PROTOCOLLO D’INTESA
TRA LA REGIONE BASILICATA, LA SOCIETÀ ENI S.p.A., LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI DELLA BASILICATA, PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE NEL SETTORE GEO-MINERARIO FINALIZZATE ALLO SVILUPPO REGIONALE, ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELL’OCCUPAZIONE LOCALE.



L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 10.00 in Viggiano (PZ), presso la sede dell’incubatore d’impresa della Regione Basilicata, sono presenti:

La REGIONE BASILICATA, di seguito denominata “Regione Basilicata”, in persona del Presidente, legale rappresentante, Vito DE FILIPPO,

E

La società ENI S.p.A. con sede legale in Roma , di seguito denominata “ENI S.p.A.”, nella persona del Responsabile del Distretto meridionale, Ruggero GHELLER,

E

CONFINDUSTRIA BASILICATA, in persona del Presidente, Michele Somma,
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE DI BASILICATA, in persona del Portavoce, Paolo LAGUARDIA,
CONFARTIGIANATO BASILICATA, in persona del Presidente, Antonio MIELE,
CONFAPI DI BASILICATA, in persona del Vice Presidente Confapi Matera, Nicola FONTANAROSA,

E

LA SEGRETERIE GENERALI DELLA BASILICATA DI:
CGIL, in persona del Segretario Regionale, Alessandro GENOVESI,
CISL, in persona del Segretario Regionale, Antonio FALOTICO,
UIL, in persona del Segretario Regionale, Carmine VACCARO,

Premesso
- che in data 18.11.1998 è stato sottoscritto tra la Regione Basilicata ed ENI S.p.A. il Protocollo d’Intenti relativo alla definizione delle reciproche azioni legate allo sviluppo delle attività di estrazione di idrocarburi nella Val d’Agri;
- che nelle premesse del citato Protocollo si afferma che lo sfruttamento delle risorse petrolifere “non può essere disgiunto dalla definizione ed attuazione di un’adeguata politica energetica, al fine di avviare e sostenere un significativo sviluppo economico della Regione, con particolare riferimento alla valorizzazione dell’imprenditoria locale”;
- che l’articolo 1 del predetto Protocollo dispone che “il contenuto delle premesse e dei visto costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo, vincolante per entrambe le parti che sottoscrivono. Resta inteso che le disposizioni di cui al presente protocollo dovranno trovare applicazione nel rispetto, per quanto riguarda la Regione Basilicata, della legislazione applicabile, per quanto riguarda l’ENI, dei vincoli statutari e legislativi e nel perseguimento dell’interesse societario”;
- che il Codice Etico della società ENI S.p.A., stabilisce, al paragrafo 3.3, che “È impegno di ENI contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui ENI opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d’impresa secondo modalità compatibili con la corretta pratica commerciale. Le attività di ENI sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che ENI ha nei confronti di tutti i propri Stakeholder e in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell’azienda”.
- che la Regione Basilicata, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 12 luglio 2011, ha approvato il documento d’intenti denominato “Obiettivo Basilicata 2012 – Patto di sistema per il lavoro e la crescita”, quale strumento attuativo della strategia di sviluppo concertato anche con le forze sociali ed imprenditoriali locali;
- che la salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della salute dei cittadini e dei lavoratori è condizione preliminare per qualsiasi intervento di sviluppo e tale convinzione è patrimonio di tutte le parti firmatarie il presente protocollo.

Considerato
- che è intenzione della Regione Basilicata attivare le iniziative più opportune allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo nel territorio regionale per il mantenimento e l’implementazione dei livelli occupazionali e lo sviluppo socio-economico della Regione ed incentivare una duratura ripresa delle attività economiche;
- che l’accesso alle risorse energetiche presenti nel sottosuolo lucano, il loro corretto, razionale e sostenibile utilizzo, deve ispirarsi principalmente alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini lucani e, deve rappresentare anche un importante fattore di sviluppo per l’intero territorio regionale e che in tale ottica occorre favorire uno stretto rapporto di collaborazione tra l’ENI S.p.A. e le piccole e medie imprese e le professionalità tutte presenti in regione,
- che la strategia di sviluppo degli investimenti deve avvenire in un contesto di massima prevenzione, trasparenza, di tutela per la salute pubblica e dell’ambiente, e deve essere rivolta a migliorare anche la competitività del sistema produttivo ed occupazionale lucano;
- che ENI S.p.A. è impegnata a contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d’impresa secondo modalità compatibili con la corretta pratica commerciale;
- che le attività di ENI S.p.A. sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che ENI S.p.A. ha nei confronti di tutti i propri Stakeholder ed in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell’azienda;
- che per consentire la prosecuzione e lo sviluppo delle attività di ENI è necessario che sia promosso un clima costruttivo di collaborazione affinché, nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle competenze degli Enti coinvolti, si creino le premesse per lo sviluppo industriale atteso;
- che è intenzione della Regione e di tutte le parti firmatarie promuovere il massimo grado di partecipazione, trasparenza, controllo responsabile, coinvolgimento delle comunità locali e delle forze produttive e sociali del territorio, anche con la costituzione di momenti specifici ove garantire tale partecipazione;

Visti
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 24.06.2011 n. 2011/372/UE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. L 166/28 del 25.06.2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 avente ad oggetto “Indicazione delle attività escluse dall’applicazione del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) a norma dell’art. 219 dello stesso decreto legislativo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22.11.2011, secondo cui il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prospezione di petrolio e gas naturale nonché la produzione di petrolio;

Dato atto
- che agli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), trovano applicazione, tra l’altro, i principi posti a tutela della concorrenza dai Trattati dell’Unione, e segnatamente, i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità;

Richiamato
- l’articolo 3, comma 29, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui gli “enti aggiudicatori” comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti;
- che ENI S.p.A. affida sia i contratti pubblici sia i contratti di diritto privato aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, in conformità alla disciplina applicabile e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; l’affidamento di tali contratti è di regola preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto e le caratteristiche del contratto;
- l’articolo 57 del Decreto Legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 04 aprile 2012 n. 35, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”, secondo cui, gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7 lettera i), della legge 23 agosto 2004 n. 239;
- l’articolo 44 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, in base al quale: - nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali; e - la realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle strategiche di preminente interesse nazionale, nonché delle opere connesse, integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese;

Preso atto
- che la maggior parte elle attività degli appalti svolti da ENI S.p.A. nella Val d’Agri, in quanto destinati in via esclusiva o prevalente alla prospezione di petrolio o gas ovvero alla produzione di petrolio, rientrano nelle previsioni di cui alla predetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 24.06.2011 n. 2011/372/CE e del Decreto Ministeriale 04.08.2011, in ordine all’esclusione dall’applicazione della normativa relativa agli appalti pubblici, mentre una parte residuale degli appalti svolti da ENI S.p.A. nella Val d’Agri, in quanto destinati in via esclusiva o principale a sostenere la produzione di gas, è soggetta alle disposizioni e ai principi posti dal codice dei contratti pubblici;
- che l’affidamento dei contratti di appalto deve essere effettuato dall’ENI S.p.A. nel rispetto delle leggi in vigore ed in osservanza delle procedure aziendali interne ad ENI che si ispirano a principi di correttezza, di trasparenza, non discriminazione di sesso o razza, parità di trattamento tra uomo e donna, essendo questi i criteri che caratterizzano le modalità di assegnazione di tali appalti;

Ritenuto
- di pervenire, per le ragioni anzidette, alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa volto alla promozione di iniziative nel settore geo-minerario, ed in particolare allo sviluppo degli investimenti di ENI S.p.A. riguardo alle risorse petrolifere della Val d’Agri ed allo sviluppo regionale;

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:


Articolo 1 - Finalità

Le parti firmatarie stabiliscono che l’obiettivo del presente Protocollo è quello di definire, in coerenza con quanto richiamato nelle premesse che ne formano parte integrante e sostanziale, i principi di collaborazione tra la Regione Basilicata, l’ENI S.p.A., Confindustria, le Parti Economiche in epigrafe unitamente a quelle da esse rappresentate, le Organizzazioni Sindacali CIGL, CISL e UIL, nonché le azioni reciproche volte alla promozione di iniziative nel settore geo-minerario finalizzate allo sviluppo regionale e al continuo sviluppo delle tutele ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure la realizzazione di azioni tendenti a favorire periodicamente la comunicazione, anche nell’ambito del Tavolo della Trasparenza (art. 6 del presente protocollo) dei programmi delle attività, delle modalità di approvvigionamento, della valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane, del coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese e delle professionalità presenti nel territorio regionale, inerenti allo sviluppo degli investimenti di ENI S.p.A relativi alle risorse petrolifere della Val d’Agri. (come previsto dall’art. 4 “Iniziative”).
È altresì obiettivo del presente Protocollo favorire un confronto trasparente fra le parti nel corso dei procedimenti autorizzativi relativi agli investimenti in essere e futuri, nel rispetto della vigente normativa; di tale confronto deve essere data ampia pubblicità. Ciò anche mediante iniziative per la valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane e per contribuire a promuovere lo sviluppo delle attività locali.

Articolo 2 - Impegni

Le parti firmatarie s’impegnano, a proposito di quanto concordato nella premessa, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni iniziativa utile e a porre in essere tutti gli atti necessari per assicurare l’attuazione di quanto stabilito nel presente Protocollo che è vincolante per le medesime parti firmatarie.

Articolo 3 - Principi ispiratori

Le parti firmatarie convengono che l’accesso alle risorse energetiche presenti nel sottosuolo lucano, il loro razionale utilizzo, come da condizioni pattuite in premessa, deve rispondere al rispetto dei vincoli ambientali, geologici e territoriali, e proseguire nella salvaguardia della salute dei cittadini; la strategia di crescita degli investimenti deve avvenire in un contesto di massima prevenzione e tutela per la salute e per l’ambiente.

Articolo 4 - Iniziative

Le parti firmatarie, al fine di dare concreta attuazione alle predette finalità, convengono di definire i seguenti sei Assi d’intervento:
- Asse 1 “Promozione di iniziative nel settore geo-minerario”
- Asse 2 “Programmi delle attività per lo sviluppo”
- Asse 3 “Iniziative a tutela della salute e della sicurezza”
- Asse 4 “Modalità di approvvigionamento”
- Asse 5 “Valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane”
- Asse 6 “Coinvolgimento delle PMI”


4.1 - Asse 1 “Promozione di iniziative nel settore geo-minerario”.
Le parti concordano sull’importanza che una corretta valorizzazione del patrimonio minerario presente nella Regione Basilicata vada attuata nel pieno rispetto del contesto ambientale di alto profilo e della vocazione imprenditoriale del territorio.
A questo scopo le parti firmatarie ritengono necessario attivare le iniziative più idonee per favorire lo sviluppo del settore nel territorio lucano, al fine di promuovere l’occupazione e incentivare una duratura crescita economica, assicurando la continua e puntuale realizzazione delle attività programmate in Basilicata da Eni.
ENI S.p.A. si impegna a perseguire, nel rispetto degli impegni innanzi espressi, i programmi di investimento nel territorio regionale che prevedono sia il completamento delle attività individuate nel Protocollo sottoscritto nel 1998 dalla Regione Basilicata ed Eni/Shell e oggetto di specifica autorizzazione di ”variazione del programma lavori” (VPL) rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel gennaio del 2012, acquisita l’intesa della Regione Basilicata dell’agosto del 2011.
Per quanto sopra, Eni si impegna a completare le relative attività che consistono nella realizzazione della 5° linea di trattamento del gas all’interno del Centro Olio (COVA) e di 9 pozzi produttori, con un investimento previsto di 500 milioni di euro allo scopo di raggiungere un livello produttivo di 104.000 barili di olio al giorno, ed è intenzionata a porre in essere importanti nuovi progetti per lo sviluppo futuro delle attività previa condivisione con le Istituzioni del territorio.
A tale riguardo le parti si impegnano a darsi reciproco riscontro, per quanto di rispettiva competenza, sia sullo svolgimento degli iter autorizzativi, sia dei programmi di investimento, delle tempistiche della loro realizzazione e delle gare di assegnazione dei lavori, come pure delle stime occupazionali.
In particolare, le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi, entro 60 giorni dalla firma del presente Protocollo, secondo le modalità definite al successivo articolo 6, per conoscere i programmi di medio e lungo periodo delle attività di Eni sul territorio e delle ricadute occupazionali ad esse connesse, avviando così una collaborazione finalizzata all’obiettivo comune della completa realizzazione delle attività stesse.
In questo percorso virtuoso di crescita condivisa le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie per la risoluzione delle problematiche che potranno emergere, seppure non imputabili a proprie responsabilità.
Le parti firmatarie ritengono necessario attivare le iniziative più idonee per favorire i processi di sviluppo del settore produttivo nel territorio lucano, al fine di favorire l’occupazione ed incentivare una duratura ripresa delle attività economiche.
In tale contesto, la Regione Basilicata si impegna a promuovere il dialogo e la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti e ad attivare le azioni idonee ad assicurare che lo svolgimento dei procedimenti amministrativi avvenga con speditezza e secondo quanto disposto della normativa di settore.
Le parti firmatarie prendono atto che ENI S.p.A. rappresenta uno dei maggiori operatori nel settore degli idrocarburi presenti in Basilicata e che intende perseguire, nel rispetto degli impegni innanzi espressi, programmi di investimento nel territorio regionale che prevedono, oltre alla prosecuzione delle attività attualmente svolte, il loro potenziamento, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute, dell’ambiente e di sicurezza dei lavoratori e del lavoro.

