Regione Piemonte
D.D. 16 luglio 2012, n. 486
Approvazione schema di protocollo d'intesa per le azioni di vigilanza congiunta finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza, di salute, di prevenzione incendi e di regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri edili.
B.U.R. 30 agosto 2012, n. 35

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di protocollo d’intesa per le azioni di vigilanza congiunta finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza, di salute, di prevenzione incendi e di regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri edili fra Regione Piemonte – Direzione Sanità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte, Direzione regionale INAIL, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte e Direzione Regionale INPS;

di dare atto che non vi sono oneri a carico della Regione Piemonte;

l’allegato schema di protocollo d’intesa costituisce parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Francesco Morgagni


Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA PER LE AZIONI DI VIGILANZA CONGIUNTA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, DI SALUTE, DI PREVENZIONE INCENDI E DI REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO NEI CANTIERI EDILI

VISTI
Il DLgs. 124/04, concernente la “"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Il DLgs 81/08, come integrato dal D.Lgs. 106/09, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Il DPCM 21 dicembre 2007, in materia di “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
I provvedimenti regionali di istituzione dell’Ufficio operativo per la definizione dei Piani operativi di vigilanza;

PREMESSE
Il DPCM 21 dicembre 2007 ed i conseguenti provvedimenti regionali affidano all’Ufficio Operativo per la definizione dei piani operativi di vigilanza la redazione di piani comuni di intervento fra enti diversi. È stata valutata positivamente la possibilità di redazione di un protocollo per il coordinamento degli interventi di vigilanza nei cantieri edili da parte dei vari soggetti deputati ai controlli in materia di igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione incendi e regolarità dei rapporti di lavoro, compresi gli ambiti assicurativi e previdenziali. Si ritiene, infatti, che il controllo contemporaneo su più fronti, compreso il contrasto del lavoro irregolare, renda più efficace l’azione di prevenzione degli infortuni in edilizia, poiché è noto che le maggiori carenze in materia di sicurezza si rilevino soprattutto in presenza di lavoro “nero”.
La peculiarità dei lavori edili fa nascere l’esigenza di svolgere nei cantieri un’attività di vigilanza completa sia sotto gli aspetti tecnici che amministrativi, così da verificare sia il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, sia la regolarità della posizione lavorativa dei soggetti presenti in cantiere, con particolare riferimento alla filiera degli appalti e subappalti.
Uno degli scopi del protocollo è la definizione dell’attività di “vigilanza congiunta” che consiste nell’attivazione di interventi caratterizzati dalla contemporanea partecipazione di più enti preposti ai diversi controlli, ed, in particolare, dei Servizi di Prevenzione delle ASL (SPreSAL), della Direzione Regionale e Territoriale del Lavoro, dei competenti uffici dell’INPS e dell’INAIL, della Direzione Regionale e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
È necessario recuperare le esperienze positive del passato, tenendo conto delle criticità precedentemente emerse e mettendo in campo novità importanti finalizzate a:
- aumentare la qualità e l’efficacia degli interventi,
- garantire l’organizzazione delle procedure evitando sovrapposizioni e duplicazioni,
- razionalizzare ed ottimizzare le risorse disponibili,
- offrire la massima trasparenza ai lavoratori ed alle imprese controllate, nel pieno rispetto delle autonome competenze.

TRA

- Regione Piemonte – Direzione Sanità, nella persona del direttore regionale Sergio Morgagni, (omissis), domiciliato ai fini del presente protocollo presso la direzione regionale, in corso Regina Margherita 153 bis, Torino;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro del Piemonte, nella persona del direttore regionale Luigi Corrente, (omissis), domiciliato ai fini del presente protocollo presso la direzione regionale in via Arcivescovado 9, Torino;
- Direzione regionale INAIL, nella persona del direttore regionale Antonio Traficante, (omissis), domiciliato ai fini del presente protocollo presso la direzione regionale in Corso Orbassano 366, Torino
- Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte, nella persona del direttore regionale Davide Meta, (omissis), domiciliato ai fini del presente protocollo presso la direzione regionale in strada del Barocchio 71, Grugliasco (TO).
- Direzione Regionale INPS, nella persona del direttore regionale Tito Gregorio, (omissis), domiciliato ai fini del presente protocollo presso la direzione regionale in via Frola 2, Torino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Gli Enti firmatari si impegnano ad attivare gli interventi di “vigilanza congiunta” caratterizzati dalla contemporanea partecipazione, coordinata e sinergica, degli addetti ai controlli dei Servizi di Prevenzione delle ASL (SPreSAL), della Direzione Regionale e Territoriale del Lavoro, dei competenti uffici dell’INPS e dell’INAIL, della Direzione Regionale e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Si concorda di tendere all’obiettivo di vigilanza congiunta per il 20% di cantieri assegnati alla programmazione regionale delle ASL, mantenendo un obiettivo minimo del 10%. L’Ufficio Operativo individua per ciascun anno la ripartizione territoriale del numero di cantieri sulla base della programmazione regionale.
Nel corso degli interventi di vigilanza congiunta in edilizia, ciascun ente effettuerà i controlli negli ambiti di propria competenza, così come definito nell’allegato 1. I controlli sull’igiene e la sicurezza dei lavoratori verranno effettuati esclusivamente dalle ASL e, per quanto di propria competenza, dai VVF.
La partecipazione degli Enti sarà modulata sulla base delle dimensioni e della complessità dei cantieri da vigilare. Tutti gli interventi di vigilanza congiunta vedono la partecipazione almeno dell’ASL e della DRL/DTL. Sarà sempre richiesta la partecipazione anche a INAIL e INPS, che decideranno la loro partecipazione in relazione alle risorse disponibili.
Nei cantieri di significative dimensioni e dove siano ipotizzabili particolari situazioni di rischio, si garantirà la partecipazione di tutti gli enti, al fine di raggiungere il massimo risultato in termini di sinergia ed efficacia dell’intervento.
Qualora il cantiere rientri nelle tipologie indicate nel paragrafo 3 dell’allegato 1, è prevista la partecipazione anche dei Vigili del Fuoco per la vigilanza in materia di prevenzione incendi e per il supporto alla valutazione dei piani di emergenza e evacuazione.

