Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 settembre 2012, n. 35909 - Appalto e mancanza di cooperazione in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza: possono essere appaltati i lavori, ma non può essere appaltata la responsabilità penale



 

 

Responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una spa e dei suoi consiglieri delegati per infortunio comportante l'amputazione parziale di tre dita della mano sinistra di una lavoratrice. La spa, società dedicata alla produzione e commercializzazione dei tessuti, era infatti committente dei lavori di pulizia delle condotte di un asciugatoio della stessa spa, denominate soffierie, affidati ad una srl che aveva impiegato per i lavori i suoi dipendenti tra i quali la lavoratrice infortunata.

Condannati, ricorrono tutti in Cassazione - Rigetto.

Ai tre imputati, afferma la Corte, era stato contestato:

1) di non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto di appalto e per non aver coordinato gli interventi di protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impegnati in gruppi misti di dipendenti dell'impresa appaltante e dell'impresa appaltatrice in lavori comportanti, tra l'altro, la movimentazione manuale delle cd. soffierie (parti di asciugatoi industriali) del peso ciascuna di circa 75 kg e posizionate all'altezza di circa cm. 175 dal piano di calpestio (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2);

2) di non aver promosso la cooperazione all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione contro i rischi sul lavoro, nonchè il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione contro i rischi incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto (articolo 7, comma 3, cit. Decreto Legislativo).

In particolare la sentenza ha accertato, con pienezza di analisi e proprietà di vaglio critico, la partecipazione, nelle attività appaltate, di maestranze della società appaltante e della società appaltatrice e il ruolo di responsabilità apicale rivestito dai tre imputati nei confronti dei loro dipendenti e degli altri lavoratori impiegati per l'operazione di montaggio e smontaggio appaltata. La ingerenza nell'unica lavorazione è sottolineata in sentenza di appello attraverso il richiamo dello svolgimento in comune di una attività unitaria e il richiamo della richiesta dei due operai della ditta appaltatrice di un rinforzo di persone e mezzi per onere della società appaltante, rinforzo che gli incaricati della ditta appaltante avevano rifiutato.

A partire da così fatta ricostruzione di contesto industriale, di processo lavorativo e di organizzazione reale del lavoro, la motivazione ha dato, nel compendio motivazionale dei due gradi di merito, conto della esistenza di obbligazioni per l'uno e l'altro imprenditore onerati entrambi di obbligazioni di garanzia, non escluse dalla esistenza di un appalto in nulla corrispondente alle caratteristiche in fatto allegate in ricorso per cassazione.

La responsabilità fu bene affermata in forza del generalissimo principio secondo il quale possono essere appaltati i lavori, ma non può essere appaltata la responsabilità penale.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G - Presidente

Dott. ZECCA Gaetani - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso congiunto proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

3) (Omissis) N. IL (Omissis);

4) (Omissis) S.P.A., responsabile civile;

avverso la sentenza n. 4935/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/12/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per gli imputati e per il responsabile civile (Omissis) spa l'Avvocato (Omissis) sostituto processuale dell'Avvocato (Omissis) il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Como in composizione monocratica, (che aveva ritenuto (Omissis), (Omissis), (Omissis), e (Omissis) responsabili del delitto di cui all'articolo 113 c.p., 590 c.p., commi 1, 2 e 3, con violazione di norme prevenzionali indicate nel capo di imputazione), ha assolto (Omissis) dal reato a lui ascritto per non avere egli commesso il fatto, e ha confermato nei confronti degli altri appellanti la sentenza di condanna così confermando le statuizioni applicabili al responsabile civile (Omissis) spa pure appellante.

(Omissis), è stata condannata per cooperazione colposa nella determinazione delle lesioni che hanno comportato l'amputazione parziale di tre dita della mano sinistra di (Omissis) dipendente della srl (Omissis), in relazione a posizione di garanzia legata alla sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della spa (Omissis) società dedicata alla produzione e alla successiva commercializzazione di tessuti, committente dei lavori di pulizia delle condotte di un asciugatoio della stessa spa (Omissis), denominate soffierie, lavori affidati alla srl (Omissis) che aveva impiegato per i lavori commessi i suoi dipendenti (Omissis) e (Omissis), (Omissis) e (Omissis), sono stati condannati in relazione a posizione di garanzia legata alla loro qualità di consiglieri delegati della spa (Omissis) e per cooperazione colposa nella determinazione dell'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunio.

Tutti e tre gli imputati condannati nonchè il responsabile civile (Omissis) s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

I ricorrenti, con il proposto ricorso denunziano:

1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) (lettera così indicata nel testo del ricorso) in relazione alla violazione dell'articolo 552 c.p.p., comma 1, lettera e), per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione contestato.

