Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Ance-Cgii e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Sfi-Cgil
Settori: Edili, Edili ed affini, operai, Industria

Sommario:

Dichiarazioni a verbale.
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Categorie e qualifiche.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Soste di lavoro.
Art. 11. - Sospensione di lavoro.
Art. 12. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Minimi di paga base oraria.
Art. 15. - Indennità speciale.
Art. 16. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 17. - Mense aziendali.
Art. 18. - Cottimi.
Art. 19. - Divieto di cottimismo.
Art. 20. - Subappalti.
Art. 21. - Elementi della retribuzione.
Art. 22. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 23. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 24. - Lavori fuori zona.
Art. 25. - Trasferimento.
Art. 26. - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica.
Art. 27. - Alloggiamenti e cucine.
Art. 28. - Mutamento di mansioni.
Art. 29. - Mansioni promiscue.
Art. 30. - Modalità di pagamento.
Art. 31. - Ferie.
Art. 32. - Gratifica natalizia.
Art. 33. - Festività.
Art. 34. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 35. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 36. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 37. - Previdenze sociali.
Art. 38. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 39. - Congedo matrimoniale.
Art. 40. - Gravidanza e puerperio.
Art. 41. - Assenze.
Art. 42. - Permessi.
Art. 43. - Permessi per dirigenti sindacali.
Art. 44. - Cariche sindacali e pubbliche.
Art. 45. - Conservazione degli utensili.
Art. 46. - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli.
Art. 47. - Visite d'inventario.
Art. 48. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 49. - Multe e sospensioni.
Art. 50. - Preavviso.
Art. 51. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 52. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 53. - Indennità in caso di morte.
Art. 54. - Licenziamento per mancanze.
Art. 55. - Controversie.
Art. 56. - Reclami.
Art. 57. - Commissioni interne.
Art. 58. - Pronto soccorso.
Art. 59. - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 60. - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 61. - Addestramento professionale.
Art. 62. - Casse edili.
Art. 63. - Migrazioni interne.
Art. 64. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 65. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di maggior favore.
Art. 66. - Estensione di contraili stipulali con altre associazioni.
Art. 67. - Accordi interconfederali.
Art. 68. - Accordi locali.
Art. 69. - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A Tabella dei minimi di paga oraria
Tabelle indennità
Allegati C, DI, D2, D3, E
Allegato n. 1 Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, 18 dicembre 1954.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia e affini, 24 luglio 1959

Tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance [...], e con la partecipazione degli industriali dell’Armamento Ferroviario nelle persone dei titolari delle Imprese omonime [..] con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana - Cgii [...] e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno - Feneal [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro - Uil [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie affini – Fillea [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil [...], il Sindacato Ferrovieri Italiani - Sfi [....], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Cgil [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale; per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle Industrie affini alla edilizia, per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere pei acquedotti, gas e fognature; e per gli Operai da esse dipendenti.

Dichiarazioni a verbale.
Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L’Ance dichiara che le Imprese Edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnata ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.

Art. 3. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Si conferma il divieto, di norma, di impiego di mano d’opera femminile nei lavori di costruzione. Eventuali deroghe potranno essere stabilite tra le Organizzazioni provinciali, tenuto conto dì inderogabili necessità locali.

Art. 4. - Visita medica.
Oltre i casi nei quali la legge rende obbligatoria la visita medica, l’impresa può sottoporre l’operaio a visita da parte di un medico da essa designato.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[...]

Art. 8. - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.
L’orario normale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.
[...]
All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, il compenso forfettario di L. 300 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
[...]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle Imprese ed agli operai regolati dai presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 21, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 22, punto 10).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro, è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 15. - Indennità speciale.
L’indennità speciale per le particolari caratteristiche dell’industria edilizia - quali la saltuarietà delle prestazioni, le soste metereologiche, la instabilità del luogo di lavoro e la necessità di favorire l'afflusso delle maestranze nell’industria edilizia - è dovuta nelle misure percentuali di cui alla tabella (alleg. C) che forma parte integrante del presente articolo.
Dette percentuali vanno computate sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e corrisposte per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 17. - Mense aziendali.
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto.
[...]

