Regione Molise
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 8 agosto 2012, n. 538.
Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR e approvazione Direttiva per l’attivazione dei corsi per il rilascio dell’abilitazione agli operatori che utilizzano macchine semoventi e specifiche attrezzature di lavoro, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
B.U.R. 15 settembre 2012, n. 21

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)


VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale, Sen. Angelo Michele IORIO;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;
VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, Sen. Angelo Michele IORIO;

unanime delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di recepire l’«Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni », stipulato in data 22/02/2012 (Repertorio atti n. 53/CSR), riportato sotto l’Allegato 1 della presente deliberazione;
3) di approvare integralmente la “Direttiva per l’individuazione dei corsi per il rilascio dell’abilitazione agli operatori che utilizzano macchine semoventi e specifiche attrezzature di lavoro previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” individuata sotto l’Allegato “A” della presente deliberazione.

SEGUE ALLEGATO
Documento istruttorio
Pareri
e
Allegati


DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 538 del 8 agosto 2012

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR e approvazione direttiva per {’attivazione dei corsi per il rilascio dell’abilitazione agii operatori che utilizzano macchine semoventi e specifiche attrezzature di lavoro, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO CHE
l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012, individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti . minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
la Regione Molise, nel recepire l’Accordo di cui sopra, intende, dare attuazione, attraverso l’adozione di un’apposita Direttiva, a quanto ivi previsto in merito all’individuazione dei soggetti formatori, alla determinazione delle modalità per il riconoscimento dell’abilitazione per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, all'indicazione della durata dei percorsi formativi, alla definizione degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione;
è stata predisposta l’allegata bozza di “Direttiva per l'individuazione dei corsi per il rilascio dell’abilitazione agli operatori che utilizzano macchine semoventi e specifiche attrezzature di lavoro previsti dall5Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” (Allegato “A”);

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di recepire 1’«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni», stipulato in data 22/02/2012 in Repertorio atti n. 53/CSR (Allegato “1”);
- di approvare integralmente la “Direttiva per l’individuazione dei corsi per il rilascio dell’abilitazione agli operatori che utilizzano macchine semoventi e specifiche attrezzature di lavoro previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” (Allegato “A”);

Campobasso, lì

L’Istruttore Il Dirigente del Servizio
(Dr. Vincenzo ROSSI)

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 538 del 8 agosto 2012

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ E ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, lì

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Vincenzo ROSSI)

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale, Dr. Antonio FRANCIONI, visto il documento istruttorio, atteso che sull’atto sono stati espressi il parere' dì legittimità e dì regolarità tecnico-amministrativa, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto.

PROPONE

Al Presidente della Giunta Regionale. Sen. Angelo Michele 10R10, l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, lì

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio FRANCIONI)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 538 del 8 agosto 2012
ALLEGATO “1”

Accordo ai sensi dell'articolo 4 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Repertorio atti n. n. 53/CSR del 22 febbraio 2012


ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 538 del 8 agosto 2012

ALLEGATO “A”

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA III
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE

DIRETTIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE AGLI OPERATORI CHE UTILIZZANO MACCHINE SEMOVENTI E SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO PREVISTI DALL’ACCORDO STATO - REGIONI PEL 22/02/2012 N. 53/CSR, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Art. 1
(Recepimento dell’Accordo Stato e Regioni e Province Autonome)

La Regione Molise nel recepire integralmente P Accordo (che qui si riporta nell’Allegato “1”) stipulato in data 22/02/2012 (Repertorio atti n. 53/CSR) ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, con la presente direttiva intende individuare le modalità operative per dare attuazione alle previsioni dettate dall’Accordo stesso; esso entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 12/03/2012 e pertanto sarà cogente a partire dal 12/03/2013.

Art. 2
(Contenuti dell’Accordo Stato-Regioni-P.A.)

L’Accordo di cui al precedente articolo concerne il rilascio di una specifica abilitazione agli operatori che utilizzano macchine semoventi e specifiche attrezzature di lavoro e ad esso si rimanda per tutto quello che concerne:
- l’individuazione dei soggetti formatori;
- le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione;
- la durata dei percorsi;
- gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
I contenuti specifici dell’Accordo (in particolare l’allegato A ed i dieci allegati tecnici numerati da I a X), che qui di seguito vengono riportati in maniera sintetica, vengono fatti integralmente propri dalla Regione Molise con la deliberazione di Giunta che approva la presente Direttiva e ad essi occorre riferirsi per l’attivazione e la realizzazione dei percorsi formativi.
Esso individua alcuni corsi per la formazione specifica degli operatori (non sostitutiva della formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori) che si deve realizzare in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Le macchine e le attrezzature di lavoro per le quali l’Accordo prevede una specifica abilitazione degli operatori sono;
- le piattaforme dì lavoro mobili elevabili
- le gru a torre
- le gru mobili
- le gru per autocarro
- i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- i trattori agricoli o forestali
- le macchine movimento terra
- le pompe per calcestruzzo.
I Soggetti formatori individuati dall’Accordo sono:
- le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano mediante le proprie strutture tecniche operanti nei settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
- il Ministero del Lavoro;
- l’INAIL;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nello specifico settore di impiego;
- gli ordini o i collegi professionali;
- le associazioni di professionisti;
- gli enti bilaterali;
- le scuole edili;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008;
- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature oggetto del suddetto Accordo organizzate per la formazione e accreditate (solo per i propri lavoratori).
L’organizzazione dei corsi, che potrà prevedere per ognuno di essi al massimo 24 partecipanti, prevede l’individuazione di un responsabile del progetto (che potrà essere anche un docente), la tenuta di un registro di presenze dei partecipanti e l’effettuazione di attività pratiche svolte in area idonea.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di lavoro.
Tale percorso formativo prevede moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali.
Le assenze permesse non dovranno superare il 10% del monte orario complessivo del corso.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di abilitazione che dovrà essere trasmesso alla Regione Molise.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio del suddetto attestato di abilitazione, previa la verifica della partecipazione al corso di aggiornamento; questo corso ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici. Alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
- corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
- corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo;
- corsi di qualsiasi data non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale dell’apprendimento.
I Soggetti formatori che intendono attivare i corsi per il conseguimento dell’abilitazione da parte degli operatori dovranno fare riferimento all’allegato A del suddetto Accordo con i relativi Allegati I, II, IH, IV, V, VI, VII, VOI, IX, X ed alla presente Direttiva.

