Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 13 settembre 2012
Validità: 01.07.2012 - 30.06.2015
Parti: Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per la carta e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Carta e stampa
Settori: Poligrafici e spettacolo, Az. cartotecniche
Fonte: SLC-CGIL

Sommario:

Decorrenza e durata
Il sistema delle relazioni industriali
Il contratto collettivo nazionale di lavoro
La contrattazione aziendale
Consultazione, informazione, esame congiunto
Procedura di conciliazione
Apprendistato
• Durata, retribuzione e inquadramento
• Malattia e infortunio non sul lavoro
• Infortunio sul lavoro e malattia professionale
• Formazione
• Rinvio alle disposizioni contrattuali
• Piano formativo individuale (format)
Art. 11 Classificazione Unica
Art. 12 Orario di lavoro
• Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)

• Cambio turno
• Banca ore
• Norme particolari per il settore cartotecnico
Sicurezza sul lavoro
Art. 5 - Osservatorio Nazionale
Art. 21 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 13 - Parte prima - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Modelli di P.d.r. per le aziende di minore dimensione
1. Variazioni del fatturato pro-capite (fatturato diviso il numero dei dipendenti)
2. Riduzione degli scarti
Modalità di erogazione degli importi per entrambi i modelli di premio
Reperibilità
Fondo sanitario integrativo
Art. 38 - Parte prima - Disciplina del lavoro
Art. 14 - Parte seconda - Mutamento di mansioni
Art. 9 - Malattia ed infortunio
Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
Norma Transitoria
Parte terza - Norme impiegati
Art. 16 Malattia e infortunio non sul lavoro
Norma Transitoria
Nuovo assetto della retribuzione
Dichiarazione a verbale
Nuove tabelle dei minimi contrattuali

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone del 4 novembre 2009

Il giorno 13 settembre 2012, tra l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, l’Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per la carta e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Carta e stampa
Si è convenuta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone del 4 novembre 2009, detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il ……….e diventerà applicabile all’atto della firma definitiva.

Il sistema delle relazioni industriali
Premesso che, ai sensi dell’Accordo interconfederale 21 settembre 2011:
“- è obiettivo comune delle Parti Sociali l’impegno per un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni;
- la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell’impresa;
- la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese ed alla crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuovere l’effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori”;
Il sistema delle relazioni sindacali si articola:
- sugli accordi interconfederali che si sono succeduti nel tempo nella disciplina della materia e, da ultimo, sull’accordo interconfederale 21 settembre 2011;
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- su una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti e delle regole comuni per le aziende e i lavoratori rientranti nel suo campo di applicazione ovunque operanti sul territorio nazionale.
Il CCNL, inoltre, definisce gli ambiti della contrattazione aziendale secondo i criteri ed i limiti che sono dettagliati nel relativo paragrafo.
In coerenza con le premesse, le parti nazionali si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
In particolare le Parti riconoscono che il ruolo centrale del CCNL nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali è condizionato dalla effettiva puntuale applicazione delle sue norme che devono essere concretamente esigibili dalle due parti aziendali.
[...]

La contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale concerne specifiche materie delegate in tutto o in parte dal CCNL o dalla legge e, pertanto, è circoscritta ad argomenti ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
Sono titolari della contrattazione aziendale, la RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
[...]
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL
Tuttavia, al fine di sostenere e/o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione, le parti aziendali di comune accordo possono integrare le pattuizioni contrattuali in materia di prestazione lavorativa, organizzazione del lavoro e orari di lavoro coordinandole più appropriatamente con le specifiche situazioni aziendali.
Gli accordi aziendali che contengono clausole integrative di quelle del CCNL prima della loro operatività sono proposti alla valutazione delle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL stesso nell’ambito della loro responsabilità di indirizzo e gestione delle politiche sindacali di settore.
Il parere delle Parti nazionali deve essere espresso entro un mese dalla richiesta delle parti aziendali.

Consultazione, informazione, esame congiunto
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l’impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.

