Categoria: 2012
Visite: 9878

Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 22 giugno 2012
Validità: 01.10.2012 - 30.09.2015
Parti: Trenord e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Fast-Confsal, Ugl, Faisa
Settori: Trasporti, Ferrovie, Trenord
Fonte: CGIL Lecco

Sommario:

Parte 1: Premessa
Art. 1 Premessa
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenza e durata
Art. 4 Procedura di rinnovo
Parte 2: Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Art. 5 Relazioni sindacali
5.1 Fase dell’Informazione
5.2 Fase della contrattazione
5.3 Procedura negoziale aziendale
5.4 Diritti e Rappresentanze sindacali
Art. 6 Pari Opportunità
Art. 7 Assemblee del lavoratori
Parte 3: Mercato del lavoro
Art. 8 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 Assunzioni particolari
Parte 4: Classificazione professionale
Art. 10 Premessa
Art. 11 Criteri di confluenza
Art. 12 Schema classificatorio
Art. 13 Declaratorie profili professionali
Art. 14 Scala Classificatoria
Art. 15 Percorsi di crescita professionale
Parte 5: Orario di lavoro
Art. 16 Disciplina comune
Art. 17 Disciplina particolare per il personale mobile
17.1 Orario di lavoro settimanale

17.2 Lavoro giornaliero
17.3 Lavoro notturno
17.4 Riposo giornaliero
17.5 Riposo giornaliero fuori residenza
17.6 Riposo settimanale
17.7 Servizio di condotta
17.8 Equipaggio Treno
17.9 Pausa refezione
17.10 Tempi accessori
17.11 Termine del servizio
Art. 18 Disciplina di lavoro straordinario
Art. 19 Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 20 Ferie e permessi
Parte 6: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 22 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 23 Tutela della maternità e della paternità
Art. 24 Tossicodipendenza e alcol dipendenza
Art. 25 Persone con handicap
Art. 26 Lavoratori affetti da virus HIV
Art. 27 Volontariato
Art. 28 Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 29 Congedi per formazione e per formazione continua
Art. 30 Congedo per gravi motivi familiari
Art. 31 Permessi
Art. 32 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
Art. 33 Assenze non retribuite
Art. 34 Trasferimenti e mobilità
Art. 35 Formazione professionale
Art. 36 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
Art. 37 Divisa
Art. 38 Pasti aziendali
Art. 39 Tutela legale e copertura assicurativa
Art. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
Art. 41 Doveri del personale
Art. 42 Sanzioni disciplinari
Art. 43 Mancanze
Art. 44 Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 45 Procedimento disciplinare
Art. 46 Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 47 Norma finale
Parte 7: Retribuzione
Art. 48 Retribuzione
Art. 49 Aumenti periodici di anzianità
Art. 50 EDR
Art. 51 Tredicesima e Quattordicesima mensilità
Art. 52 Indennità di funzione
Art. 53 Salario professionale
Art. 54 Incentivo attività specifiche
Art. 55 Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede
Art. 56 Indennità per lavoro notturno
Art. 57 Indennità di turno
Art. 58 Lavoro domenicale e festivo
Art. 59 Indennità di Trasferimento
Art. 60 Reperibilità
Art. 61 Indennità di maneggio denaro
Art. 62 Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
Art. 63 Indennità diverse
Art 64 Competitività e premialità
Art. 65 Lavoro straordinario
Art. 66 Trattamento di fine rapporto
Parte 8: Welfare
Art. 67 Premessa
Art. 68 Fondo pensione complementare
Art. 69 Assistenza integrativa
Art. 70 Titoli di viaggio
Art. 71 Medicina preventiva
71.1

71.2 Check Up
71.3 Privacy
Art. 72 Dopolavoro
Art. 73 Asilo nido
Art. 74 Convenzioni
Allegati
Allegato A: accordo di programma 15 marzo 2012
Allegato B: Percorsi di crescita professionale
Allegato C: Confluenze dei profili di origine nei profili di destinazione

