Categoria: 1952
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1952
Validità: 01.07.1952 - 30.06.1954
Parti: Associazione Italiana dei Filandieri e Federtessili-Cisl, Fiot-Cgil
Settori: Tessili, Trattura della seta

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Contratto.
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del Contratto.
Art. 3. - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto.
Art. 4. - Commissioni interne.
Art. 5. - Immunità sindacale.
Art. 6. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 7. - Regolamento interno.
Art. 8. - Condizioni di miglior favore.
Art. 9. - Controversie.
Art. 10. - Decorrenza e durata.
Parte normativa
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali.
Art. 7. - Pulizia del macchinario.
Art. 8. - Interruzioni del lavoro.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Lavori discontinui.
Art. 11. - Lavoro a squadre.
Art. 12. - Giorni festivi, riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 16. - Malattia ed infortunio.
Art. 17. - Trattamento operaie gestanti.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Art. 20. - Trattamento salariale.
Art. 21. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22. - Trasferte, trasferimenti e nuova destinazione.
Art. 23. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 24. - Abiti da lavoro.
Art. 25. - Indennità di bicicletta.
Art. 26. - Zona malarica.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 29. - Preavviso.
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 31. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 33. - Disciplina del lavoro.
Art. 34. - Assenze e permessi.
Art. 35. - Trattenute per risarcimento.
Art. 36. - Sanzioni disciplinari.
Tabella di incasellamelo e delle retribuzioni (comprensive del salario, indennità di contingenza e quote di rivalutazione) per le maestranze della trattura della seta

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria della trattura della seta, 23 luglio 1952

In Milano, tra l’Associazione Italiana dei Filandieri [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili) [...], coll’intervento [...] dell’Unione Sindacale, [...] del Sindacato Provinciale Tessili di Treviso e [...] dell’Unione Sindacale di Udine; coll’assistenza della Cisl [...] e la Federazione Impiegati Operai Tessili (Fiot) [...], con l’intervento dei rappresentanti dei Sindacati Provinciali Tessili [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], viene stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria della trattura della seta.

Parte generale
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del Contratto.

Il presente Contratto si applica a tutte le aziende esercenti l’industria della trattura della seta e ai loro dipendenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i Contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 4. - Commissioni interne.
È formalmente riconosciuta la Commissione interna coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabilita dagli Accordi interconfederali in materia.

Art. 7. - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La sua redazione ed il suo contenuto non dovranno comunque essere in contrasto con le norme del presente Contratto nonché con i compiti attribuiti alle Commissioni interne degli appositi Accordi interconfederali.

Art. 9. - Controversie.
a) I reclami e le controversie di carattere individuale, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno risolti e trattati tra lavoratori e datori di lavoro con l’intervento della Commissione interna.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, le parti hanno facoltà di promuovere consensualmente un lodo arbitrale.
A tale uopo sarà costituito un collegio di sette membri composto di tre membri designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori interessate, tre membri designati dalla corrispondente Organizzazione dei datori di lavoro, un membro presidente scelto di comune accordo.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell’ispettorato del Lavoro.
b) Le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituti di questo Contratto.

Parte normativa
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 3. - Apprendistato.
È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 14 ed i 18 anni di età che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento pratico atto a farlo divenire operaio qualificato.
Riconosciuta, per le particolari condizioni del settore, l’opportunità di avviare ed addestrare al lavoro anche personale non esperto che abbia superato il limite di cui sopra, è consentita l’assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di 21 anni.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra azienda deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore a 12 mesi.
[...]
Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell’apprendistato si rimanda alle norme relative al trattamento salariale. [...]

Art. 4. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per le lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio, si richiamano le norme di legge in vigore sull’igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela delle donne e dei fanciulli.
Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte a verificare l’osservanza delle disposizioni di legge ed a integrarle, occorrendo, nell’interesse della salute fisica del lavoratore.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro k quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di 8 ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonché quelle del presente Contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Al segnale di inizio del lavoro, l’operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizioni di iniziare il lavoro.
[...]
La distribuzione dell’orario giornaliero viene stabilita dall’azienda in conformità con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni interne è comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti norme legislative e interconfederali.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
[...]
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con la esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.

Art. 7. - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata tenendo presente le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell’orario normale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 9. - Recuperi.
Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente
o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre le 8 ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 10. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad essi pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l’obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
[...]

Art. 11. - Lavoro a squadre.
Qualora venisse introdotto il lavoro a squadre le parti si riservano di incontrarsi per concordare la relativa disciplina.

Art. 12. - Giorni festivi, riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo bene inteso le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 13. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie.
[...]

Art. 16. - Malattia ed infortunio.
[...]
All’operaio infortunato nell’azienda [...], ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 17. - Trattamento operaie gestanti.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».

Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Qualora venisse introdotto il sistema di lavorazione a cottimo le parti contraenti si riservano di incontrarsi per i necessari accertamenti e la relativa disciplina.

Art. 23. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
[...]
All’operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione né modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. [...]

Art. 24. - Abiti da lavoro.
Quando l’azienda richiede, o la natura del lavoro imponga, l’uso di abiti o indumenti di lavoro, l’azienda deve fornirli a sue spese.
La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi in conseguenza della natura delle lavorazioni.
In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro, le aziende ne faciliteranno l’adozione da parte degli operai che lo richiedano mediante agevolazioni di pagamento.

Art. 26. - Zona malarica.
L’operaio in zona malarica ha diritto ad una indennità di rischio la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate in base alla situazione presente dalle Organizzazioni territoriali con il concorso delle autorità sanitarie competenti.

Art. 33. - Disciplina del lavoro.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro e non può, durante il rapporto di lavoro, divulgare notizie che possano recare danno all’azienda dalla quale dipende, né trafugare disegni e campionature.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali.
Nell’interno dello stabilimento è proibito introdurre bevande alcooliche o cibi senza il permesso della direzione.
Parimenti non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell’orario di lavoro.
[...]

Art. 36. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni al presente Contratto e alle altre norme e regolamenti interni non in contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite:
1) col rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di cui all’art. 30;
5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa e sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
e) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente Contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l’igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento.
L’applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione, si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività.
[...]
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:
1. - Senza preavviso ma con indennità di anzianità:
а) per contravvenzione al divieto di fumare di cui al 4° comma dell’art. 33;
b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;
[...]
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.
2. - Senza preavviso e senza indennità di anzianità:
[...]
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[...]
d) per dolo o per colpa grave in negligenza od atti con danno per l’azienda;
e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda.