Tipologia: Contratto nazionale normativo di lavoro
Data firma: 24 maggio 1956
Validità: 01.06.1956 - 31.12.1958
Parti: Ancip e Federazione Italiana dei Sindacati Ospedalieri-Cisl, Federazione Nazionale degli Ospedalieri-Cgil, Unione Italiana Sindacati Autonomi Ospedalieri-Uil e Federazione Nazionale Ospedalieri-Cisnal
Settori: Sanità, Istituti di cura privati

Sommario:

Premessa
Gli istituti
Art. 1. Definizione.
Art. 2. Specie.
Il personale
Art. 3. Categorie e qualifiche.
Art. 4. Commissione di qualifica.
Art. 5. Assunzione.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Apprendistato
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Periodo di prova
Art. 17.
Art. 18.
Orario di lavoro
Art. 19. Lavoro ordinario.
Art. 20.
Art. 21. Lavoro straordinario.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Riposo settimanale
Art. 25.
Festività infrasettimanali
Art. 26.
Assicurazione malattie ed infortuni
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Gravidanza e puerperio
Art. 35.
Trattamento economico
Art. 36. Contratti economici.
Art. 37. Elementi della retribuzione.
Art. 38. Stipendio e salario.
Art. 39. Elemento mobile.
Art. 40. Determinazione della retribuzione.
Art. 41. Retribuzione a percentuale.
Art. 42. Vitto e alloggio.
Art. 43. Scatti e riduzioni.
Art. 44. Compenso per lavoro straordinario.
Art. 45. Trattamento nelle festività infrasettimanali.
Art. 46. Gratifica natalizia.
Art. 47. Trattamento economico in caso di malattia.
Art. 48. Trasferte.
Art. 49. Pagamento della retribuzione e degli altri compensi Reclami e decadenza.
Art. 50. Abiti di servizio.
Ferie annuali
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Congedi ed assenze
Art. 56. Congedo matrimoniale.
Art. 57. Congedo straordinario.
Art. 58. Aspettativa.
Art. 59. Servizio di leva.
Art. 60. Richiamo alle armi.
Sospensione del lavoro e dal servizio
Art. 61.
Passaggio di qualifica o di categoria
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Disposizioni di servizio - Norme disciplinari
Art. 65. Regolamento interno - Avvisi e comunicazioni.
Art. 66. Doveri.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70. Ritardi ed assenze ingiustificate.
Art. 71. Sanzioni.
Art. 72. Licenziamento disciplinare.
Art. 73.
Cauzioni - Consegne - Perdite - Rotture
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 79. Preavviso.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82. Indennità di licenziamento.
Art. 83.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87. Dimissioni.
Art. 88.
Art. 89.
Art. 90.
Art. 91. Anzianità di servizio.
Art. 92. Base dei computi.
Art. 93. Certificato di servizio e restituzione documenti.
Istituti stagionali
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
Art. 97.
Art. 98.
Art. 99.
Delegati del personale
Art. 100.
Controversie individuali
Art. 101.
Disposizioni generali
Art. 102. Efficacia e limiti del contratto.
Art. 103. Competenza contrattuale.
Art. 104.
Art. 105. Iniziative legislative.
Art. 106. Contratti economici.
Art. 107.
Art. 108. Controversie collettive.
Art. 109. Comunicazione del Contratto Nazionale e di quelli economici.
Art. 110. Decorrenza e durata.
Norme transitorie e di attuazione
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Norme sulle commissioni paritetiche
Commissioni di qualifica

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Commissioni vertenze individuali
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.

Contratto nazionale normativo di lavoro per i dipendenti degli istituti di cura privati, 24 maggio 1956

L’anno 1956 il 21 maggio in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presente il Ministro On.le Ezio Vigorelli, assistito dal dott. Gaetano Pistillo, tra la Associazione Nazionale degli Istituti di cura privati (Ancip) [...], la Federazione Italiana dei Sindacati Ospedalieri aderenti alla Cisl [...], assistiti dal [...] Segretario della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa, la Federazione Nazionale degli Ospedalieri aderenti alla Cgil [...], assistiti dal [...] Vice Segretario della Cgil, che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa, la Unione Italiana Sindacati Autonomi Ospedalieri aderenti alla Uil [...], assistiti dalla [...] Segreteria dell'Unione Italiana del Lavoro, che stipula e firma anche In rappresentanza di questa ultima e tra la Associazione nazionale degli Istituti di cura privati anzidetta e come sopra rappresentata ed assistita e la Federazione Nazionale Ospedalieri e dipendenti case di cura private aderenti alla Cisnal [...], assistiti dal [...] Segretario Confederale, che [...], stipula e firma anche in rappresentanza della Cisnal.

