Categoria: 1958
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 maggio 1958
Validità: 01.05.1958 - 30.04.1961
Parti: Federagenti e Federazione Italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori, Filtat-Cisl, Uilport-Uil
Settori: Trasporti, Agenzie marittime ecc., Operai

Sommario:

Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 4. - Classificazione categorie operaie - Notifica delle qualifiche e del trattamento economico.
Art. 5. - Mutamento di mansioni e passaggio di categoria.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13. - Indennità di trasferta.
Art. 14. - Rimborso spese.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Premi di anzianità.
Art. 17. - Permessi.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 20. - Recuperi.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento personale femminile.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta.
Art. 28. - Ritiro patente.
Art. 29. - Pulizia macchine.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Indennità varie.
• Indennità di uso mezzo di trasporto.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza da centri abitati.
• Indennità per maneggio denaro.
Art. 32. - Alloggio al personale.
Art. 33. - Indumenti di lavoro.
Art. 34. - Preavviso.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 37. - Indennità in caso di morte.
Art. 38. - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione.
Art. 39. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione della azienda.
Art. 40. - Commissioni interne e delegati d’azienda.
Art. 41. - Controversie.
Art. 42. - Inscindibilità delle deposizioni del contratto.
Art. 43. - Condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Norme generali.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Trattamento economico.
Salari minimi unificati per le operaie e per gli operai di età inferiore ai 20 anni.
Tabella delle paghe orarie e giornaliere minime in vigore dal 1° maggio 1958

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, 30 maggio 1958

L’anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella sede della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti tra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Pubblici Mediatori Marittimi (Federagenti) [...], con l’intervento della Confederazione Generale del Traffico e, dei Trasporti [...] e la Federazione Italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori [...], la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico (Filtat) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione, Italiana Lavoratori Portuali e Aggregati (Uilport) [...], con l’intervento dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatario, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1° maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni.
[...]

Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro è di;
60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani, considerati tali quelli che comportano l'uscita dell'automezzo fuori dalla cinta daziaria e in quanto il personale stesso goda dì tutta o parte della indennità di trasferta, custodi, guardiani, stallieri.
51 ore settimanali con un massimo di ore 8,30 giornaliere per il rimanente personale.
[...]
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall'azienda per l’entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze del l'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Dichiarazione a verbale.
Le organizzazioni del lavoratori, richiamandosi a quanto già fatto presente nel corso delle trattative, si riservano di perseguire la modifica dell'attuale regolamentazione dell’orario di lavoro in sede non contrattuale.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve essere concesso normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora, por esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno tre giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 20 % della retribuzione giornaliera.

Art. 11. - Lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo.
L’operaio non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall'operaio che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
[...]

Art. 12. - Lavoro straordinario.
L'operaio non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all’art. 7. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito nel giorni festivi di cui all’art. 9 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali il riposo cade in altro giorno, per i quali è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.
[...]
Lo ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere o le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 20. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orarlo normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 21. - Ferie.
L'operaio non in prova ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito di:
12 giorni lavorativi per gli operai fino a 4 anni di anzianità;
15 giorni lavorativi per gli operai con oltre 4 anni e fino a 10 anni di anzianità;
18 giorni lavorativi per gli operai con oltre 10 anni di anzianità.
[...]

Art. 24. - Trattamento personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto iter il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si applicano le norme dì legge in vigore.

Art. 26. - Norme disciplinari.
[...]
Tutti i lavoratori, por quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall'azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per Iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) Il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) La multa fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta:

а) all'operaio che ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo;
b) all’operaio che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) all’operaio che guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegua, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) all'operaio che sia sorpreso a fumare nel locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
[...]
f) all'operaio che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della azienda:
[...]
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
3) La sospensione tino ad un massimo di tre giorni che può essere inflitta:
[...]
b) all’operaio che, per negligenza nel servizio, arrechi danni non gravi al materiale e alle persone, ai quadrupedi e alle macchine;
c) all'operaio che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
[...]
e) all’operaio che persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato, con la perdita del preavviso e col diritto all'indennità di licenziamento, che può essere inflitto:
[...]
b) all'operaio che abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
c) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.
5) Il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto all’operaio che:
a) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
b) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci o all'azienda;
[...]
d) provochi risse con i compagni durante il servizio;
e) affidi la guida del veicolo a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o del veicolo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal Codice della strada:
[...]

Art. 27. - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta.
L'autista non deve essere comandato, né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell’automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
L’autista è responsabile del veicolo affidatogli; e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda.

Art. 29. - Pulizia macchine.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le nonne di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 31. - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

L'operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti ha diritto ad un'indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali.

Indennità di alta montagna.
Ai lavoratori invitati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 33. - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno una volta all’anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente.
[...]
L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
[...]

Art. 40. - Commissioni interne e delegati d’azienda.
La costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d’azienda sono stabiliti dagli appositi accordi interconfederali Intervenuti e di quelli che interverranno successivamente.

Art. 41. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni sindacali, ferma restando, di caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive, sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, In caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 44. - Norme generali.
Per quanto non regolato nel presente contratto, si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Per la esecuzione dei lavori di facchinaggio, si richiamano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.