Tipologia: Accordo
Data firma: 17 settembre 2012
Parti: Confapindustria e Cgil, Cisl, Uil Lombardia
Settori: P.M.I. Confapi
Fonte: CISL Lombardia

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Istituzione dell’Articolazione regionale
Art. 2 - Funzioni e Compiti dell’OPRC
Art. 3 - Struttura dell’OPRC
Art. 4 - Finanziamento delle attività dell’OPRC
Art. 5 - Scioglimento dell’OPRC
Art. 6 - Norme finali
Art. 7 - Norme transitorie
Regolamento dell’OPRC
Art. 1 Funzioni e struttura dell’OPRC
Art. 2 Organi dell’OPRC
Art. 3 Compiti dell’OPRC
Art. 4 Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
Art. 5 Relazioni e rendiconti
Art. 6 Finanziamento dell’OPRC e delle attività

Accordo per la costituzione dell’Organismo Paritetico Regionale Confapi - OPRC della Regione Lombardia

L’anno 2012, il giorno 17 del mese di settembre, presso la sede di Confapindustria Lombardia, in Milano, Piazza Duca d’Aosta n. 8, sono convenuti Confapindustria Lombardia [...] e Cgil Lombardia [...], Cisl Lombardia [...] e Uil Lombardia [...], d’ora in poi “le Parti”

Premesso
- che in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011 “Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità - in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i.” sono stati istituiti gli Organismi paritetici di livello nazionale (OPNC), regionale (OPRC) provinciali di bacino (OPPC) operanti rispettivamente presso ENFEA e presso le sue Articolazioni Regionali e territoriali, formate da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale.
Considerato
- la funzione propria e di collaborazione con l’OPNC e di coordinamento degli OPPC.
Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue

Art. 1 - Istituzione dell’Articolazione regionale
1. Le sottoscritte Organizzazioni costituiscono l’Organismo Paritetico Regionale della Lombardia, di seguito “OPRC” con sede in Milano, presso la sede dell’articolazione regionale di ENFEA.

Art. 2 - Funzioni e Compiti dell’OPRC
1. L’OPRC ha i seguenti compiti:
a) favorire la conoscenza delle linee guida e buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio;
b) elaborare, tenendo conto degli indirizzi di OPNC, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con la Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle ulteriori necessarie risorse finanziarie pubbliche; 
c) promuovere il coordinamento degli Organismi paritetici provinciali/o di bacino Confapi (OPPC) di cui all’art. 4 del presente Accordo;
d) svolgere il compito di supporto tecnico nei confronti degli OPPC facendo riferimento, a personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro concordemente scelti dalle parti stesse;
e) ricevere dagli OPPC le segnalazioni dei nominativi dei RLS e RLST, tenendo il relativo elenco.
f) riceve dalle OO.SS. regionali le designazioni degli RLST e le trasmette all’O.P.N.C.
g) svolge funzioni di surroga agli OPPC ove non operanti o non costituiti.
2. Gli OPRC. sono, su richiesta delle parti ed in caso di inerzia oltre il termine di 30 giorni sulle controversie presentate in materia di diritti di rappresentanza degli OPPC, seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza; la relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni.

Art. 3 - Struttura dell’OPRC
1. L’OPRC opera attraverso il Comitato Paritetico - formato da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale.
2. Alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato.
3. Per le modalità di convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato paritetico nonché per tutte le modalità organizzative e procedurali valgono le disposizioni previste dall'allegato Regolamento.
4. L'OPRC designa 2 coordinatori tra i componenti lo stesso Comitato Paritetico su indicazione, rispettivamente, uno da Confapi e l’altro congiuntamente da Cgil, Cisl, Uil.

Art. 4 - Finanziamento delle attività dell’OPRC
1. Le risorse da destinare al funzionamento e alle attività dell’Articolazione sono deliberate annualmente dal OPNC in sede di bilancio di previsione sulla base dell’apposito regolamento di gestione (art.6. 3 Atto costitutivo OPNC).

Art. 5 - Scioglimento dell’OPRC
1. In caso di inerzia dell’attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell’OPRC o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso (di attività contrastante con le finalità dell’Associazione) di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dall’OPNC, l’OPNC stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle Parti Sociali costituenti sia di livello regionale che nazionale, deliberare la surroga nelle funzioni dell'OPRC. In tal caso decadono dall’incarico gli OPRC.

