Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36267 - Caduta nel vuoto di un operaio e responsabilità di un datore di lavoro


Responsabilità di un datore di lavoro, committente ed amministratore unico delle ditte (Omissis) s.r.l. e (Omissis) s.r.l., per aver omesso di verificare l'installazione del parapetto contro la caduta dall'alto nel solaio di copertura del vano autoclave causando così la caduta nel vuoto di un operaio.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

Il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, abnorme, cosa che nella fattispecie non si è verificata.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umber - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI F. M. - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2460/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 19/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio sul concorso formale e rigetto nel resto;

Udito il difensore avv. (Omissis), del Foro di (Omissis), che si insiste nell'accoglimento del ricorso.



Fatto



Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (Omissis) avverso la sentenza emessa in data 6.7.2010 dalla Corte di Appello di Salerno che confermava quella in data 15.4.2009 del giudice monocratico del Tribunale di Salerno con la quale (Omissis) era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 27 e 389, lettera a) e articolo 590 c.p.p. comma 3 contestati ai capi a) e b) della rubrica per aver omesso, nella qualità di datore di lavoro, committente ed amministratore unico delle ditte (Omissis) s.r.l. e (Omissis) s.r.l., di verificare l'installazione del parapetto contro la caduta dall'alto nel solaio di copertura del vano autoclave, nonchè, per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di verificare l'installazione del parapetto contro la caduta dall'alto nel solaio di copertura di un manufatto in stato di ultimazione, costituito da un piano seminterrato e da un piano terra da adibire a garage, nonchè da un solaio di copertura da completare con prato verde attrezzato, provocato la caduta nel vuoto dell'operaio (Omissis) il quale, perso l'equilibrio, precipitava al suolo stante la totale assenza di dispositivi di arresto della caduta, entrando in coma da sfondamento della teca cranica, con conseguente pericolo di morte e riportando gravi lesioni consistenti in fratture chiuse del cranio con lacerazione e contusione cerebrale, contusione del polmone, traumatismo di organi intraddominali (fatto del (Omissis)), condannandolo, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante di cui all'articolo 590 c.p., comma 3 alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui al capo b) ed alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato sub a), con il beneficio della sospensione condizionale. Deduce i seguenti motivi.

a. La contraddizione della motivazione risultante dagli atti del processo (ed in particolare dalle dichiarazioni del teste persona offesa (Omissis), dei testi (Omissis), (Omissis) e (Omissis); prova documentale rappresentata dall'atto pubblico del notaio (Omissis) del (Omissis)) in riferimento alla non inquadrabilità del luogo dell'infortunio nell'area cd. di cantiere.

b. La violazione dell'articolo 41 c.p. in relazione all'articolo 590 c.p., comma 3, assumendo che il nesso causale tra condotta ed evento era stato interrotto dal comportamento abnorme della vittima.

c. L'inosservanza e/o erronea applicazione dell'articolo 81 c.p., comma 1 dolendosi della motivazione addotta dalla Corte territoriale per negare l'applicabilità dell'istituto del concorso formale invocato con l'atto di appello.


Diritto



Il ricorso è infondato e va respinto.

è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale.

Corretta e congrua immune da vizi ed assolutamente plausibile è infatti la motivazione addotta dal Giudice di Appello il quale, oltre a richiamare le deposizioni dei testi (Omissis) e (Omissis), ha comunque precisato che per luogo di lavoro deve intendersi "qualsiasi luogo a) quale il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalla specifiche incombenze affidategli (in tal modo aderendo al consolidato orientamento di questa Corte: Sez. 4, n. 3694 del 21.11.2003, Rv. 227827; nello stesso senso, n. 6499 del 21.4.1994, Rv. 198051).

Del pari è stata con esaustiva motivazione esclusa l'abnormità del comportamento della vittima non essendo stata ritenuta ravvisabile l'imprevedibilità dell'iniziativa degli operai che, attesa l'assenza nel cantiere di altri distributori per l'acqua, potevano ben risolversi, spinti dall'arsura (il fatto avvenne a luglio, cioè in piena canicola estiva, in quel di (Omissis)) ad accedere alla fontana non già seguendo il percorso più lungo ma sicuro, bensì quello più breve nonostante la mancanza del parapetto e l'obbligatoria messa in sicurezza.

Il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni (Sez. 4, n. 37001 del 7.7.2003, Rv. 225957).

Invero, come più volte questa Corte ha ribadito, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (cfr. ex multis: Sez. 4, 23.5.2007, n. 25532, Rv. 236991, e ciò ancora con la n. 15009 del 17.2.2009, Rv. 243208; n. 727 del 10.11.2009, Rv. 246695).

In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis: Cass. pen. Sez. 4, n. 952 del 27.11.1996, Rv. 206990, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli -e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro- o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro) Altrettanto infondato è il motivo che contesta il diniego del riconoscimento del concorso formale che è stato escluso dal giudice a quo con motivazione che richiama le ragioni ostative all'applicazione dell'istituto della continuazione tra reati colposi.

Presupposto del concorso formale di reati, quale previsto dal primo comma dell'articolo 81 cod. pen., è l'unicità del fatto intesa come unicità di azione od omissione in violazione della medesima o diversa disposizione di legge: si tratta di istituto ben diverso benchè affine, da quello del reato continuato che presuppone violazione della medesima disposizione di legge commessa con la stessa o diverse azioni o omissioni compiute, anche in tempi diversi, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Occorre, dunque, per l'integrazione del concorso formale la contestualità tra le azioni o omissioni a base dei plurimi reati, pur non precludendo la diversità dei beni giuridici offesi la possibilità di applicazione dell'istituto.

Nel caso di specie, però, è evidente come la violazione contravvenzionale della norma antinfortunistica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 27 e 389, lettera a) (omessa verifica dell'installazione del parapetto) sia anteriore ed autonoma rispetto alla condotta omissiva concernente le lesioni colpose, benchè queste abbiano trovato origine e causa nella violazione predetta: non è dunque ravvisabile l'unicità dell'omissione e con essa, l'applicabilità dell'invocato istituto del concorso formale.

Al rigetto del ricorso, segue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.