Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 1956
Validità: 30.09.1956 - 31.12.1958
Parti: Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta-Confindustria e Federtessili-Cisl, Fiot-Cgil. Uilt-Uil
Settori: Tessili, Cascami di seta, Industria

Sommario:

Parte Generale
Art. 1. - Contratto.
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 6. - Controversie.
Art. 3. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Interpretazione.
Art. 6. - Controversie.
Art. 7. - Commissioni interne.
Art. 8. - Immunità sindacale.
Art. 9. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 10. - Regolamento interno.
Art. 11. - Mense aziendali.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Protocolli aggiuntivi
N. 1. - Camere di allattamento o asili nido.
N. 2. - Contratti locali.
Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Trattamento salariale.
Art. 4. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Trattamento dei minori.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Art. 9. - Interruzioni del lavoro.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Pulizia del macchinario.
Art. 12. - Lavori discontinui.
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Art. 14. - Turni a scacchi.
Art. 15. - Assegnazione del macchinario.
Art. 16. - Disciplina del cottimo.
Art. 17. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Malattia ed infortunio.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Maternità.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Abiti da lavoro.
Art. 28. - Indennità scolastica.
Art. 29. - Mezzi di trasporto per servizio.
Art. 30. - Zona malarica.
Art. 31. - Lavori nocivi.
Art. 32. - Disciplina del lavoro.
Art. 33. - Permessi.
Art. 34. - Assenze.
Art. 35. - Trattenute per risarcimento.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Parte II Categorie speciali od intermedie
I - Assistenti

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Paga mensile e garanzia della retribuzione.
Art. 5. - Mensilità natalizia
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Determinazione contabile della paga oraria.
Art. 9. - Giorni festivi c riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Trattamento per invenzioni.
Art. 14. - Indennità per disagiata sede.
Art. 15. - Esplicazione temporanea e cambiamento di mansioni.
Art. 16. - Permessi.
Art. 17. - Passaggio da operaio ad assistente.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di anzianità.
Art. 20. - Dimissioni.
Art. 21. - Disposizioni generali.
Art. 22. - Certificato di lavoro.
Art. 23. - Controversie sulla qualifica.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
II - Altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie
Parte Terza Impiegati

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie e gradi dell’impiegato.
Art. 5. - Commissione tecnica per le categorie impiegatizie.
Art. 6. - Laureati e diplomati.
Art. 7. - Stipendio, retribuzione e tredicesima mensilità.
Art. 8. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento di previdenza.
Art. 11. - Indennità per maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Determinazione della quota oraria di stipendio.
Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Trattamento di malattia.
Art. 17. - Trattamento di infortunio.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Periodo di aspettativa.
Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimento.
Art. 25. - Indennità di trasferimento.
Art. 26. - Indennità per disagiata sede.
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
Art. 29. - Lavori nocivi.
Art. 30. - Trattamento per invenzioni.
Art. 31. - Disciplina del lavoro.
Art. 32. - Assenze e permessi.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 36. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di assistente alla qualifica impiegatizia.
Art. 37. - Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 38. - Indennità per mancato preavviso.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità dì anzianità in caso di morte.
Art. 42. - Certificato di lavoro.
Art. 43. - Disposizioni generali.
Allegati
Allegato n. 1 Accordo interconfederale 31 maggio 1941 per la concessione di un congedo matrimoniale ai lavoratori non aventi diritto alla qualifica impiegatizia.
Allegato n. 2 Legge 26 agosto 1950, n. 860: «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».
Allegato n. 3 Accordo interconfederale 31 maggio 1941
Allegato n. 4 Commissione tecnica paritetica per le controversie relative all’assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie.
Allegato n. 5 Categorie speciali od intermedie. Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946.
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Art. 2. - Trattamento.
Art. 3. - Artt. 1, 2, 3, del contratto interconfederale 30 marzo 1946.
• Art. 1. - Aumenti periodici di anzianità.
• Art. 2. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
• Art. 3. - Dimissioni.
Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali per i dipendenti dell’industria della filatura dei cascami di seta

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’industria della filatura dei cascami di seta, 30 settembre 1956

In Milano, tra l’Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federtessili (Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Fiot (Federazione Impiegati Operai Tessili) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], l’Uilt (Unione Italiana Lavoratori Tessili) [...], con la
assistenza dell’Uil Nazionale [...]
Addì 30 settembre 1956 in Milano, tra l’Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili della Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro elle disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell’industria della Filatura dei Cascami di seta.

Parte Generale
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.

Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 5. - Interpretazione.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Controversie.
a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l’intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l’organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessati, da uno o due membri designati dall’organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto dì comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell’ispettorato del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
b) Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituti di questo contratto.

Art. 7. - Commissioni interne.
Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all’attuazione, a termine dell’art. 2, punto 3) dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 11. - Mense aziendali.
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.
Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.
[...]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l’andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[...]

Protocolli aggiuntivi
N. 1. - Camere di allattamento o asili nido.

L’istituzione ed il funzionamento delle camere di allattamento o degli asili nido sono disciplinati dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860 relativa alla «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri». (Allegato n. 2).

N. 2. - Contratti locali.
Le Organizzazioni territoriali competenti coordineranno - per quanto necessario - gli eventuali contratti territoriali col presente contratto nazionale.

Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 5. - Apprendistato.
È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 14 e i 20 ami. di età, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad una delle qualifiche previste dalla tabella allegata, con utilizzo dell’opera nell’azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Può essere convenuto tra le parti, a termini dell’art. 2, un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista di filatura o di tessitura e loro lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di filatura o tessitura anche complementari, nei quali abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali tessili.
[...]
Per la durata e le percentuali di paga dell’apprendistato, valgono le norme riprodotte nella tabella allegata.
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie degli apprendisti, ed a quant’altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme della legge 19 gennaio 1955 n. 25 e del relativo regolamento.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonché quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
[...]
La distribuzione dell’orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformità colle disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto dell’orario normale di cui al primo comma, possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un’ora al giorno oltre il predetto orario normale e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative e interconfederali; il lavoratore dovrà essere preavvisato, in quanto possibile, tranne casi urgenti, il giorno precedente. Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari o personali.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di cui all’art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
Salvo eventuali diverse determinazioni di legge sono stabilite le percentuali di maggiorazione seguenti:
[...]

Art. 10. - Recuperi.
Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell’orario normale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 12. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l’obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
[...]

Art. 13. - Lavoro a squadre.
Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.
L’orario ordinario del lavoro a squadre è di otto ore per turno ivi compresa la mezz’ora di riposo e sarà stabilito dal datore di lavoro in conformità con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo. Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L’operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, vengono maggiorate della percentuale dell’8%, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz’ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza non conglobata, la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento compresa la mezz’ora di riposo. L’importo di detta maggiorazione sarà distintamente registrato sul prospetto o busta paga.
Per prestazioni che eccedano le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario, fermo restando che la maggiorazione dell’8 % per il lavoro a squadre va corrisposta solo sino al predetto limite di ore 7,30.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l’inizio o col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.

Art. 14. - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Tuttavia potranno essere consentiti laddove sussistano le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 5% sulle paghe orarie di fatto e sulle tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.

Art. 15. - Assegnazione del macchinario.
L’assegnazione del macchinario dovrà essere effettuata tenendo presente, con le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell’articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.
Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, avanzata anche immediatamente dopo l’inizio dell’assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell’ispettorato del Lavoro competente per territorio.
Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all’ispettorato del Lavoro entro 5 giorni dalla richiesta.
Le decisioni della Commissione tecnica paritetica dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa.
Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potrà essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o - in caso di disaccordo - designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emetterà un lodo arbitrale obbligatorio per le parti.
Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora contro di esse non venga interposto ricorso come sopra.
Chiarimento a verbale.
Premesso che con il primo comma dell’articolo si sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell’assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle « possibilità di prestazione normale degli operai » si è inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacità e diligenza può sviluppare senza che ne risultino anormalmente impegnate le sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Art. 16. - Disciplina del cottimo.
1) In relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.
[...]
6) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l’operaio e l’azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro, unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.
7) Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
8) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati in tale sede, saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione, ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro.
9) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto ottavo, per le quali valgono le norme dell’art. 6 della parte generale.

Art. 17. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 18. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie, pagate anticipatamente in base a 96 ore della retribuzione di fatto.
[...]

Art. 20. - Malattia ed infortunio.
[...]
All’operaio infortunato nell’azienda [...], ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 22. - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modifiche, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (All. n. 2).

Art. 24. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
[...]
All’operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione né modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. [...]

Art. 27. - Abiti da lavoro.
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l’adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.
In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro, le aziende ne faciliteranno l’adozione mediante agevolazioni e rateazioni di pagamento.