Contratto aziendale Trenord, Milano 22 giugno 2012

Parte 1: Premessa
Art. 1 Premessa

Il presente Contratto rappresenta lo strumento attraverso cui Trenord persegue l’obiettivo di una normativa unica per il proprio personale. Il CCNL della Mobilità rappresenta il riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord e per gli istituti non espressamente disciplinati dal sopracitato CCNL della Mobilità troverà applicazione il vigente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 cosi come stabilito dall’Accordo di Programma siglato tra le Parti il 15 marzo 2012, che si considera parte integrante del presente testo e riportato integralmente nell'Allegato A.
Le Parti riconoscono che le modifiche e le integrazioni delle attuali normative contrattuali sono necessarie anche considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore e di apertura del mercato derivanti dall’applicazione delle normative europee e nazionali. Le Parti convengono di regolamentare attraverso la contrattazione di secondo livello le specifiche discipline e le relative variazioni, estensioni e applicazioni, secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011.
In questo ambito il presente contratto rappresenta la realizzazione del comune impegno in direzione del raggiungimento di un adeguato livello di produttività che consenta all'azienda di essere competitiva nel mercato dei trasporto regionale e locale.
Il presente contratto, integrato con quanto disciplinato dalle fonti nazionali prese come riferimento, sostituisce integralmente il trattamento giuridico normativo dei dipendenti, nonché tutte le prassi e le consuetudini eventualmente sussistenti, ad eccezione degli accordi sottoscritti tra le Parti successivamente alla data 15 novembre 2009,
Quanto sopra avverrà nel rispetto dei diritti acquisiti derivanti dai trattamenti giuridico - normativi - economici e previdenziali, salvaguardando le professionalità, le competenze e i livelli retributivi in coerenza con il modello retributivo ed economico applicato.
La disciplina negoziale contenuta nel presente contratto supera ed innova integralmente il contenuto e le previsioni di cui ai R.D. 148/1931, già applicato al personale proveniente da LeNord. pertanto il R.D. 148/1931, oltre che le norme tutte allo stesso collegate e dal medesimo derivanti, non troverà più, sotto alcun profilo, applicazione all'interno di Trenord,
In occasione del rinnovo del CCNL Mobilità /Attività Ferroviarie, Trenord adeguerà le discipline normative e i trattamenti economici definiti e - in funzione della specificità conseguente alfa prima applicazione del presente contratto - le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie per definirne tempi e modalità di attuazione.
Le Parti stipulanti concordano di attivare un tavolo di monitoraggio periodico permanente allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all'applicazione del nuovo modello contrattuale al fine di salvaguardare a parità di condizioni il mantenimento dei livelli retributivi dei lavoratori confluiti in Trenord. il tavolo di monitoraggio avrà cadenza trimestrale, salvo diversa valutazione delle parti, a partire dalla data dì sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo aziendale si applica a tutti i dipendenti di Trenord, sia assunti dopo il conferimento del 3 maggio 2011, sia confluiti al momento del medesimo atto dall'ex Ramo Operativo della Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia e da LeNord.

Art. 3 Decorrenza e durata
[...]
Le Parti al fine di verificare gli effetti economici e normativi del periodo di prima applicazione convengono di incontrarsi entro il mese di giugno 2013. Qualora una delle Parti firmatarie del presente accordo lo richieda potrà essere prevista una verifica anche prima della scadenza su indicata.

Parte 2: Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Per la presente Parte Trenord applica integralmente gli aspetti giuridico - normativi disciplinati dal CCNL della Mobilità, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.

