Tipologia: CCNL
Data firma: 19 maggio 1956
Validità: 16.05.1956 - 30.06.1956
Parti: Federazione Italiana Editori Giornali, Associazione Italiana Stampatori Giornali e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria e Federazione bastionale Lavoratori Carta e Stampa-Cisnal*
Settori: Poligrafici e spettacolo, Quotidiani ecc.

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2. - Decorrenza e durata.
Art. 3. - Nomenclatura.
Art. 4. - Commissioni interne.
Art. 5. - Regolamento interno.
Art. 6. - Assunzioni.
Art. 7. - Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato.
Art. 8. - Permessi.
Art. 9. - Igiene del lavoro.
Art. 10. - Istruzione professionale.
Art. 11. - Norme per i licenziamenti.
Art. 12. - Controversie.
Art. 13. - Norme complementari.
Parte seconda Norme operai
Art. 1. - Visita medica.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Festività - Lavoro festivo.
Art. 7. - Interruzione di lavoro.
Art. 8. - Orario e retribuzione garantiti.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Tutela della maternità.
Art. 16. - Mutamento di mansioni.
Art. 17. - Corresponsione delle paghe.
Art. 18. - Conteggi perequativi.
Art. 19. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 23. - Indennità in caso di morte.
Art. 24. - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 25. - Disciplina del lavoro.
Art. 26. - Norme tecniche.
Parte terza Norme impiegati
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 8. - Festività - Lavoro festivo.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale.
Art. 11. - 13ª mensilità.
Art. 12. - Aumenti periodici anzianità.
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14. - Indennità di maneggio di denaro.
Art. 15. - Trasferte.
Art. 16. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Servizio militare.
Art. 19. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 21. - Indennità di anzianità per dimissioni.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Cessazione o trasformazione di azienda.
Art. 24. - Disciplina del lavoro.
Parte quarta Condizioni di miglior favore
1) Condizioni di miglior favore concesse ad personam.
2) Condizioni di miglior favore locali.
Parte quinta Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Norma di attuazione compenso lavoro edizione meridiana del lunedì
Tabelle dei salari e degli stipendi
Accordo integrativo per la istruzione professionale
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Estensione ai lavoratori rappresentati dalla fede-razione nazionale lavoratori carta e stampa - Cisnal - del contratto nazionale di lavoro 19 maggio 1956 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, 4 luglio 1956

Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, 19 maggio 1956

L’anno 1956 addì 19 maggio in Roma, fra la Federazione Italiana Editori Giornali, con sede in Roma [...] e l’Associazione Italiana Stampatori Giornali, con sede in Genova [...], la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai con sede in Roma [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Libro con sede in Roma [...], la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria con sede in Roma [...], è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali Quotidiani e agenzie di stampa.

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Validità e limiti di applicabilità.

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e della agenzie di stampa coi lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.

Art. 3. - Nomenclatura.
Agli effetti della interpretazione dell’applicazione del presente contratto, la dizione « lavoratore » si intende indicativa delle categorie impiegati e operai.
Per le clausole che riguardano una sola categoria di lavoratori, vengono usate le dizioni separate di impiegato e operaio.
[...]

Art. 4. - Commissioni interne.
Si applicano gli accordi interconfederali per la funzione delle Commissioni interne.

Art. 5. - Regolamento interno.
È in facoltà della direzione dell’azienda di disporre un regolai mento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della Commissione Interna.

Art. 9. - Igiene del lavoro.
Le aziende mariteranno i locali di lavorazione in condizioni che assicurino adeguatamente la salubrità dell’ambiente, curandone la aereazione, la pulizia, l’illuminazione e, ove del caso, il riscaldamento.
Per la pulizia personale dovranno essere procurati idonei detersivi.

Art. 10. - Istruzione professionale.
L’impegno delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani di contribuire alla costituzione ed al funzionamento di scuole professionali per l’addestramento di coloro che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica è regolato dall’accordo integrativo allegato al presente contratto.

Art. 12. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell’azienda e la Commissione interna, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle organizzazioni nazionali di categoria,

Art. 13. - Norme complementari.
1) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.
[...]

