Tipologia: CCNL
Data firma: 20 gennaio 1959
Validità: 01.08.1958 - 31.12.1960
Parti: Anac-Confindustria e Federazione Italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori-Cgil, Federazione Nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori-Cisl, Federazione Nazionale Autonoma Autoferrotranvieri-Uil e Federazione Nazionale Autoferrotranvieri ed Autointernavigatori-Cisnal
Settori: Trasporti, Autoservizi in concessione

Sommario:

Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica intermedia (ex equiparati) alla qualifica impiegatizia.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Trattamento in caso di sospensione, di riduzione di lavoro.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Assenze e permessi.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 28. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 29. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 30. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 31. - Mensa.
Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
Art. 33. - Divisa.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Benemerenze nazionali.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Previdenza.
Art. 40. - Indennità in caso di morte o di invalidità.
Art. 41. - Riscatti previdenziali.
Art. 42. - Certificati di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 43. - Commissioni interne.
Art. 44. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 45. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 46. - Reclami e controversie.
Art. 47. - Norme generali e speciali.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 49. - Minimi di stipendio.
• Tabella dei minimi di stipendio base degli impiegati
Art. 50. - Condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Decorrenza e durata.
Operai

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Mutamento mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. Lavoro straordinario.
Art. 8. - Permessi e assenze.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Trasferimento o cambiamento di residenza
Art. 13. - Corredo.
Art. 14. - Ritiro patente.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Servizi periodici.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Misura giornaliera ed oraria della retribuzione.
Art. 19. - Indennità di trasferta.
Art. 20. - Indennità concorso pasto.
Art. 21. - Indennità di pernottamento.
Art. 22. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 23. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 24. - Benemerenze nazionali.
Art. 25. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 26. - Disposizioni disciplinari.
Art. 27. - Responsabilità dell’autista.
Art. 28. - Conservazione del materiale e delle merci - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 29. - Conservazione del posto.
Art. 30. - Accordi interconfederali.
Art. 31. - Preavviso.
Art. 32. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 35. - Riscatti previdenziali.
Art. 36. - Controversie.
Art. 37. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 38. - Tabella delle paghe mensili.
• Paghe mensili degli operai in vigore dal 1° agosto 1958.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, 20 gennaio 1959

Addì, 20 gennaio 1959, tra l’Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione (Anac) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori (Cgil) [...], la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori aderente alla Cisl [...], la Federazione Nazionale Autonoma Autoferrotranvieri (Uil) [...]
Addì, 20 gennaio 1959, tra l’Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione (Anac) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri ed Autointernavigatori (Cisnal) [...]
Si sono stipulati i presenti contratti collettivi di lavoro da valere per gli impiegati e per gli operai dipendenti da imprese esercenti autoservizi in concessione.

Impiegati
Art. 1. - Assunzione.

[...]
L’azienda può far sottoporre preventivamente a visita medica l’impiegato da assumere.
[...]

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale per la sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere o le 48 settimanali.
Per il personale addetto al movimento che compia operazioni esclusivamente di vigilanza e disciplina del traffico caratterizzate da discontinuità, l’orario di lavoro è di 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere.
[...]
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 ore settimanali.
Per orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell’officina può adottarsi, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la retribuzione determinata per tali operai.
[...]

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al. primo comma dell’articolo 9.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall’art. 12.
Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale; tuttavia nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe ed eccezioni di legge. Gli impiegati, che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita all’art. 10 per il lavoro festivo, sempreché non sia stato preavvisato entro il 5° giorno precedente.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciuto dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale circostanza conservare il posto all’impiegata per un periodo di 8 mesi corrispondendone l’intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il quinto e sesto mese.
L’assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del sesto mese di gravidanza.
[...]
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito fino alla concorrenza dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 25. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 18 di calendario in caso di anzianità da 1 a 2 anni;
giorni 23 di calendario in caso di anzianità da oltre 2 anni e sino a 8 anni;
giorni 26 di calendario in caso di anzianità da oltre 8 anni e sino a 18 anni;
1 mese di calendario in caso di anzianità oltre i 18 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’azienda, ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.

