Regione Campania, Decreto Dirigenziale n. 147 del 08/08/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria


ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE SOGGETTI ABILITATI, PUBBLICI O PRIVATI, PER L'EFFETTUAZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL DM 11.04.2011
burc n. 52 del 13 agosto 2012




IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

a. in data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs.81/2008;
b. il D.Lgs. 81/08 all’art. 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008;


PRESO ATTO CHE
a. l’art. 71 comma 13 precisa che “Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;
b. in G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n° 111 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del Dlgs 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 comma 13 del medesimo decreto legislativo;
c. in data 23 maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011;
d. l'articolo 71, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevede, per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica, che: “ La prima di tali verifiche è effettuata
dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.”;
e. l'articolo 71, comma 11, terzo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevede che: “Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono
nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13”;
f. l'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone che: “Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.”;
g. l'articolo 2, comma 4, del DM 11.04.2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dispone che “ Per le finalità di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL e' inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.”;
h. l'articolo 2, comma 6, del DM 11.04.2011, prevede che “L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi;”;
i. all’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'ASL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni. (cfr. l'articolo 2, § 1 -2, del DM 11.04.2011)

Considerato che:
a. l’istituzione di un unico elenco su base regionale dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1 del DM 11.04.2011 garantisce una maggiore efficacia e trasparenza e che, per l’effetto, il datore di lavoro è facilitato nella scelta del soggetto abilitato, pubblico o privato, se l'elenco degli iscritti è consultabile sul sito della Regione Campania;



Visti il D.Lgs.81/08 e s.m.i.; il D.M. 11.04.2011; la Circolare 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA


Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:
1. di istituire su base regionale l'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui le ASL della Campania possono avvalersi per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 1 del DM 11.04.2011;
2. di stabilire che i soggetti abilitati, pubblici o privati, che intendono essere inseriti nell'elenco regionale devono inoltrare richiesta di iscrizione presso la “Area Generale di Coordinamento 20 - settore Assistenza Sanitaria Centro Direzionale Isola C3, Napoli ”, specificando nella domanda per quali ASL della Campania si intende operare;
3. di prevedere che la consultazione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati, pubblici o privati, sarà resa disponibile sul sito della Regione Campania.
4. di adottare, allo scopo, la seguente modulistica:
modulo di richiesta da parte dei soggetti abilitati all'iscrizione nell'elenco regionale, in conformità alle disposizioni della Circolare 21 del 8 agosto 2011, che prevede al punto 7 la comunicazione dell'organigramma regionale del soggetto abilitato; modulo relativo all'elenco regionale dei soggetti abilitati, strutturato per azienda sanitaria locale, precisando che deve essere compilato un modulo per ognuna delle ASL presenti nella Regione Campania;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul B.U.R.C. ed al seguente indirizzo:
http://www.regione.campania.it/ —► Giunta —► Presidente della Giunta —► Sicurezza sul lavoro del sito web della Regione Campania, e dei relativi allegati.

Dott. Albino D’ASCOLI