Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 agosto 2012, n. 14375 - Compatibilità delle mansioni e mobbing


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

 

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

 

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

 

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

 

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso 27597-2010 proposto da:

 

R.L., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRAINI ANTONIO, giusta delega in atti;

 

- ricorrente -

 

contro

 

CASA DI CURA CITTA' DI ROVIGO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLIGOLI GIANPIERO M., giusta delega in atti;

 

- controricorrente -

 

avverso la sentenza n. 404/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/11/2009 R.G.N. 700/2008;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

 

udito l'Avvocato CORRAINI ANTONIO;

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

 

1. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 409 del 17 novembre 2009, rigettava l'impugnazione proposta da R.L. nei confronti della Casa di cura Città di Rovigo, in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo n. 357/07.

 

2. La lavoratrice aveva adito il giudice di primo grado, per quanto qui rileva, impugnando il licenziamento intimatole con lettera del 27 novembre 2002, dopo che le erano state comminate alcune sanzioni disciplinari.

 

Parte ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità sia delle sanzioni disciplinari comminate che dell'intimato licenziamento, oltre alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno per mobbing. Aveva chiesto, altresì, la corresponsione della indennità di turno di cui all'art. 53 del CCNL di settore.

 

2.1. La R. aveva premesso:

 

che era stata assunta, ai sensi della L. n. 486 del 1968, dalla suddetta Casa di cura in data 9 giugno 1981;

 

che le sue condizioni di salute, nel corso degli anni, erano sempre rimaste precarie tanto che il Collegio medico per il controllo dell'idoneità psico-fisica dei lavoratori dipendenti, costituito presso l'ULSS di Rovigo, su istanza della stessa Casa di cura, nella seduta 25 settembre 1997-23 dicembre 1997, l'aveva riconosciuto "idonea alle mansioni di ausiliaria socio-sanitaria con esclusione di sforzi che impegnino il rachide";

 

che in data 4 marzo 2002, la Commissione medica integrata, di cui alla L. n. 104 del 1992, verificava che la stessa era invalida per una percentuale superiore al 45 per cento e, con delibera 25 marzo 2002, veniva stabilito che era "idonea alle mansioni di ausiliario socio-sanitaria con esclusione del sollevamento e movimentazione dei carichi di entità medio-grave e della stazione eretta prolungata";

 

che la competente Commissione medica di prima istanza ne stabiliva in data 22 maggio 2002 l'invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 13), giudizio poi confermato anche dalla Commissione medica di verifica oltre che da perizia di parte;

 

che, oltre ad adibirla a mansioni non consone al proprio stato di salute, la Casa di cura le aveva imposto un turno spezzato, mattutino e pomeridiano, il quale aggravava ulteriormente le proprie condizioni di salute;

 

che la Casa di cura le aveva comminato varie sanzioni disciplinari contestandole di non avere assolto e di aver rifiutato di adempiere proprio a quei compiti che invece la ricorrente non era in grado di svolgere a causa delle precarie condizioni di salute in cui versava;

 

che, infine, con raccomandata del 27 gennaio 2002, la Casa di Cura le aveva intimato il licenziamento disciplinare.

 

3. Il giudice del lavoro di Rovigo rigettava la domanda, in quanto dal 1992 la lavoratrice non era più invalida e, dunque, il rifiuto opposto dalla stessa di espletare mansioni assegnatele, doveva ritenersi illegittimo; comunque i compiti assegnatigli, quali indicati dal mansionario, erano compatibili con la stato di salute accertato dalla stessa Casa di cura che aveva limitato al 50 per cento la movimentazione manuale dei carichi ed esonerato la lavoratrice dalla prolungata stazione eretta.

 

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello, ricorre R.L. prospettando cinque motivi di ricorso.