PROCEDURE PER L’ATTIVITÀ CONGIUNTA DI VIGILANZA NEI CANTIERI EDILI
La scelta puntuale dei cantieri da ispezionare congiuntamente avviene, a livello locale, dal confronto effettuato presso gli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV), a partire dalle notifiche preliminari (art. 99 DLgs 81/08) e tenendo conto dei criteri di selezione riportati nei piani di vigilanza dei vari enti firmatari, cercando di garantire la maggiore copertura territoriale possibile, intervenendo in cantieri sia di grande che di piccola dimensione. All’atto dell’accesso in cantiere, il personale dei diversi enti procede autonomamente alle verifiche di competenza, secondo le norme vigenti.
L’ASL ha facoltà di richiedere l’intervento dei VVF anche nel caso in cui si evidenzi solo dopo l’accesso in cantiere la sussistenza delle condizioni individuate nel paragrafo 3 dell’allegato 1, concordando eventuali successivi sopralluoghi congiunti in cantiere.
La documentazione, oggetto di controllo da parte di ciascun ente, viene richiesta direttamente dall’ente competente nella verifica.
La documentazione già in possesso di una delle pubbliche amministrazioni sarà messa a disposizione degli altri enti di vigilanza interessati, coinvolti nell’attività congiunta, con modalità telematiche.
Nel corso del comune accesso ispettivo e nei momenti successivi, gli enti presenti all’accesso congiunto mettono reciprocamente a disposizione le notizie raccolte dagli accertamenti svolti.
Nel caso di riscontro di lavoratori “in nero” o nel caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoro “nero”, gli ispettori delle DRL/DTL riceveranno notizia dal personale delle ASL con qualifica di UPG dell’avvenuto adempimento, ove necessario, alla regolarizzazione dei lavoratori sotto il profilo della sicurezza (informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, fornitura dei DPI). Analogamente gli ispettori delle DRL/DTL informeranno il personale ASL circa gli atti espletati circa la regolarità dei rapporti di lavoro.
Al fine del monitoraggio dell’applicazione della programmazione annuale, ciascun OPV trasmette annualmente all’Ufficio Operativo per la definizione dei piani di vigilanza il numero e gli esiti degli interventi concretamente effettuati.


ALLEGATO 1
COMPETENZE E ATTIVITÀ DEI DIVERSI ENTI

1. VIGILANZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Nell’ambito degli interventi di vigilanza congiunta nei cantieri edili, alle ASL, attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) è demandato il compito del controllo del rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come successivamente modificato ed integrato, che raccoglie nel titolo IV “Cantieri temporanei e mobili” le principali regole finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori del comparto costruzioni.
L’attività di vigilanza sul rispetto della summenzionata normativa è uno degli strumenti con i quali le ASL perseguono l’obiettivo della prevenzione primaria degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori del comparto costruzioni, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia.
Gli interventi delle ASL saranno, pertanto, mirati alla verifica delle situazioni più pericolose in relazione ai quattro rischi prioritari: caduta dall’alto, caduta di materiali dall’alto, elettrocuzione e seppellimento.
Con particolare attenzione viene affrontato il rischio di caduta dall’alto per il quale è stata predisposta, ad integrazione del Piano, una scheda di intervento finalizzata ad omogeneizzare l’attività delle ASL su tutto il territorio regionale trasmessa ai Servizi con nota prot. n. 9800/DB2001 del 23.03.10.
Verranno controllati anche gli aspetti di pianificazione e di organizzazione del cantiere così come previsto dal Piano Regionale.
Nello svolgimento dell’attività istituzionale di servizio, il personale esercita i legittimi poteri di Polizia Giudiziaria, tra i quali assumono primaria rilevanza i poteri di prescrizione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 758/94, i provvedimenti di diffida ex art.9 D.P.R. 520/55 ed i provvedimenti di disposizione (ex art. 10 del D.P.R. 520/55 o ex art. 302 bis del D.lgs. 81/08) nonché gli altri strumenti istituzionali di particolare incisività quali, ricorrendone il caso, la sospensione dei lavori ex art. 14 D.Lgs. 81/08 ed il sequestro (ad esempio di aree di cantiere, apprestamenti e attrezzature ritenuti pericolosi per l’integrità fisica dei lavoratori).
A tale fine procederanno ad acquisire, nel corso dell’accesso e successivamente, tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

