Tipologia: CCNL
Data firma: 21 ottobre 1958
Validità: 01.07.1958 - 30.06.1950
Parti: Confagricoltura, Federazione Nazionale della Mezzadria, Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, Federazione Nazionale della Colonia, Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di aziende Agricole e Forestali, Sindacato Nazionale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali
Settori: Agroindustriale, Az. agricole e forestali, Impiegati

Sommario:

Art. 1. Durata del contratto.
Art. 2. Oggetto del contratto.
Art. 3. Gruppi e categorie alle quali si applica.
Art. 4. Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Art. 5. Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 6. Apprendistato.
Art. 7. Periodo di prova.
Art. 8. Disciplina del rapporto d'impiego.
Art. 9. Cambiamento di funzioni e variazioni di qualifica.
Art. 10. Orario di lavoro.
Art. 11. Lavoro straordinario e festivo.
Art. 12. Festività nazionali.
Art. 13. Ferie annuali.
Art. 14. Congedo matrimoniale.
Art. 15. Stipendio.
Art. 16. Cointeressenza.
Art. 17. Scatti per anzianità di servizio.
Art. 18. Tredicesima mensilità.
Art. 19. Malattie e infortuni.
Art. 20. Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Art. 21. Trasferte.
Art. 22. Variazioni di servizio - Trasferimento in altra azienda.
Art. 23. Cessazione, trasformazione, trapasso, riduzione d'azienda.
Art. 24. Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. Risoluzione normale del rapporto.
Art. 26. Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 27. Risoluzione immediata del rapporto.
Art. 28. Indennità di anzianità per la cessazione normale del rapporto o in caso di morte dell'impiegato.
Art. 29. Determinazione dell'anzianità.
Art. 30. Anzianità convenzionale.
Art. 31. Modalità della cessazione del rapporto.
Art. 32. Chiamala di leva e richiamo alle armi.
Art. 33. Certificato di servizio.
Art. 34. Previdenza ed assistenza.
Art. 35. Controversie individuali.
Art. 36. Controversie collettive.
Art. 37. Disposizioni generali.
Norma transitoria.
Allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali

Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali

L’anno 1958 il giorno 21 del mese di ottobre in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Corso Vittorio Emanuele, 101 tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana [...], la Federazione Nazionale della Mezzadria [...], la Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia [...], la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia [...], la Federazione Nazionale della Colonia [...], la Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria [...] e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di aziende Agricole e Forestali [...], il Sindacato Nazionale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende Agricole e Forestali.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale sostituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, stipulato il 19 luglio 1949.
Il presente Contratto ha efficacia per tutto il territorio dello Stato.

Art. 2. Oggetto del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l’agricoltura) e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 4. Contemporanea prestazione impiegatizia in più aziende.
Qualora l’impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente.
In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all'orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto.
[...]
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi;
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di opera.
Quando invece non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente contratto.

Art. 5. Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualunque epoca dell’anno, e, salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s’intende a tempo indeterminato.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e deve risultare da atto scritto nel quale sia determinato anche il particolare trattamento economico.
L’assunzione deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche In forma di lettera, il quale specifichi: la data d’inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da impegno scritto.
L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 6. Apprendistato.
La disciplina dell’apprendistato sarà regolata con apposito Accordo che farà parte integrante del presente contratto.

Art. 8. Disciplina del rapporto d'impiego.
L’impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all’azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta l’attività richiesta, sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, dalla normale gestione dell'azienda stessa. Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
а) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell’atto di assunzione nei limiti ed in conformità delle direttive generali del proprietario o conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[...]
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorità competenti, dei contratti di lavoro e del capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all’osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve Informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per esso.
L’impiegato assunto alle dipendenze di una sola azienda non può esplicare attività professionali estranee all’azienda, né qualsiasi altra attività comunque compensata, salvo il caso di contrario accordo tra le parti.
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l'impiegato ed a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.

Art. 10. Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si applicano le norme di legge, tenendo conto delle caratteristiche (iella prestazione impiegatizia in agricoltura.

Art. 11. Lavoro straordinario e festivo.
Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre l’orario normale, non può superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali [...]
Il lavoro compiuto nel giorni festivi e in domenica è considerato straordinario [...]
Tuttavia anche in detti giorni l’impiegato non deve trascurare le operazioni inerenti alla continuazione dell'attività aziendale e deve altresì curare l'esecuzione dei lavori di carattere eccezionale ed urgente, senza che perciò gli sia dovuto compenso straordinario.
All’impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica viene accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana.
[...]

Art. 13. Ferie annuali.
L’impiegato agricolo che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio nella stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio prestato compreso il primo, ad un periodo di ferie retribuite. Il periodo di ferie non può essere inferiore a:
giorni 20 in caso di anzianità non superiore a 5 anni;
giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre 1 5 anni.
[...]
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo salvo in tale caso il diritto di rimborso all’impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro l'anno dei giorni di ferie non godute.
L'impiegato che per esigenze di servizio non ha usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti, da corrispondersi alla fine dell'anno in cui matura il diritto.
[...]