Art. 18. - Cottimi.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[...]
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo i quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, l’operaio è vincolato ad un ritmo analogo a quello del cottimista, all’operaio stesso deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.
[...]
Agli operai interessati al lavoro a cottimo devono essere comunicati preventivamente per iscritto: il lavoro da eseguire, le modalità di esecuzione e le tariffe di cottimo concordate direttamente fra le parti interessate.
[...]
Dichiarazioni di parte a verbale.
Dichiarazione di parte operaia.

I rappresentanti della Fillea esprimono la necessità di stabilire per le voci più elementari delle opere di fabbrica, tabelle di minimo rendimento, demandando la formazione di esse alle Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Dichiarazione di parte industriale.
I rappresentanti dell’Ance dichiarano la impossibilità e contestano la necessità di stabilire le tabelle di minimo rendimento.

Art. 19. - Divieto di cottimismo.
L’Impresa non può affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguire da operai assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto l’impresa risponde direttamente nei confronti degli operai assunti dai propri dipendenti, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20. - Subappalti.
Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale di un’opera privata o pubblica, se i lavori compresi nel subappalto o nella cessione importino da parte del subappaltatore o cessionario soltanto l’impiego di mano d’opera - escluse cioè ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pure parziale, dell’attrezzatura occorrente per i lavori - l’appaltatore principale resta responsabile verso gli operai dipendenti dal subappaltatore o cessionario del pagamento delle retribuzioni, indennità, maggiorazioni, assegni e di quanto altro stabilito dai contratti collettivi e dalle leggi sociali, per le prestazioni fornite per l’esecuzione dell’opera stessa. Ai fini del presente articolo gli attrezzi personali di lavoro non si considerano «attrezzatura».
Pertanto, qualora il subappaltatore o cessionario non soddisfi ai pagamenti, gli operai da lui dipendenti potranno pretendere il pagamento nei riguardi dell’appaltatore principale, salvo a costui ogni diritto di rivalsa e di indennizzo verso il subappaltatore o cessionario.
Le disposizioni del presente articolo, essendo unicamente dirette a favore degli operai di cui ai precedenti comma, non pregiudicano né modificano in alcun modo la situazione giuridica dell’appaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi (fornitori, ecc.).
Nota a verbale di contenuto contrattuale.
Fino a quando non saranno emanate le norme giuridiche, aventi forza di legge, di cui al disegno di legge n. 515, la materia sarà disciplinata dalle seguenti disposizioni:
Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale di un’opera privata o pubblica, l’appaltatore principale resta responsabile, verso gli operai dipendenti dal subappaltatore o cessionario, del pagamento delle retribuzioni, indennità, maggiorazioni, assegni e di quanto altro stabilito dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi sociali, per la prestazioni fornite per l’esecuzione dell’opera stessa.
Pertanto, qualora il subappaltatore o cessionario non soddisfi ai pagamenti, gli operai da quest’ultimo dipendenti potranno pretendere il pagamento nei riguardi dell’appaltatore principale, salvo a costui ogni diritto di rivalsa o indennizzo verso il proprio contraente.
Detta responsabilità non sussiste allorquando il subappaltatore o cessionario sia un’impresa tenuta ad osservare per la durata dei lavori i contratti collettivi di lavoro delle industrie edilizia ed affini vigenti nelle località ove l’opera viene eseguita.
Tuttavia, nel caso che i lavori compresi nel subappalto o nella cessione importino da parte del subappaltatore o cessionario soltanto l’impiego di mano d’opera - escluse cioè ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pure parziale, dell’attrezzatura tecnica occorrente per i lavori - l’appaltatore principale resta sempre responsabile come sopra previsto, anche se nel subappaltatore o cessionario ricorra il requisito di cui al terzo comma.
Le disposizioni del presente articolo, essendo unicamente dirette in favore degli operai di cui ai precedenti comma, non pregiudicano ni' modificano in alcun modo la situazione giuridica dell’appaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi fornitori, ecc.).
Chiarimento a verbale.
Nella attrezzatura, di cui al quarto comma del presente articolo, non sono compresi gli attrezzi personali di lavoro.

Art. 22. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre! gli orari di cui agli artt. 7 e 8.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
[...]

