CIRCOLARE N.
Sede,

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

Alle

Direzioni Reg.li e Terr.li del Lavoro

Alla

D.G. per I’Attività Ispettiva Div. Ili

Agli

Assessorati alla Sanità delle Regioni.

Alla

Provincia autonoma di Trento

Alla

Provincia autonoma di Bolzano Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro.

Alle

ASL - per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni.

All’

INAIL- ex ISPESL - D.T.S. e D.OM

Alle

Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro.

Alle

Organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

e p.c.

 

Al

Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione- D.G.M. C.C.V.N.T.- Div. XVIII

Al

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Uff. COSVIR III

 


Loro Sedi

 

Oggetto: divieto d’uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili.

La Commissione Europea, esperita la procedura di consultazione di cui all'articolo 9 della direttiva europea n. 2006/42/CE (cosiddetta direttiva macchine, recepita nell’ordinamento nazionale col decreto legislativo n. 17/2010), ha riconosciuto, con decisione assunta in data 19.01.2012 notificata C(2011)9772, che la configurazione costruttiva degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, non soddisfa i requisiti di sicurezza di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I alla citata direttiva. In quanto l’uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli accessori di taglio del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in contatto con pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono inoltre provocare la proiezione di pietre con energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i decespugliatori portatili non possono assicurare un’adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da parti metalliche collegate. Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell’arte, gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone.
La Commissione Europea ha pertanto ritenuto necessario che gli Stati membri vietassero l’immissione sul mercato degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 26 aprile 2012 , pubblicato su G. U. del 16 maggio 2012, n. 113, ha disposto il divieto di immissione sul mercato degli accessori sopra indicati su tutto il territorio nazionale.
Tenuto conto di quanto premesso, gli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, sia quelli immessi sul mercato conformemente alla direttiva 98/37/CE e sia quelli immessi in conformità alla direttiva 2006/42/CE, attualmente in servizio non sono considerati sicuri rispetto ai rischi sopra evidenziati e, di conseguenza, si ritiene necessario disporne il divieto d’uso.
Pertanto sia gli utilizzatori che i datori di lavoro in applicazione degli obblighi che loro incombono: “mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ... ” (art. 71, comma l, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); e fino a quando non interverranno, comunicazioni in senso contrario, dovranno tenere i suddetti accessori per decespugliatori fuori servizio.
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di dame più ampia diffusione ai soggetti interessati.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)