Categoria: Giurisprudenza civile di merito
Visite: 5802

Tribunale di Milano, Sez. Lav., 22 maggio 2012 - Contratto a termine e risarcimento danni


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BENEDETTA PATTUMELLI ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 11484/2011 promossa da:

 

ED.FR., con il patrocinio dell'avv. GI.RI. e dell'avv. CH.MI., elettivamente domiciliato in CORSO (...) 20025 LEGNANO presso i difensori

 

RICORRENTE

 

contro

 

RU. SRL, con il patrocinio dell'avv. RO., elettivamente domiciliato in VIA (...) 20129 MILANO presso il difensore avv. RO.GI.

 

CONVENUTA

 

con la chiamata in causa di

 

AL. SPA, con il patrocinio dell'avv. EN., elettivamente domiciliato in VIA (...) 20122 MILANO presso il difensore avv. EN.

 

TERZA CHIAMATA

 

Oggetto: (contratto a termine) risarcimento danni.

 

 

FattoDiritto

 

 

Con ricorso depositato il 25.7.11, ED. - premesso di avere lavorato alle dipendenze di RU. S.r.l. dal 27.3.2008 al 26.9.09 con qualifica di operaio in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e della relativa proroga - chiedeva accertarsi l'illegittimità dell'apposizione del termine a detto contratto e per l'effetto convertirsi il rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con conseguente condanna della predetta società al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 L. 183/10 nella misura massima di 12 mensilità, con riferimento all'importo mensile di Euro 1.289,84, nonché all'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del dispositivo fino alla reintegra.

 

Inoltre, il ricorrente chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio occorsogli il 16.4.2009, allorquando egli - addetto per la prima volta senza previa istruzione alcuna a pressa dotata di unico pulsante per la discesa del pistone e priva di protezioni - aveva subito lo schiacciamento del quarto e quinto dito della mano sinistra, danni quantificati in complessivi Euro 23.621,00.

 

La società convenuta si costituiva mediante memoria depositata il 7.10.11, chiedendo preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice AL. S.p.A. e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, delle quali contestava integralmente la fondatezza.

 

AL. SPA, chiamata in giudizio su autorizzazione del Giudice, si costituiva mediante memoria depositata il 2.1.12, chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti dalla convenuta per l'applicabilità al caso di specie della franchigia prevista dalla polizza assicurativa per le invalidità di grado inferiore al 4%, quale quella riportata dal ricorrente secondo la valutazione operata dall'INAIL.

 

A seguito di conciliazione parziale, veniva disposta la separazione delle domande inerenti l'impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra il ricorrente e la convenuta, con conseguente dichiarazione di estinzione.

 

Nel giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria, veniva espletata la CTU disposta dal Giudice in data 13.1.12; quindi la causa veniva discussa all'udienza del 22.5.12 e contestualmente decisa mediante lettura del dispositivo in calce trascritto.

 

Come esposto in premessa, in seguito alla parziale conciliazione intervenuta in ordine alle domande inerenti la conversione del contratto a tempo determinato, l'oggetto del presente giudizio è ora limitato alla domanda risarcitoria svolta in ricorso con riferimento all'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente il 16.4.2009.

 

A tale riguardo in ricorso si afferma che il BA., il giorno dell'evento, era stato addetto per la prima volta al reparto presse senza avere ricevuto alcuna preventiva formazione e che la pressa, alla quale egli stava lavorando al momento dell'infortunio, era dotata di unico pulsante per la discesa del pistone e priva di protezioni.

 

A fronte di tali deduzioni, la società convenuta si è limitata a sostenere che il ricorrente, prima di essere adibito alla pressa, era stato istruito all'uso della macchina da altro dipendente, il quale lo aveva altresì supervisionato durante le prime ore della sua attività.

 

In primo luogo si osserva che nella parte narrativa della memoria è stato affermato che tale dipendente fosse più esperto del ricorrente nonché suo caporeparto, circostanze - tuttavia - non ribadite nei capitoli di prova: pertanto, la convenuta non ha offerto di dimostrare in alcun modo di avere affidato la formazione del ricorrente a soggetto idoneo ad impartirgliela.

 

In ogni caso - e quel che maggiormente rileva - va rilevato come siano rimaste incontestate e siano, quindi, pacifiche in causa le caratteristiche del macchinario come descritte in ricorso.

 

Deve, quindi, considerarsi accertato che la pressa fosse priva di protezioni tali da impedire il contatto dell'operatore con le parti in movimento e fosse dotata di un unico pulsante per l'attivazione del pistone.

 

Tali circostanze sono di per sé presupposto sufficiente a costituire la responsabilità della società datrice di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente, palese essendo la contrarietà delle stesse alle elementari norme antinfortunistiche.

 

E' noto che, per pacifica giurisprudenza, l'accertamento della responsabilità - di natura contrattuale ex art. 2087, c.c. - impone al lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso causale fra l'una e l'altro: una volta che siffatta prova sia stata fornita, incombe allora al datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero "di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il danno medesimo" (Cass. 7.3.2006, n. 4840; nello stesso senso, v. altresì, fra le molte, Cass. 20.2.2006 n. 3650).

