Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37319 - "Responsabile per la sicurezza e la prevenzione infortuni" e omessa valutazione del rischio folgorazione


 

 

Responsabilità del responsabile per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro della "(Omissis) s.r.l." per aver cagionato l'infortunio a causa del quale un lavoratore dipendente ha riportato lesioni personali consistite in folgorazione alle mani ed ai piedi. In particolare, era accaduto che il lavoratore, nei manovrare il braccio di una gru per prelevare la carcassa bovina, era stato colpito da una forte scarica elettrica, avendo toccato i cavi della linea elettrica presente sul posto.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.





 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesc - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1350/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/12/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

1 - (Omissis), imputato di lesioni personali colpose commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sui lavoro, in pregiudizio di (Omissis), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, del 3 dicembre 2010, che ha confermato la sentenza dei Tribunale di Ragusa, del 25 febbraio 2010, che lo ha ritenuto colpevole del delitto contestato e lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione.

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, quale responsabile per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro della "(Omissis) s.r.l." per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 31, 33 e 56 ha cagionato l'infortunio a causa del quale il lavoratore dipendente (Omissis) ha riportato lesioni personali consistite in folgorazione alle mani ed ai piedi. In particolare, era accaduto che il (Omissis), nei manovrare il braccio di una gru per prelevare la carcassa bovina, era stato colpito da una forte scarica elettrica, avendo toccato i cavi della linea elettrica presente sul posto.

I giudici dei merito hanno rilevato che l'imputato aveva omesso, nella richiamata qualità, di prendere in esame, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo di folgorazione e di indicare le misure da adottare nel caso di lavori da eseguirsi in prossimità di linee elettriche: aveva altresì omesso la formazione dei lavoratori e la informazione dei rischi connessi con le mansioni agli stessi assegnate.

2 - Avverso tale decisione ricorre, dunque, l'imputato, che deduce:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame, da un lato, ha preso atto che l'imputato rivestiva nell'organigramma della " (Omissis)" il ruolo di responsabile della prevenzione infortuni, e dunque di semplice ausiliario dei datore di lavoro, privo di poteri decisionali e non destinatario degli obblighi della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, dall'altro, non lo ha esonerato da ogni responsabilità nascente dal presunto comportamento omissivo;

b) Vizio di motivazione, laddove la corte territoriale ha ignorato le censure proposte con il secondo motivo d'appello, concernente la mancata ammissione dei testi già autorizzati dal tribunale;

c) Mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione al mancato esame del terzo motivo d'appello, con il quale era stata segnalata l'utilizzazione, ai fini della ricostruzione della posizione di garanzia, di una sentenza irrevocabile emessa nell'ambito di altro procedimento penale.

Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto


Osserva la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei motivi di doglianza proposti dal ricorrente, il reato allo stesso ascritto deve dichiararsi estinto per prescrizione.

Accertato, invero, che l'evento oggetto di esame si è verificato il (Omissis) e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine massimo di prescrizione è, ai sensi dell'articolo 157 c.p. (sia per l'attuale che per la previgente formulazione), nella sua massima estensione, di sette anni e sei mesi, ne discende che il termine in questione è interamente trascorso fin dal 13 marzo 2011.

D'altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex articolo 129 c.p.p., comma 20, posto che, dall'esame di detta decisione e dei motivi di ricorso proposti, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della insussistenza del fatto contestato all'imputato o della sua estraneità ad esso, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità dello stesso.

2 - La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto all'odierno ricorrente.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.