Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo
Data firma: 15 ottobre 2012
Validità: 01.01.2013
Parti: Aris e Fp-Cgil*, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Sanità, Aris
Fonte: UIL-FPL

Sommario:

Verbale di incontro
Accordo collettivo nazionale per Centri di Riabilitazione e Residenze Sanitarie Assistenziali
A) Campo di applicazione
B) Orario di lavoro
C) Classificazione del personale
D) Retribuzione
E) Inquadramento
F) Indennità
G) Retribuzione giornaliera ed oraria
H) Superminimo
I) Corresponsione della retribuzione
L) Trasferte e missioni
M) Articoli soppressi
Dichiarazione congiunta delle parti stipulanti il Protocollo di Intesa Aris
Verbale di interpretazione articolo 18 del CCNL

1. Tempi di vestizione e consegne
2. Programmazione dei turni.

Verbale di incontro
Il giorno 15 ottobre 2012, presso la sede nazionale Aris di Roma, si sono incontrati: Aris [...], Fp Cgil [...], Cisl Fp [...], Uil Fpl [...], per definire il nuovo accordo collettivo nazionale per Centri di Riabilitazione e Residenze Sanitarie Assistenziali.

La Fp Cgil valuta positivamente la conferma del CCNL quale strumento di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; pur riconoscendo il risultato ottenuto di piena tutela economica dei lavoratori attualmente in servizio, non può esimersi dal rappresentare forti perplessità in merito ad una diversificazione del trattamento delle indennità di turno, strettamente connesse alla prestazione, tra nuovi e vecchi lavoratori. Consapevole della difficile stagione economica e della necessità di un coinvolgimento attivo delle lavoratrici e dei lavoratori, ritiene indispensabile l’acquisizione del mandato. Pertanto si riserva di esprimere compiutamente la propria posizione entro 20 giorni da oggi.
Sottoscrivono pertanto il presente accordo Aris, Cisl Fp e Uil Fpl, ferma restando la necessità della ratifica da parte degli organi deliberanti entro trenta giorni da oggi.

Accordo collettivo nazionale per Centri di Riabilitazione e Residenze Sanitarie Assistenziali
A) Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente da Istituti operanti in:
- area riabilitativa (estensiva e di mantenimento),
- istituzioni polivalenti di area riabilitativa post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività estensive, di mantenimento e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea,
- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti),
- presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).
Esso entra in vigore dall’1 gennaio 2013 e sostituisce l’allegato 2 del CCNL 2002/2005.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applica il CCNL sopra indicato.
Eventuali contestazioni circa l’applicabilità del presente accordo, anche in relazione alle specificità locali, devono essere proposte entro 40 giorni dalla sottoscrizione; in tal caso le organizzazioni sindacali possono richiedere che venga effettuato un esame congiunto tra le parti in sede regionale.
L’esame congiunto deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni, decorsi i quali - in mancanza di accordo - la singola struttura è libera di procedere all’applicazione del presente accordo.

B) Orario di lavoro
Il comma 1 dell’art. 18 è cosi sostituito:
«L’orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore settimanali».
In tal senso deve considerarsi modificata ogni norma del CCNL che fa riferimento alle 36 ore, dovendosi intendere sempre 38 ore settimanali.
[...]

F) Indennità
[...]
2. Al personale dipendente spetta una Indennità di turno notturno di € 2,74 per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete una indennità festiva rideterminata in € 17,82 se le prestazioni sono di durata superiore alla metà del turno, ridotta ad € 8,91 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell’arco di 24 ore non può essere corrisposta più di un’indennità festiva per ogni singolo dipendente.
3. Ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente accordo vengono corrisposte le seguenti indennità:
[...]
3.3 al personale che svolge turnazione è corrisposta un’indennità giornaliera pari ad € 4,5 in caso di attività su tre turni e ad € 2,06 in caso di attività su due turni; dette indennità non sono cumulabili e sono corrisposte a condizione che vi sia un’effettiva rotazione del personale su tre o due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio;
3.4 al personale che svolge attività di assistenza domiciliare spetta una indennità, corrisposta secondo i criteri e le modalità indicate all’art. 61 punto 6, pari a: euro 2,58 per le categorie B, C, D; euro 5,16 per le categorie E, F, G;
3.5 ai caposala e altri coordinatori del personale infermieristico, e agli infermieri, compete una indennità specifica mensile di €36;
3.6 agli infermieri generici, infermieri psichiatrici, massofisioterapisti, massaggiatori e puericultrici compete una indennità specifica mensile di € 43;
[...]