 

5. Resiste con controricorso la Casa di cura Città di Rovigo.

 

6. Quest'ultima ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

 

Diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla compatibilità delle mansioni affidate alla lavoratrice con lo stato di invalidità e di salute della medesima, mansioni la cui mancata esecuzione costituisce presupposto delle sanzioni disciplinari sulla base delle quali è stato intimato il licenziamento disciplinare (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

 

La Corte d'Appello riteneva sussistente l'invalidità della R., ed affermava che andava verificata la compatibilita delle mansioni alle quali la lavoratrice era adibita con lo stato di salute della medesima.

 

Tuttavia, ad avviso della ricorrente, la stessa non dava atto di aver compiuto tale accertamento, nè del procedimento valutativo e logico giuridico che avrebbe dovuto sorreggere detto giudizio di compatibilità. In tal senso non potevano assumere rilievo nè il mansionario, nè le testimonianze rese nel primo grado di giudizio, nè l'esame delle singole contestazioni disciplinari, di talchè la motivazione risultava viziata nei sensi anzidetti.

 

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., anche in riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c..

 

L'affermazione della Corte d'Appello che la Casa di cura avrebbe offerto alla lavoratrice di svolgere mansioni compatibili, non troverebbe riscontro nelle testimonianze richiamate dalla medesima Corte d'Appello (testi C. e M.), con la conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., nonchè dell'art. 2087 c.c., in ragione della non confacenza delle mansioni attribuite alla lavoratrice allo stato di salute della stessa.

 

3. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., anche relativamente alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c..

 

Dalla motivazione della sentenza di secondo grado non emergerebbero i presupposti giustificanti il licenziamento, come sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.

 

Ed infatti, dalle testimonianze (testi T., F., C., Ri.) si evince come la lavoratrice pur rifiutando di eseguire alcune mansioni, rifiuti dalla stessa giustificati, svolgeva regolarmente le altre mansioni, sicchè il parziale inadempimento non poteva rivestiva carattere di gravità. Nè era venuto meno l'elemento fiduciario del rapporto o potevano ravvisarsi elementi intenzionali nella condotta della lavoratrice.

 

In particolare, la ricorrente richiamava la sanzione irrogata in data 18 luglio 2002, in ragione del ritenuto ingiustificato abbandono del posto di lavoro il giorno 30 giugno 2001, deducendo la correttezza del proprio operato. La violazione dell'art. 115 c.p.c. era ravvisata nell'aver ritenuto che la lavoratrice non avesse contestato i fatti costitutivi delle sanzioni (mancata risposta alle chiamate dei pazienti, mancata distribuzione dei pasti), che erano risultati negati dalle testimonianze.

 

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta omessa o insufficiente motivazione e/o contraddittoria motivazione, circa un fratto controverso e decisivo per il giudizio, concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2119 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Nel richiamare le argomentazioni prospettate in ordine alla terza censura, la ricorrente prospetta che la sentenza mancherebbe di riferimenti al ragionamento logico giuridico che deve necessariamente sottendere la decisione di ritenere, considerato nel complesso, il comportamento della lavoratrice tale da giustificare la massima sanzione disciplinare del licenziamento, in particolare con riguardo alla sanzione disciplinare irrogata il 18 luglio 2002.

 

La Corte d'Appello riteneva provato che la R. avesse lasciato il posto di lavoro durante l'orario previsto perchè colpita da crisi ipertensiva come riscontrato da un medico presente nel reparto, luogo di lavoro, dall'altro affermava che la R. aveva lasciato il posto di lavoro senza avvisare nessuno, compresi i superiori gerarchici.

 

5. I primi quattro motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

 

6. Gli stessi non sono fondati.

 

6.1. Le questioni prospettate involgono, sotto il profilo sostanziale la disciplina dettata dagli artt. 2087 e 2119 c.c., e, sotto il profilo processuale, quella di cui all'art. 115 c.p.c..

 

6.2. Occorre premettere che il licenziamento intimato in data 17 ottobre 2002 concerneva la contestazione del fatto avvenuto l'8 ottobre 2002 (l'aver servito la colazione ai pazienti senza osservare disposizioni di digiuno), ma anche in generale la sistematica insubordinazione (rifiuto continuo di eseguire ordini), poichè nella valutazione della gravità complessiva della condotta della lavoratrice, sono richiamati i quattro precedenti provvedimenti disciplinari.