Premesso
1) Che il Contratto Nazionale normativo stipulato il 27 settembre 1949 era scaduto il 31 dicembre 1952 e che il suo adeguamento era stato sollecitato non solo dalle Organizzazioni sindacali nazionali del lavoratori della categoria aderenti alla Cgil ed alla Cisnal che lo avevano rispettivamente stipulato e firmato, ma altresì da quelle aderenti alla Cisl, che lo avevano fatto anche a mezzo del Ministero del Lavoro, ed alla Uil, i Sindacati periferici delle quali, in varie provincie, lo avevano accettato partecipando alla stipulazione degli accordi economici;
2) Che nel frattempo si erano verificate alcune iniziative parlamentari sia al Senato che alla Camera, intese ad estendere la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953 n. 310 e che in effetti è soltanto un aumento di retribuzione, ai dipendenti del Sanatori privati per tubercolotici polmonari ed intese ad estendere altresì al personale degli Istituti di Cura privati in genere lo stesso trattamento retributivo dei dipendenti del pubblici ospedali;
3) Che le dette iniziative, Indipendentemente dalle diverse considerazioni pregiudiziali e di merito sulle differenze tra ospedali pubblici ed ospedali privati, presupponevano una carenza di iniziativa sindacale nel settore, mentre un più equo ed esteso trattamento sia normativo che economico dei dipendenti degli Istituti di Cura Privati può essere attuato nella sua vera sede, quella sindacale, attraverso la Associazione Nazionale stipulante, tanto più che essa per il numero dei suoi aderenti e dei relativi letti e dipendenti, è l’unica organizzazione sindacale a carattere nazionale nella quale si identifichi la categoria;
4) Che perciò, prescindendo dalla possibilità che la legge estenda anche ai non soci delle organizzazioni sindacali la osservanza dei contratti collettivi di lavoro, si raggiunge qui sul piano nazionale una regolamentazione normativa ed in sede periferica si conseguirà un trattamento economico dei dipendenti della categoria per estensione e per contenuto soddisfacenti, e tutto ciò in attesa di una più concreta ed organica utilizzazione dagli Istituti di Cura Privati che viene qui affermata, anche come mezzo del libero esercizio professionale del medico, nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale;
5) Che dalle trattative qui effettuatesi, sono stati esclusi gli Ordini sia dei medici sia delle ostetriche sia degli altri professionisti, in quanto essi non esplicano funzioni sindacali e tanto meno di rappresentanza degli interessi che si attengono al rapporto di lavoro subordinato, rappresentanza che è delle Organizzazioni sindacali di cui in premessa come di quelle altre che la acquisiscano e nei confronti delle quali sono estensibili le stesse intese; ed escluse altresì le Organizzazioni sindacali che comunque rappresentino i lavoratori dell’industria, del commercio e di altri settori, giacché gli Istituti di Cura privati esplicano una attività ospedaliera e costituiscono pertanto una categoria a sé, sindacalmente autonoma e tale da dover essere considerata distintamente anche dalla relativa legislazione del lavoro e regolata nelle attività sanitarie controllate dall'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità;
si è stipulato il presente Contratto Nazionale collettivo che regola la parte normativa del rapporto di lavoro fra gli Istituti di Cura Privati ed il personale da essi dipendente:

Gli istituti
Art. 1. Definizione.

Por Istituti di Cura privati si intendono le Cliniche, le Case di Cura e gli Istituti sanitari laici e religiosi il cui esercizio sia autorizzato ai sensi dell’art. 193 del T.U. delle leggi Sanitarie e art. 12 del Regolamento per la esecuzione della Legge 14 febbraio 1904 n. 36, approvato col R.D. 16 agosto 1909, n. 615 e che siano destinati al ricovero di persone affette da malattia in atto e perciò abbisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche. Si considerano inclusi gli ambulatori, i gabinetti e laboratori di analisi solo se costituiscono parte integrante e funzionale degli Istituti ed il personale addettovi è alle dirette dipendenze dei medesimi.

