Categoria: 2012
Visite: 4835

Tipologia: Ipotesi di intesa
Data firma: 5 ottobre 2012
Validità: 01.10.2012 - 31.12.2013
Parti: Direct Line Insurance spa e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Direct Line
Fonte: FISAC-CGIL

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 1.2 Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 Diritto d’informazione
Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
Art. 4 Le tutele
Art. 4.1 Tutela della Privacy
Art. 4.2 Funzioni automatic call distributor (ACD)
Art. 4.3 Funzione dei sistemi informativi aziendali
Art. 4.4 Tutela e agibilità sindacale
Art. 4.5 Tutela della salute
Art. 4.6 Mobbing lavorativo
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 5.1 Norme di applicazione e modifica dell’orario di lavoro
Art. 5.2 Rilevazione orario di entrata e di uscita
Art. 5.3 Personale soggetto a orario assicurativo, non soggetto a turni
Art. 5.3.1 Orario di lavoro
Art. 5.3.2 Flex Time
Art. 5.3.3 Orario liquidatori
Nota a verbale su trattamento economico
Art. 5.4 Straordinario
Art. 5.4.1 Banca ore
Art. 5.5 Personale soggetto a turni
Art. 5.5.1 Norme generali
Art. 5.5.2 Indennità di turno
Art. 5.6 Reperibilità
Art. 5.7 Part Time
Art. 5.8 Clausole di elasticità
Art. 5.9 Tolleranza ritardi
Art. 6 Indennità cuffia
Art. 7 Permessi
Art. 7.1 Permessi retribuiti
Art. 7.2 Permessi non retribuiti
Art. 8 Lavoratori studenti
Art. 8.1 Permessi studio
Art. 8.2 Permessi esame
Art. 8.3 Permessi test ammissione università
Art. 8.4 Concorso spese universitarie
Art. 8.5 Premio laurea e laurea breve
Art. 8.6 Premio di maturità
Art. 9 Aspettative
Art. 10 Ferie
Art. 10.1 Ex festività
Art. 10.2 Festività
Art. 11 Riepilogo situazione pregressa del lavoratore
Art. 12 Rimborso spese
Art. 12.1 Missioni per i dipendenti
Art. 12.2 Anticipo cassa
Art. 13 Assistenza sanitaria
Art. 14 Polizza infortuni
Art. 15 Previdenza
Art. 16 Premio aziendale di produttività
Art. 17 Agevolazioni
Art. 17.1 Ticket Restaurant
Art. 17.2 Sconti polizze varie stipulate dai dipendenti
Art. 17.3 Mutui e conti correnti
Art. 17.4 Abbonamento ai mezzi pubblici
Art. 17.5 Asilo nido
Art. 17.6 Anticipo T.F.R.
Art. 18 Rotazione delle mansioni
Art. 19 Assunzioni
Art. 20 Interprete per dipendenti audiolesi
Art. 21 Decorrenza
Art. 22 Scadenza allegati
Allegati
Allegato n. 1 "Griglia orari dei turni”.
Allegato n. 2 "Legenda turni personale cali center".
Allegato n. 3 "Assistenza sanitaria e polizza infortuni"
Allegato n. 4 "Accordo schema provvigionale anno 2013"
Allegato n. 5: Dichiarazione della Compagnia in tema di lavoro straordinario
Allegato n. 6: Dichiarazione delle OO.SS.

Ipotesi d’intesa CIA 5 ottobre 2012
Contratto integrativo aziendale Direct Line Insurance spa


Il giorno 05 ottobre 2012 in Milano tra la Direct Line Insurance spa, e le Organizzazioni Sindacali Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna è stata raggiunta la seguente ipotesi di intesa per il Contratto Integrativo Aziendale.