Art. 5 Relazioni sindacali
Con riferimento all’accordo di programma del 15 marzo 2012, il sistema delle relazioni industriali della Società Trenord si articola in due fasi distinte:
- fase della Informazione,
- fase della contrattazione.
La fase dell'informazione sarà estesa alle OO.SS Nazionali firmatarie del presente accordo in relazione all’evoluzione del mercato del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle linee strategiche della Società,

5.1 Fase dell’Informazione
Trenord fornirà alle OO.SS. stipulanti il presente accordo contrattuale e ad integrazione di quanto stabilito dal CCNL della Mobilità e dal CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 le informazioni relative a:
- linee strategiche ed eventuali evoluzioni dell'assetto societario;
- piano di impresa;
- modifica della Macro struttura organizzativa;
- dati occupazionali ripartiti per: unità produttiva, livello profilo, sesso;
- percorsi formativi;
- azioni dirette a garantire la salute dei lavoratori, la sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente e la salvaguardia degli Impiantì In coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- Iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

5.2 Fase della contrattazione
Il sistema contrattuale di Trenord si svilupperà coerentemente ai rinvii dei contratti nazionali e anche in riferimento a:
- criteri e obiettivi per la definizione del sistema di competitività e premialità di Trenord;
- criteri per la programmazione del turni di servizio, secondo principi di ciclicità ed equa ripartizione dei carichi di lavoro;
- articolazione dei regimi di orario contrattuale e relative variazioni;
- disciplina di funzionamento delle RSU e delle RLS;
- formazione e riconversione professionale;
- iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sui lavoro.

5.4 Diritti e Rappresentanze sindacali
Le Parti si impegnano a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Contratto:
- le modalità di costituzione, il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori (RSU) e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- le modalità di computo, utilizzo e retribuzione dei permessi sindacali;
- le regole per l'utilizzo dei locali aziendali.
Nelle more della definizione degli accordi di cui al presente punto viene confermata la continuità e la piena applicazione degli accordi previgenti in materia di RSU/RLS, permessi e distacchi sindacali, nonché dell’utilizzo dei locali aziendali cosi come definito tra le OO.SS sottoscriventi il presente contratto.

Art. 7 Assemblee del lavoratori
Con riferimento al comma 1 dell'Art. 11 del CCNL della Mobilità, le assemblee possono essere indette durante l'orario di lavoro e saranno retribuite nei limiti complessivi di 12 ore annue.

Parte 3: Mercato del lavoro
Per la presente Parte Trenord applica integralmente gli aspetti giuridico - normativi disciplinati dal CCNL della Mobilità, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.

Art. 8 Costituzione del rapporto di lavoro
Per il presente Istituto Trenord applica quanto disciplinato dall’Art. 14 del CCNL Attività Ferroviarie dei 16 aprile 2003.
In relazione a specificità territoriali e a particolari ed eccezionali esigenze organizzative di Trenord, le Parti si impegnano a valutare possibili modalità organizzative più efficienti in merito alla organizzazione del lavoro.

Parte 5: Orario di lavoro
Art. 16 Disciplina comune

Per il presente Istituto Trenord applica quanto disciplinato al punto 1 dell’Art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
16.1 Il secondo comma del punto 1.1 del sopracitato Articolo viene sostituito dal seguente:
Per i lavoratori che operano su turni non avvicendati si rinvia a quanto definito all’Art. 17 (Disciplina particolare per il personale mobile) del presente Contratto.
16.2 Il punto 1.2 trova applicazione in Trenord secondo le modalità seguenti:
Per il personale operante su turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda) e su prestazione unica giornaliera, l’orario ordinario di lavoro settimanale si calcola in programmazione come media settimanale e si intende realizzato come media in ogni trimestre con il limite massimo di 44 ore e il limite minimo di 30 ore.
16.3 il punto 1.9 è sostituito dal seguente:
Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni economiche stabilite dall’Art. 56 (Indennità di lavoro notturno) del presente Contratto quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6,00.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00,
Sono programmabili massimo 79 servizi notturni in un anno solare.
16.4 Il punto 1.11 si integra con la seguente:
Il riposo settimanale minimo di 48 ore è programmato di norma al 7° giorno ed è anticipabile fino al 4° giorno.