2. VIGILANZA IN MATERIA DI REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO

2.1. LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLE DRL/DTL NEI CANTIERI EDILI
Le Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro, nell’esecuzione dell’attività di vigilanza di cui al presente protocollo, avranno cura di verificare, sulla scorta di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 124/04, la regolarità delle posizioni lavorative dei lavoratori presenti in cantiere per tutto quanto concerne la regolare instaurazione del rapporto, il corretto inquadramento contrattuale dell’attività lavorativa ed il rispetto delle tutele economico/normative riconosciute, in relazione alle diverse tipologie di rapporto, dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.
Nello svolgimento della vigilanza gli ispettori del lavoro si atterranno a quanto stabilito dai vigenti documenti di programmazione della vigilanza, esercitando i poteri loro attribuiti dal citato D.Lgs. 124/2004, provvedendo anche all’eventuale contestazione delle sanzioni penali e/o amministrative discendenti dalle irregolarità accertate.
A tale fine procederanno ad acquisire, nel corso dell’accesso e successivamente, tutta la documentazione necessaria a verificare le posizioni lavorative sotto esame, provvedendo ad acquisire inoltre, da lavoratori e da terzi, le dichiarazioni utili allo scopo.

2.2. ATTIVITÀ DELL’INPS
Nell’ambito degli interventi di vigilanza congiunta di cui al presente protocollo, il ruolo dell’Istituto si configurerà come specificamente mirato al contrasto dei fenomeni di evasione od elusione contributiva, nonché di ogni irregolarità attinente alla normativa previdenziale, con particolare riferimento alla verifica del corretto versamento della contribuzione obbligatoria e dell’esatta applicazione delle norme in materia di agevolazioni contributive, indennità di malattia, di maternità, di disoccupazione, cassa integrazione guadagni, ecc.
La verifica circa la regolare instaurazione del rapporto, il corretto inquadramento contrattuale ed il rispetto della corrispondente disciplina giuslavoristica sarà di competenza, secondo quanto più dettagliatamente descritto al paragrafo 2.1., degli ispettori delle Direzioni territoriali del lavoro.
Ne consegue che sarà compito degli ispettori del lavoro provvedere a contestare tutte le sanzioni, penali ed amministrative, previste dalla normativa in materia di tutela del rapporto di lavoro, mentre il personale ispettivo dell’Istituto avrà cura di procedere ad ogni eventuale recupero contributivo ed alla regolarizzazione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati.

2.3. ATTIVITÀ DELL’INAIL
Per quanto concerne i fini perseguiti dal presente protocollo, si precisa che, nell’ambito dell’attività congiunta ivi concordata, il ruolo specifico del personale ispettivo INAIL consisterà nella vigilanza sulla regolarità delle posizioni assicurative e sull’adempimento dei relativi obblighi da parte dei soggetti interessati.
Ne consegue che sarà compito precipuo e specifico degli ispettori dell’Istituto procedere alla regolarizzazione delle posizioni assicurative di lavoratori ed imprese ed all’eventuale recupero dei premi assicurativi o delle differenze premiali omesse.

3. VIGILANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'Interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, partecipa all’attività congiunta di vigilanza nei cantieri edili, così come concordato in questo protocollo, attraverso le sue strutture periferiche:
a) Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con funzioni di raccordo con gli uffici centrali e di coordinamento a livello regionale;
b) Comandi provinciali VV.F. con compiti operativi in ambito provinciale.
Nell’ambito degli interventi di vigilanza congiunta, oggetto del presente protocollo, i Comandi Provinciali eserciteranno, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 81/2008 e dell’art. 19 del D.Lgs 139/2006, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.
Nei casi in cui il Comando Provinciale VV.F. dovrà effettuare controlli di prevenzione incendi in attività all’interno di cantieri edili, lo stesso provvederà ad informare il locale servizio SPRESAL dell’ASL al fine di procedere, eventualmente, in modo congiunto.
Resta inteso che l’attività di controllo congiunto potrà essere effettuata anche a seguito di programmazione, come precisato nel presente protocollo di intesa, nei seguenti casi:
• Cantieri per la realizzazione di grandi opere, intese come aventi un importo lavori superiore a 5.000.000,00 di euro;
• Cantieri che presentano lavorazioni rientranti nella categoria C di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.