Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 giugno 1949
Validità: 01.06.1949 - 31.05.1951
Parti: Associazione Nazionale dell’industria Chimica-Confindustria e Filc-Cgil, Federchimici-Lcgil
Settori: Chimici, Industria

Sommario:

Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie
Art. 1. - Assunzione.
Art. 12. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 24. - Premi di anzianità.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 32. - Trasferimento.
Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Allegato 3. - Guardiani notturni.
Parte seconda Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Parte terza Appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turni. Maggiorazioni.
Parte quarta Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5-bis. [nuovo articolo]
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 12-bis. - Piccole aziende.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria

Accordo di rinnovo con modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1947 per gli addetti all’industria chimica, 9 giugno 1949

Fra l’Associazione Nazionale dell’industria Chimica [...], assistita dalla Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori, assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], l’Organizzazione Sindacale Libera fra i Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...], assistita dalla Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori [...], si è stipulato il presente accordo per il rinnovo, con le seguenti modifiche, del CNL 16 settembre 1947 per i dipendenti delle aziende associate alla anzidetta Associazione Nazionale degli Industriali, a valere dal 1 giugno 1949.

Parte prima Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche operaie
Art. 16. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il penultimo e l’ultimo comma vengono sostituiti con il seguente:
«Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l’Azienda è tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonché di concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi età che devono osservare un orario superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz’ora e di un’ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore».

Art. 36. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Viene aggiunto alla fine del punto 3»:
«calcolata in base alla retribuzione , che avrebbe percepito se avesse lavorato».

Allegato 3. - Guardiani notturni.
Nel Gruppo 6) dell’allegato n. 3 viene soppressa, dopo la parola «guardie», la specificazione «notturne».
[...]

Parte quarta Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 8. - Commissioni interne.

Viene inserita la seguente
Norma transitoria:
«Le parti si danno atto che la formula prevista dagli articoli 6, 7, 8 («Commissioni interne») non modifica la situazione dell’accordo 7 agosto 1947, quale risulta dalla posizione assunta dalle rispettive Confederazioni».

Dopo l’art. 12 viene inserito il seguente art. 12-bis:
Art. 12-bis. - Piccole aziende.
«Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale».

Art. 13. - Decorrenza e durata.
Il testo dell’articolo viene sostituito come segue:
«Il presente contratto ha la validità di due anni a decorrere dal 1° giugno 1949 e si intenderà successivamente rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non sia stato disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza».
Per il periodo che intercorre fra il 1°gennaio 1949 ed il 31 maggio 1949, le parti concordano di ritenere prorogato al 31 maggio 1949 il contratto 16 settembre 1947».

Norma transitoria
Le parti perfezioneranno, mediante sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - quando le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla cosiddetta «non collaborazione».
Fin da ora, peraltro, le parti si impegnano a dare di fatto applicazione a tutte le norme del contratto stesso.