Art. 23. - Indennità per lavori speciali disagiati.
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso; elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali stabilite nei contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro, di cui alle tabelle (alleg. DI, D2, D3) che; formano parte integrante del presente articolo.
Tali percentuali vanno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 21 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
1) Lavori su punti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione).
2) Lavori su scale aeree tipo Porta.
3) Lavori in pozzi neri preesistenti.
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti.
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua, debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12).
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore i m. 3.
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 ½ a 10;
b) oltre i m. 10.
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora).
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso.
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre.
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario.
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio.
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe.
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti.
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni ili luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli).
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a 10;
b) da oltre m. 10 a 16;
c) da oltre m. 16 a 22:
d) oltre m. 22.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si consideri equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio;
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione;
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie d degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavora di armamento delle linee ferroviarie.
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dai basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, l’ulteriore indennità risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’Impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Addetti ai lavori marittimi.
Personale imbarcato su natanti. - Al personale imbarcato sui natanti che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio, mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 8) dell’art. 21; e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura ili mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Nelle provincie in cui non si sia finora ritenuto necessario fissare talune percentuali per lavori speciali disagiati, le Associazioni provinciali vi provvederanno al presentarsi delle concrete necessità.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo ili effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 26. - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica.
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali, in applicazione del precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Parimenti, restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, le indennità di cui al secondo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed Immediatamente da altra Impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anch’essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

Art. 27. - Alloggiamenti e cucine.
Nel caso dì cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'Impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio 6 curata dal personale dell'impresa.
L'Impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Art. 31. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 14 giornate di ferie pari a 112 ore.
[...]

Art. 40. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento alle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle leggi in vigore.

Art. 45. - Conservazione degli utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà - e l’impresa potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia stato in grado di custodire il materiale affidatogli.

Art. 46. - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli.
L’impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l’operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l’orario lavorativo.
[...]
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
[...]
L’Impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 48. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo al seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa lino all’importo di tre ore di paga base di fatto;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
d) licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità.
[...]

Art. 49. - Multe e sospensioni.
L’Impresa ha facoltà di applicare la multa quando l’operaio:
a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le Istruzioni ricevute;
o) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
f) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere.
Per le assenze dal lavoro senza giustificati motivi si applica la inulta di cui all’art. 41.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa può procedere all'applicazione della sospensione.

Art. 54. - Licenziamento per mancanze.
Licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità.
L'Impresa può procedere al licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità nei seguenti casi;
[...]
b) rissa nell'interno del cantiere o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente.
Licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità.
L’Impresa può procedere al licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità nei casi di maggiore gravità, quali ad esempio:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode o danneggiamento volontario;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od al materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[...]
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l’operaio è tenuto ai risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 55. - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale dirimpettaia.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Commissione interna.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 57. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 58. - Pronto soccorso.
Per il pronto soccorso si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
I natanti che si allontanano dal cantiere debbono essere muniti della prescritta cassetta di medicazione.

Art. 60. - Disciplina dell'apprendistato.
Le parti si riservano di concordare la regolamentazione dell'apprendistato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Norma transitoria.
In attesa della regolamentazione di cui sopra, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento.
Per quanto concerne la durata dell’apprendistato ed i criteri per la determinazione del minimi di paga base oraria da corrispondere agli apprendisti, le parti convengano di tener fermo quanto previsto dal CCNL 18 dicembre 1954.

Art. 61. - Addestramento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente-Scuola od al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti-Scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti-Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico degli industriali edili, da fissarsi localmente in misura non superiore allo 0,70 per cento della paga di fatto corrisposta agli operai e da versarsi presso un Istituto bancario o similare.
[...]
I programmi di insegnamento saranno studiati e fissati in modo da contenerli nelle possibilità di bilancio consentito dal finanziamento concordato.
Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.

Art. 62. - Casse edili.
Le parti stipulanti, riconoscendo l’importanza delle finalità ineseguite dalle Casse Edili, promuoveranno l'istituzione, laddove possibile, di questi Organismi.
L'amministrazione delle Casse Edili esistenti e di quelle che potranno essere costituite, va effettuata in forma paritetica, con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni nazionali interessate.
[...]
Una Commissione di studio sarà costituita con la partecipazione paritetica di rappresentanti delle organizzazioni stipulanti il presente contratto.