Premessa
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito CIA) costituisce contrattazione di secondi) livello, di carattere Integrativo rispetto alle previsioni del CCNL per il personale dipendente, non dirigente, con il quale si intende regolamentare una serie di istituti di Direct Line Insurance spa.
A mezzo del CIA, le Parti stipulanti hanno inteso rendere ufficiali e verificabili, da tutti i lavoratori, tutte le norme contrattuali ulteriori al CCNL che entreranno in vigore nella Compagnia, e perciò fornire un notevole impulso alla chiarezza organizzativa, al livello di soddisfazione complessivo ed alla qualità dei rapporti di lavoro.
Il presente CIA intende proseguire nel senso della tutela sempre maggiore dei rapporti di lavoro dando una forma strutturata e concreta alle relazioni sindacali.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dipendente (non dirigente) di Direct Line Insurance spa regolato dal vigente CCNL, in servizio alla data di stipula, ed a quello assunto successivamente, nonché al personale che presti servizio a favore dell’Azienda con contratto di cui all’Accordo Quadro sulla flessibilità di accesso al lavoro (contratto a tempo determinato, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato professionalizzante).

Art. 2 Diritto d’informazione
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL, per quanto riguarda l’informazione a livello aziendale, Direct Line spa si impegna a comunicare per iscritto tutte le informazioni previste dal CCNL e in aggiunta fornirà, sempre per iscritto, alle RSA un prospetto semestrale (periodo gennaio giugno, nel mese di gennaio dell’anno successivo) dei corsi professionali, dei cambiamenti di mansione, delle assunzioni, delle cessazioni e della mobilità/trasferimenti, indicando quelli effettuati accogliendo le richieste del personale.
Con riferimento all’art. 174 del CCNL, l’Azienda nello stesso prospetto semestrale comunicherà i dati relativi alle medie provvigionali pagate (comprese le assenze).
L’Azienda si impegna, inoltre, a fornire un prospetto di tutte le attività appaltate con indicazioni delle Imprese appaltatrici e delle scadenze dei rispettivi contratti.

Art. 3 Formazione e riqualificazione professionale
Le Parti concordano nell’affermare che lo strumento della formazione è fondamentale nel processi di mobilità professionale.
In relazione alle esigenze formative, verrà istituita una commissione paritetica tra impresa e RSA per approfondire le tematiche sempre più specialistiche relative alla formazione e per la realizzazioni dei piani formativi, anche attraverso l’impiego del Fondo Paritetico Professionale Nazionale per la Formazione Continua Banche e Assicurazioni - FBA.
La commissione potrà condividere e approfondire le analisi dei fabbisogni formativi di Compagnia, effettuate da HR, in particolare per il personale che da tempo non è interessato da piani formativi e da sviluppi professionali.
Tale commissione sarà composta da un numero massimo di tre membri designati dall’impresa e tre membri designati dalle RSA, che saranno nominati e si incontreranno entro 3 mesi dalla data di stipula del presente CIA.
Potranno partecipare ai corsi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a tempo parziale; i criteri di scelta devono garantire pari opportunità uomo-donna, nel rispetto delle Leggi 903/77 e 125/91.
[...]
Negli incontri pianificati con la Direzione, le RSA verranno informate dei corsi effettuati e dei fabbisogni che si intendevano coprire con le iniziative messe in atto.
Inoltre viene istituito un monte ore annuale, di 5 ore e 30 minuti mediamente per dipendente, da utilizzarsi a scopi formativi in funzione delle necessità rilevate dai dipendenti stessi, in Particolare allo scopo di colmare, analogamente a quanto sopra espresso, eventuali lacune formative.
Il dipendente potrà richiedere all’Azienda di usufruire di tale monte ore in funzione delle effettive esigenze e fino ad esaurimento del monte ore annuale. Tutte le richieste di formazione e i relativi esiti saranno comunicati alte RSA dall’Azienda stessa.