Parte seconda Norme operai
Art. 1. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall’azienda prima dell’assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro, quando se ne presenti l’opportunità in caso di pregiudizio per la incolumità dello stesso o di altri e di eventuali pericoli di contagio.
L’operaio potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare l’espletamento delle proprie mansioni o a svolgerne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria, idoneità fisica.
Le visite obbligatorie a norma di legge saranno effettuate in quanto possibili, durante l’orario di lavoro.

Art. 3. - Apprendistato.
L’apprendistato è ammesso soltanto nella categoria degli speditori secondo quanto stabilito nelle relative norme tecniche.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle 23. Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo termina alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
L’orario di lavoro, a tutti gli effetti, è stabilito per tutti i turni in 36 ore settimanali, fatta eccezione per i linotipisti della città di Roma per i quali l’orario notturno resta limitato a 5 ore giornaliere, e per quelli di Palermo per i quali l’orario notturno resta limitato a 5 ore e mezzo.
L’orario giornaliero di lavoro è continuativo per il turno promiscuo e notturno.
Per il turno diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e 14, purché abbia carattere continuativo in quanto sia stato eseguito o resti da eseguirsi almeno un terzo dell’orario normale e limitatamente agli addetti alla scomposizione, alla, spedizione, alla pubblicità ed agli addetti prevalentemente ai periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell’azienda con carattere di continuità.
Complementari ausiliari. - Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari, che non siano addetti specificatamente ad un reparto l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (36-42 settimanali).
Mansioni discontinue. - Per i lavoratori addetti a mansioni con prestazioni discontinue: portatori, autisti per persona, portieri senza abitazione, guardiani, infermieri, custodi, uscieri, fattorini, salve per questi ultimi le eccezioni previste dal R.D. 6 dicembre 1923, nonché per gli addetti esclusivamente alla pulizia degli uffici, l’orario di lavoro sarà quello in atto nelle varie località.
[...]
Maggiorazioni. - [...]
Gli addetti a mansioni discontinue che per la loro qualifica possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione del 20 % della retribuzione (paga a contingenza) per la domenica lavorata.

Art. 5. - Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto al di là della durata normale di lavoro stabilita dall’articolo precedente.
[...]

Art. 7. - Interruzione di lavoro.
[...]
La differenza fra la integrazione di legge e la retribuzione effettiva sarà corrisposta dall’azienda per un massimo di giorni 6 e recuperata a regime normale con un prolungamento dell’orario giornaliero per un massimo di un’ora.

Art. 9. - Ferie.
L’operaio godrà per ogni anno di servizio compiuto di un periodo di riposo, compensato con la retribuzione di fatto, nella seguente misura:
а) 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
b) 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 4 anni.
Ai fini del computo del periodo di ferie spettante al lavoratore, l’anzianità di servizio sarà calcolata alla data convenzionale del 1° agosto.
[...]

Art. 14. - Malattia e infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non è più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con la retribuzione a questa corrispondente.
[...]
Però, se la inidoneità de rivi da malattia professionale ed infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione anche se in dipendenza di postumi invalidanti viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 15. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 3 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le 8 settimane dopo il parto.
[...]

Art. 16. - Mutamento di mansioni.
L’operaio per esigenze tecniche aziendali può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica ed idoneità fisica alle nuove mansioni.
[...]

Art. 25. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo tra la direzione e la Commissione interna.
Per le sotto indicate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione all’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di eventuali irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza: in tal caso inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all’igiene.
II - Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
a) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, nei casi non previsti dalla lettera precedente, salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza
dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
b) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui le mancanze in concreto abbiano carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente punto I;
c) recidiva nelle medesime mancanze di cui al punto I che abbiano dato luogo già a sospensioni nei sei mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
e) sfruttamento di automezzi dell’azienda a profitto di terzi per trasporto di cose.
III - Potranno essere licenziati senza preavviso né l’indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
c) danneggiamento volontario con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
d) rissa nello stabilimento;
[...]
h) sfruttamento di automezzi dell’azienda a profitto di terzi per trasporto di persone;
i) mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 26. - Norme tecniche.
[...]
Composizione delle squadre per macchine rotative