Art. 17 Disciplina particolare per il personale mobile
17.1 Orario di lavoro settimanale

17.1.1 L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore, calcolato In programmazione come media settimanale e si intende realizzato come media mensile con il limite massimo di 44 ore e il limite minimo di 30 ore.
In relazione alle specifiche esigenze aziendali, produttive e gestionali le Parti potranno concordare un periodo di riferimento superiore per il calcolo della media di lavoro.
17.1.2 Lo sviluppo dell'orario di lavoro settimanale è di norma ripartito su 5 giorni.

17.2 Lavoro giornaliero
17.2.1 Per la definizione delle attività ricomprese nell’orario di lavoro giornaliero, Trenord applica quanto disciplinato ai punti 2.1, 2.2 e 2.4 dell’Art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.
17.2.2 La durata massima della prestazione giornaliera è pari a:
- personale di macchina: 8 ore e 30 minuti.
Nell’ambito della definizione dello specifico accordo aziendale su “competitività e premialità”, secondo le modalità riportate all'Art. 64 del presente Contratto, potrà essere concordato tra le Parti un innalzamento del limite massimo sopra definito, correlato ad un incremento dei premi erogati.
Coerentemente con il punto 17,2.2, per consentire l'applicazione dello specifico modello di programmazione turni di Trenord, caratterizzato da un riposo settimanale di almeno 2 giornate solari complete, e per consentire il rientro dei lavoratori alla sede di inizio della prestazione giornaliera (con conseguente riduzione dei riposi fuori residenza), il limite sopra definito può essere elevato a 10 ore una volta tra due riposi settimanali.
- personale di bordo: 10 ore.

17.3 Lavoro notturno
17.3.1 Per la definizione di prestazione notturna si fa riferimento al punto 16.3 dell’Art. 16 (Orario di lavoro - Disciplina comune), con le seguenti specifiche:
- le prestazioni del personale di macchina che terminano tra le 00.01 e le 01.00 ai fini del calcolo della prestazione sono equiparate a prestazioni diurne.
17.3.2 La durata massima della prestazione giornaliera notturna è pari a:
- personale di macchina: 7 ore.
Nell’ambito della definizione dello specifico accordo aziendale su “competitività e premialità”, secondo le modalità riportate all'Art. 64 del presente Contratto, potrà essere concordato tra le Parti un innalzamento del limite massimo sopra definito, correlato ad incremento dei premi erogati.
- personale di bordo: 8 ore.
17.3.3 I limiti numerici al lavoro notturno sono massimo 320 ore annue.

17.4 Riposo giornaliero
La durata minima del riposo giornaliero tra due servizi è;
- 11 ore dopo una prestazione diurna;
- 14 ore dopo una prestazione che termina tra le 00.01 e le 01.00;
- 16 ore dopo una prestazione notturna.
In presenza dei cosiddetti “'turni a zeta” funzionali all’applicazione dello specifico modello di programmazione turni di Trenord caratterizzato da un riposo settimanale di 2 giornate solari complete, la durata minima del riposo dopo una prestazione notturna è riducibile a 14 ore.

17.5 Riposo giornaliero fuori residenza
Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al punto 2.8 dell'Art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

17.6 Riposo settimanale
17.6.1 Ogni anno il lavoratore dispone di 52 giornate di riposo e 52 giornate libere dal servizi di 24 ore solari, fruibili consecutivamente (giornata libera dal servizio + riposo).
17.6.2 li riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 62 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa, comprendenti 2 giornate solari complete. Le ore oltre le 48 sono fruite prima o dopo il doppio riposo o, in alternativa, anche frazionate.