M) Articoli soppressi
Sono soppressi i seguenti articoli: 47, 50, 51, 54, 55, 61, 62, 63, 64.

Dichiarazione congiunta delle parti stipulanti il Protocollo di Intesa Aris
Le parti nel ribadire il valore dei contratto nazionale di lavoro quale strumento unitario dell'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, condividono la necessità di una più generale operazione di riscrittura delle regole che normano i sistemi di accreditamento, le tariffazioni con l’obiettivo di una migliore e stringente corrispondenza fra la qualità dell’erogazione delle prestazioni, la differente caratterizzazione dei servizi, l’esigenza di una generale tenuta occupazionale ed un sistema contrattuale unico e regolato.
[...]

Verbale di interpretazione articolo 18 del CCNL
Il giorno 15/10/2012, presso la sede ARIS di Roma, si sono incontrati: Aris [...], le Federazioni Nazionali di Sanità: Fp Cgil [...], Cisl Fp [...], Uil Fpl [...]
Le parti, come sopra rappresentate,
visto
a) l’art. 3 CCNL, secondo cui le eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale per l’interpretazione autentica della norma;
b) l’art. 18 CCNL, che:
- nulla dispone riguardo ai tempi di vestizione e vestizione (cd. tempo-tuta),
- nulla prevede per i casi in cui è espressamente disposto il passaggio cd. “a vista” delle consegne tra gli operatori sanitari;
- non fornisce indicazioni esaustive sui criteri per la definizione dei tempi di lavoro;
considerato
• le controversie sorte a seguito di tale omessa regolamentazione e la reciproca volontà delle parti di superare i contenziosi esistenti;
• l’esigenza di assicurare nelle materie suindicate una disciplina uniforme sul territorio;
concordano quanto segue:

1. Tempi di vestizione e consegne
1.a) con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all’interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuali di cui al d.lgs. 81/08, i tempi di vestizione e svestizione non potranno complessivamente superare i 14 minuti, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi;
1.b) quanto sopra non riguarda l’ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa;
1.c) le modalità di applicazione di quanto previsto ai punti precedenti saranno concordate in sede di contrattazione decentrata, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, al fine di consentire alla struttura di varare un’adeguata riorganizzazione dei turni e delle attività;
1.d) in considerazione di quanto sopra, le OO.SS. si impegnano ad attivarsi, nei confronti dei lavoratori, per eliminare il contenzioso.

2. Programmazione dei turni.
2.a) Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 CCNL, le parti convengono che i turni di lavoro saranno stabiliti in base ad una ciclicità che tenga in considerazione l’organizzazione della struttura e le preminenti esigenze di continuità assistenziale, nonché, per quanto possibile, la necessità per il dipendente di coniugare i tempi di lavoro con le esigenze familiari;
2.b) Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 18 CCNL, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e nell’ottica di agevolare per quanto possibile l’organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere oggetto di valutazione periodica trimestrale, cosi da consentire anche l’eventuale rotazione degli operatori fuori turno;
2.c) Eventuali modifiche della programmazione dei turni, saranno disposte dalla Struttura avendo cura - ove possibile - di comunicarle con congruo anticipo ai dipendenti interessati;
2.d) Allo stesso modo, il singolo dipendente è tenuto ad avanzare richieste di eventuali modifiche della programmazione (es. ferie, permessi, cambi turno, 1.104/92, ecc..) con debito anticipo, nel rispetto delle norme aziendali vigenti e dei principi di diligenza, di buone fede e correttezza, al fine di garantire una corretta pianificazione della copertura del servizio;
2.e) In linea di massima, le modifiche alla programmazione dei turni con carattere di urgenza saranno operate rispettando per quanto possibile il criterio di congrua distribuzione dell’orario di servizio tra i lavoratori della struttura, tenendo in considerazione anche eventuali disponibilità rappresentate dai lavoratori;
2.f) La programmazione dei turni, in ogni caso, sarà operata considerando preminente il mantenimento di adeguati livelli assistenziali, in attuazione dei requisiti di accreditamento regionale.