Capo macchina rot. 1 rot. 2 rot. 3 Totale
Da 4 a 8 lastre: 1 piega 1 1 1 - 3
Da 4 a 12 lastre: 1 piega 1 1 1 - 3
Da 16 lastre: 1 piega 1 1 1 1 4
Da 16 lastre: 2 pieghe 1 1 1 2 5
Da 16 a 32 lastre 1 3 1 2 7

Nelle piccole aziende dove esiste una sola macchina rotativa per la stampa di un solo quotidiano che non superi le 15.000 copie, l'organico sarà quello fissato per le rotative da 4 a 12 lastre anche se la capacità di tale macchina fosse di un numero superiore di lastre.
La determinazione del numero degli operatori necessari e sufficienti per la stampa di giornale che importi l’impiego di oltre 32 lastre sarà affidata ad una Commissione tecnica paritetica i cui membri saranno designati dalle organizzazioni contraenti.
[...]
Concessioni speciali. - Agli impressori-rotocalcografi, ai loro ausiliari di reparto e agli addetti alla spedizione dei giornali in rotocalco, sarà concessa una maggiorazione per lavoro insalubre del
3 % sulla paga tabellare del turno diurno, nonché un periodo di ferie supplementari di sei giorni all’anno.
Le predette concessioni saranno estese a quei lavoratori che per effetto di inadeguate condizioni ambientali possono essere soggetti ad intossicazione benzolica.
L’accertamento di tali condizioni è deferito alle organizzazioni stipulanti del presente contratto, assistite da autorità medica scelta di comune accordo.
Qualora per effetto di modificazione o perfezionamento degli impianti cessino le condizioni ambientali che hanno dato luogo alle concessioni di cui sopra indicate decadono dal diritto alle concessioni stesse.
Del pari tali concessioni verranno a cessare anche per gli operai sopra indicati qualora fossero usati inchiostri o solventi che non diano luogo ad intossicazione benzolica.
Assistenza. - Il lavoratore vittima di intossicazione benzolica professionale riconosciuta riceverà dall'azienda una indennità integrativa del sussidio giornaliero di assistenza per malattia professionale (Inail) che garantisca, limitatamente al periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella normalmente percepita, calcolata sulla media delle ultime 4 settimane lavorate.
[...]
Ausiliari.
[...]
Non potranno essere assunti ausiliari che non abbiano compiuto i 18 anni.
[...]

Parte terza Norme impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando il termine non risulti giustificato dalla specialità del rapporto ed apparisca, invece, prefissato per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 4. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, per esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
Impiegati amministrativi. - La durata normale dell’orario di lavoro è di 42 ore settimanali e per quelli, la prestazione dei quali sia da considerassi discontinua, di 48 ore settimanali.
Gli addetti a mansioni discontinue che per la loro qualifica possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione del 20 % della quota giornaliera di retribuzione (stipendio e contingenza) per la domenica lavorata.
Per gli impiegati amministrativi, è considerato diurno l’orario che inizia alle ore 7 e termina alle ore 21; notturno quello compreso tra le 21 e le ore 7. Le ore di prestazione normale che cadono nel periodo notturno saranno compensate con la maggiorazione del 16 % sullo stipendio di fatto. In tale caso si applicherà l’articolo 18 delle norme operai (conteggi perequativi).
[...]
Impiegati tecnici. - Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli articoli 4 e 18 della parte II - Norme Operai, salvo le percentuali di maggiorazioni per il lavoro eseguito nei turni promiscuo e notturno che sono rispettivamente del 7 % e del 16 %.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale stabilito dall’art. 5.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi a sensi dell’art. 8.
[...]

Art. 9. - Ferie.
L’impiegato godrà per ogni anno di servizio compiuto di un periodo di riposo compensato con la retribuzione di fatto, nella seguente misura:
а) 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
b) 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 4 anni.
[...]

Art. 17. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto e durante i due mesi dopo il parto.
[...]

Art. 24. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitigli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quarta Condizioni di miglior favore
1) Condizioni di miglior favore concesse ad personam.

Ferma restando la inscindibilità delle disposizioni del presente contratto nell’ambito di ogni istituto, restano in vigore le condizioni di miglior, favore concesse ad personam.