4.2 - Asse 2 “Programmi delle attività per lo sviluppo”.
Il completo svolgimento del programma inerente alla piena operatività della concessione Val d’Agri, comporterà ulteriori positive ricadute occupazionali nel territorio regionale, sia in termini di risorse impiegate direttamente da ENI S.p.A. che di quelle delle imprese con essa contrattiste, oltre che in termini d’indotto. Al riguardo ENI, come avvenuto con l’accordo del 1998, conferma che renderà pubblicamente accessibili, a tutte le parti firmatarie, le informazioni relative al programma delle attività di concessione Val d’Agri.

Perciò, ENI S.p.A. s’impegna:
A) a massimizzare, nel rispetto delle normative applicabili e per quanto possibile, la partecipazione delle aziende lucane a gare regionali e nazionali;
B) a curare la qualificazione, nell’ambito delle procedure escluse dall’applicazione della disciplina sugli appalti pubblici, di tutte le aziende locali che ne facciano richiesta e che operano nei settori interessati dal piano di spesa di ENI, previa verifica del possesso dei requisiti necessari;
C) a prescrivere nei contratti di servizi, che l’appaltatore abbia una sede, anche secondaria, entro i confini regionali, in modo da migliorare i tempi di risposta e confronto con il committente, qualora ciò sia conforme alla normativa applicabile e quando l’inserimento di tale requisito sia giustificabile sotto il profilo tecnico-logistico;

La Regione Basilicata, Confindustria Basilicata e le OO.SS. s’impegnano:
- a favorire il trasferimento di conoscenze specialistiche e l’alta professionalizzazione degli addetti delle imprese e della manodopera locale attraverso modalità che saranno oggetto di apposito disciplinare concordato tra le parti, anche predisponendo uno specifico piano a cadenza semestrale, d’intesa con le aziende interessate.
- al riguardo le parti firmatarie del presente protocollo s’incontreranno nei 90 giorni successivi alla sottoscrizione del protocollo, al fine di concordare con la Regione e con l’ENI forme e modalità per l’assolvimento del presente impegno, anche coinvolgendo le agenzie pubbliche per la formazione professionale, il centro di formazione dell’ENI (cfr. asse 5), i fondi bilaterali per la formazione (Fondoimpresa, ecc.).
- particolare importanza andrà data alla formazione di giovani lucani, per la creazione delle professionalità necessarie alle attività geo-minerarie, oggi non disponibili nell’offerta dei Centri per l’Impiego locali.