Art. 2. Specie.
Gli Istituti di Cura si intendono suddivisi in:
a) Sanatori e Case di Cura per malattie polmonari turbercolari;
b) Case di Cura por malattie tubercolari extra polmonari (ossee, glandolari, urogenitali, chirurgiche);
c) Case di Cura generiche o policliniche (chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, mediche, fisioterapiche, per malattie nervose, ecc.):
d) Case di Cura naturali, dietetiche, di convalescenza, ecc.;
e) Case di Cura psichiatriche (per alienati). Istituti medico-psicopedagogici o di rieducazione psichica, Preventori.
Criterio di differenziazione, ai fini del presente contratto e di quelli economici, è anche quello tra Istituti destinati esclusivamente ai ricovero di ammalati a completo carico di Enti di assistenza sanitaria e Casse mutue ed Istituti che ricoverano anche paganti direttamente.

Il personale
Art. 6.

La limitazione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese quelle che si attengono particolarmente al personale degli Istituti di cura privati.

Art. 9.
L'Istituto ha facoltà di constatare prima della assunzione in servizio lo stato di salute del lavoratore. Questi ad assunzione avvenuta, è tenuto a sottoporsi a visita medica tutte le volte che l’istituto
lo ritenga necessario.

Apprendistato
Art. 10.

L’apprendistato è regolato dalle norme di legge vigenti. Il relativo rapporto di lavoro comporta anche per gli Istituti di Cura privati l'obbligo di impartire o far impartire all’apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato.
Esso è ammesso solo per le mansioni impiegatizie di III categoria e per quelle non impiegatizie qualificate di IV, V e VI categoria.
Il numero degli apprendisti che potrà essere tenuto in servizio sarà stabilito negli accordi economici, in base alla importanza ed alla specie degli Istituti ed al numero dei dipendenti qualificati che vi prestano servizio. Comunque per ogni apprendista dovrà esservi almeno un dipendente di qualifica corrispondente.

Art. 11.
L'assunzione degli apprendisti deve avvenire a mezzo dell’Ufficio provinciale di Collocamento e può essere nominativa nel limiti stabiliti dalla legge.
Non possono essere assunti coloro che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o che abbiano superato i 20. Avranno diritto di precedenza i diplomati delle scuole professionali o dei corsi di istruzione specifica.

Art. 12.
La durata massima dell'apprendistato, anche nella ipotesi che sia effettuato in differenti Istituti, non potrà superare un anno e mezzo per coloro che abbiano dai 16 ai 18 anni compiuti e di un anno per coloro che abbiano dai 18 al 20 anni compiuti.
Il periodo di apprendistato effettuato presso gli Istituti sarà computato al fini del completamento del periodo prescritto so riguarda le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ad un anno.

Art. 14.
L'apprendista al termine dell’addestramento pratico e dell'insegnamento complementare nei corsi all’uopo istituiti, e che è obbligato a frequentare ove non sia munito di titolo di studio adeguato, o comunque l'apprendista che ha compiuto i 18 anni di età e i due anni di addestramento pratico, dovrà sottoporsi alla prova di idoneità all'esercizio della qualifica che ha formato oggetto dell’apprendistato.
[...]

Orario di lavoro
Art. 19. Lavoro ordinario.

La durata del lavoro normale per le varie categorie e qualifiche, in relazione alle leggi ed ai regolamenti vigenti, viene stabilito come segue:
a) È di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per tutto il personale impiegatizio, fatta eccezione per quello di III categoria B.
La limitazione anzidetta non sì applica agli impiegati, medici compresi, che per legge, ne sono esenti e cioè al personale preposto alla direzione, amministrativa o sanitaria dell’istituto, o di un reparto di esso con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio e cioè i direttori, i capi ufficio, i capi reparto, sanitari e non, ed il personale impiegatizio che possa essere equiparato come mansioni a quello alberghiero esente per legge dalla limitazione.
La durata del lavoro previsto nel presente comma lascia salva la eventuale consuetudine in atto per gli impiegati interessati di non prestare servizio il pomeriggio del sabato.
b) È altresì di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per il personale di VI categoria e per quello comunque addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati dei reparti per agitati o sudici nelle Case di Cura psichiatriche (manicomiali) del reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive.
e) È dì il ore giornaliere o 54 settimanali per le infermiere diplomate e per gli infermieri generici che siano muniti di regolare titolo di abilitazione riconosciuto dall’Autorità sanitaria e che prestino servizio negli Istituti non stagionali delle prime quattro specie indicate nell’articolo 2 e che abbiano più di 25 letti.
d) È di 10 ore giornaliere o 60 settimanali in ogni specie e categoria di Istituti, Sanatori t.b.c. compresi, per il restante personale di III categoria B e di IV categoria e per tutto quello di V categoria,
e) È di 8 ore giornaliere e 44 settimanali per gli apprendisti.