17.7 Servizio di condotta
17.7.1 Per condotta consecutiva si intende sia il tempo compreso tra l’ora di partenza e l'ora di arrivo del treno, sia le soste e le fermate di servizio tra un treno e l’altro inferiori a 15 minuti.
17.7.2 Il limite massimo di condotta consecutiva è di 5 ore.
17.7.3 Il limite massimo di condotta giornaliera è di 5 ore e 30 minuti, al netto dei tempi accessori di cui al successivo punto 17.10.
17.7.4 Nel caso di prestazione notturna la durata massima della condotta giornaliera viene ridotta a 4 ore e 30 minuti.
Nell'ambito della definizione dello specifico accordo aziendale su "competitività e premialità", secondo le modalità riportate all’Art. 64 del presente Contratto, potrà essere concordato tra le Parti un innalzamento dei limiti massimi sopra definiti, correlato ad incremento dei premi erogati.

17.8 Equipaggio Treno
17.8.1 Premesse le norme di sicurezza vigenti, l’equipaggio treno è composto per tutti i servizi da un Macchinista ed un Capo Treno.
17.8.2 Il numero massimo di vetture adibite al servizio viaggiatori assegnabili al Capo treno è pari a 8.

17.9 Pausa refezione
Ove la prestazione giornaliera diurna superi le 6 ore sarà prevista una pausa per la refezione di 30 minuti. La predetta pausa, è adattabile nel corso della giornata lavorativa nel caso di ritardo treno. Nei limiti della programmazione turni e delle esigenze di servizio, l’azienda si impegna a consentire la fruibilità dei pasti tra le 11.00 e le 15,00 per il pranzo e tra le 18.00 e le 22.00 per la cena. Tale pausa è valida ai fini di quanto disciplinato al punto 1.12 dell’Art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

17.10 Tempi accessori
I tempi accessori saranno definiti dalla programmazione turni in funzione delle esigenze derivanti dalla tipologia del materiale rotabile assegnato, fatti salvi i vincoli posti dai gestori dell’infrastruttura, e saranno discussi con apposita procedura negoziale a livello aziendale.

17.11 Termine del servizio
Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al punto 2.13 dell’Art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto disciplinato ai punti seguenti:
17.11.1 I limiti massimi di prestazione giornaliera a cui si applica l’istituto sono definiti al punto 17.2 del presente Contratto.
17.11.2 Il punto 2.13.3 non trova applicazione in Trenord.

Art. 18 Disciplina di lavoro straordinario
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 23 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 19 Riposo settimanale e giorni festivi
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'Art. 24 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
[...]

Art. 20 Ferie e permessi
Per il presente istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'Art. 25 CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti,
20.1 Eventuali eccedenze di ferie rispetto alle spettanze di cui al predetto articolo, saranno confermate attraverso il riconoscimento annuo di un pari numero di permessi retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie, non liquidabili, che dovranno essere fruiti nell’anno di riferimento.
20.2 In aggiunta a quanto previsto all’Art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, per effetto delle normative contrattuali di provenienza e nei rispetto della medesima temporizzazione, saranno riconosciuti numero giorni equivalenti di permessi retribuiti con lo stesso trattamento previsto dalle ferie non liquidabili e che dovranno essere fruiti nell’anno di riferimento.
[...]
20.4 Al punto 9 del sopracitato Articolo, Il richiamato riposo giornaliero ed il riposo settimanale è da intendersi cosi come definito ai punti 17.4 e 17.6 del presente Contratto.
[...]

Parte 6: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 Malattia e infortunio non sul lavoro

[...]
21.2 Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in profili professionali diversi del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
21.3 Ove non sussista disponibilità di impiego in altro profilo professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 1 può essere utilizzato temporaneamente in uno dei profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura/profilo professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per i quali è idoneo.
21.4 Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altro profilo professionale dei livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per il quale conservi l’idoneità.
21.5 In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l'obbligo di conseguire le eventuali abilitazioni previste per il profilo professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.

Art. 22 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
[...]

