Categoria: 1948
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Tipologia: Contratto normativo di lavoro
Data firma: 23 dicembre 1948
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Unione Nazionale Appaltatori II.CC. e Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC.
Settori: Servizi, Appalti imposte ecc., Dirigenti

Sommario:

Titolo I Del dirigente d’azienda II. CC.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titolo II Durata del contratto - Assunzione
Art. 6.
Art. 7.
Titolo III Trattamento economico - Orario di lavoro - Missioni - Ferie - Malattia - Trattamento di previdenza
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Titolo IV Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso trattamento di quiescenza - Morte
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Titolo V Decorrenza e scadenza del contratto e degli accordi integrativi
Art. 20.
Disposizioni transitorie
Art. 21.

Contratto normativo di lavoro per i dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini, 23 dicembre 1948

L’anno millenovecentoquarantotto, il giorno ventitré dicembre in Roma, nei locali dell’Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo sono convenuti: [...]Unione Nazionale Appaltatori II.CC., [...] Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC., per la stipula del seguente Contratto normativo di lavoro per i dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini

Titolo I Del dirigente d’azienda II. CC.
Art. 1.

Sono considerati dirigenti di aziende II.CC. agli effetti del presente contratto, quei funzionari che esplicano preponderante attività con larghi poteri di autonomia e di discrezionalità, subordinata solo alle direttive di massima impartite dal datore di lavoro, se questo sia persona fisica, o dell’organo amministrativo competente, nel caso di persona giuridica.

Art. 4.
Nelle aziende II.CC. che hanno appalti in più Comuni la cui popolazione complessiva è inferiore a 400.000 abitanti, secondo il più recente censimento ufficiale, non è applicabile il presente contratto.

Titolo II Durata del contratto - Assunzione
Art. 6.

Il contratto d’impiego per i dirigenti di aziende può essere a tempo indeterminato o a termine.
Nel primo caso è regolato dal presente contratto e dagli accordi aziendali integrativi economici stipulati a norma del successivo articolo 8.
Nel secondo caso le parti possono anche concordare condizioni diverse da quelle previste dal presente contratto.

Titolo III Trattamento economico - Orario di lavoro - Missioni - Ferie - Malattia - Trattamento di previdenza
Art. 9.

I dirigenti, per il carattere del lavoro che prestano e in relazione alla loro responsabilità, non sono soggetti a limitazioni di orario.

Art. 11.
Il periodo di ferie annuali è di 30 giorni.
In caso di richiamo dalle ferie per esigenze di servizio, spetta il rimborso delle spese sostenute, fermo rimanendo il diritto al completamento del periodo di ferie.

Art. 14.
Il trattamento previdenziale e assicurativo è quello determinato dalla legge.