Art. 3
(Finalità dei percorsi formativi)

I percorsi formativi sono rivolti ai lavoratori incaricati dell’utilizzo di macchine ed attrezzature specifiche per le quali necessita un’adeguata formazione ed informazione in rapporto alla sicurezza (art. 73 D.Lgs. 81/08).

Art. 4
Presentazione delle proposte formative

I Soggetti formatori potranno presentare le proprie proposte formative utilizzando il Formulario allegato alle presenti Disposizioni (Allegato “2”) entro le seguenti scadenze; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dì ogni anno.
Le proposte saranno validate dalla struttura tecnica del “Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive” ed autorizzate con nulla-osta del Direttore del Servizio citato.

Art 5
(Organizzazione dei percorsi formativi)

I Soggetti formatori dovranno far pervenire, con un preavviso di almeno due giorni, al Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive la data di avvio di ogni singola attività formativa, utilizzando l’allegato Mod. 1.
La comunicazione si riferisce alla durata complessiva dell’attività corsuale e comprende i seguenti documenti allegati:
a) elenco allievi (Mod. 2);
b) calendario dell’attività corsuale (Mod, 3);
c) l’elenco dei docenti con i relativi curriculun vitae (Mod. 4);
d) l’indicazione del "Responsabile del progetto formativo", con relativo CV.
In ogni documento di cui sopra dovranno essere riportati i dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio.
L’elenco allievi dovrà riportare i dati anagrafici degli stessi, corredati da residenza, recapito telefonico e Codice Fiscale.,
Sempre al Servizio competente sopra indicato dovranno essere inoltrate anche le comunicazioni relative ad eventuali variazioni della data di avvio, del numero degli alunni, sospensione dell’attività, etc..

Art. 6
(Registro di iscrizione e registro giornaliero delle presenze)

I soggetti formatori devono dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente ai Mod. 5 e Mod. 6 allegati alla presente Direttiva), da conservare per almeno dieci anni presso la propria sede in uno con il “Fascicolo del corso” di cui al Paragrafo 8. Documentazione della Sezione B dell'Accordo Stato-RPA del 22/02/2012.
L’attività formativa erogata va descritta nei registro giornaliero delle presenze (Mod. 6).
Tali registri di frequenza sono fascicolati con fogli non asportabili e pagine numerate consecutivamente e strutturato in forma collettiva o individuale per ogni singolo allievo, in base alle caratteristiche della fase formativa e sono preventivamente vidimati presso gli Uffici competenti della Regione Molise (Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive).
Il registro giornaliero delle presenze deve garantire la registrazione dei seguenti dati:
- le presenze degli allievi (ora entrata e ora uscita);
- le firme di entrata e di uscita degli allievi;
- la disciplina svolta ed i contenuti della formazione erogata;
- le modalità di erogazione;
- le ore svolte per ciascuna disciplina;
- la presenza dei docenti formatori, dei tutor, degli esperti e di altre figure che intervengono nell’ambito del l’erogazione delle azioni formative, e relative firme.
Il registro è firmato su ogni pagina dal “Responsabile del Progetto Formativo”, che ne è responsabile, prima del suo utilizzo.
Il registro è compilato contestualmente allo svolgimento delle attività.

Art. 7
(Attestato di Abilitazione)

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente, a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore previsto dal percorso per ciascuna macchina (come indicato negli allegati da IIII a, ..., X dell’Accordo stipulato in data 22/02/2012 - Repertorio atti n. 53/CSR) consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’Attestato di Abilitazione (Mod. 7).
I contenuti minimi dell’Attestato di Abilitazione sono stabiliti nell’Accordo di cui al precedente comma al paragrafo 5.3 della sezione B).
Il Soggetto formatore trasmette l’elenco degli operatori abilitati e gli attestati rilasciati per ciascun corso alla Regione Molise - Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in uno con il verbale di esame finale da redigersi ai sensi del punto 3.1.1. del paragrafo 3, della Sezione B) dell’Accordo in parola, per l’apposizione del visto regionale sugli stessi.
Per conoscenza l’elenco degli operatori abilitati viene trasmesso dal Soggetto formatore anche al Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive.

Art. 8
(Attività di controllo e vigilanza - Sanzioni)

La Regione, attraverso il proprio Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza, svolge attività ispettiva e di vigilanza riguardo alla regolarità dei corsi nonché alla sussistenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, delle aree per la parte pratica dei corsi, delle attrezzature tecniche e del materiale didattico.
Le sanzioni consistono nella sospensione o nella inibizione alla prosecuzione dei corsi e si applicano a tutti i soggetti formatori.
Sono comunque fatti salvi i controlli ispettivi e le eventuali sanzioni cui sono soggetti gli Enti accreditati da parte della Regione sulla base della normativa europea, nazionale e regionale vigente.

Art. 9
(Entrata in vigore)

La presente Direttiva è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


Allegati


IL SEGRETARIO
f.to Scassera
IL PRESIDENTE
f.to Angelo Michele Iorio