 

Al riguardo il Supremo Collegio ha recentemente sancito che "al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civ. - non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento" (Cass. 25.5.2006, n. 12445).

 

Quanto alle cautele da adottare a fini di prevenzione, è stato affermato che l'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087, c.c., impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare "non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune esperienza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro", sicché occorre esaminare - nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa - "le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per evitare l'insorgere della patologia" (Cass. 8.2.2005 n. 2444).

 

Il principio guida adottato dalla giurisprudenza è - in materia - quello della "massima sicurezza tecnologicamente possibile", ottenibile mediante "applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti" le quali consentano l'adeguamento agli "standard di sicurezza propri", in concreto e al momento, delle diverse attività produttive (C. Cost. 25.7.1996, n. 132; Cass. 25.5.2006, n. 12445).

 

Principio accolto anche dalla giurisprudenza comunitaria, come si evince dalla sentenza 14.6.2007 in causa C 127/05 la quale ha respinto il ricorso presentato contro il Regno Unito, la cui legislazione limita le misure di prevenzione che il datore di lavoro è tenuto ad adottare a "quanto ragionevolmente praticabile".

 

Quanto al concorso della condotta imprudente del lavoratore nella determinazione dell'infortunio, è pacifico in giurisprudenza che essa consenta l'esonero del datore di lavoro da responsabilità solo laddove rientri nell'ambito dell'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza ed induca quindi a far ritenere interrotto il nesso causale tra condotta dal lavoratore ed infortunio (v. fra le molte Cass. 13.10.2000 n. 13690; Cass. 23.6.2005 n. 38850; Cass. 25.5.2006 n. 12445).

 

In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento imprudente del lavoratore sia abnorme quando esso appare "assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore" (Cass. 23.6.2005, 38850).

 

Al riguardo si osserva che il datore di lavoro è tenuto - non solo ad adottare idonee misure protettive - ma altresì a vigilare e controllare l'osservanza delle stesse da parte dei dipendenti, "con la conseguenza che si può configurare un esonero totale di responsabilità, per lo stesso datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità" (Cass. 25.5.2006 n. 12445).

 

Infatti, lo scopo delle norme antinfortunistiche è quello di tutelare il lavoratore, non solo dagli incidenti dovuti a disattenzione, ma anche da quelli provocati dall'imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, sicché il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive sia quando ometta di vigilare e controllare la loro osservanza da parte del dipendente, "non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (Cass. 13.9.2006 n. 19559).

 

L'applicazione dei principi appena riassunti alla fattispecie per cui è causa induce a ritenere accertata la responsabilità di RU. per l'infortunio oggetto di causa.

 

Le conseguenze lesive dello stesso sono state determinate dal CTU nominato, il quale è pervenuto, sulla base di adeguati accertamenti e di motivazioni congrue e coerenti, a conclusioni che possono pertanto essere recepite ai fini della presente decisione, anche in assenza di qualsiasi rilievo ad opera delle parti nonostante la concessione di appositi termini.

 

Su tali basi, può affermarsi che il ricorrente, a causa dell'infortunio in questione, ha riportato postumi permanenti pari al 3% e invalidità temporanea pari a 7 giorni al 100%, 90 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.

 

Applicando le tabelle attualmente in uso presso questo Tribunale - con conseguente esclusione della rivalutazione monetaria sugli importi liquidati - si perviene alla quantificazione di un credito risarcitorio pari a complessivi Euro 12.908,00 (di cui Euro 4.082,00 per l'invalidità permanente, Euro 637,00 per l'invalidità temporanea totale, Euro 6.142,50 per l'invalidità temporanea parziale al 75%, Euro 682,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% ed Euro 1.365,00 l'invalidità temporanea parziale al 25%).

 

Pertanto, la convenuta va condannata a pagare al ricorrente detto importo, maggiorato degli interessi legali dalla data dell'infortunio al saldo effettivo.

 

La domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata va invece respinta.

 

Invero, il punto 3.4 delle condizioni di assicurazione espressamente limita la garanzia assicurativa ai i danni cagionati a prestatori di lavoro per lesioni personali - quali quelle in questione - "da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%".

 

Il che si evince dal testo delle condizioni di polizza prodotto sia da AL. (doc. 1) sia dalla stessa RU. (doc. 1, "condizioni di assicurazione", pag. 8).

 

In virtù della soccombenza, va disposta la rifusione delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, e delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del ricorrente a carico della convenuta.

 

Fra quest'ultima e la terza chiamata risulta invece equo disporre la compensazione delle spese processuali, traendo la chiamata in causa astratta giustificazione dall'entità dei postumi lamentati in ricorso, esulanti dalla franchigia sopra citata.

 

Il grado di complessità della controversia giustifica la fissazione di termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

 


P.Q.M.

 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

 

1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna RU. S.r.l. a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio l'importo di Euro 12.098,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

 

2. rigetta la domanda proposta da RU. S.r.l. nei confronti di AL. SPA;

 

3. pone a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con separato provvedimento e condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre oneri di legge;

 

4. compensa le spese di lite fra convenuta e terza chiamata;

 

5. riserva il deposito della sentenza entro giorni 60 da oggi.

 

SENTENZA ESECUTIVA.