ACCORDO - QUADRO
TRA


L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito denominato INAIL), codice fiscale n. *** con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144 - C.A.P. 00187 -, nella persona del Presidente Dott. Massimo De Felice

E

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito denominato Gruppo FS) codice fiscale n. *** con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, nella persona dell’Amministratore Delegato Ing. Mauro Moretti, che agisce nel presente atto anche per conto delle proprie Società controllate

Visto

Il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 di approvazione del “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
Il Decreto Legislativo 38 del 23 febbraio 2000 concernente “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144”;
L’art. 4, comma 16 del Decreto Legge 4 dicembre 1995, n. 515 recante “Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell’occupazione”, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge 28 novembre 1996, n. 608;
Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12.02.1999 di “Approvazione del regolamento di assicurazione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo”;
Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000 recante “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”, ed in particolare la voce di tariffa 9111 della Gestione Industria;
Il Protocollo d’Intesa tra INAIL e Gruppo FS, siglato in data 6 aprile 2005;
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante disposizioni di “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con le modifiche ed integrazioni apportate dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009;
Il Protocollo d’Intesa tra IPSEMA e il Gruppo FS, siglato in data 14 maggio 2009;
L’accordo per adesione del 23 giugno 2009 per l’accesso al servizio in cooperazione applicativa denominato “Denuncia di infortunio ai fini assicurativi” erogato dal Sistema Informativo INAIL;
La legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del Decreto Legge 78/2010 che, all’articolo 7 comma 1, prevede che “con effetto dalia data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.”

Premesso che

Il complessivo quadro normativo di riferimento attribuisce all’INAIL compiti di tutela integrale dei lavoratori, che l’Ente è impegnato a garantire attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad ottimizzare i profili di assicurazione, di indennizzo, di riabilitazione reinserimento lavorativo e sociale, e di prevenzione nell’articolazione di ambiti di intervento derivante dall’incorporazione dell’Ex ISPESL e ex IPSEMA;
nel sistema italiano del trasporto, il trasporto intermodale su ferro, su gomma e via mare, costituisce un volano di sviluppo sia come risposta alla mobilità delle persone e delle merci, sia come motore di espansione dell’economia nazionale ed in particolare delle infrastrutture nazionali;
la salute e la sicurezza in tale settore costituisce un obiettivo di primaria importanza, anche in considerazione della fase di progressiva liberalizzazione che porterà nel mercato del trasporto su rotaia nuovi vettori; in tale ottica l’INAIL e il Gruppo FS condividono l’obiettivo strategico concernente la costante riduzione del numero degli eventi infortunistici e della loro gravità - da realizzare anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali in iniziative e progetti condivisi in linea con gli indirizzi di riduzione del trend infortunistico previsti in sede UE;
un flusso informativo e relazionale costante tra l’INAIL e il Gruppo FS è punto di forza per migliorare i rapporti di servizio, con particolare riguardo alla tutela ed alla sicurezza e salute dei lavoratori e per elevare i livelli qualitativi di intervento in materia;
la conoscenza delle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di settore è riconosciuta quale elemento portante dello sviluppo della cultura della prevenzione e di orientamento delle azioni e dei programmi per finalizzare più efficacemente la realizzazione, per i rispettivi ruoli, degli interventi prevenzionali;
è interesse comune per l’INAIL e per il Gruppo FS, che individuano quale obiettivo strategico, unitamente alle Organizzazioni Sindacali di riferimento, la costante riduzione del numero degli eventi infortunistici e della loro gravità, ricercare forme e modalità per impostare uno scambio di informazioni finalizzate ad elevare i livelli conoscitivi delle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche in relazione allo specifico settore;
l’evoluzione dell’e-govemment successivamente all’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione digitale, consente di individuare ipotesi di semplificazione nei rapporti operativi tra i due soggetti;

Convengono

di istituire una sede permanente di coordinamento tra le strutture centrali dell’istituto e del Gruppo FS per definire i piani di attività, al fine di assicurare la coerenza e l’integrazione tra le diverse iniziative che verranno progressivamente avviate;
di individuare fin d’ora reciprocamente, i sotto elencati comuni obiettivi e macro ambiti di intervento, rinviando per le modalità di sviluppo ad ulteriori accordi tra le parti:

1 - adozione, attraverso l’ottimizzazione delle procedure informatiche, di rapporti assicurativi tra INAIL e Gruppo FS, anche in base all’Accordo per adesione ed al Protocollo con il soppresso IPSEMA sopra richiamati, basati su più efficaci strumenti e metodi di analisi delle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche, finalizzati a migliorare i livelli di:
• valutazione tecnica nell’ambito di sistemi di gestione della protezione e prevenzione sul lavoro;
• classificazione tariffaria ai fini degli adempimenti previsti in materia;
• qualità nella gestione del rapporto assicurativo;

2 - attivazione, anche mediante programmi di formazione/informazione, di iniziative in collaborazione, finalizzate allo sviluppo della crescita della cultura della prevenzione sul lavoro ai diversi livelli aziendali;

3 - sviluppo di studi e ricerche a carattere epidemiologico mirati alla individuazione e prevenzione di patologie correlate al lavoro con riguardo alle specificità di settore, nonché in relazione ad esigenze di sicurezza del trasporto, sulla base degli elementi di valutazione scaturenti dalle informazioni contenute nelle banche dati INAIL. L’utilizzo di tali informazioni sarà effettuato nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.;

4 - pianificazione e realizzazione di specifici momenti di confronto atti a prevenire lo svilupparsi di situazioni conflittuali connesse alla gestione del rapporto assicurativo: in tale prospettiva le strutture del Gruppo FS coopereranno nel fornire utili elementi all’istituto.

5 - definizione di specifiche aree di collaborazione con profili di consulenza tecnica in tema di verifiche, adeguamento impianti, macchine e attrezzature, implementazione di sistemi di gestione ambientale e di sicurezza sul lavoro e connessi aspetti informativi e formativi, avuto riguardo al quadro complessivo di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti convengono, pertanto, sulla necessità di attivare tavoli tecnici di confronto per la realizzazione degli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti, da formalizzarsi in appositi accordi operativi, prevedendo la partecipazione delle strutture dell’istituto e degli ambiti societari del Gruppo FS, rispettivamente coinvolti per ratione materiae.

L’accordo ha durata quinquennale dalla data di stipula.

Inoltre, con cadenza annuale potrà essere richiesta dalle parti una verifica congiunta in relazione agli obiettivi raggiunti e all’implementazione di nuove iniziative.

Roma, 10 ottobre 2012

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

INAIL


Fonte: INAIL