 

6.3. Tanto premesso, si rileva che non vi può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dall'art. 32 Cost., che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui all'art. 2087 c.c. (cfr., Cass. n. 11664 del 2006, n. 9576 del 2005, n. 17314 del 2004 e n. 11704 del 2003).

 

6.4. La Corte d'Appello, facendo corretta applicazione di tali principi, rilevava la necessità di valutare la compatibilità delle mansioni a cui la lavoratrice era stata adibita con lo stato di salute della medesima, in quanto, proprio dall'esito di tale accertamento, deriva la legittimità o meno delle sanzioni disciplinari impugnate e delle correlative giustificazioni addotte dalla lavoratrice.

 

E, proprio quanto all'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione che giustificasse il rifiuto di svolgere le mansioni di sua spettanza da parte della lavoratrice (onerata della relativa prova), la motivazione della sentenza impugnata non è viziata dal punto di vista logico argomentativo.

 

6.5. Con motivazione adeguata e logica, la Corte d'Appello afferma come l'istruttoria espletata in primo grado aveva evidenziato che, seppure talune incombenze, quali la somministrazione dei pasti ai pazienti o la pulizia dei comodini, erano sempre state svolte dalla lavoratrice senza obiezione alcuna, quest'ultima rifiutava di eseguire altre mansioni quali la pulizia dei pavimenti con lo spazzolone e lo svuotamento dei cestini; la sig.ra R., inoltre, sollevava obiezioni nell'accompagnare i pazienti, anche quelli autosufficienti, per le visite specialistiche ritenendo che quest'ultimo compito non rientrasse nelle sue mansioni. Al riguardo, erano numerose e concordanti le testimonianze (testi T., F., C., Ri.) ed era infondata la doglianza secondo cui erratamente con la sentenza impugnata era stata valorizzata solo la testimonianza della caposala P..

 

Il giudice di secondo grado, posta questa premessa, fondata congruamente sulle risultanze istruttorie, osservava di dover stabilire se le mansioni che la lavoratrice si rifiutava di eseguire fossero o meno compatibili con lo stato di salute della stessa, ai fini della legittimità o meno del diniego posto.

 

Nel prendere in considerazione i precedenti provvedimenti disciplinari, di cui, occorre precisare, solo con riguardo alla mera materialità rilevava la mancanza di contestazione da parte della ricorrente, che li confermava con le lettere di giustificazione, il giudice d'appello esaminava analiticamente le ragioni degli stessi pervenendo, alla luce delle risultanze istruttorie, ad un giudizio di correttezza formale e sostanziale tale da legittimare il licenziamento.

 

6.6. Con il provvedimento disciplinare del 18 luglio 2001, veniva sanzionato l'ingiustificato abbandono del posto lavoro il giorno 30.6.2001.

 

Con il secondo provvedimento impugnato del 14 giugno 2002, veniva sanzionata la condotta della lavoratrice che il giorno 29 maggio 2002 non aveva prestato disponibilità a provvedere alla pulizia ordinaria delle stanze di degenza nè ad accompagnare pazienti all'interno della struttura per l'effettuazione degli esami diagnostici.

 

Con successivo provvedimento 2 luglio 2002 la lavoratrice era stata sanzionata per notevoli inadempienze, quali il non aver svolto un turno di servizio, l'aver rifiutato di rispondere alle chiamate dei pazienti, di accompagnare quelli autosufficienti e di svuotare i cestini.

 

La R., inoltre, sempre in base alla citata contestazione, non aveva completato la distribuzione dei pasti in tempo ragionevole costringendo la maggior parte dei pazienti a consumarli freddi.

 

Con la sanzione disciplinare del 19 luglio 2002, infine, era stata contestata l'inosservanza dell'orario di lavoro dal 20 giugno 2002 al 1 luglio 2002 in quanto la R., invece di osservare il prescritto orario pomeridiano dalle 17.30 alle 20.30, effettuava l'orario 17.00-20.00, circostanza questa confermata dalla stessa ricorrente già con la lettera di giustificazioni.