Art. 23 Tutela della maternità e della paternità
Per il presente istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 28 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
[...]

Art. 24 Tossicodipendenza e alcol dipendenza
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'Art. 29 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 25 Persone con handicap
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 30 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
[...]

Art. 26 Lavoratori affetti da virus HIV
Per il presente istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'Art. 31 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 32 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 37 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
32.1 Al punto 4, del sopracitato Articolo le parole "livello professionale" sono sostituite da “profilo professionale”.

Art. 35 Formazione professionale
Per i1 presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 43 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 36 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 44 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
36.1 Al punto 3 del sopracitato Articolo le parole “dell’art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994” sono sostituite da “del T.U. sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni”.
36.2 Al punto 4 del sopracitato Articolo le parole “dell’art 4 del D.Lgs. n. 626/1994 come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 242/1996” sono sostituite da “del T.U. sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni”.
36.3 Al punto 22 del sopracitato Articolo le parole “dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 come modificato dall’art 3 del D.Lgs. n. 242/1996” sono sostituite da “del T.U. sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni”.

Art. 38 Pasti aziendali
Le Parti nel riconoscere l'imprescindibile diritto al pasto dei lavoratori e tenuto conto delle specificità aziendali, al fine di garantire la miglior fruibilità del pasto, con riferimento al punto 2 dell'Art. 46 del CCNL Attività Ferroviarie dei 16 aprile 2003, concordano quanto segue;
38.1 Il lavoratore fruirà del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, e gli verrà riconosciuto un buono pasto del valore di 7,30 € utilizzabile anche nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale eventualmente presenti.
38.2 Il personale mobile in servizio fuori residenza può consumare il pasto sia a pranzo che a cena.

Art. 41 Doveri del personale
Per il presente Istituto Trenord applica Integralmente quanto disciplinato all'Art. 51 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 42 Sanzioni disciplinari
Per il presente istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 52 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dal punti seguenti.
[...]

Art. 43 Mancanze
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato agli Art. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 44 Sospensione cautelare non disciplinare
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 60 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti,
[...]

Art. 47 Norma finale
Per quanto non espressamente richiamato nella presente parte (Svolgimento del rapporto di lavoro) si fa rinvio a quanto disciplinato dal CCNL Attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e alle norme di diritto comune in materia di rapporto di lavoro.

Parte 7: Retribuzione
Art. 56 Indennità per lavoro notturno

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 70 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 57 Indennità di turno
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 76 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 60 Reperibilità
Per il presente istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 74 del CCNL Attività Ferroviarie dei 16 aprile 2003.

Art. 62 Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 77 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

Art. 65 Lavoro straordinario
Per il presente istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art.76 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, ad eccezione di quanto specificato o Integrato dai punti seguenti:
[...]

Parte 8: Welfare
Art. 67 Premessa

Le Parti riconoscono al welfare aziendale un ruolo fondamentale per concorrere alla soddisfazione dei dipendenti, favorendo la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, tutelando le famiglie e garantendo supporto sociale ed economico.
Di seguito sono disciplinati gli strumenti welfare che l'azienda intende offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Quanto normato nel presente contratto si applica a tutti i dipendenti assunti dopo la data di stipula dello stesso. I dipendenti già in forza a tale data, hanno la facoltà di mantenere gli strumenti welfare disciplinati dai CCNL vigenti e dagli accordi aziendali dei Gruppi di provenienza, ovvero di aderire al nuovo welfare aziendale Trenord. La scelta di mantenere i trattamenti precedenti al cambio di contratto, implica la rinuncia alla totalità di quanto disciplinato in seguito, La scelta di adesione al nuovo schema welfare aziendale dovrà avvenire entro la data di decorrenza del presente Contratto.

Art. 71 Medicina preventiva
71.1
Le Parti convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l’Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l’insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto de! diritto alla privacy, come da legislazione vigente.