Art. 4 Le tutele
Art. 4.1 Tutela della privacy

Ferme restando le previsioni di legge in materia, al fine di informare e agevolare la gestione dei dati personali l’Azienda dichiara quanto segue:
la Privacy del lavoratore oltre a conformarsi alle normative di legge deve essere tutelata, sotto qualsiasi forma, nelle sue comunicazioni verso gli interlocutori Interni ed esterni.
[...]
Inoltre come previsto dall’Art. 5.3 della Delibera n. 53 del 23/11/2006 del Garante Privacy, si conferma che nella bacheca aziendale possono essere affissi ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e l’individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti. A titolo esemplificativo non potranno essere affissi dati individuali relativi a emolumenti percepiti.
Dati Idonei a rilevare lo stato di salute di lavoratori:
In tutti i casi previsti da legge e da CCNL in cui il lavoratore è assente per malattia deve consegnare al datore di lavoro un certificato di malattia con la sola indicazione dell’inizio e della durata presunta dell’infermità (c.d. prognosi).
Premesso che il medico competente effettua visite mediche e diagnostiche sui lavoratori e istituisce (curandone l’aggiornamento) una cartella sanitaria e di rischio, Il datore di lavoro non può accedere a tali cartelle sanitarie; nel caso di denuncia di infortuni o malattie professionali all’Inail, il datore di lavoro comunica le Informazioni sanitarie relative alla patologia denunciata e tutto quanto richiesto dall’ente (In caso di infortunio: documento pronto soccorso e autodichiarazione dell’interessato).

Art. 4.4 Tutela e agibilità sindacale
Alle RSA verrà messa a disposizione una idonea sala sindacale per sede dell’impresa le cui chiavi d’ingresso saranno in possesso esclusivamente delle RSA, del personale addetto alla sicurezza, del personale addetto alle pulizie e di nessun altro, adeguatamente attrezzata con:
- uno o più personal computers (dotati di un accesso ad internet);
- un telefono;
- un macchinario fax;
- una fotocopiatrice;
- una stampante;
inoltre, l’Azienda fornirà a ciascuna sigla sindacale:
- un armadio con chiusura a chiave;
- una casella di posta elettronica intestata alla sigla sindacale;
- bacheca sindacale elettronica come previsto dall’allegato n. 12 del CCNL.
Le Parti stabiliscono che il monte ore annuo relativo alle assemblee sindacali si intende aumentato di 2 ore rispetto a quanto già stabilito dallo Statuto del Lavoratori (art. 20 Legge n. 300 del 20 Maggio 1970).
Le suddette ore si intendono riportabili all’anno successivo se non fruite al 31/12, nella misura di massimo 2 ore l’anno fino ad un contenitore annuo totale non superiore a 14 ore.
Tale monte ore non comprende i tempi necessari ai lavoratori per gli spostamenti, tempi che non potranno in alcun modo intaccare il diritto alla pausa pranzo.

Art. 4.5 Tutela della salute
Le Parti confermano di considerare prioritaria la rapida attuazione della normativa prevista in materia dal D.Lgs. 81/08, e successivi aggiornamenti. Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche, convengono sulla fondamentale funzione della medicina preventiva quale strumento di tutela della salute. Sarà a carico dell’Azienda il costo per effettuare le seguenti visite ogni due anni, oltre alle visite previste dalla legge in vigore (visita oculistica):
* analisi Audiometrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica o in luoghi
rumorosi;
* visita Otorinolaringoiatrica per il personale che svolge attività prevalentemente telefonica.
Eccezionalmente verranno soddisfatte richieste anche in tempi diversi.
Ciascun rappresentante della sicurezza (RLS) sarà dotato di casella di posta elettronica recante la denominazione "RLS" con accesso dalla propria postazione di lavoro.

Art. 4.6 Mobbing lavorativo
In linea con la dichiarazione delle Parti sul Mobbing Lavorativo espressa nel CCNL, l’Azienda e le RSA si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti - nel manifestare l’importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo e nell’attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing lavorativo - promuoveranno azioni di informazione, prevenzione e tutela al riguardo e, ove necessario, interverranno anche con iniziative mirate.
Inoltre In riferimento a quanto già previsto dall’Art. 51 del CCNL, le Parti concordano nel restituire un "Organismo Aziendale paritetico tra Azienda e RSA sul mobbing" che redigerà un regolamento operativo con gli obiettivi di prevenzione e monitoraggio.
Le Parti si incontreranno entro 90 giorni dalla firma del contratto integrativo aziendale per tale scopo.

Art. 5 Orario di lavoro
L’Azienda resterà aperta secondo i seguenti orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20.00;
- Il Sabato dalle ore 08,00 alle ore 14.00.
La prima data utile per la modifica dell’orario è 1 novembre 2012.

