Tipologia: CCNL
Data firma: 20 novembre 1956
Validità: 01.11.1956 - 31.12.1958
Parti: Associazione Mineraria Italiana - Gruppo Nazionale Pro-duttori e Trasportatori di Idrocarburi e Silp, Spem, Uilpem e Snalpem-Cisnal
Settori: Chimici, Energia, Metano

Sommario:

Parte I Regolamentazione comune per gli appartenenti alle qualifiche: Operaia - Intermedia - Impiegatizia
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Accordi interconfederali.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 5. - Tutela della maternità.
Art. 6. - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 7. - Assenze e permessi.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Premi di lavorazione o produzione.
Art. 10. - Mense aziendali.
Art. 11. - Indennità di zona malarica.
Art. 12. - Abiti da lavoro.
Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 14. - Multe e sospensioni.
Art. 15. - Licenziamento per mancanze.
Art. 16. - Certificato di lavoro.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Premi.
Art. 19. - Decorrenza e durata.
Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 20. - Assunzione - Documenti e visita medica.
Art. 21. - Periodo di prova.
Art. 22. - Orario di lavoro.
Art. 23. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 24. - Riposo settimanale.
Art. 25. - Giorni festivi.
Art. 26. - Lavoro a turno.
Art. 27. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 28. - Classificazione degli operai.
Art. 29. - Apprendistato.
Art. 30. - Passaggio di mansioni.
Art. 31. - Minimi di salario.
Art. 32. - Conteggio paga.
Art. 33. - Gratifica natalizia.
Art. 34. - Premio di anzianità.
Art. 35. - Ferie.
Art. 36. - Congedo matrimoniale.
Art. 37. - Trasferte.
Art. 38. - Trasferimenti.
Art. 39. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 40. - Trattamento economico nei casi di malattia e infortunio.
Art. 41. - Servizio militare.
Art. 42. - Utensili e materiali.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 44. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 45. - Indennità in caso di dimissioni.
Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica intermedia
Art. 46. - Assunzione - Documenti e visita medica.
Art. 47. - Periodo di prova.
Art. 48. - Orario di lavoro.
Art. 49. - Sospensione e interruzione del lavoro.

Art. 50. - Riposo settimanale.
Art. 51. - Giorni festivi.
Art. 52. - Lavoro a turno.
Art. 53. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
Art. 54. - Classificazione degli intermedi. 
Art. 55. - Passaggio di mansioni.
Art. 56. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia.
Art. 57. - Minimi di retribuzione.
Art. 58. - Conteggio paga.
Art. 59. - Gratifica natalizia.
Art. 60. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 61. - Ferie.
Art. 62. - Congedo matrimoniale.
Art. 63. - Trasferte.
Art. 64. - Trasferimenti.
Art. 65. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 66. - Trattamento economico nei casi di malattia e di infortunio.
Art. 67. - Servizio militare.
Art. 68. - Utensili e materiali.
Art. 69. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 70. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 71. - Indennità in caso di dimissioni.
Parte IV Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 72. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 73. - Contratto a termine.
Art. 74. - Periodo di prova.
Art. 75. - Orario di lavoro.
Art. 76. - Riposo settimanale.
Art. 77. - Giorni festivi.
Art. 78. - Lavoro a turno.
Art. 79. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 80. - Classificazione degli impiegati.
Art. 81. - Passaggio di mansioni.
Art. 82. - Passaggio dalla qualifica operaia o dalla qualifica intermedia alla qualifica impiegatizia.
Art. 83. - Minimi di stipendio.
Art. 84. - Indennità maneggio di denaro e cauzione.
Art. 85. - Tredicesima mensilità.
Art. 86. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 87. - Ferie.
Art. 88. - Congedo matrimoniale.
Art. 89. - Trasferte.
Art. 90. - Trasferimenti.
Art. 91. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 92. - Servizio militare.
Art. 93. - Previdenza.
Art. 94. - Congedi ed aspettativa.
Art. 95. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 96. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 97. - Indennità in caso di dimissioni.
Tabelle dei minimi di paga e di stipendio
Tabella A - Operai
Tabella B - Categorie speciali o intermedie
Tabella C - Impiegati


Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, 20 novembre 1956

Addì 20 novembre 1956, in Roma, tra l’Associazione Mineraria Italiana - Gruppo Nazionale Pro-duttori e Trasportatori di Idrocarburi [...], con l’intervento di una delegazione industriale [...], assistiti dal [...] Direttore dell’Associazione Industriali della provincia di Rovigo, il Sindacato Italiano Lavoratori del Petrolio (Silp) [...], il Sindacato Petrolieri e Metanieri (Spem) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri (Uilpem) [...]
Addì 20 novembre 1956, in Roma, tra l’Associazione Mineraria Italiana - Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi [...], con l’intervento di una delegazione industriale [...], assistiti dal [...], Direttore dell’Associazione Industriali della provincia di Rovigo e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri (Snalpem), aderente alla Cisnal [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano.

Parte I Regolamentazione comune per gli appartenenti alle qualifiche: Operaia - Intermedia - Impiegatizia
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro disciplina i rapporti che intercorrono tra le aziende esercenti la estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti e regola esclusivamente il lavoro ad economia.
Dichiarazione a verbale.
Si precisa che la dizione «distribuzione del metano» che ricorre nell’articolo 1 e nella intestazione del contratto deve intendersi riferita ad aziende che svolgono oltre la distribuzione almeno una delle altre attività enunciate (estrazione - compressione - trasporto a mezzo metanodotti).
«Il Silp, lo Spem e la Uilpem dichiarano che non intendono impegnare al presente contratto i lavoratori della Società Petrolifera Italiana (Spi), in quanto i rapporti degli stessi devono essere regolati, per il carattere dell’attività industriale della Spi e per i precedenti contrattuali, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro 1° marzo 1956 per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione e alla distribuzione di prodotti petroliferi.
«L’Associazione Mineraria Italiana - Gruppo Nazionale Industriali degli Idrocarburi - dichiara che, annoverando fra i propri soci la Società Petrolifera Italiana, la quale esercita permessi di ricerca e concessioni per idrocarburi, ha inteso trattare, come ha trattato e definito il presente contratto, anche per la predetta Società, non avendo ravvisato i motivi per l’esclusione della Società stessa dall’osservanza di un contratto che interessa tutte le imprese ad essa aderenti che esercitino l’industria estrattiva degli idrocarburi».

Art. 2. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto coni il contratto stesso.

Art. 3. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali in vigore.

Art. 4. - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreché esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua la paga.

Art. 5. - Tutela della maternità.
Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla materia.

Art. 8. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 9. - Premi di lavorazione o produzione.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di lavorazione o produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.

Art. 10. - Mense aziendali.
Si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi aziendali in proposito.

Art. 11. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori provenienti da zona non malarica che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona malarica verrà corrisposta una speciale indennità di lire 24 giornaliera.
Le località da considerare malariche saranno definite in un successivo accordo fra le parti.

Art. 12. - Abiti da lavoro.
Al personale operaio, a quello appartenente alle categorie intermedie, agli impiegati le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta od altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro.
Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinate, in sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso della Azienda per la fornitura individuale al lavoratore.

Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e alle altre norme speciali indicate nell’articolo 4, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa fino, all’importo di tre ore di retribuzione:
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
e) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto alla lettera d).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore devono essere portati a conoscenza dell’interessato.

Art. 14. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o sospensione il lavoratore:
а) che non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 7 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che esegua lavori per conto proprio entro i locali della Azienda, anche se il danno derivante all’Azienda stessa sia lieve;
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’Azienda; che non avverta i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 15. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell’articolo 14, sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’Azienda con danno dell’azienda stessa;
h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 14.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale della Azienda;
[...]
d) esecuzione entro i locali dell’Azienda di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno della Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
g) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell’articolo 14 qualora vi sia dolo.

