Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. N. 0016268 - 13/08/2012 - USCITA
Agli indirizzi in allegato

OGGETTO:

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”. Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche.


La legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all’articolo 1, comma 7, l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici.

La legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n. 82, ha convertito il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Gli articoli 57 e 57 bis della legge 35/2012 hanno individuato le seguenti infrastrutture ed insediamenti strategici, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1. comma 56, della legge 23 agosto 2004. n. 239, sono rilasciate, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall’articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

g) impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Per gli oleodotti, di cui alla lettera f), le relative autorizzazioni continuano ad essere rilasciate dalla Regione competente, in attesa dell’emanazione del decreto di individuazione della rete nazionale degli oleodotti da parte di questo Ministero, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico, di cui alla lettera g), le relative autorizzazioni vengono emanate da questa Amministrazione nel caso di istanze per nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio, mentre per gli impianti esistenti, le relative autorizzazioni continuano ad essere rilasciate dalla Regione competente.

Per gli impianti di dimensione inferiore a quella indicata alle lettere d) ed e) l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione competente, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dalla legge 239/2004, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Le modifiche degli impianti, non ricomprese nelle fattispecie sopraindicate e quelle di cui al comma 58. articolo unico della legge 239/2004. sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo Gli eventuali procedimenti previsti dalla legislazione ambientale devono concludersi, ai sensi del comma 3 del soprarichiamato articolo 57 e del comma 3 dell’articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel termine di novanta giorni.

Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti, si è ritenuto di dover procedere a definire l'attuazione delle nuove norme, anche per fornire ai soggetti interessati indicazioni per lo svolgimento del procedimento amministrativo, in modo da garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nonché per migliorare l’efficienza e la competitività nel settore energetico.

INDICAZIONI PROCEDURALI
1. Istruttorie in corso

Nel caso di istanze per le quali sono in corso procedimenti istruttori presso le Regioni o le Province, come già anticipato con la circolare n. 0005357 del 15 marzo 2012 di questa Amministrazione, i relativi fascicoli, corredati dall’elenco degli atti, devono pervenire al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Energia, Direzione Generale Sicurezza degli Approvvigionamenti e delle Infrastrutture Energetiche, Divisione IV, Via Molise n. 2, 00187 Roma, in via cartacea ed in via informatica, nel più breve tempo possibile, per consentire la conclusione del procedimento.

2. Nuovi procedimenti
- A) Presentazione istanze -

Il soggetto proponente, per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e/o alla modifica degli impianti di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge citata in premessa, presenta apposita istanza, corredata del progetto di massima per la realizzazione dell’impianto, dalla relazione e dai relativi elaborati tecnici firmati da un tecnico abilitato. L’istanza e gli allegati devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.
Il progetto deve comprendere ogni opera connessa o infrastruttura indispensabile per la costruzione e l’esercizio dell’impianto stesso.
Sia l’istanza che gli allegati tecnici devono essere presentati anche su supporto informatico, autocertificando la corrispondenza degli stessi con la documentazione presentata in forma cartacea. Il facsimile dell’istanza, distinto per impianto costiero ed impianto interno, può essere consultato collegandosi al sito del Ministero Sviluppo Economico, all’indirizzo: http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm.

Il soggetto proponente può allegare, all’atto della presentazione dell’istanza, l’eventuale documentazione preventiva già acquisita ai fini della valutazione preliminare della fattibilità dell’opera.

L’istanza ed i relativi elaborati devono essere inviati contestualmente:

- Al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia.- Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Divisione IV- Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti - via Molise, 2 - 00187 Roma
- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti Viale dell’arte 16, 00144 Roma Eur, per gli impianti costieri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) riportate in premessa;
- Alla Regione competente, per l’ammissibilità sotto il profilò urbanistico e pianificatorio, nonché per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., ove non delegata agli enti locali, ed in relazione a quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 334/99, anche ai fini della formulazione dell’intesa, di cui alla legge 35/2012 e all’Assessorato ambiente della Regione competente, in tutti i casi in cui l’iniziativa è sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale o alla procedura di verifica preliminare;
- Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale salvaguardia ambientale, - Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, in tutti i casi in cui l’iniziativa deve essere sottoposta a Valutazione di Impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni:
- All’Agenzia delle Dogane - Direzione centrale accertamenti c controlli, Via Mario Carucci n. 71, 00143 Roma;
- All’Agenzia delle Dogane — Direzione regionale di competenza;
- Al Comune;
- Alla Provincia;
- All’Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui l’iniziativa sia soggetta alla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti e nel caso in cui la Regione competente non abbia attivato le funzioni di cui all’art. 72 del D.Lgs. 334/99;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, per le competenze in materia di prevenzione incendi.

B) Iter procedurale e rilascio autorizzazione
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n. 35. nei tempi previsti dal comma 4 dell’articolo 57 della stessa legge, il Ministero dello Sviluppo Economico svolge l’istruttoria convocando apposita Conferenza dei servizi, di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i..

La Conferenza dei servizi è indetta entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza e, nel caso di istanza risultante incompleta, il termine per la convocazione della Conferenza decorre dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Alla Conferenza di servizi partecipano le Amministrazioni e gli Enti indicati alla lettera A) della presente circolare, nonché le altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici connessi all’impianto di cui si richiede l’autorizzazione.

Tutte le osservazioni formulate dai soggetti interessati nell'ambito del procedimento attivato ai sensi della legge n. 35/2012, devono pervenire a questa Amministrazione.

Nel corso della Conferenza dei servizi decisoria, la Regione esprime il parere definitivo per la conclusione dell’istruttoria.

All'esito dei lavori della Conferenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Energia, Direzione Generale Sicurezza degli Approvvigionamenti e delle
Infrastrutture Energetiche, emana l’autorizzazione unica di cui al comma 2 dell’articolo 57 della legge 35/2012, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per gli impianti costieri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) riportate in premessa; e d'intesa con la Regione competente, nel rispetto del termine di centottanta giorni, di cui al comma 4 dell’articolo 57, e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gilberto Dialuce


Allegato destinatari
omissis