Procedura di conciliazione
Qualora in azienda insorga una controversia in merito alla conformità delle posizioni sostenute da una delle due Parti alle norme che stabiliscono gli ambiti propri di ciascun livello contrattuale contenute nel presente articolo e la stessa non venga risolta, si applica la procedura regolamentata dall’art. 14, Parte Prima, Norme generali.
Durante tutto il periodo intercorrente tra l’insorgere della controversia e la conclusione dell’esame le Parti non possono assumere iniziative unilaterali.
Il parere delle Parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per le Parti aziendali.

Apprendistato
Le parti concordano che l’apprendistato professionalizzante, essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell’organizzazione aziendale, è essenzialmente finalizzato, alla sua positiva conclusione, a consolidare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità.
Per essi trovano in applicazione in deroga alle previsioni di cui all’art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 167/2011 le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 nonché il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’art. 8, comma 4, della medesima legge.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003 a decorrere dal 1° gennaio 2013 non può superare il rapporto di 3 e 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso a meno che non si tratti di datori di lavoro con meno di 10 dipendenti per i quali il rapporto è di 1 a 1.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
[...]
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l’eventuale patto di prova, l’inquadramento, il relativo trattamento economico ed il piano formativo individuale.
[...]

Durata, retribuzione e inquadramento
La durata massima del contratto di apprendistato è:
2 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo D;
3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nei gruppi C, B, A e Q.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi a meno che si tratti di svolgimento di attività stagionali.
Il contratto individuale può prevedere che in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni il periodo di apprendistato venga prorogato per un tempo equivalente alla assenza.
[...]
Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi il trattamento economico normativo previsto dal presente articolo.
[...]
Con periodicità semestrale l’azienda comunicherà alle RSU le assunzioni con contratto di apprendistato.

Formazione
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l’apprendistato vengono individuate le seguenti macroprofessionalità.

Comparto cartario
Figure operaie
Addetti alle attività produttive
Profili esemplificativi:

a) Addetti di produzione/laboratorio/allestimento cartario
b) Operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario

Addetti all’attività manutentiva
Profili esemplificativi:

c) Addetto manutenzione
d) Operatore manutenzione

Addetto servizi generali di stabilimento
Profili esemplificativi:

e) Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino

Figure impiegatizie
Impiegati area amministrativa
Profili esemplificativi:

f) Addetto amministrazione e sistemi informativi
g) Specialista amministrazione e sistemi informativi

Impiegati area commerciale
Profili esemplificativi:

h) Addetto commerciale/acquisti
i) Specialista commerciale

Impiegati area tecnica
Profili esemplificativi:

l) Tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario
m) Addetto programmazione della produzione
n) Specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario
o) Specialista programmazione della produzione
p) Addetto logistica
q) Addetto qualità, ambiente, sicurezza
r) Tecnico di manutenzione
s) Specialista di manutenzione

Comparto cartotecnico
Figure operaie
Addetti alle attività produttive

Profili esemplificativi:
a) Operatore su macchine per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, ecc..)
b) Operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio
c) Operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio
d) Operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di laboratorio
e) Operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici con prove di laboratorio
f) Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di scatole rivestite con prove di laboratorio
g) Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballi in cartone ondulato con prove di laboratorio
h) Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di sacchi con prove di laboratorio
i) Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballaggio flessibile con prove di laboratorio

Addetti all’attività manutentiva e di laboratorio
Profili esemplificativi:

l) Addetto manutenzione
m) Operatore manutenzione
n) Addetto laboratorio/allestimento cartotecnico
o) Operatore laboratorio

Addetto servizi generali di stabilimento
Profili esemplificativi:

p) Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino

Figure impiegatizie
Profili esemplificativi:

q) Addetto gestione qualità/ambiente
r) Addetto amministrazione/informatica
s) Addetto commerciali
t) Tecnico di programmazione della produzione cartotecnica
I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale.
Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor o referente aziendale.
Il piano formativo sarà redatto sulla base del format allegato.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale e alla prevenzione degli infortuni saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta anche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda anche con modalità di e-learning.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
La formazione professionalizzante svolta dall’azienda della durata di 80 ore medie annue viene integrata, qualora disponibile, della offerta formativa pubblica, disciplinata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte ore annuo.
I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le risorse di Fondimpresa e attraverso accordi con le Regioni.
Le funzioni di tutore o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore dalla formazione o di referente aziendale può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Il nominativo del tutor/referente aziendale sarà indicato nel piano formativo individuale.