Art. 20.
È normale anche il lavoro che venga prestato di notte e cioè dalle 22 alle 6 in osservanza di regolari turni stabiliti entro i limiti di durata massima di cui all'articolo precedente, in qualsiasi ora essi abbiano inizio o termine.
Dalle ore di lavoro fissate nell’articolo precedente è escluso il tempo per la consumazione dei pasti che pertanto non è computabile a questo effetto.

Art. 21. Lavoro straordinario.
Fatta eccezione per gli apprendisti, nessun dipendente a richiesta dell'istituto potrà rifiutarsi di superare in qualsiasi giorno, sia nella ore diurne che notturne, la durata del lavoro ordinario per due ore giornaliere o 12 settimanali o per una durata inedia equivalente entro un periodo determinato, salvo giustificati motivi di legittimo impedimento. È fatta salva la facoltà di un ulteriore superamento di detto orario a mezzo di accordi da fissarsi in sede locale.

Art. 22.
Il lavoro straordinario dovrà essere di norma autorizzato preventivamente, ma comunque espressamente dall'istituto ed a cura di esso annotato cronologicamente su un apposito registro.
Ciascun dipendente che lo abbia comunque prestato è tenuto ad apporre sul detto registro il proprio visto ed ha diritto ad annotarvi gli eventuali reclami per errori od omissioni o per l'eventuale mancato pagamento di esso. Il registro dovrà essere conservato e servirà come documento di prova a tutti gli effetti. Il dipendente potrà quando crede averne un estratto per la parte che lo riguarda.

Art. 23.
È ammesso il ricupero delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni o periodi di minor lavoro, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e sia richiesto ed effettuato entro il mese successivo per gli Istituti a carattere continuativo ed entro tre mesi per gli Istituti a carattere stagionale.
In questi ultimi il limite di protrazione del lavoro straordinario settimanale è superabile entro i periodi massimi consentiti dalle norme di legge vigenti.

Art. 24.
Per quant’altro non è espressamente previsto in materia di orario di lavoro negli articoli precedenti si fa riferimento alle vigenti leggi e regolamenti relativi. Sono fatte salve le eventuali successive modificazioni.

Riposo settimanale
Art. 25.

Tutti 1 dipendenti, compresi gli apprendisti, fruiranno di un riposo settimanale di 24 ore consecutive al sensi di legge. In una giornata che, determinata dall’istituto, potrà anche essere diversa dalla domenica. Per quanto possibile questa ricorrenza sarà destinata al riposo settimanale del personale impiegatizio.

Assicurazione malattie ed infortuni
Art. 28.

Gli Istituti di cura sono tenuti altresì ad assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
[...]

Gravidanza e puerperio
Art. 35.

[...]
Alle dipendenti in stato di gravidanza e durante il puerperio, è interdetto il lavoro per i periodi di tempo previsti dalle norme di legge vigenti, cui si fa riferimento anche per quant’altro si attiene ai doveri e diritti delle interessate, ivi compresi quelli relativi alla conservazione del posto.

Trattamento economico
Art. 42. Vitto e alloggio.

Gli Istituti al momento della assunzione hanno la facoltà di richiedere al lavoratore sia che egli consumi i pasti sia che alloggi noi locali dell'istituto medesimo. Ove questa condizione di lavoro venga accettata ed abbia così inizio il rapporto, il dipendente è tenuto a rimborsare all'istituto i relativi importi. [...]
Il vitto dovrà essere sano e sufficiente e nei contratti economici sarà indicata la consistenza dei pasti in modo vantaggioso per i dipendenti.
I locali adibiti ad uso di alloggio e quelli destinati alla consumazione dei pasti dovranno corrispondere alle esigenze dell'igiene, della pulizia e del decoro.

Ferie annuali
Art. 51.