Art. 30. - Zona malarica.
L’operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui misura deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 31. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull’igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti:
a) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezioni; sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione di opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 32. - Disciplina del lavoro.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro stesso; non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta dalle disposizioni aziendali.
[...]
L’introduzione nello stabilimento di bevande, nonché la consumazione di cibi, devono essere disciplinate dalla direzione.
Non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dall’orario di lavoro.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, alle altre norme nonché al regolamento interno di cui all’art. 10 - parte generale - possono essere punite:
1) col rimprovero verbale;
2) col rimprovero scritto;
3) con la multa sino ad una misura massima di tre ore di retribuzione;
4) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
5) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all’art. 39;
6) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa e sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all’operaio;
а) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali;
б) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l’igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento.
L’applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività.
L’importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di Malattia.
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:
1) Senza preavviso ma con l’indennità di anzianità:
а) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell’articolo 32;
b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;
[...]
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità:
[...]
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[...]
d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per la azienda;
e) per danneggiamenti volontari, [...], lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda.

Parte II Categorie speciali od intermedie
I - Assistenti
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione latta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed all’indennità di anzianità.

Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell’orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell’orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un’ora al giorno oltre al predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi d’impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. [...]

Art. 9. - Giorni festivi c riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’assistente dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10. - Ferie.
L’assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all’intera anzianità maturata presso l’azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
- 15 giorni di calendario per anzianità da 1 a 7 anni;
- 20 giorni di calendario per anzianità da oltre 7 a 15 anni;
- 25 giorni di calendario per anzianità da oltre 15 a 25 anni;
- 80 giorni di calendario per anzianità oltre 25 anni.
[...]
I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d’accordo tra le parti, dall’indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
[...]
In caso d’infortunio sul lavoro od in missione [...], ove per postumi invalidanti l’assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.
[...]

Art. 21. - Disposizioni generali.
Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:
- Trasferte: «Art. 25 operai».
- Trasferimenti: «Art. 26 operai» [...]
- Abiti da lavoro: «Art. 27 operai».
- Disciplina del lavoro: «Art. 31 impiegati».
- Provvedimenti disciplinari: «Art. 36 operai».
- Trattenute per risarcimento: «Art. 35 operai».
- Lavori nocivi: «Articolo comune».
- Zona malarica: «Articolo comune».
- Servizio militare: «Art. 20 impiegati».
- Indennità di anzianità in caso di morte: «Art. 41 operai».
- Cessione e trasformazione di azienda: «Articolo comune».

II - Altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie
Il trattamento normativo degli altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946 sempreché non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto ed eventuali più favorevoli accordi particolari. (Allegato n. 5).

Parte Terza Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.
[...]

Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Per il personale con mansioni discontinue l’orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l’orario normale previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
La prestazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, è regolata dalla legge. L’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, tempestiva mente richiesto dalla direzione, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, l’orario di lavoro settimanale che l’azienda ha adottato può essere distribuito negli altri giorni della settimana, nel limite massimo di nove ore giornaliere, e verrà retribuito a regime normale.

Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia Stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 15. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
- 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 20 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio di oltre 20 anni alla data di maturazione delle ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
[...]

Art. 17. - Trattamento di infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro od in missione [...], ove per postumi invalidanti l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (All. n. 2), l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, conservare il posto all’impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l’intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.
[...]

Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché esse non comportino un peggioramento economico, né comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 27. - Indennità di zona malarica.
L’impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 28. - Indennità di vestiario.
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro:
- quando essa stessa lo richieda:
- quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;
- quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggiore consumo di indumenti.
[...]

Art. 29. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
a) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d’opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 31. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:
a) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’azienda e della produzione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
e) rispettare l’eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;
f ) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
e) trasferimento ove sia possibile;
f) licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di cui all’art. 39;
g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.
Non sarà consentita l’applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell’impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all’interessato.
La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a) b) c).
Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l’applicazione della maggiore sanzione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 43. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

Allegati
Allegato n. 5 Categorie speciali od intermedie. Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946.
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) del capo verso precedente e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: ...omissis ... l’assistente tessile, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, ... omissis ... il capo usciere, il capo fattorino, ecc.

Art. 2. - Trattamento.
Si conviene di applicare il trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. [...]
La retribuzione compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell’orario normale, entro i limiti previsti, per la predisposizione del lavoro degli operai.
Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi. Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all’art. 17 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 restano in vigore le condizioni individuali complessive (economiche e normative) di miglior favore anche acquisite in base ad accordi sindacali vigenti al 1° aprile 1946, ivi compresa l’attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del contratto interconfederale 30 marzo 1946 si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente articolo, salvo che per la indennità di dimissioni che verrà corrisposta nelle percentuali di cui all’art. 3 suddetto riferita alla misura di cui al 1° comma.