Rinvio alle disposizioni contrattuali
Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.
La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo le parti del contratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa tenendo conto del format allegato.

Art. 12 Orario di lavoro
Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)

Sostituire il 6° comma con il seguente:
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti risultante dalla facoltà delle aziende di prevedere sette giorni complessivi annui di fermata in occasione delle festività, sono riconosciuti due giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
L’individuazione delle giornate festive nelle quali fermare l’attività lavorativa viene concordata a livello aziendale.

Cambio turno
Nel rispetto dell’orario di lavoro contrattuale e nel rispetto del numero previsto dall’organico tecnico, l’azienda può modificare con un preavviso minimo di 18 ore lo schema di turnazione originariamente programmato di singoli lavoratori al fine di poter sopperire a temporanee necessità di carattere organizzativo e/o di carattere produttivo.
Lo spostamento di turno, che è impegnativo per il lavoratore interessato, può essere effettuato entro un limite massimo di 24 volte l’anno.
A fronte della provvisoria modifica del turno giornaliero di lavoro il lavoratore manterrà la maggiorazione originariamente applicabile, se più favorevole.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.

Banca ore
Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva l’azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale semestrale.
Il vincolo semestrale non opera in caso di utilizzo iniziale della banca ore con orari inferiori all’orario contrattuale.
Le variazioni di orario sono disposte direttamente dalla azienda previa comunicazione alla RSU entro un limite complessivo di 64 ore pro capite con un preavviso minimo di due giorni.
./.
I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito.
[...]
In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Dette ore, inoltre, concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatorio.
In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui al primo comma, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema.
Dichiarazione a Verbale
Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo nello stesso trimestre non può essere superato il limite complessivo di 56 ore tra utilizzo della banca ore e dello straordinario obbligatorio.

Sicurezza sul lavoro
Art. 5 - Osservatorio Nazionale

Eliminare l’ultima alinea del 3° capoverso
Aggiungere al 4° comma:
Commissione con il compito di raccogliere e valutare i dati infortunistici complessivi distintamente per il comparto cartario ed il comparto cartotecnico, anche al fine di promuovere iniziative comuni che concorrano alla riduzione del rischio.

Art. 21 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Aggiungere:
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/08 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene periodicamente informato dall’azienda, di norma una volta l’anno, in merito all’organizzazione della formazione da erogare ai lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli anche tramite l’accesso ai dati infortunistici, contenuti in applicazioni informatiche, che devono essere comunicati ai sensi di legge sia a fini statistici e informativi, sia a fini assicurativi.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 13 - Parte prima - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Omissis
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU. Su richiesta della RSU si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l’utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
- motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.
Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere richieste entro il limite di 70 ore annue pro capite.
Inoltre, previa comunicazione alla RSU, potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall’azienda.
Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si applicano le casistiche di cui sopra, il principio della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative entro il limite di 48 ore annue e 24 ore trimestrali.
Son fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.

Reperibilità
Al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza degli impianti a fronte di esigenze non prevedibili, la direzione può istituire turni di reperibilità per l’area manutenzione e C.T.E. sulla base della regolamentazione concordata in sede aziendale.
In caso si renda necessario attivare l’istituto in aziende prive di una disciplina della materia, l’accordo dovrà essere raggiunto entro un mese dalla richiesta avanzata dalla azienda.
Nel caso trascorso un mese non sia stata raggiunta l’intesa, la competenza passa alle parti stipulanti il CCNL che dovranno raggiungere l’accordo sulla base dei contenuti medi di accordi vigenti in aziende di analoghe dimensioni e simile processo produttivo nel territorio o, nel caso di aziende appartenenti a Gruppi, sulla base dei contenuti medi degli accordi sottoscritti nel Gruppo.
L’Accordo stipulato dalle Organizzazioni nazionali è immediatamente operativo ed impegnativo per i lavoratori coinvolti.

Art. 38 - Parte prima - Disciplina del lavoro
Aggiungere all’elenco delle mancanze di cui al 4° comma:
“non utilizzi i dispositivi di protezione individuali secondo le indicazioni ricevute”.