Dopo un anno di ininterrotto servizio presso lo stesso Istituto i dipendenti, assunti a tempo indeterminato, maturano il diritto al godimento di un periodo di ferie nella seguente misura, a seconda della anzianità di servizio dello stesso istituto;
Personale impiegatizio:
medici: anzianità da 1 a 5 anni compiuti: giorni 20; da oltre i 5 anni a 10: giorni 25; da oltre 10 anni in poi: giorni 30;
altro personale impiegatizio: anzianità da 1 a 5 anni compiuti: giorni 15; da oltre i 5 anni a 10 anni compiuti: giorni 20; da oltre i 10 anni fino a 20: giorni 25; oltre i 20: giorni 30.
Personale non impiegatizio:
(IV, V e VI categoria) con anzianità da 1 a 5 anni compiuti: giorni 14; da oltre i 5 anni fino a 15 compiuti: giorni 18; da oltre 15 anni fino a 20 anni; giorni 21; oltre i 20 anni compiuti: giorni 25.
Apprendisti:
di età superiore ai 16 anni: giorni 20.

Art. 52.
[...]
Il personale che resta nell'istituto è tenuto a sostituire nel lavoro quello assente senza diritti a compensi particolari e senza pregiudizio per l’orario di lavoro e per i giorni di riposo settimanali.

Art. 53.
Nessun dipendente potrà rinunciare alle ferie ed il mancato godimento di esso non è risarcibile in denaro, nella misura della retribuzione ordinaria, se non è dovuto a fatto o colpa dell’istituto.
Anche per le ferie dovrà essere Istituito un apposito registro analogo a quello previsto per il lavoro straordinario e per la stessa ragione.

Disposizioni di servizio - Norme disciplinari
Art. 65. Regolamento interno - Avvisi e comunicazioni.

Ove nel regolamento interno dell’istituto siano fissati i criteri ed i mezzi del suo funzionamento, anche in rapporto al personale dipendente, sanitario e non, dei vari reparti e servizi e quindi il numero, la specie, la destinazione di esso, la distribuzione del lavoro, gli orari, i turni, i periodi feriali, riposi ecc., i dipendenti ne prenderanno visione per la parte che li interessa direttamente ai fini del migliore espletamento del servizio cui sono addetti.
Ad essi comunque saranno comunicate, in appositi avvisi e prospetti visibilmente esposti, le disposizioni relative all’orario di lavoro, ai turni di servizio diurno e notturno, al riposo settimanale, alla consumazione dei pasti ed all’orario di uscita ed entrata dei conviventi, e ciò a seconda delle eventuali variazioni dovute alle necessità funzionali dell’istituto.

Art. 66. Doveri.
[...]
Egli [ il dipendente] ha altresì l’obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento dell’istituto ed a quelle di ordine generale che comunque gli vengano impartite, di osservare nel modo più scrupoloso i doveri cui è tenuto ogni dipendente in genere e del proprio servizio in specie, nonché degli altri incarichi che gli venissero affidati.

Art. 67.
I dipendenti tanto per i rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza o attività connessavi, dipendono dal titolare dell'istituto o da chi per esso e dai propri capi secondo l’ordine gerarchico e la organizzazione dell'istituto.
Chiunque sia preposto anche temporaneamente ad un ufficio o ad un reparto e svolga comunque un incarico è responsabile della disciplina e della regolarità dei relativi servizi.
Ogni dipendente dovrà usare modi deferenti con i superiori, cordiali con i colleghi e cortesi con tutti. Il titolare dell'istituto o chi per esso deve usare con i dipendenti sia singolarmente che collettivamente modi urbani e comunque tali che non offendano la loro personalità.
I dipendenti hanno l’obbligo di aiutarsi e supplirsi scambievolmente nell’espletamento delle proprie mansioni a seconda delle necessità funzionali dell’istituto e di disimpegnare servizi diversi dal proprio quando vi vengono espressamente incaricati.

Art. 68.
Ad ogni dipendente nel disimpegno delle proprie mansioni incombe l’obbligo dell’ordine, della pulizia e della più rigorosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche particolarmente inerenti alla specialità dell'istituto, il quale dovrà fornire i mezzi necessari per l'ottemperanza di tale precetto.
Analogo obbligo è stabilito per i dipendenti conviventi per quanto si attiene alla ospitalità di cui fruiscono nell’istituto.

Art. 69.
[...]
È consentito il divieto di introdurre generi alimentari nell’istituto.