Manifesta illogicità della motivazione sul punto. La sentenza di appello avrebbe motivato in ordine ad un omesso controllo della mancata apprestazione dei sistemi antinfortunistici della società appaltatrice ma di tale omissione non si troverebbe traccia alcuna nel capo di imputazione. Viceversa la lettura dei capi di imputazione renderebbe evidente che la omissione di apprestamento di mezzi antinfortunistici adeguati alle operazioni da svolgere sarebbe stata addebitata ai soli responsabili della srl (Omissis). Ancora i capi di imputazione relativi ai tre ricorrenti imputati non conterrebbero in forma chiara e precisa la contestazione dei fatti e delle omissioni oggetto di procedimento penale sicchè ne risulterebbe menomato il diritto di difesa dei ricorrenti invece cautelato dall'articolo 417, comma 1, lettera b) e dall'articolo 552 c.p.p., comma 1, lettera c), nella prospettiva costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., comma 3.

Il rinvio alle formule prescrittive delle norme per le condotte omissive (specialmente la menzione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, commi 3 e 2 che delinea un "orizzonte troppo ampio") si risolverebbe in una imputazione vaga e generica senza delimitazione dei confini della contestazione tale da permettere adeguata difesa.

2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale costituita dall'articolo 590 c.p., in relazione al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 ex 606 c.p.p., comma 1, lettera b);

Manifesta illogicità della motivazione sul punto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) (lettera così indicata nel testo del ricorso). I ricorrenti escludono che l'appalto nell'ambito del quale si verificò l'infortunio costituisca una ipotesi di appalto promiscuo nella quale è ben applicabile l'articolo 7, cit. Decreto Legislativo (oggi Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26), sottolineano che i lavori di manutenzione straordinaria appaltati si svolsero in un periodo di fermo produttivo senza interferenze tra lavori dell'appaltante e lavori dell'appaltatore, escludono la possibilità di ingerenze reciproche tra più imprese, e sottolineano la estraneità dei lavori appaltati al ciclo produttivo specifico dell'impresa appaltante e alle competenze organizzative caratteristiche di tale tipo di impresa. In altri termini la specificità del rischio assunto dalla srl appaltatrice escluderebbe ogni potere di ingerenza della spa appaltante e ogni responsabilità dei suoi rappresentanti per le attività affidate connotate da una specifica tecnica di settore estranea a quelle proprie della spa appaltante. Tale ricostruzione di sistema escluderebbe che l'appaltante debba informare l'appaltatore dei rischi della specifica lavorazione appaltata come invece erroneamente affermato dalla sentenza impugnata.

All'udienza pubblica del 15 Dicembre 2011 i ricorsi sono stati decisi con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Diritto

 

I ricorsi proposti con unico atto sono infondati in ogni loro parte e devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento. L'infortunio per il quale è processo ebbe a verificarsi il (Omissis) e la sentenza impugnata rammenta che "per disguidi vari ancora non bene accertati i funzionari Asl ebbero notizia dell'incidente solo il giorno (Omissis)". La qualificazione di una tale circostanza e delle eventuali violazioni di legge ad essa connesse non è, nella più totale indeterminatezza del testo significante consegnato a questa Corte, materia devoluta alla sua cognizione.

La prima censura nella parte che denunzia la indeterminatezza e la genericità del capo di imputazione è la riproposizione di una doglianza di appello già motivatamente rigettata da quel giudice di merito. Essa, oltre che generica, è in ogni caso infondata dal momento che il capo di imputazione addebita proprio ai responsabili della spa (Omissis), committente, specifiche omissioni per tali rilevabili rispetto alle obbligazioni di garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori che investono secondo la legge, espressamente richiamata, il datore di lavoro al vertice della catena di comando della impresa e per obbligazioni specifiche del suo ruolo. Tanto risulta da quanto era stato contestato ai tre imputati ai quali la rubrica addebitava:

1) di non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto di appalto e per non aver coordinato gli interventi di protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impegnati in gruppi misti di dipendenti dell'impresa appaltante e dell'impresa appaltatrice in lavori comportanti, tra l'altro, la movimentazione manuale delle cd. soffierie (parti di asciugatoi industriali) del peso ciascuna di circa 75 kg e posizionate all'altezza di circa cm. 175 dal piano di calpestio (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2);

2) di non aver promosso la cooperazione all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione contro i rischi sul lavoro, nonchè il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione contro i rischi incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto (articolo 7, comma 3, cit. Decreto Legislativo).