 

La Corte d'Appello nel ritenere che le mansioni svolte dalla R. fossero compatibili con lo stato di salute della stessa, ha tenuto conto di un pluralità di risultanze istruttorie: l'elenco di mansioni stilato dalla stessa lavoratrice tramite la propria associazione sindacale; l'esito della Commissione medica integrata di cui alla L. n. 104 del 1992, che nel marzo 2002, dopo aver sottoposto a visita la R. aveva escluso solo compiti di "sollevamento e movimentazione dei carichi di entità medio-grave" e la "stazione eretta prolungata".

 

Con adeguata motivazione ha, quindi, ritenuto che era priva di riscontro l'affermazione dell'incompatibilità di qualsiasi attività che impegnasse il rachide, la pulizia dei pavimenti per lo svuotamento dei cestini, ha rilevato che l'accompagnamento dei pazienti deambulanti era previsto nel suddetto mansionario. Gli altri fatti, il non aver svolto un turno di servizio, l'aver rifiutato di rispondere alle chiamate dei pazienti, l'inosservanza del prescritto orario pomeridiano dalle 17.30 alle 20.30 trovavano conferma nelle giustificazioni della lavoratrice sia pure inadeguate.

 

6.7. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare le clausole generali come quella di cui all'art. 2119 c.c. o all'art. 2106 c.c., che dettano tipiche "norme elastiche", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poichè l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca (ex multis, Cass., n. 25144 del 2010).

 

In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ. (Cass., n. 2579 del 2009).

 

6.8. Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello, facendo corretta e logica applicazione dei suddetti principi, ha ritenuto che, valutati nel complesso i numerosi episodi contestati, il grave quadro che emerge, evidenziante il costante rifiuto da parte della R. di assolvere ai compiti legittimamente assegnatile con grave inadempimento delle disposizioni di servizio, stava ad indicare inequivocabilmente la rottura dell'imprescindibile legame fiduciario e l'impossibilità, anche solo temporanea, di proseguire il rapporto di lavoro. A riprova di ciò ed a completamento del quadro istruttorio sopra delineato, si aggiunge che la sig.ra R., nonostante le continue lamentele e rimostranze a causa delle condizioni di salute e le accuse rivolte in tal senso alla Casa di Cura, ebbe a rifiutare svariate proposte, avanzate dallo stesso datore di lavoro, di svolgere mansioni diverse anche di tipo impiegatizio, quali quelle di guardarobiera, segretaria in ambulatorio, addetta all'ufficio accettazione (cfr. testi C. e M.). Dunque nè le disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. e all'art. 2119 c.c., nè quella di cui all'art. 115 epe, invocate, sono lese dalla sentenza in esame.

 

6.9. Alla luce di quanto sin'ora affermato, occorre, infine, rilevare che le doglianze della ricorrente, nel censurare la valutazione delle risultanze, tendono ad offrir una propria lettura di quest'ultime, alternativa a quella del giudice d'appello, volta a sollecitare un riesame nel merito che non può trovare ingresso in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione, infatti, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

 

7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l'omessa motivazione circa il rigetto della domanda relativa al risarcimento dei danni derivanti da mobbing. La motivazione sul punto, come quella relativa alle altre statuizioni, sarebbe solo apparente.

 

7.1. Il motivo non è fondato.

 

Congruamente e correttamente, proprio in ragione delle argomentazioni poste a fondamento della legittimità del licenziamento, qui ritenute esenti da vizi, la Corte d'Appello ha ritenuto destituita di fondamento la domanda di risarcimento danni per mobbing in quanto non è in alcun modo ravvisabile nel caso in esame un comportamento persecutorio da parte dell'odierna appellata nei confronti della lavoratrice.

 

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

 

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro quaranta per esborsi, Euro tremilacinquecento per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.