Art. 71. Sanzioni.
La inosservanza dei doveri verrà punita dall’istituto a seconda della entità delle mancanze, tenuto conto delle cause e delle circostanze, secondo le seguenti sanzioni:
a) per le mancanze lievi col biasimo verbale e per quelle meno lievi col biasimo scritto;
b) per quelle di una certa entità, ivi compreso il ritardo nell’orario di lavoro e l'assenza, con la multa in misura non eccellente il 5% dello stipendio o salario di un mese;
c) per le mancanze gravi e per il caso di recidiva in quella di cui alla lettera precedente, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni per il personale salariato e di 10 giorni per quello stipendiato;
d) per le mancanze gravissime e comunque per i casi previsti nell'articolo seguente con il licenziamento disciplinare.
Le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) debbono essere comunicate per iscritto e motivate. Esse saranno annotate nel fascicolo personale del dipendente interessato.
[...]

Art. 72. Licenziamento disciplinare.
Il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso, senza corresponsione di indennità c con l'immediato allontanamento dal servizio del dipendente che commetta atti dolosi o colposi che comunque comportino o avrebbero potuto determinare pericolo o nocumento agli ammalati o esporre l’istituto, il suo titolare o chi per esso, alle conseguenze delle responsabilità stabilite dalla legge in genere e dalle norme specifiche che disciplinano la attività degli Istituti di cura privati.
Altrettanto dicasi per il dipendente che si renda colpevole di infedeltà, di violazione del segreto d'ufficio, di disobbedienza e di insubordinazione, di atti lesivi dell’onore e della dignità e degli interessi dell’istituto o del titolare di esso, che sia recidivo nella ubriachezza in servizio, o in altre mancanze che abbiano comportato la sospensione dal servizio ai sensi dell'articolo precedente o che comunque si renda colpevole di mancanze di tale entità, da rendere incompatibile la prosecuzione anche provvisoria dei rapporto di lavoro.
Nei casi anzidetti ed in quelli per i quali nel presente contratto è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro di pieno diritto, il dipendente è tenuto a pagare all’istituto la indennità sostitutiva di preavviso, ed in difetto l'istituto potrà trattenerla immediatamente sulla retribuzione e su quant’altro sia di pertinenza del dipendente interessato.

Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 90.

Il dipendente che lascia il servizio a causa di atti lesivi del suo onore e della sua dignità commessi dal titolare dell’istituto o da chi per esso, avrà diritto a percepire tutta la indennità di licenziamento e quella sostitutiva di preavviso come per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’istituto.
Egli ha comunque il dovere di comunicare immediatamente a quest’ultimo e per iscritto, le ragioni che hanno determinato il suo allontanamento.

Istituti stagionali
Art. 97.

I dipendenti assunti a tempo determinato e di cui al presente titolo, non hanno diritto né alle ferie né alla gratifica natalizia. [...]

Delegati del personale
Art. 100.

Un più agevole contatto fra i dipendenti, in quanto numerosi, e la direzione dell’istituto o il titolare di esso, potrà essere stabilito a mezzo di appositi delegati. Negli Istituti che occupano più di 25 dipendenti e meno di 50 essi hanno diritto ad averne uno e tre in quelli con più di 50.
Essi costituiscono un mezzo di collegamento e non sono organi di rappresentanza o tutela sindacale.

Controversie individuali
Art. 101.

Le controversie individuali di lavoro che dovessero sorgere sia durante il rapporto che al cessare di esso, se non composte direttamente fra le parti interessate, prima dell’eventuale azione giudiziaria civile, senza pregiudizio per quella eventuale penale, potrà essere denunciata o dal lavoratore o dall'istituto alla propria organizzazione sindacale provinciale di categoria o comunque alla rappresentanza principale di quella nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
Questo sarà effettuato o a mezzo della Commissione paritetica di cui al regolamento allegato al presente Contratto, oppure, ove essa non esista, a mezzo delle Organizzazioni e rappresentanze di cui sopra, le quali sono comunque tenute a comunicare l’una all’altra la esistenza delle vertenze loro denunciate, evitando qualsiasi intervento diretto nei confronti dei singoli siano essi Istituti che dipendenti.
Le vertenze potranno essere sottoposte anche al tentativo di conciliazione dell’Ufficio provinciale del lavoro con l’assistenza delle anzidette Organizzazioni sindacali e rappresentanze interessate.

Disposizioni generali
Art. 102. Efficacia e limiti del contratto.

