Tipologia: Patto collettivo nazionale di lavoro
Data firma: 15 febbraio 1957
Validità: 15.02.1957 - 14.02.1959
Parti: Confagricoltura, Coltidiretti e Federbraccianti-Cgil, Fisba-Cisl, Uilterra-Uil e Federazione Nazionale Braccianti Salariati Operai Specializzati Agricoli-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Braccianti agricoli avventizi

Sommario:

Norma n. 1. Oggetto del patto.
Norma n. 2. Definizione braccianti avventizi.
Norma n. 3. Assunzione.
Norma n. 4. Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma n. 5. Orario di lavoro.
Norma n. 6. Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma n. 7. Giorni festivi.
Norma n. 8. Retribuzione del lavoratore avventizio.
Norma n. 9. Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma n. 10. Attrezzi di lavoro.
Norma n. 11. Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma n. 12. Tutela della maternità.
Norma n. 13. Zone malariche.
Norma n. 14. Norme disciplinari.
Norma n. 15. Controversie individuali.
Norma n. 16. Controversie collettive.
Norma n. 17. Condizione di miglior favore.
Norma n. 18. Efficacia del patto.
Norma n. 19. Durata del patto.
Impegno a verbale.
Dichiarazione a verbale A) sulla Norma n. 8.
Dichiarazione a verbale B) sulla norma n. 9.
Accordo sulla indennità di percorso nelle province dell'Italia meridionale e delle isole.

Patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi

Addì 15 febbraio 1957, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 101, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana [...], anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti [...], la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Nazionale Braccianti Salariati Agricoli [...], presente il segretario della Cgil [...], la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - Fisba aderente alla Cisl [...], presenti [...] Segretario generale della Cisl, [...] Segretario generale aggiunto della Cisl, [...] Segretario confederale per il settore terra della Cisl, l’Unione Italiana del Lavoro [...], l’Unione Italiana Lavoratori della Terra [...], il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della Uil Terra [...], si è stipulato il presente l'atto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
Addì 15 febbraio 1957, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 101, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana [...], anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti [...], la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Nazionale Braccianti Salariati Operai Specializzati Agricoli [...], assistito dalla Cisnal Terra [...], presente [...], Segretario generale della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal), si è stipulato il presente Patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Norma n. 1. Oggetto del patto.
Il presente patto nazionale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.
Dette norme divengono operanti mediante il loro trasferimento nei contratti collettivi provinciali nei termini previsti nell’impegno a verbale annesso.

Norma n. 2. Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quel lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Norma n. 4. Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e del ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Norma n. 5. Orario di lavoro.
I contratti collettivi provinciali stabiliranno l'orario ordinario giornaliero nel vari mesi dell'anno in relazione alle condizioni di ambiente e alle esigenze stagionali.
Tale orario non potrà eccedere le otto ore giornaliere salvo durante il solo periodo di più intensi lavori, per non più di tre mesi nell’anno, in cui potrà essere maggiorato di un'ora. Tale norme non si applica al lavori di mietitura e di trebbiatura, in quelle provincie nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Ove ne sia ravvisata la necessità, le Organizzazioni provinciali dipendenti hanno la facoltà di stipulare accordi speciali, in deroga alle disposizioni di cui sopra, nei seguenti casi:
a) qualora in qualche zona o comune della provincia venga constatata una preoccupante situazione di disoccupazione agricola, anche durante il periodo di più intensi lavori, l'orario ordinario giornaliero potrà essere limitato, per le stesse zone o gli stessi comuni, ad un massimo di otto ore;
b) qualora in qualche zona o comune della provincia, venga constatata carenza di mano d’opera nello anzidetto periodo, l'orario ordinarlo giornaliero potrà essere limitato per le stesse zone o gli stessi comuni, ad un limite massimo di dieci ore, per non oltre tre mesi.
Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Norma n. 6. Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera :
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba. I limiti del lavoro notturno al coperto verranno stabiliti nei contratti provinciali;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato ed i cui alla norma 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere peritò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma della presente Norma.
[...]

Norma n. 10. Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e rispondere delle perdite e danni a lui imputabili.

Norma n. 11. Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Norma n. 12. Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Norma n. 13. Zone malariche.
Nelle provincie ove esistono zone riconosciute malariche a termine delle vigenti disposizioni, i contratti collettivi stabiliranno l’obbligo por i datori di lavoro della somministrazione gratuita del chinino a norma di logge, nonché la corresponsione ai lavoratori, durante alcuni periodi dell’anno, di una particolare indennità in aggiunta alla normale retribuzione.
La misura di tale indennità nonché la durata dei periodi suddetti verranno fissate nei contratti stessi.

Norma n. 14. Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o da chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti collettivi provinciali di lavoro dovranno prevedere le infrazioni disciplinari, passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversia a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 15.

Norma n. 15. Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
Le modalità relative dovranno essere previste nei contratti collettivi provinciali.

Norma n. 16. Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione ed interpretazione del contratti collettivi provinciali di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 17. Condizione di miglior favore.
Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori contenute nei contratti collettivi provinciali.

Norma n. 18. Efficacia del patto.
Le norme contenute nel presente patto hanno carattere tassativo agli effetti della stipulazione dei contratti collettivi provinciali e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti, sempre fermo restando il disposto della norma n. 17.
Le norme del presente Patto Collettivo Nazionale si intendono riferite e pienamente operanti anche nei riguardi degli eventuali contratti collettivi regionali.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.

Impegno a verbale.
Per l’applicazione della norma n. 1 del Patto collettivo Nazionale di lavoro per i braccianti avventizi del 15 febbraio 1957 le parti contraenti convengono:
1) Le norme del Patto nazionale debbono essere trasferite nei contratti collettivi provinciali, entro due mesi dalla data della sua stipulazione, in tutte quelle provincie nelle quali i contratti collettivi risultino scaduti e regolarmente disdettati sempreché non siano stati rinnovati alla data di stipulazione dell’atto stesso;
2) Nelle rimanenti provincie le Norme del Patto nazionale dovranno essere trasferite nei contratti collettivi provinciali alla data di inizio dell’annata agraria immediatamente successiva a quella in corso al momento della stipulazione del Patto stesso;
[...]
4) Le norme del Patto Nazionale diverranno direttamente operanti nei confronti dei singoli datori di lavoro e lavoratori alla scadenza dei termini previsti al punti 1), 2) e 3), nel caso che il trasferimento di esse nel contratti collettivi provinciali non sia avvenuto;
5) Le Organizzazioni Nazionali contraenti si impegnano di intervenire direttamente e congiuntamente in quelle provincie nelle quali alla scadenza dei termini di cui al punti 1), 2) e 3) non abbia avuto luogo il trasferimento delle Norme Nazionali nel contratti provinciali.