Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 ottobre 2012, n. 41048 - Lavori di stuccatura della facciata di una chiesa e caduta dal ponteggio


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1)  ... N. ... IL ...;

avverso la sentenza n. 2164/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/09/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



1. La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 20 settembre 2011 ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di ... dal Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, avendo ritenuto questi colpevole del reato di lesioni personali colpose in danno del lavoratore dipendente, il quale mentre si trovava impegnato in lavori di stuccatura della facciata di una chiesa ed operava sul piano di calpestio dell'impalcato di un ponteggio, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo riportando una malattia nel corpo giudicata guaribile in un periodo superiore a 40 giorni.

2. Ad avviso della Corte territoriale risultava dimostrato che l'imputato fosse a conoscenza dello stato del ponteggio e del relativo impalcato e della prassi seguita dagli operai di rimuovere le tavole quando la zona di lavoro diveniva irraggiungibile dalla posizione eretta, per pulirle e mettersi seduti sulle stesse. Nel fare tale operazione lo ... perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo. All'imputato si ascriveva di aver consentito, omettendo il doveroso controllo, che le impalcature non fossero bloccate e munite di protezione, così come previsto dalla normativa prevenzionistica.

3.1. Con ricorso proposto a mezzo del difensore di fiducia, il  deduce in primo luogo inosservanza degli articoli 161, 178, 179 e 601 cod. proc. pen. in quanto il decreto di citazione a giudizio per il processo di appello risulta essere stato notificato presso il difensore ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. pen. e non presso il domicilio eletto dall'imputato. In sede di interrogatorio reso a seguito dell'avviso fatto ai sensi dell'articolo 415 bis cod. proc. pen., l'imputato aveva eletto domicilio presso la  Srl, con sede in . Pertanto egli avrebbe dovuto ricevere l'atto presso tale domicilio.

3.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e). Il ricorrente rileva che non risulta dimostrato che la condotta ascritta all'imputato sia stata eziologicamente rilevante per la determinazione dell'infortunio del lavoratore, avendo questi posto in essere una manovra pericolosa ed avventata. Il datore di lavoro, d'altro canto, aveva installato il ponteggio a norma di legge. Il distacco del ponteggio dalla superficie della chiesa era stato peraltro imposto dall'andamento del muro esterno del fabbricato. L'eventuale ritenuta violazione a carico del datore di lavoro sarebbe comunque priva di rilevanza causale rispetto all'infortunio perchè l'operaio era caduto all'esterno dell'impalcato e non all'interno.

Si contesta altresì la durata delle lesioni subite dal lavoratore, durata che si assume essere inferiore a quaranta giorni. Pertanto il reato sarebbe improcedibile per difetto di querela.

3.3. In data 7 giugno 2012 è stata depositata memoria ove si rappresenta l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 18 maggio 2012, e si sviluppano ulteriori considerazioni in merito al primo motivo di ricorso.

Diritto



4. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

4.1. La giurisprudenza di legittimità è nella massima parte orientata nel senso che, ove la notificazione del'atto venga fatta all'imputato presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto, ricorre un'ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perchè la notificazione è comunque idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore. Come tale si tratta di nullità soggetta ai termini di deduzione di cui all'articolo 182 c.p.p., comma 2 (Cass. Sez. 2 35345/2010). Pertanto l'eccezione in parola doveva essere avanzata, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza in grado di appello.

Non risultando il rispetto del termine posto dall'articolo 180 cod. proc. pen., il motivo di ricorso risulta inammissibile.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso l'esponente si limita a formulare nuovamente le censure avanzate nei confronti della sentenza di primo grado con i motivi proposti in appello, come si evince dalla premessa della sentenza di appello che da puntuale risposta alle eccezioni difensive. Si tratta di censure in fatto, in quanto volte a veder accreditata una ricostruzione dell'accaduto alternativa rispetto a quella ritenuta accertata dai giudici di merito. Tali sono la prospettazione dell'esser stato montato il ponteggio a regola; che il distacco del ponteggio dalla superficie della chiesa fosse stato imposto dall'andamento del muro esterno del fabbricato (il che, peraltro, non ha alcuna incidenza sul piano della inescusabilità della trasgressione cautelare); che l'operaio era caduto all'esterno dell'impalcato e non all'interno; infine, che la durata delle lesioni subite dal lavoratore fosse inferiore a quaranta giorni.

4.3. La proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (Cass. Sez. 1, sent. n. 14013 del 12/11/1999, Luraschì, Rv. 214830).

5. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.