4.3 - Asse 3 “Iniziative a tutela della salute e della sicurezza”.
Le parti ritengono particolarmente significativo operare attivamente per la ricerca e definizione delle migliori condizioni di sicurezza sul lavoro, promuovendone il miglioramento continuo per garantire livelli uniformi ai lavoratori e alle imprese che operano in prossimità del centro Eni della Val d’Agri nonché, più in generale, per garantire la massima sostenibilità ambientale ai processi di estrazione e prima lavorazione; a tal fine concordano:
A) di promuovere l’informazione sul Piano di Emergenza esterno vigente, fermo restando la sua validità, gestito dalla Prefettura in accordo con gli Enti e i soggetti coinvolti, anche al di fuori del perimetro identificato dal Piano stesso ed includendo le aree previste dall’articolo 3 del Protocollo Operativo di verifica dello stato di qualità ambientale sottoscritto da ARPAB ed Eni S.p.A. il 12 maggio 2011 e successive integrazioni. Inoltre, le parti di impegnano ad avviare un confronto con gli Enti preposti alla stesura e gestione del Piano stesso al fine di valutare eventuali azioni per ottimizzarne l’efficacia;
B) di impegnare la Regione a valorizzare, con forme e modalità da definire congiuntamente e anche secondo le finalità del presente protocollo, le informazioni e i dati ambientali provenienti dai sistemi innovativi di monitoraggio ambientale realizzati secondo le prescrizioni della DGR 627/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, che ARPAB renderà disponibili anche alle parti interessate dal presente protocollo;
C) di impegnare altresì la Regione, all’interno della più generale riorganizzazione del sistema di gestione delle emergenze di pronto soccorso e del sistema di pronto intervento anti incendio, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, d’intesa con gli organismi competenti (Azienda Sanitaria di Potenza e Comando territoriale dei Vigili del Fuoco), a promuovere ogni iniziativa finalizzata a prevedere in modo stabile e costante in prossimità del Centro oli della Val d’Agri:
- una postazione permanente del servizio di pronto intervento mobile (118);
- un presidio dei Vigili del Fuoco, integrato con gli attuali dispositivi di cui al piano locale di emergenza per la Protezione Civile;
- un nucleo di primo intervento specialistico anti veleni e tossicologico;
D) di istituire, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un Osservatorio Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti nell’area produttiva della Val d’Agri, composto da 12 membri di cui sei indicati dalle associazioni datoriali e sei da CGIL, CISL e UIL Basilicata. L’Osservatorio, con il supporto della Regione e di Confindustria, avrà il compito di:
• promuovere forme di coordinamento tra i soggetti indicati dalla legge (Medici Competenti, Datori di Lavoro, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione) per favorire l’adozione omogenea di elevati standard di sicurezza, prevenzione e controllo con particolare riguardo per i Protocolli di sorveglianza sanitaria e la Dotazione di Dispositivi di protezione Individuali (DPI);
• monitorare le buone pratiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro e favorirne l’omogenea applicazione nelle attività delle imprese del settore;
• organizzare specifici momenti di formazione, estesi ai lavoratori dell’intero settore, sulla gestione delle emergenze e sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• sensibilizzare le imprese operanti nel settore, anche attraverso l’impegno delle organizzazioni datoriali, nonché delle società petrolifere, all’adozione di Sistemi Integrati di Gestione dell’ambiente e della sicurezza secondo i principali standard internazionali;
• costituire un’unica Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale, aggiuntiva ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) e comprensiva dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese operanti nell’area produttiva della Val d’Agri, ai sensi del vigente testo unico in materia e secondo le migliori esperienze della contrattazione collettiva nazionale;
E) di impegnare la Regione Basilicata affinché, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo e con apposito provvedimento, provveda ad integrare, con 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, il Comitato di Rappresentanza Territoriale istituito con Delibera di Giunta n. 272 del 1 marzo 2011 con compiti d’indirizzo programmatico dell’Osservatorio Ambientale della Val d’Agri, che rappresenta il polo informativo sull’ambiente nelle aree di estrazione petrolifera, attraverso la raccolta e la corretta divulgazione e diffusione di tutte le informazioni di carattere ambientale, la promozione di studi e ricerche nel settore ambientale connessi all’attività petrolifera.
Il Comitato di Rappresentanza Territoriale, così come integrato ai sensi del presente punto, emetterà specifici atti d’indirizzo, coerenti con gli obiettivi del presente Protocollo.