Art. 31. - Mensa.
Tenendo conto delle varietà della situazione in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le indennità sostitutive finora corrisposte agli impiegati o le mense esistenti, salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con;
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione, di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 43. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei delegati d’impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 46. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di azienda, ricorrendo a trattative dirette fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni stipulanti sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 47. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’Azienda, purché non contengano modifiche o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Operai
Art. 2. - Assunzione.

[...]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica.
[...]

Art. 4. - Assunzione a termine.
Le aziende possono assumere personale con contratto a termine per servizi stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire personale assente per malattia, ferie, congedi straordinari, richiamo alle armi, ecc.
Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con l’indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e del periodo di durata del servizio.
Il personale assunto con contratto a termine gode di tutte le disposizioni previste dal presente contratto, salvo quelle che siano incompatibili con la natura del contratto a termine e salvo quelle relative al preavviso e all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamento mansioni.
L’azienda può adibire temporaneamente il personale a mansioni di qualifica diversa dalla propria, purché queste non comportino peggioramenti del trattamento economico, né mutamenti sostanziali alla posizione del lavoratore e, in ogni caso, siano compatibili con le sue attitudini e condizioni.
[...]
Dichiarazione a verbale.
In caso di inabilità dovuta a causa di servizio la azienda - esclusa l’ipotesi di lavoratori aventi diritto a pensione di invalidità permanente - sempreché ne abbia la possibilità, cercherà di utilizzare il personale inabile in mansioni inferiori, a condizione che il lavoratore possa svolgere, delle nuove mansioni, la normale attività.
In tal caso verrà corrisposta la retribuzione della categoria di nuova assegnazione.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro del personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani è regolato dalla legge 4 febbraio 1958, n. 138.
Per il personale viaggiante degli autoservizi non previsti dalla predetta legge, valgono le seguenti norme.
La durata normale di, lavoro effettivo è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
Rientrano nel computo dell’orario di lavoro effettivo:
a) quello impiegato per la guida e il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell’azienda;
b) quello corrente per eventuali servizi pre o post orario di linea (carico e scarico merci in magazzino, tempo per portare la vettura dalla rimessa al posto di partenza, carico e scarico bagagli, posta, ecc. e le soste di durata inferiore ai 30 minuti primi);
c) quello per i ritardi giustificati dovuti a causa di forza maggiore;
d) il 12 % del periodo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo di cui al comma seguente.
Il lavoratore che non sia in trasferta (intendendosi per tale anche il solo pernottamento) deve essere lasciato libero in residenza, per un periodo ininterrotto di almeno 9 ore su 24.
Per il lavoratore in trasferta il periodo di lavoro è sempre di 15 ore.
L’orario di lavoro deve essere predisposto dall’azienda in modo che il personale ne abbia preventiva e tempestiva conoscenza.
In caso di prestazione di lavoro in limiti eccedenti quello sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
Per il personale d’ufficio, di custodia, portieri, guardiani e fattorini, adibiti questi ultimi ad un lavoro discontinuo, l’orario di lavoro è di ore 10 giornaliere e 60 settimanali.

Art. 7. Lavoro straordinario.
Il lavoratore, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, è tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenze dell’azienda, gli venissero richieste.
[...]
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 6.
È considerato lavoro notturno quello eseguito in ore comprese fra le 22 e le 5 del mattino. Al lavoratore che usufruisce dell’indennità di pernottamento non compete il trattamento per il lavoro notturno di cui sopra.
È considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica (o nel giorno destinato al riposo compensativo) oppure nei giorni di festività previsti dall’art. 10.
[...]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo, settimanale per il personale viaggiante addetto a servizi di linea extraurbani è regolato dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
Il restante personale ha diritto ad un riposo settimanale da usufruire nella sua residenza della durata di un giorno (dalle 0 alle 24); il giorno di riposo deve cadere normalmente di domenica.
È ammesso previo accordo diretto fra l’azienda e la Commissione interna, o, in sua mancanza,, con i lavoratori interessati, stabilire l’eventuale cumulo di due riposi.
Qualora nel giorno di riposo vi sia prestazione di lavoro, essa sarà considerata come lavoro festivo e compensata con la maggiorazione prevista dal precedente art. 7.

