Tipologia: CCNL
Data firma: 6 agosto 1957
Validità: 01.07.1957 - 30.06.1959
Parti: Confagricoltura, Federazione Nazionale della Mezzadria, Federazione Nazionale dei Conduttori in Economia, Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, Federazione Nazionale della Colonia, Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, Sindacato Nazionale Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali
Settori: Agroindustriale, Az. agricole e forestali, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. Durata del contratto collettivo.
Art. 2. Oggetto del contratto collettivo.
Art. 3. Categoria alle quali si applica il contratto.
Art. 4. Assunzione a tempo indeterminato ed a termine.
Art. 5. Dirigenti di più aziende.
Art. 6. Periodo di prova.
Art. 7. Disciplina delle funzioni del dirigente.
Art. 8. Stipendio.
Art. 9. Cointeressenza.
Art. 10. Premi di produzione.
Art. 11. Scatti per anzianità di servizio.
Art. 12. Tredicesima mensilità.
Art. 13. Ferie annuali.
Art. 14. Congedo matrimoniale.
Art. 15. Malattie ed infortuni.
Art. 16. Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Art. 17. Trasferte.
Art. 18. Variazioni di attribuzione - Trasferimento in altra azienda.
Art. 19. Cessazione, trasformazione, trapasso, riduzione di azienda.
Art. 20. Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 21. Previdenza ed assistenza.
Art. 22. Risoluzione normale del rapporto - Comunicazione relativa.
Art. 23. Preavviso di risoluzione normale del rapporto.
Art. 24.Determinazione dell’anzianità.
Art. 25. Anzianità convenzionale.
Art. 26. Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 27. Indennità di anzianità per la cessazione normale del rapporto e in caso di morte del dirigente.
Art. 28. Certificato di servizio.
Art. 29. Controversie individuali.
Art. 30. Controversie collettive.
Art. 31. Disposizioni generali.
Allegato Accordo aggiuntivo 6 agosto 1957 al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende agricole e forestali

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 agosto 1957 per i dirigenti di aziende agricole e forestali

L'anno 1957 il giorno 6 del mese di agosto in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Corso Vittorio Emanuele, 101 tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana [...], la Federazione Nazionale della Mezzadria [...], la Federazione Nazionale dei Conduttori in Economia [...], la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia [...], la Federazione Nazionale della Colonia [...], la Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria [...] e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali [...], il Sindacato Nazionale Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per 1 Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale sostituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dì Aziende Agricole e Forestali stipulato il 19 luglio 1949.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale ha efficacia per tutto il territorio dello Stato e vincola esclusivamente i datori di lavoro aderenti alle Federazioni stipulanti ed i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali organizzati dalla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali.

Art. 2. Oggetto del contratto collettivo.
Il presente contratto collettivo regola i rapporti tra i datori di lavoro agricolo (i proprietari con beni affittati, i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali anche per le attività affini o connesse con l’agricoltura) e i dirigenti di aziende agricole e forestali.

Art. 3. Categoria alle quali si applica il contratto.
Agli effetti del presente contratto sono considerati dirigenti di aziende agricole e forestali coloro che sono investiti di tutti o di una parte importante del poteri del datore di lavoro su tutta l’azienda o su di una parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di ampia procura espressa o tacita e che rispondono dello andamento dell’azienda al datore di lavoro o a chi per lui.

Art. 4. Assunzione a tempo indeterminato ed a termine.
L’assunzione del dirigente può avvenire in qualunque epoca dell’anno e, salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s’intende fatta a tempo indeterminato.
L’assunzione deve effettuarsi a mezzo di documento scritto (contratto individuale costituito anche da scambio di lettere) dal quale debbono risultare: la data di inizio del rapporto d’impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le condizioni del contratto individuale dovranno essere informate alle norme del presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione dovrà risultare da impegno scritto.
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione in cui dovranno essere precisati gli aspetti ed i termini dello speciale rapporto ed il corrispondente trattamento economico.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità, si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 5. Dirigenti di più aziende.
Il presente contratto collettivo, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, si applica anche a coloro i quali, pure essendo al servizio di una sola azienda, esplicano la loro attività in più aziende di diversi datori di lavoro e a coloro i quali, per contratto di assunzione o per altro documento scritto posteriore, sono liberi di svolgere altre attività, anche non agricole, retribuite, purché ricorra, congiuntamente e non isolatamente, l’insieme dei seguenti elementi:
а) attività riferita al complesso della gestione aziendale;
b) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
c) remunerazione periodica del, dirigente;
d) rapporto continuativo tra 1 contraenti.
Nel casi previsti dal presente articolo non sono applicabili le clausole inerenti ai minimi di stipendio ed alle ferie annuali.

Art. 7. Disciplina delle funzioni del dirigente.
Il dirigente è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro, dedicando all’azienda, o a quella parte di essa che gli è stata affidata, tutta l’attività richiesta sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, per la sua normale gestione.
Egli è responsabile, di fronte al datore di lavoro, sempre nel limiti del mandato conferitogli, dell’attività produttiva o amministrativa, o di entrambe, dell'azienda affidatagli. Ha il dovere di prestare tutta la sua opera al fine di favorire il buon andamento generale, nonché l’incremento produttivo dell'azienda razionalmente inteso ai buoni fini economici.
Il dirigente è responsabile di ogni atto compiuto nell'esplicazione del mandato ricevuto. Qualora il dirigente si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza di leggi e regolamenti o comunque di esercitare una qualsiasi funzione inerente al mandato ricevuto, deve prontamente informare il datore di lavoro o chi per lui.
Il dirigente, ove desideri svolgere un'attività al di fuori del compiti a lui derivanti dal rapporto, dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione del datore di lavoro.
[...]

Art. 13. Ferie annuali.
Il dirigente che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio nella stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito di giorni 30.
[...] Il datore di lavoro ha facoltà in casi di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo, nel qual caso al dirigente compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede, salvo rimanendo il diritto di fruire entro l’anno dei giorni di ferie non godute.
[...]

Art. 16. Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Valgono le disposizioni di legge.

Art. 29. Controversie individuali.
Qualora insorgesse controversia tra datore il lavoro e dirigente per l’applicazione del presente contratto o di quello individuale e tale controversia non venisse risolta direttamente tra le parti, le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 30. Controversie collettive.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di conciliazione.

Art. 31. Disposizioni generali.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull’impiego privato, le norme del Codice Civile, gli usi e le consuetudini locali.