4.4 - Asse 4 “Modalità di approvvigionamento”.
Le attività di Eni S.p.A. sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che la stessa società ha nei confronti di tutti i propri Stakeholder e in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e d’interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell’azienda.
In tale contesto, ENI S.p.A. si impegna:
A) ad adottare modalità di acquisizione e approvvigionamento finalizzate a massimizzare la formula del “chilometro zero” in tema di servizi generali con lo scopo di ridurre anche l’impatto ambientale e le esternalità delle proprie attività ovvero massimizzare, ove possibile, l’utilizzo delle imprese del territorio compatibilmente con le procedure di qualifica ENI;
B) a rendere pubblicamente accessibili, su richiesta delle parti firmatarie, l’elenco dei lavori, dei servizi, delle forniture oggetto di procedimenti di selezione competitiva/comparativa, la descrizione delle prestazioni e i requisiti richiesti ai concorrenti;
C) mantenere l’Albo fornitori qualificati, con possibilità di accesso al processo d’iscrizione tramite apposita piattaforma dedicata sul sito istituzionale di ENI S.p.A. (portale autocandidature). Tale Albo , inoltre, permette di accedere, con apposito filtro, all’elenco di tutte le società che hanno sede legale in Basilicata.
D) ad aggiornare periodicamente il predetto Albo.

4.5 - Asse 5 “Valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane”
Le parti firmatarie intendono creare le condizioni di contesto favorevoli per il mantenimento e lo sviluppo del sistema occupazionale lucano e, quindi, l’utilizzo nell’ambito delle attività oggetto degli appalti nel settore oil & gas di manodopera lucana, tenendo comunque in considerazione le specificità delle imprese uscenti ed aggiudicatarie.
Le parti firmatarie s’impegnano a concordare iniziative che, attraverso l’utilizzo dello strumento della contrattazione di settore di secondo livello, favoriscano la creazione ed il mantenimento dell’occupazione. In tale prospettiva, ENI S.p.A. è impegnata a contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui opera e alla formazione di capitale umano e delle capacità locali.
ENI S.p.A., in particolare, s’impegna:
A) ad avviare, congiuntamente con le altre parti firmatarie del presente Protocollo, iniziative di politiche attive per sostenere le professionalità, anche dell’indotto, attraverso la creazione di una banca dati per il personale delle ditte appaltatrici operanti nei settori oil & gas con cui favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoratori coinvolti nelle attività in appalto;
B) ad inserire nei documenti di gara e nei contratti relativi agli approvvigionamenti, nonché nelle ipotesi di cessione o trasferimento dell’azienda aggiudicataria o ramo d’azienda ad un nuovo cessionario, entro il termine di durata del contratto, la specificazione recante l’impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi lavoratori del precedente affidatario impegnati da almeno un anno nei lavori di che trattasi, riconoscendo le professionalità dei lavoratori del precedente affidatario, nell’ottica del mantenimento del regime contrattuale e dei livelli occupazionali;
C) ad inserire nei documenti di gara e nel successivo contratto, la specificazione della procedura a salvaguardia dei livelli occupazionali, in ragione delle caratteristiche strutturali del settore in cui si opera caratterizzato da cambi di appalto e di gestione dei servizi - valida per ogni tipologia giuridica d’impresa- e, per tale scopo, prevedere l’obbligatorietà per l’impresa cessante di comunicare alle Organizzazioni sindacali di categoria, almeno 20 giorni prima della cessazione, l’elenco completo dei lavoratori in forza, recante l’indicazione di anzianità, livelli e mansioni, in relazione alle previsioni poste a carico dell’azienda subentrante nell’appalto; quest’ultima comunicherà alle Organizzazioni sindacali di categoria, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’appalto, l’elenco delle professionalità con relative qualifiche che intende assumere ai fini del rispetto del presente protocollo. L’azienda uscente, inoltre, invierà alle Organizzazioni sindacali di categoria e all’azienda subentrante l’elenco dei lavoratori disponibili a seguito della cessazione dell’appalto;
D) a prevedere nei rapporti relativi alle procedure di approvvigionamento, l’obbligatorietà per le aziende uscenti e subentranti nell’appalto a partecipare al Tavolo di confronto istituito presso Confindustria Basilicata, o lʹAssociazione delle imprese a cui le aziende aderiscono - in tal caso sarà comunque prevista la presenza di Confindustria Basilicata - all’atto della definitiva aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio, qualora si ravvisino problematiche che possano incidere sulle condizioni occupazionali e/o contrattuali dei lavoratori precedentemente impegnati nell’appalto.
Confindustria Basilicata, o l’Associazione delle imprese a cui le aziende aderiscono, entro cinque giorni dalla richiesta scritta avanzata dalle Organizzazioni sindacali confederali regionali, convocherà le aziende interessate dal subentro/cambio di appalto (azienda uscente e azienda subentrante), nonché il committente ENI e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria, al fine di affrontare le suddette problematiche. All’esito della procedura, che dovrà concludersi entro quindici giorni dalla prima riunione, Confindustria Basilicata, o l’Associazione delle imprese a cui le aziende aderiscono, avrà cura di inviare alla Regione copia del verbale dell’incontro, ovvero la comunicazione di “termine della procedura”.