Art. 5.1 Norme di applicazione e modifica dell’orario di lavoro
Eventuali variazioni dell’orario lavorativo rispetto a tutti i dipendenti saranno concordate e sottoscritte con le RSA.

Art. 5.3 Personale soggetto a orario assicurativo, non soggetto a turni
Art. 5.3.1 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
L’Azienda applicherà i seguenti orari:
dalle ore 08,30 alle ore 17,30 nei giorni dal lunedì al giovedì;
dalle ore 08,30 alle ore 13,30 nella giornata di venerdì.
Pausa pranzo: un ora con uscita dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

Art. 5.3.2 Flex Time
È prevista una possibilità di flessibilità negli orari d’ingresso e di uscita.
Dal lunedì al giovedì:
ingresso: dalle 08.00 alle 09.30
uscita: dalle 17.00 alle 18.30
Il venerdì:
ingresso: dalle 08.00 alle 09.30
uscita: dalle 12.30 alle 16.00
Pausa pranzo: ferma restando la fascia obbligatoria di presenza (dal lunedì al giovedì ore 9.30- 17.00; il venerdì ore 9.30-12.30), per il personale full time è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo 30 minuti ad un massimo di un ora e mezza nell’intervallo compreso tra le 12.30 c le 14.30.
È facoltà del dipendente sia full time che part time usufruire del flex-time e/o dello straordinario (quando richiesto ed autorizzato).
Resta inteso che in caso di flex-time negli orari sopra descritti non è richiesta autorizzazione scritta.
Tale sistema è applicato sul periodo pari ad un mese con la possibilità di riportare al mese successivo un accumulo massimo di 8 ore in negativo e di 8 ore in positivo.
Le ulteriori eccedenze positive (oltre la fascia di flessibilità) saranno fatte confluire, se autorizzate, nel lavoro straordinario o nel flex-time.
Le ulteriori eccedenze negative, purché non frequenti, verranno eccezionalmente considerate alla stregua di permessi retribuiti e sottratte dal complessivo monte ore individuale.
Tale accumulo è utilizzabile anche per permessi retribuiti all’interno della fascia obbligatoria di presenza, In questo caso sarà necessaria l’autorizzazione scritta del responsabile.
I permessi indicati non possono essere fruiti nell’arco della giornata in misura superiore alle 4 ore. Resta inteso che qualora il dipendente volesse assentarsi senza rientrare dalla pausa pranzo o volesse entrare in azienda dopo la pausa pranzo stessa il numero di ore da computare come permesso ‘flex-time’ è 4.
È prevista inoltre una flessibilità degli orari in coincidenza con la pausa pranzo.
Ai lavoratori sarà data la possibilità di verificare il cumulo in essere, anche rispetto alla situazione aggiornata alla giornata lavorativa precedente.
Potranno beneficiare del flex time - all’ingresso, all’uscita ed in pausa pranzo (solo per il personale full time) tutti i dipendenti, ad esclusione di coloro che lavorano su turni e in turno fisso.
In caso di sciopero sarà applicato l’orario:
08.30 - 17,30 nei giorni dal lunedì al giovedì;
08.30 - 13,30 nella giornata di venerdì.

Art. 5.3.3 Orario liquidatori
L’orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Da lunedì al giovedì:
ingresso: dalle 09.00 alle 10.30;
uscita: dalle 18.00 alle 19.30;
il venerdì:
ingresso: dalle 09.00 alle 10.30;
uscita: dalle 14.00 alle 16.00;
Pausa pranzo: fermo restando la fascia obbligatoria di presenza (dal lunedì al giovedì ore 10.30 - 18.00; il venerdì ore 10.30-14.00), per il personale full lime è prevista la possibilità di effettuare una pausa pranzo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un’ora e mezza nell’intervallo compreso tra le 12.30 e le 14.30.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento all’art. 5.3.2 “Flex Time"
In caso di sciopero sarà applicato l’orario:
09.30 - 18,30 nei giorni dal lunedì al giovedì;
09.30 - 14,30 nella giornata di venerdì.