2) Condizioni di miglior favore locali.
In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso:
Provincia di Bologna. - Ai lavoratori in servizio alla data del 30 aprile 1947 resta conservato ad personam il diritto a 24 giorni di ferie qualunque ne sia la anzianità di servizio. [...]
Città di Genova. - Stabilimento tipografico della Società Editrice «Il Lavoro». A tutti i lavoratori è riconosciuto:
a) il diritto a ventisei giorni di ferie dopo un anno di anzianità nell’azienda;
[...]
d) l’orario degli impiegati amministrativi nella misura ridotta di 40 ore e trenta minuti settimanali.
[...]
Città di Trieste
1) Orario di lavoro.
- L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un’interruzione di mezz’ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
2) Richiamo per lavoro notturno. - I richiami per il lavoro notturno verranno pagati con il compenso orario notturno maggiorato dell’80 per cento.
[...]

Accordo integrativo per la istruzione professionale
L’anno 1954 addì 25 marzo in Roma, fra la Federazione Italiana Editori Giornali [...], l’Associazione Italiana Stampatori Giornali [...], la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Libro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria [...]
Premesso che con il Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, stipulato in Roma il 28 novembre 1953, è stato confermato l’impegno delle aziende suddette di contribuire alla costituzione ed al funzionamento di scuole professionali per l’addestramento di coloro che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica; si conviene e si stipula

Art. 1.
Alla istruzione professionale provvederanno apposite scuole riservate ai giovani di età non inferiore a 14 anni i quali intendano specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica. Potranno esservi ammessi anche i lavoratori grafici che siano o siano stati dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani i quali aspirino a specializzarsi in altri rami della professione grafica.

Art. 2.
Le scuole professionali saranno istituite nei capoluoghi di regione o di provincia ed alla loro gestione e funzionamento provvederanno appositi Comitati regionali o provinciali per la istruzione professionale, i quali sono retti da apposito regolamento concordato fra le Associazioni Nazionali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della categoria.

Art. 3.
I Comitati per la istruzione professionale, ove già non esistano, saranno costituiti entro il 31 dicembre 1954.
Nello stesso termine sarà provveduto, ove già non fosse stato fatto, all’ampliamento di quelli che già fossero stati costituiti fra le aziende grafiche e le Organizzazioni dei lavoratori poligrafici mediante immissioni negli stessi dei rappresentanti di aziende editrici e stampatrici di quotidiani.

Art. 4.
È confermato l’obbligo delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani di versare, con decorrenza 1° maggio 1951, nei modi che saranno stabiliti dai singoli Comitati, un contributo settimanale di lire quaranta per ogni dipendente che svolga attività grafica propriamente detta.

Art. 5.
La misura del contributo potrà essere sottoposta a revisione, a richiesta di una delle parti contraenti.

Art. 6.
Qualora per disposizione di legge le aziende fossero obbligate a corrispondere contributi per la istruzione tecnico-professionale di coloro che intendono addestrarsi o perfezionarsi nell’arte grafica, la corresponsione del contributo di cui all’art. 4 sarà sospesa e le parti riesamineranno l’oggetto del presente accordo.

Art. 7.
Il presente accordo avrà la durata del contratto nazionale di lavoro 19 maggio 1956 di cui è parte integrante e potrà essere modificato con l’accordo delle parti anche prima della scadenza.

Estensione ai lavoratori rappresentati dalla fede-razione nazionale lavoratori carta e stampa - Cisnal - del contratto nazionale di lavoro 19 maggio 1956 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, 4 luglio 1956
Addì 4 luglio 1956 in Roma, tra la Federazione Italiana Editori Giornali [...], l’Associazione Italiana Stampatori Giornali [...] e la Federazione bastionale Lavoratori Carta e Stampa [...], assistito dalla Cisnal [...], si è convenuto quanto segue: è esteso ai lavoratori (impiegati e operai) rappresentati dalla Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa il contratto nazionale di lavoro 19 maggio 1956 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, stipulato dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall’Associazione Italiana Stampatori Giornali nei confronti di altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, con la decorrenza in esso stabilita.