Anche la seconda parte della prima censura deve essere rigettata perchè la lettura del capo di imputazione, giustapposta a quanto ritenuto in sentenza, porta ad escludere che vi sia difetto di corrispondenza tra contestato e ritenuto e che la sentenza impugnata abbia modificato radicalmente la struttura della contestazione sostituendo il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico così come contestati individuando una condotta addebitabile completamente diversa da quella contestata e così rendendo impossibile all'imputato l'apprestamento di difese per la sua discolpa (Cass. Pen. Sez. 4 24/472007 n. 16422; Cass. Pen. Sez. 1 19/5/1999 n. 6302). Questa Corte rileva che la sentenza impugnata ha dato piena e corretta applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, con riguardo alla posizione di garanzia propria di ciascuno dei tre ricorrenti e alla inosservanza che ciascuno ha realizzato dei precetti relativi alla tutela della salute dei lavoratori su ciascuno distintamente gravante secondo il riparto delle responsabilità di garanzia contenuto nella legislazione applicabile.

In particolare la sentenza ha accertato, con pienezza di analisi e proprietà di vaglio critico, la partecipazione, nelle attività appaltate, di maestranze della società appaltante e della società appaltatrice, il ruolo di responsabilità apicale rivestito dai tre imputati nei confronti dei loro dipendenti ( (Omissis) con altri due dipendenti che lavoravano in sintonia con i dipendenti della (Omissis): (Omissis), l'infortunato e (Omissis)) e degli altri lavoratori impiegati per l'operazione di montaggio e smontaggio appaltata. La ingerenza nell'unica lavorazione (la sentenza impugnata accerta con giudizio di merito logico e coerente, dunque non censurabile in sede di legittimità la esistenza di una interdipendenza tra lavoratori della società della società appaltante e lavoratori della società appaltatrice) è sottolineata in sentenza di appello attraverso il richiamo dello svolgimento in comune di una attività unitaria e il richiamo della richiesta dei due operai della ditta appaltatrice di un rinforzo di persone e mezzi (una struttura in ferro atta a sostenere le soffierie durante lo smontaggio) per onere della società appaltante, rinforzo che gli incaricati della ditta appaltante avevano rifiutato. A partire da così fatta ricostruzione di contesto industriale, di processo lavorativo e di organizzazione reale del lavoro, la motivazione ha dato, nel compendio motivazionale dei due gradi di merito, conto della esistenza di obbligazioni per l'uno e l'altro imprenditore onerati entrambi di obbligazioni di garanzia, non escluse dalla esistenza di un appalto in nulla corrispondente alle caratteristiche in fatto allegate in ricorso per cassazione.

A considerare i soggetti onerati da obbligazioni di garanzia (nello specifico l'obbligazione di coordinamento prevista dall'articolo 7, comma 2, cit. Decreto Legislativo oggi trasfuso con continuità regolativa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26), nel quadro così accertato dalla sentenza impugnata, è evidente che bene furono chiamati a rispondere i tre odierni ricorrenti titolari effettivi dei poteri decisionali (sentenza di appello pg 8) debitamente provvisti di poteri e di facoltà di spesa in materia di sicurezza (il presidente del consiglio di amministrazione, e i due consiglieri con delega per la ordinaria e la straordinaria amministrazione). La responsabilità fu bene affermata in forza del generalissimo principio secondo il quale possono essere appaltati (ove consentito su diversi piani di diritto) i lavori, ma non può essere appaltata la responsabilità penale (Cass. Pen. Sez. 4 30/9/2008 n. 42131) e in forza delle specifiche condotte esigibili dagli imputati in relazione al loro ruolo.

Tutte le condotte e le omissioni accertate certamente individuano, secondo contestazione e dunque nel pieno rispetto del principio di correlazione di cui all'articolo 521 c.p.p., la violazione delle obbligazioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori personalmente gravante sul datore di lavoro e non suscettibili di delega (Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 5 in continuità regolativa con Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 giusta Cass. Pen. Sez. 4 14/12/2010 n. 5005).

Il secondo motivo di censura è infondato perchè i fatti posti a suo fondamento non sono quelli accertati, secondo quanto scrive la sentenza di appello (non specificamente impugnata sullo specifico accertamento ancorchè il responsabile civile abbia nuovamente allegato in fatto la devoluzione delle attività estranee all'ordinario ciclo produttivo a terzi ritenuti competenti) che individua una partecipazione mista dei lavoratori delle due aziende alla lavorazione a rischio dalla quale derivò anche in conseguenza dei rifiuti opposti alle richieste dei lavoratori della società appaltatrice, l'infortunio per il quale è processo.

In conclusione tutti i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.