Art. 5.4.1 Banca Ore
In base all’art. 115 del CCNL l’istituto della banca ore è esteso da 50 a 60 ore.
Tale istituto è applicato a tutti i lavoratori - Disciplina Speciale Parte Prima - con orario di lavoro sia part time che full time (La prima data utile per la modifica è 1 gennaio 2013).
L’utilizzo di tali permessi sarà concordato fra l’Azienda e l’interessato. Tuttavia, qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà nei seguenti casi:
- per recuperi orari, a scelta del lavoratore che ne darà preavviso alla Società almeno 2 giorni lavorativi prima;
- per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Le ore accumulate nella Banca delle ore costituiscono uno strumento di flessibilità dell’orario e quindi - come l’art. 115 CCNL prevede espressamente - non costituiscono lavoro straordinario.
Oltre la soglia delle 60 ore, il dipendente svolgerà invece lavoro straordinario a tutti gli effetti, maturando il diritto a specifiche indennità in base alle norme vigenti ma non a riposi compensativi.

Art. 5.5 Personale soggetto a turni
Art. 5.5.1 Norme generali

Il concetto di "turnista" si applica a tutte le figure il cui orario di lavoro non è soggetto al flex time o non ha un orario fisso.
I turni non potranno avere inizio prima delle ore 8,00 e finire oltre:
- le ore 20,00 dal lunedì al venerdì;
- le ore 14,00 il sabato.
In allegato viene riportata la griglia degli orari dei turni (Allegato n. 1 “Griglia orari dei turni“). L’Azienda si impegna ad informare le RSA preventivamente e a comunicare al singoli dipendenti con cadenza semestrale la matrice dei turni di lavoro con un preavviso di 30 giorni prima dell’inizio della stessa.
Le variazioni del turni, art. 169 CCNL, dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno 30 giorni, per il personale part time sarà necessario il consenso del lavoratore.
Per i lavoratori a tempo parziale non potrà essere utilizzata la fascia centrale dei turni, orario di inizio dalle ore 10,00 alle ore 12,00, se non previo accordo con le RSA, con esclusione delle richieste di turno fisso e dei turni cadenti nelle giornate di sabato.
I turni di lavoro con orario finale alle ore 19,30 e alle ore 20,00 non potranno essere assegnati a ciascun dipendente in misura superiore al 50% di tutti i turni di lavoro su base semestrale con non più di due settimane consecutive. In allegato viene riportata la legenda dei turni (Allegato n. 2 “Legenda turni personale cali center”).
I turni limitatamente al sabato devono prevedere un intervallo di almeno due settimane consecutive con sabato libero.
Cambi turno
Per i lavoratori dei reparti soggetti a turni verranno garantiti un numero illimitato di cambi turno con almeno 1 giorno di preavviso purché avvenga con altro personale del reparto, avente identiche mansioni e competenze, indipendentemente dal proprio inquadramento orario, purché sia garantito l’orario di entrata/inizio per i turni di mattina e l’orario di uscita/fine per i turni di sera.
Potrà inoltre essere richiesto il cambio turno senza sostituzione eccezionalmente e con almeno 1 giorno di preavviso; esso potrà essere approvato nel rispetto delle procedure interne, a condizione che si ritenga garantita la funzionalità del servizio nel turno di assenza.
Cambio di giornata di riposo
Potrà inoltre essere richiesto il cambio di giornata di riposo purché avvenga con altro personale del reparto, avente identiche mansioni e competenze, oltre che inquadramento orarlo.
Resta inteso che lo scambio tra due colleghi avviene contemporaneamente sia per il giorno di riposo che per il giorno lavorativo (chi cede il riposo prende il turno lavorativo del collega).
Il cambio di giornata di riposo potrà essere effettuato fino ad un massimo di 3 volte per matrice di turni. L’Azienda accoglierà richieste di turni speciali di lavoro ai lavoratori invalidi assunti ai sensi della Legge 68/99 ed alle lavoratrici in gravidanza, oltre il terzo mese.
In ogni caso l’Azienda farà del proprio meglio per assegnare ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, un ciclo di turni che comporti il minor impatto sulla vita di relazione dei dipendenti.

