mai negato che il S. sia rimasto vittima di un infortunio lavorativo in itinere, limitandosi ad indicare i due percorsi alternativi che egli avrebbe potuto seguire per raggiungere il fondo nel comune di (OMISSIS). Nè l'interesse a mentire può essere ravvisato nella riconducibilità all'impresa dell'imputato di lavoratori irregolari, trattandosi di circostanza già venuta in luce al di fuori della vicenda del sinistro stradale del S.. L'asserita falsità dichiarativa dell'imputato deve valutarsi comunque irrilevante nel giudizio presupposto (causa di lavoro eredi S. - INAIL), non potendosi addossare all'imputato la rigoristica interpretazione degli eventi dedotta dall'INAIL, che ha negato agli eredi della vittima i diritti previdenziali derivanti dal decesso del S..

3.2. Con una memoria la difesa della parte civile ha contestato le deduzioni del ricorrente, non fondate rispetto alla sentenza di appello, e invocato il rigetto del ricorso.

4. I motivi di censura delineati dal ricorrente si rivelano destituiti di fondamento e per più versi indeducibili, laddove rievocano tematiche di mero spessore fattuale attraverso una rivisitazione del globale contegno dichiarativo del C., che non è consentito ripercorrere nell'odierno giudizio di legittimità.

La Corte di Appello ha correttamente applicato i criteri di apprezzamento della prova, indicando le oggettive complementari evenienze attestanti l'oggettiva falsità dell'assunto testimoniale del prevenuto e la sua decisiva influenza rispetto all'oggetto della causa petendi del giudizio previdenziale promosso dagli eredi del lavoratore S., risultati soccombenti appunto per il significativo credito attribuito ai dati falsamente riferiti dal C..

4.1. I motivi primo e secondo del ricorso, collegati in via logica e storica, non hanno pregio. Alcun vizio di forma e di sostanza descrittiva dei fatti reato contestati al C. è ravvisabile nell'atto traslativo del giudizio, la relativa eccezione preliminare ex art. 491 c.p.p. essendo stata puntualmente rigettata dal Tribunale (nè, per altro, essa è stata riproposta in limine nel giudizio di appello). Per la semplice ragione che, in palese distonia con quanto si sostiene nel ricorso, l'oggetto dei due reati di falso ascritti all'imputato è identico, dal momento che sia le dichiarazioni non veritiere raccolte dagli ispettori dell'INAIL, sia le successive dichiarazioni testimoniali del C., che replicano quanto da lui già riferito nell'inchiesta infortunistica, hanno peculiare ed esclusivo riguardo alla reale destinazione del S. e al luogo di lavoro in cui si stava recando. Tutti gli altri aspetti richiamati dal ricorrente e, in parte, pur presi in esame dalla sentenza di primo grado non hanno rilievo alcuno ai fini della sussistenza della falsità della testimonianza dell'imputato (non l'orario in cui il lavoratore è arrivato al mattino presso la sede aziendale; non lo stesso tragitto che in teoria avrebbe dovuto seguire il lavoratore per spostarsi nel diverso luogo indicatogli dal datore di lavoro; non la presenza di altri lavoratori ovvero l'irregolarità delle loro posizioni contrattuali).

Ne discende, quindi, che sia l'appello del p.m. che l'appello della parte civile sono stati ritualmente incentrati, e per ciò pienamente ammissibili, sull'unico dato significativo e rappresentativo della falsità testimoniale del C., inerente al luogo di lavoro cui aveva destinato il S.. E' nell'indicare tale luogo che l'imputato ha affermato cosa non vera, prima ai funzionari INAIL e poi al giudice del lavoro, come la lineare analisi delle fonti di prova sviluppata dalla decisione di appello ha diffusamente dimostrato.

4.2. Quanto al reato di cui all'art. 483 c.p., che la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato estinto per prescrizione, erroneamente il ricorso (terzo motivo) richiama le decisioni delle Sezioni Unite di questa S.C., alla cui stregua il delitto in esame sussiste soltanto nel caso in cui l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasposta, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero sui fatti che è chiamato a riferire. Ora non è revocabile in dubbio che i verbali degli atti compiuti dagli ispettori INAIL e dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle rispettive funzioni sono pacificamente assimilabili ai verbali e ai rapporti della polizia giudiziaria (trattandosi di funzionari con additiva qualifica di ufficiali di p.g.) ed hanno specifico valore probatorio, sia per quel che concerne l'accertamento dei fatti direttamente constatati dal verbalizzante funzionario, sia per quel che concerne le dichiarazioni allo stesso rese (Cass. Sez. 3, 10.12.1973 n. 3727/74, De Simone, rv. 126974;Cass. Sez. 3, 6.11.1985 a 1563/86, Baroni, rv. 171940; Cass. Sez. 6, 28.9.1990 n. 15576, Brighetti, rv. 185861).

Di tal che pertinente e corretta è l'indicazione della sentenza impugnata sull'obbligo di verità gravante sul C. nell'ambito dell'inchiesta INAIL (sentenza, p. 8: "...sicuramente il datore di lavoro ha l'obbligo di dichiarare il vero ai funzionario INAIL che svolga accertamenti sulla morte di un dipendente, tanto che nell'intestazione del verbale si legge "consapevole delle responsabilità penali e civili che si assume chi rilascia dichiarazioni false o scientemente errate o incomplete").

4.3. Infondati e frutto di una travisante lettura della decisione impugnata debbono considerarsi i rilievi di insufficienza e illogicità mossi alla motivazione della sentenza di appello con il quarto e ultimo motivo di ricorso.

Il nucleo centrale della falsa testimonianza resa dall'imputato è costituito dalla mendace indicazione del reale luogo di lavoro in cui stava recandosi il S., falsità che la Corte territoriale giudica suffragata dalla ricostruzione degli eventi resa possibile dalle attendibili testimonianze dei colleghi di lavoro dello stesso S., da altre testimonianze e da elementi di prova logica, primo tra tutti quello relativo alla presenza dell'infortunato nella sede stradale teatro del suo investimento, sede giustificabile soltanto in rapporto alla necessità di raggiungere il (diverso) fondo dell' A. e non il fondo della ditta O. a (OMISSIS) (come falsamente affermato dall'imputato). E' su tale nucleo che i giudici di secondo grado constatano l'assoluta rilevanza della dichiarazione falsa del C. nel giudizio in cui è resa, elemento che - solo - consente di ritenere penalmente punibile ex art. 372 c.p. la testimonianza mendace. Diversamente dalla decisione del Tribunale, che giunge a disquisire di falsità dichiarativa innocua, non avendo compreso la pertinenza e la rilevanza (in termini di idoneità condizionante il giudizio presupposto) del mendacio del C., la Corte di Appello ha evidenziato che sia l'INAIL che il giudice del lavoro hanno ritenuto credibili le false affermazioni dell'imputato, attribuendo ad una supposta personale e illogica decisione dello stesso S. l'essersi trovato con il ciclomotore nel luogo in cui venne investito da un camion e così negando ai superstiti il trattamento previdenziale previsto per il decesso del lavoratore subordinato avvenuto nell'esecuzione di attività demandatagli dal datore di lavoro.

Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del C. al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012