Art. 11. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite pari a:
16 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità di servizio;
19 giorni di calendario da 5 a 10 anni di anzianità di servizio;
22 giorni di calendario oltre i 10 anni di anzianità di servizio.
[...]

Art. 20. - Indennità concorso pasto.
Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trova abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori della residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata «concorso pasto» di importo pari al 25 % di una frazione dell’indennità di trasferta, calcolata come previsto all’art. 19.
L'indennità non è dovuta al personale che fra 1e ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto - permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra.
L’indennità assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all’art. 22,
La stessa indennità di concorso pasto compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto.
Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all’art. 19.

Art. 21. - Indennità di pernottamento.
L’indennità di pernottamento nella misura di un terzo della indennità di trasferta di cui all’art. 19 compete a tutto il personale costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la quota di trasferta (un terzo) relativa al pernottamento: Qualora la azienda fornisca un idoneo alloggio l’indennità di pernottamento viene ridotta a L. 150 (vedasi anche art. 19, lett. g).

Art. 22. - Indennità sostitutiva di mensa.
A tutti i lavoratori verrà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di L. 15 per ogni giornata di presenza.
Tale indennità non compete ai lavoratori in trasferta o che fruiscono del concorso pasto.
Saranno mantenuti gli eventuali migliori trattamenti economici in atto.

Art. 26. - Disposizioni disciplinari.
L’infrazione alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende, commessi dai lavoratori saranno puniti secondo la gravità della mancanza con:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa;
- licenziamento in tronco.
Il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commetta lievi mancanze.
La multa, fino ad un massimo di sei ore di retribuzione, verrà comminata al lavoratore che:
a) già richiamato non osservi l’orario, di lavoro;
b) ritardi l’inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso;
c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale;
[...]
f) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie;
g) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio (fumare in posto non autorizzato, introduzione di bevande alcooliche, ecc.).
[...]
È punito con la sospensione dal servizio e con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che:
[...]
e) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivare danni non rilevanti alla sicurezza del servizio;
d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza;
e) sia trovato addormentato sul lavoro;
f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all’indirizzo di superiori in presenza di testimoni;
d) ecceda se capo-squadra o capo-operaio nel valersi della propria autorità sul personale dipendente;
e) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa;
[...]
Sono passivi di licenziamento in tronco senza preavviso né indennità i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) appropriazione, furti, danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell’azienda ad essi affidati [...], complicità anche non necessaria nelle suddette mancanze;
c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio;
d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o danni alle persone o alle cose;
e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del precedente comma e incorra nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione;
f) reati infamanti o atti illeciti o immorali;
g) ubriachezza in servizio;
h) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l’azienda;
[...]
l) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell’azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea, anche se gli stessi non hanno avuto conseguenze né alle persone né alle cose;
m) mancanze in genere di gravità consimili.
Qualora il dipendente commetta mancanze tali da non provocare il suo licenziamento in tronco ma che rendano incompatibile la sua presenza presso la sede o una filiale dell’azienda e l’azienda a sua volta lo trasferisca, il dipendente non avrà diritto al trattamento previsto dall’art. 12 salvo per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé e i suoi familiari.

Art. 27. - Responsabilità dell’autista.
L’autista è responsabile dell’autoveicolo che riceve in consegna ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge e i regolamenti per la circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare all’azienda tutte le deficienze tecniche del veicolo che gli è affidato in consegna.
Egli risponderà degli eventuali danni e delle contravvenzioni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

Art. 28. - Conservazione del materiale e delle merci - Danni e trattenute per risarcimento.
Al personale viaggiante incombe l’obbligo della piccola manutenzione e della pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento.
Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione, in linea di massima non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale e limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l’orario di lavoro previsto all’art. 6 o sia assegnato a linee o gruppi di linee staccate di piccola importanza, anche se appartenenti a grandi aziende.
Durante dette operazioni il lavoratore avrà in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile.
Il lavoratore risponde dei danni, a lui imputabili causati al materiale ed alle merci che gli sono stati affidati; [...]

Art. 30. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali vigenti, anche se non espressa- mente richiamati nel presente contratto si intendono applicabili a meno che le loro disposizioni non contrastino con quelle del presente contratto.

Art. 36. - Controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme dì azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso dì mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di riconciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali stipulanti provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.