Art. 63. - Migrazioni interne.
Le parti si riservano di iniziare l’esame della regolamentazione delle migrazioni interne di gruppi di lavoratori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 67. - Accordi interconfederali.
Gli accordi vigenti tra la Confederazione Generale della Industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 68. - Accordi locali.
Le Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto:
а) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna ed in zone malariche;
b) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.
Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi, l’esame delle singole situazioni sarà avocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Tuttavia, per la durata del presente contratto, si intendono mantenute in vigore le indennità stabilite per i titoli di cui sopra dal contratti integrativi del precedenti contratti nazionali di lavoro.
Resta salvo in ogni casi quanto contemplato dagli articoli 14-23. penultimo capoverso, 61 e 62 del presente contratto.
Nelle provincie in cui non sia stato stipulato alcun contratto integrativo del precedenti contratti nazionali, le rispettive Associazioni sindacali territoriali del datori di lavoro e del lavoratori dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto:
а) all’incasellamento delle categorie secondo le declaratorie di cui all’art. 5 del presente contratto;
b) alla distribuzione dell’orario normale di lavoro nell'anno.
Nello stabilire l’orario di lavoro, vanno tenute presenti le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 7 del presente contratto, quelle contrattuali che prevedono orari inferiori a quelli di legge e le diverse consuetudini osservate da tutte le categorie nell'ambito provinciale.
Si chiarisce che con il riferimento fatto nel comma precedente alle diverse consuetudini si è voluto intendere la osservanza, da parte di tutte le Imprese della categoria nell’ambito provinciale, di un orario di lavoro totalmente o parzialmente inferiore a quello di legge, quando però tale osservanza non sia dipesa da ragioni di ordine contingente di qualsiasi genere e sempre che tale osservanza sia riferibile ad un lungo ed ininterrotto periodo di tempo ed attualmente sia in atto non per le ragioni sopraccennate;
c) alla determinazione delle maggiorazioni ed indennità relative ai lavori speciali disagiati, ai lavori in alta montagna ed in zone malariche, al trattamento economico per le ferie, gratifica natalizia e festività ed all’indennità speciale;
d) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l’apporto di attrezzi di lavoro, ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.
Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi l'esame delle singole situazioni sarà avocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli artt. 14, 61 e 62 del presente contratto.

Allegato n. 1 Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, 18 dicembre 1954.
(Omissis)
Art. 53. - Disciplina dell'apprendista.

а) Definizione dell'apprendista.
Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che è occupato presso una delle Imprese di cui alla premessa del presente contratto allo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire operaio qualificato (muratore, carpentiere, ferraiolo, minatore di galleria, armatore di galleria, pittore, decoratore, ecc.).
b) Età di assunzione.
Può essere assunto come apprendista - con comunicazione scritta che precisi che l'assunzione è stata effettuata nella qualità di apprendista - chi abbia compiuto i 14 anni, ma non oltrepassati i 18 mini di età.
c) Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in tre anni ad esclusione degli addetti ai lavori di decorazioni in pittura, a vernice, in rilievo (stucchi) ed a mosaico, per i quali viene stabilito in quattro anni se il tirocinio s’inizia prima del 16° anno di età.
Per coloro che siano in possesso di licenza delle Scuole Edili di qualificazione istituite dalla categoria o da altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato sarà regolato dagli accordi integrativi provinciali.
[...]
d) Documentazione dei titoli.
Per avere diritto ad essere ammessi al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.
e) Interruzione del tirocinio.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi consecutivi presso la stessa Impresa o altra Impresa del ramo, esplicando mansioni nella categoria alla quale devono essere adibiti nella stessa o nella nuova Impresa, il periodo dell'apprendistato cosi compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai dodici mesi.
f) Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo: di curare o di far curare dal suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista; di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio; di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi diurni eventualmente istituiti od approvati dalle Associazioni sindacali di categoria.
g) Trattamento economico.
[...]
Di massima l'apprendista non sarà adibito a lavori a cottimo.
(Omissis)