Art. 6 - Norme finali
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Art. 7 - Norme transitorie
1. Le parti si danno reciprocamente atto che si impegnano a designare i propri rappresentanti in seno all’OPRC entro il prossimo 30 settembre 2012
2. Le parti si impegnano altresì ad attivare entro il 31 ottobre 2012 la sottoscrizione di Accordi su scala provinciale per la costituzione di OPPC, o di provvedere al relativo aggiornamento in base agli accordi nazionali del 20 settembre 2011 e 23 luglio 2012
3. Il numero e le attività specifiche degli RLST verranno definite entro il 31.12.2012 di intesa tra le parti firmatarie del presente accordo
4. Le parti concordano di definire un’intesa entro il 31.12.2012 al fine di assicurare una uniformità di applicazione a livello regionale di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e degli accordi stato regioni in materia

Letto, approvato e sottoscritto
Lì, 17 settembre 2012


Regolamento dell’OPRC
Art. 1 Funzioni e struttura dell’OPRC

1. L’OPRC della Regione Lombardia (d’ora in poi “OPRC”) é istituito ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011 sottoscritto da Confapi - Cgil, Cisl, Uil in materia di “Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità - in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i".
2. Esso si configura come organismo territoriale dell’OPNC e non ha personalità giuridica ed in nessun caso può intraprendere iniziative e svolgere attività che impegnino l’OPNC a qualsiasi titolo.

Art. 2 Organi dell’OPRC
1. L’OPRC é istituito per accordo fra le parti sociali territoriali espressione delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011 ed eventuali rinnovi ed ha sede presso l’Articolazione regionale di ENFEA.
2. L’OPRC deve prevedere un Comitato Paritetico formato da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale.
3. L’OPRC ha due Coordinatori nominati tra i propri componenti su indicazione rispettivamente l’uno da Confapi e, l’altro congiuntamente da Cgil Cisl Uil.
4. L’incarico di Componente del Comitato Paritetico ha durata triennale e potrà essere rinnovato o anticipatamente risolto. Trattandosi di rapporto fiduciario, le Parti Sociali potranno, infatti, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dei propri rappresentanti designati.

Art. 3 Compiti dell’OPRC
1. L’OPRC, tramite il Comitato Paritetico svolge le seguenti funzioni:
a. favorire la conoscenza delle linee guida e buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio;
b. elaborare, tenendo conto degli indirizzi di OPNC, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con la Regione o le Province autonome, adoperandosi altresì per il reperimento delle ulteriori necessarie risorse finanziarie pubbliche;
c. promuovere il coordinamento degli Organismi paritetici provinciali o di bacino Confapi (OPPC) di cui all’art. 4 del presente Accordo;
d. svolgere il compito di supporto tecnico nei confronti degli OPPC facendo riferimento, a personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro concordemente scelti dalle parti stesse;
e. ricevere dagli OPPC le segnalazioni dei nominativi dei RLS e RLST, tenendo il relativo elenco.
f riceve dalle OO.SS. regionali le designazioni degli RLST e le trasmette all’OPNC.
2. Gli OPRC sono, su richiesta delle parti ed in caso di inerzia oltre il termine di 30 giorni sulle controversie presentate in materia di diritti di rappresentanza degli OPPC, seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza; la relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni.

Art. 4 Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
1. Il Comitato Paritetico è convocato dai due Coordinatori e si riunisce normalmente presso la sede dell’Articolazione Regionale di ENFEA, previo avviso scritto recapitato ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L’avviso deve essere trasmesso alternativamente mediante lettera, fax, mail o altro strumento idoneo atto a dimostrare la formalità della convocazione, e dovrà contenere gli argomenti oggetto della discussione, il giorno, l’ora e il luogo della riunione.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico è necessaria la presenza di almeno un componente di ciascuna delle Organizzazioni socie dell’Associazione in caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato Paritetico possono farsi sostituire con delega scritta da altro componente del Comitato.
4. Le deliberazioni sono valide con il voto dei ¾ dei presenti.

Art. 5 Relazioni e rendiconti
1. Il Comitato Paritetico, dovrà garantire la redazione e l’invio al OPNC, nel termini definiti dallo stesso, le seguenti relazioni:
a. Relazione programmatica contenente le iniziative previste per lo sviluppo della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro sul territorio regionale di competenza;
b. Relazione semestrale sull’attività svolta;
2. Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che all’OPNC a Confapi e Cgil, Cisl, Uil regionali.
1. In caso di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dall’OPNC, l’OPNC stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione a Confapi e Cgil, Cisl, Uil, deliberare lo scioglimento dell’OPRC nel qual caso l’OPNC subentra automaticamente nelle funzioni dell’OPRC per il periodo strettamente necessario, comunque non oltre 90 gg.
2. Le Parti regionali hanno il compito di ricostituire l’OPRC sciolto seguendo le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 6 Finanziamento dell’OPRC e delle attività
1. L’OPNC, in applicazione del regolamento di gestione, stabilisce le risorse da destinare rispettivamente al funzionamento e all’attività degli OPRC.