Art. 15. Stipendio.
[...]
Il personale impiegatizio femminile, a parità di funzioni, di grado e di rendimento, ha diritto allo stesso trattamento economico del personale maschile.
[...]

Art. 16. Cointeressenza.
Al fine del maggior incremento della produzione, di un più elevato rendimento dell’azienda e di una solidale collaborazione tra datore di lavoro ed impiegati appartenenti alle categorie direttive o addetti alle colture e agli allevamenti, potrà essere convenuto, in tutto o in parte, il sistema di retribuzione a cointeressenza.
I criteri della cointeressenza debbono essere stabiliti d’accordo tra datore di lavoro ed impiegato e dovranno risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto. In ogni caso, però, lo stipendio totale annuo spettante all’impiegato non può essere inferiore a quello previsto dal Contratto integrativo provinciale per il gruppo e categoria al quale l'impiegato appartiene.

Art. 19. Malattie e infortuni.
[...]
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato infortunato sia stata riconosciuta l'inabilità totale o permanente al lavoro, allo stesso non si conserverà il posto. In tale caso il diritto da parte del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui sarà stata riconosciuta la sua inabilità permanente.
[...]

Art. 20. Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari.
Valgono le disposizioni di legge.

Art. 24. Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dall’accertamento della mancanza;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore ad un mese;
e) risoluzione In tronco del contratto quando ricorrano gli estremi di cui all’art. 27 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni dell’impiegato. Il provvedimento di licenziamento in tronco sarà notificato nei modi di legge.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dall’impiegato e conseguente risarcimento.

Art. 27. Risoluzione immediata del rapporto.
Non è dovuto né il preavviso né la indennità di anzianità nel caso che l'impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento senza preavviso né indennità, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
c) abuso di potere, disonestà, pregiudizievole trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) recidività in mancanze gravi, da precisarsi nei contratti integrativi provinciali, che abbiano dato luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi, fra le giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell'impiegato, le seguenti:
а) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
c) modifica delle pattuizioni del contratto individuale se non concordate con l’impiegato.
[...]

Art. 35. Controversie individuali.
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato per la applicazione del presente contratto o di quello individuale le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 36. Controversie collettive.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in serie di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di conciliazione.

Art. 37. Disposizioni generali.
I contratti provinciali, integrativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949 ed in vigore alla data di stipulazione del presente Contratto, conservano la loro validità fino alla data della loro scadenza.
Nelle provincie nelle quali non è stato provveduto a stipulare i contratti collettivi di cui sopra le Organizzazioni locali competenti dovranno provvedere a stipulare il contratto integrativo al presente contratto nazionale entro il 31 dicembre 1958.
Non ottemperando a tale stipulazione entro il detto termine, per (lette provincie, potranno essere stipulati del contratti integrativi a sfera provinciale ed interprovinciale attraverso l’intervento diretto in loco delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.
I contratti integrativi provinciali debbono prevedere:
а) la classificazione delle aziende in grandi, medie e piccole;
b) la classificazione degli impiegati nei due gruppi - di concetto e d'ordine - precisando, per ciascun gruppo le singole categorie e le funzioni per ciascuna di esse;
[...]
I contratti integrativi provinciali non possono derogare dalle norme previste dal presente contratto.
In essi si faranno salve le condizioni di miglior favore per gli impiegati previste dai contratti integrativi attualmente in vigore.
[...]
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull’impiego privato, le norme del Codice civile, gli usi e le consuetudini locali.

Norma transitoria.
Apprendistato. - In attesa che sia realizzato l’Accordo previsto dall’art. 6 del Contratto Nazionale, la materia dell’apprendistato resta disciplinata dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 luglio 1949.

Allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali
(Omissis)
Art. 6. Apprendistato.
I giovani che per la prima volta vengono impiegati nell’azienda potranno sottostare ad un periodo di apprendistato della seguente durata:
2 anni per i giovani di età inferiore agli anni 21;
1 anno per quelli di età superiore agli anni 21.
Il datore di lavoro deve garantire l'efficacia del tirocinio, assicurare all’apprendista il suo sostentamento con l’obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento.
Agli apprendisti non si applicano le norme del presente contratto, ma quando essi vengono assunti definitivamente nell'azienda, la loro anzianità sarà computata dal giorno in cui iniziarono la loro attività di apprendisti.
Al termine dell’apprendistato i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l'avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra.
Coloro che abbiano compiuto un periodo di apprendistato presso la stessa azienda e che siano stati assunti, sono esclusi dal periodo di prova.
(Omissis)