Parte II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 20. - Assunzione - Documenti e visita medica.

[...]
L’assunzione è subordinata all’esito favorevole della visita medica.
Ogni Azienda provvederà all’affissione in ogni zona di lavoro in luogo visibile di una copia del presente contratto affinché i lavoratori possano prenderne visione.

Art. 22. - Orario di lavoro.
a) La durata normale del lavoro è quella fissata dalla legge con le deroghe ed eccezioni previste dalla stessa e da eventuali accordi interconfederali.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
[...]

Art. 24. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili allei aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 26. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti al turno di notte sarà corrisposto un compenso del 10 % sulla retribuzione oraria di fatto e sulla quota oraria della contingenza.
[...]

Art. 27. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’articolo 22.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
È lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche e nelle giornate di riposo compensativo e nelle festività nazionali.
[...]
Per quanto riflette il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 29. - Apprendistato.
Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l’apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge.
Fino a quando non sarà stato concluso l’accordo di cui sopra continueranno ad essere applicate le seguenti norme:
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di tre anni.
[...]

Art. 30. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 35. - Ferie.
L’operaio che ha una anzianità di almeno 12 mesi presso l’Azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate con la normale retribuzione (minimo di paga, eventuali aumenti di merito, eventuale terzo elemento, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, indennità di contingenza) pari a:
12 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 7 anni;
14 giorni lavorativi per anzianità di servizio da oltre 7 a 15 anni:
16 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva [...]

Art. 42. - Utensili e materiali.
L’operaio riceverà in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
[...]
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Parte III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica intermedia
Art. 46. - Assunzione - Documenti e visita medica.

[...]
L’assunzione è subordinata all’esito favorevole della visita medica.
Ogni Azienda provvederà all’affissione in ogni zona di lavoro in luogo visibile di una copia del presente contratto affinché i lavoratori possano prenderne visione.

Art. 48. - Orario di lavoro.
а) La durata normale del lavoro è quella fissata dalla leggeri con le deroghe ed eccezioni previste dalla stessa e da eventuali accordi interconfederali.
b) L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
[...]

Art. 50. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 52. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti al turno di notte sarà corrisposto un compenso a del 10 % sulla retribuzione oraria [...]

Art. 53. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale 3 di cui all’articolo 48.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
È lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nelle giornate di riposo compensativo, e nelle festività nazionali.
[...]
La maggiorazione festiva non verrà corrisposta agli operai che godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per quanto riflette il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 55. - Passaggio di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 61. - Ferie.
Il lavoratore che ha maturato almeno 12 mesi di anzianità ha diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito non inferiore a:
14 giorni per anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
18 giorni per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
25 giorni per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 20 anni;
30 giorni per anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[...]

Art. 68. - Utensili e materiali.
Il lavoratore riceverà, in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
[...]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Parte IV Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 72. - Assunzione - Documenti - Visita medica.

[...]
L’impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’Azienda.

Art. 73. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 75. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le cinque ore e deve cessare non oltre le 13, senza che ciò possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all’articolo 79 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. [...]

Art. 76. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sarà avvisato almeno due giorni prima di quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 78. - Lavoro a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Ai soli addetti al turno di notte sarà corrisposto un compenso del 10 % sulla retribuzione oraria, determinata come stabilito all’articolo 79 e sulla quota oraria della contingenza.

Art. 79. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato, normalmente, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella in cui ne è richiesta o autorizzata l'effettuazione.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
È lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di orario di cui all’articolo 75.
È lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nel giorno di riposo compensativo e nelle festività di cui all’articolo 77.
È lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
[...]
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi in cui è consentito dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 81. - Passaggio di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 87. - Ferie.
L’impiagato, che ha maturato almeno 12 mesi di anzianità ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni per anzianità di servizio fino a 2 anni;
20 giorni per anzianità di servizio da oltre 2 anni e fino a 5 anni;
25 giorni per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 15 anni;
30 giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]