71.2 Check Up
Nell’ambito delle convenzioni che l’Azienda provvederà a stipulare con enti accreditati o mediante specifiche autorizzazioni che la Direzione Personale e Organizzazione provvederà di volta in volta a rilasciare, è previsto un elenco di visite I analisi di medicina preventiva cosi come riportato nel protocollo di medicina preventiva attualmente in vigore per il Gruppo FNM.
Le visite/analisi possono essere effettuate durante l'orario di lavoro.
Sono a carico dell’Azienda il costo ed il rilascio di permesso retribuito per effettuare le visite.

71.3 Privacy
Tutti gli esiti delle visite / esami di cui al presente articolo sono consegnati direttamente ai dipendenti interessati, nel rispetto della normativa delle privacy vigente.

Milano 22 giugno 2012
Per Trenord [...], Filt-Cgil [...], Fit-Cisl [...], Uilt-Uil [...], Fast-Confsal [...], Ugl [...], Faisa [...]


Allegati
Allegato A: accordo di programma 15 marzo 2012
Accordo di programma

Il giorno 15 marzo 2012 a Milano, la Società Trenord srl e le Segreterie nazionali delle OO.SS. di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt- Uil, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Orsa Ferrovie e Faisa Cisal si sono incontrate per esaminare l’andamento del percorso relativo alla definizione dello schema contrattuale delle discipline che attualmente regolano i rapporti di lavoro del personale di Trenord e convengono quanto segue:
1. Le Parti nel confermare l’obiettivo comune del raggiungimento di una armonizzazione normativa unica per il personale di Trenord - garantendo sul piano contrattuale e tecnico fa salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori derivanti dall’applicazione dei trattamenti giuridici normativi ed economici di ciascun CCNL di origine e dei relativi contratti aziendali e tutelando nitrosi le esigenze gestionali dello Società - concordano sulla necessità di modificare i tempi e le modalità condivise in precedenza definendo per via pattizia modalità ulteriori di applicazione e confluenza.
2. Le Parti concordano che il CCNL della Mobilità rappresenta il riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord per tutti gli istituti regolamentati dallo stesso cosi come definiti nel protocollo sottoscritto tra le parti sociali il 14 maggio 2009 e dei conseguenti testi contrattuali non ancora operativi siglati per identificazioni dalle stesse parti sociali presso il Ministero il 30 Settembre 2010. Per gli istituti non espressamente disciplinati dal sopracitato CCNL della Mobilità, le Parti concordano di applicare il vigente CCNL Attività Ferroviarie.
3. In tale contesto, a1 fine di garantire una normativa più attinente alla specifica realtà produttiva di Trenord, le Parti convengano di regolamentare attraverso la contrattazione di secondo livello le specifiche discipline e le relative variazioni, estensioni e applicazioni, secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, con particolare riferimento al capitolo dell’Orario di lavoro ed i connessi aspetti retributivi per quanto di competenza della contrattazione aziendale, nonché, in via transitoria - salvaguardando le competenze tecniche e professionali tipiche del trasporto pubblico locale e per fa necessaria integrazione organizzai iva ed operativa aziendale - le parti concordano di condividere un sistema di Classificazione Professionale a cui far riferimento, fino al rinnovo del CCNL Mobilità /AF.
Con il presente accordo di programma le Parti convengono di procedere in continuità - con in delegazione aziendale e sindacale composta al massimo da tre rappresentanti per ciascuna organizzazione e i cui nominativi saranno comunicati in occasione della riunione del 16 marzo p.v. - sin dalla data del 16 marzo p.v. e fino alla data del 29 marzo, data quest’ultima in cui le Parti decidono di riunirsi per la conclusione dei lavori.
Con riferimento al presente Accordo di Programma, le Parti concordano di superare i tempi e le modalità precedentemente condivise nell'accordo dell’11 Aprile 2011 e successivi accordi in materia.
Milano, 15 marzo 2012