Art. 5.6 Reperibilità
Si concorda che rientrano nella reperibilità strutturale oltre al personale individuabile nella sola area I.T./CED operante direttamente sul sistemi di produzione (Hardware e Software) anche i programmatori e gli analisti come di seguito specificato.
L’effettiva prestazione della reperibilità strutturale si intende attivata dopo 30 giorni rispetto alla data di richiesta da parte dell’Azienda.
Si concorda che lo scopo della reperibilità strutturale è la gestione di improvvise anomalie di funzionamento dei sistemi legati alla produzione.
In conseguenza non sono riconducibili a reperibilità strutturale, ad esempio. Interventi di patchng, deploy applicativi e qualsiasi altra attività pianificata; non sono riconducibili a reperibilità strutturale necessità relative ad elaborazioni e situazioni straordinarie sui sistemi informativi.
Qualora il personale di cui sopra si trovi nelle condizioni previste dall’art. 108 del CCNL ha diritto ad essere esonerato dall’applicazione di tale Istituto.
La reperibilità strutturale è vincolata al seguenti criteri:
System support e ruoli legati all’ambiente di produzione:
- interventi solo all’interno della propria area di competenza;
- al di fuori dell’orario di lavoro ordinario;
- non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
- almeno due settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell’attuale CCNL (massimo 80 giorni l’anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore).
Production Support (Service Desk):
- interventi solo all’interno della propria area di competenza;
- la reperibilità è prevista al di fuori dell’orario di lavoro, secondo gli orari e i giorni di apertura della Compagnia;
- non più di 7 giorni consecutivi di reperibilità;
- almeno due settimane di non reperibilità consecutive fermo restando i vincoli dell’attuale CCNL (massimo 80 giorni l’anno elevabili a 140 con il consenso del lavoratore);
- sono oggetto di reperibilità i problemi relativi ai sistemi, hardware e software.
[...]
Qualora il lavoratore In reperibilità fosse chiamato a prestare la propria attività oltre le ore 24.00 gli verrà garantito un riposo compensativo nella giornata immediatamente successiva pari a 11 ore consecutive ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003 e successive modifiche.
Tutte le forme di reperibilità attualmente in essere dovranno essere allineate ai criteri del CCNL e del presente contratto integrativo aziendale.

Art. 6 Indennità cuffia
Per il personale che opera in centrali specializzate in canali telefonici e/o telematici, ovvero call center, è istituita una speciale indennità c.d. "di cuffia" pari a euro 100 lordi all’anno.
Tale indennità sarà erogata in unica soluzione nel mese di gennaio.

Art. 18 Rotazione delle mansioni
Si riconfermano i contenuti dell’art. 97 e 98 del CCNL, con le seguenti modifiche.
Il periodo di 5 anni di cui al comma 1° art. 98 è ridotto a 3 anni.
Nel caso in cui si verificasse una situazione di parità fra lavoratori/trici richiedenti con riguardo alle condizioni di legge, avrà diritto di priorità il lavoratore/trice con i seguenti requisiti:
- provenienza da un reparto di lavoratori/trici addetti al call center (front line) perché esposti ad uno stress maggiore;
- anzianità di servizio aziendale.
A fronte del cambiamento di mansione farà seguito il corretto inquadramento previsto dal CCNL.
[...]

Art. 20 Interprete per dipendenti audiolesi
L’Azienda si impegna a fornire a proprie spese un interprete per i dipendenti audiolesi, in occasione di assemblee sindacali, incontri con i dipendenti, al fine di consentire agli stessi la fruizione di tali eventi in modo paritetico.

Allegati
Allegato n. 5: Dichiarazione della Compagnia in tema di lavoro straordinario

La Compagnia si adopererà a contenere le ore di lavoro straordinario rispetto alla situazione attuale.

Allegato n. 6: Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS ribadiscono la loro contrarietà all’utilizzo di lavoratori precari e/o con contratti atipici, ritenendo come valore inalienabile per tutti la garanzia di un posto di lavoro a tempo indeterminato e a condizioni dignitose.
Pertanto, se l’organico dovesse risultare insufficiente a causa di un aumento dei carichi di lavoro le OO.SS stesse chiederanno alla Compagnia un incontro finalizzato a studiare un piano complessivo di assunzione di nuove risorse.
Le OO.SS inoltre invitano a non ricorrere a società esterne per le attività di "overflow".