Il presente Contratto normativo ha efficacia su tutto il territorio della Repubblica, sostituisce il Contratto Nazionale stipulato il 27 settembre 1949 ed assorbe ed annulla tutte le altre norme esistenti per effetto di usi, accordi e contratti collettivi: regionali, provinciali, locali e di singoli Istituti stipulati dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalle loro rappresentanze periferiche dei lavoratori, stipulanti o successivamente firmatarie.
A meno che la legge non intervenga a disporre diversamente, esso è applicabile soltanto nei confronti dei dipendenti degli Istituti di cura privati aderenti all’Associazione nazionale stipulante, ma che a loro volta siano aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o successivamente firmatarie o a quelle locali che lo accettino in sede periferica, o che non essendo aderenti ad esse, lo accettino individualmente.
In ogni caso le sue norme sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel complesso, sono correlative ed inscindibili fra loro.
I singoli dipendenti, ferma restando la integrale applicazione nei loro confronti dei criteri e delle condizioni previste nel presente Contratto, conservano il residuo trattamento di miglior favore di cui fruissero personalmente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 103. Competenza contrattuale.
La competenza a trattare le materie di carattere normativo anche se di indiretto contenuto economico siano o non siano disciplinate dal presente Contratto, è di carattere nazionale è devoluta quindi esclusivamente all’Associazione Nazionale ed alle Organizzazioni sindacali stipulanti o firmatarie dei lavoratori e non può essere delegata.
Le sedi periferiche, i sindacati o comunque le rappresentanze locali dell’Associazione e delle Organizzazioni sindacali nazionali anzidette, potranno trattare soltanto il Quantum della retribuzione e comunque solo quelle materie che siano state espressamente loro demandate dal presente Contratto.
Ogni eventuale accordo o contratto periferico che deroghi ai limiti di competenza per materia così fissati, s'intende nullo di pieno diritto.

Art. 105. Iniziative legislative.
Qualsiasi iniziativa parlamentare o governativa che intervenga specificatamente a regolare, nel rapporto di lavoro dei dipendenti degli Istituti di cura privati, sia la parte normativa che quella economica, comporta la immediata risoluzione del presente Contratto e dei relativi accordi economici.

Art. 108. Controversie collettive.
Le eventuali controversie collettive che dovessero sorgere tra le rappresentanze provinciali delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie e le sedi o rappresentanze provinciali dell’Associazione nazionale e degli Istituti di cura privati, saranno deferite per l’eventuale amichevole componimento ad una Commissione paritetica composta dai rispettivi rappresentanti nazionali.
Ove sorgessero controversie di carattere generale tra la Associazione nazionale e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti o firmatarie, o controversie collettive inerenti all’interpretazione ed applicazione delle norme del presente Contratto, prima di qualsiasi azione dovrà essere esperito un tentativo di amichevole componimento. Questo sarà deferito ad una Commissione nazionale composta su basi paritetiche, dai rappresentanti della Associazione nazionale e delle Organizzazioni sindacali nazionali anzidette e che, a richiesta di una delle parti, sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del Lavoro o dell’Alto Commissariato della Sanità pubblica a seconda della materia di cui trattasi.

Art. 109. Comunicazione del Contratto Nazionale e di quelli economici.
Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto, ogni Istituto dovrà comunicare ai propri dipendenti e porre a loro disposizione per la consultazione, una copia di esso munita della certificazione della Associazione nazionale relativa alla specie a cui, ai sensi dell’art. 2, appartiene l’istituto.
I dipendenti, a richiesta, sono tenuti ad apporre la loro firma in calce ad altra copia del presente contratto munita della certificazione di cui al comma precedente, a titolo di presa visione degli aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie.
per i non aderenti a dette Organizzazioni in firma ha valore di accettazione del Contratto a tutti gli effetti.
[...]

Norme sulle commissioni paritetiche
(Vedasi artt. 4 e 101 del CNNL 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati)
Al Contratto Nazionale si intendono annesse le seguenti norme agli effetti degli artt. 4 e 101 del medesimo:

Commissioni vertenze individuali
Art. 10.

In ogni provincia con le stesse modalità di cui all’art. 1 sarà costituita una Commissione paritetica per esperire il tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali di lavoro che si varrà dell’articolo 101 del Contratto Nazionale.
Essa si riunirà presso la Sede dell’Ancip locale per l’esame delle vertenze denunciate dai lavoratori e presso quella del Sindacato dei lavoratori interessati per le vertenze denunciate dal datore di lavoro. Le mansioni di segretario saranno esplicate dai rispettivi incaricati.