4.6 - Asse 6 “Coinvolgimento delle PMI”
Le parti firmatarie ritengono necessario individuare, nel rispetto della normativa vigente, le seguenti modalità di coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese in ordine allo sviluppo degli investimenti di ENI S.p.A. relativi alle risorse petrolifere della Val d’Agri:
A) ENI S.p.A. s’impegna, ove possibile ed economicamente conveniente, a suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale;
B) ENI S.p.A., compatibilmente con le strategie e le scelte di progetto, imposta azioni negoziali per la stipula di pacchetti contrattuali di dimensioni contenute;
C) ENI S.p.A. s’impegna a prescrivere nei contratti di servizi, ai sensi di quanto previsto dagli assi precedenti, che l’appaltatore abbia una sede, anche secondaria, entro i confini regionali, in modo da migliorare i tempi di risposta e confronto con il committente, qualora ciò sia conforme alla normativa applicabile e quando l’inserimento di tale requisito sia giustificabile sotto il profilo tecnico-logistico. Il pagamento del corrispettivo d’appalto da parte di ENI è subordinato, di norma, alla previa dimostrazione da parte dell’appaltatore dell’avvenuto versamento di quanto previsto a titolo di trattamenti retributivi, contributi previdenziali, contributi assicurativi obbligatori, nonché all’esecuzione e al versamento delle ritenute fiscali relativamente al proprio personale e, in caso di subappalto, al personale dei subappaltatori, mediante la produzione d’idonea documentazione, fatte salve comunque le verifiche obbligatorie, da parte del gestore del contratto, circa l’esecuzione di tali adempimenti, previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Pubblicità e trasparenza

Le parti firmatarie convengono di assicurare la massima pubblicità e trasparenza al presente Protocollo, come pure alle singole azioni di attuazione del medesimo, attraverso la pubblicazione di ogni iniziativa nell’apposita sezione creata sui siti istituzionali della Regione Basilicata e dell’ENI S.p.A..
Il presente Protocollo è trasmesso, a cura della Regione Basilicata, a ciascuna parte firmataria, alle Province di Potenza e di Matera, ai Comuni ricadenti nel perimetro della concessione di coltivazione Val d’Agri, ed alle altre associazioni di categoria ed imprenditoriali presenti sul territorio regionale.

Articolo 6 – Verifica degli adempimenti e istituzione del “Tavolo della Trasparenza”

Le parti firmatarie si incontreranno:
- in via straordinaria, su richiesta di almeno una di esse, ogniqualvolta sopravvenute esigenze lo richiedano;
- in via ordinaria, a partire dal mese di gennaio e con cadenza semestrale, al fine di verificare lo stato d’avanzamento dei programmi di Eni e degli impegni assunti dalla parti nel presente Protocollo.
A tale scopo viene istituito il “Tavolo della Trasparenza” composto da due rappresentanti di ciascuna delle parti firmatarie. In considerazione dei significativi effetti che il presente Protocollo produrrà sul territorio, secondo l’intenzione delle parti firmatarie, si ritiene opportuna e necessaria la partecipazione al “Tavolo della Trasparenza” del Presidente dell’“Area di programma Val’D’Agri”, istituita ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 33/2010 e dei Sindaci dei Comuni di detta Area interessati dalle attività minerarie. Inoltre, a seguito di richiesta inerente specifici progetti attinenti al Protocollo, potranno partecipare anche i Sindaci degli altri Comuni della Val d’Agri.

VIGGIANO (PZ), 05 ottobre 2012


Fonte: CGIL Basilicata