Consiglio di Stato, Sez. 6, 13 settembre 2012, n. 4856 - Sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici: omessa menzione di una condanna per omicidio colposo in violazione della normativa posta a tutela di infortuni sul lavoro


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 812 del 2007, proposto da:
Impresa G.G., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Fadda in Roma, via Giuseppe Ferrari, 11;

contro

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Attico Soa s.p.a. e Soa Italia s.p.a., non costituite in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, 27 febbraio 2007, n. 1761, concernente revoca attestazione di qualificazione e perdita dello status di esecutore di lavori pubblici.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 17 gennaio 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avvocato A. Reggio D'Aci per delega di Giacalone e l'avvocato dello Stato D'Ascia;

 

Fatto



L'impresa ricorrente G.G. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 27 febbraio 2007, n. 1761 con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento dei seguenti atti:

a) determinazione della Soa Italia del 12 dicembre 2005 di revoca in danno della impresa G.G. della attestazione di qualificazione n. 3547/02/00 del 28 ottobre 2005;
b) determinazione della Soa Attico s.p.a. prot. n. ce-170/06 - mda/fb del 30 marzo 2006 di revoca in danno della impresa G.G. della attestazione di qualificazione n. 2233/23/00 del 24 gennaio 2006;
c) la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 9 marzo 2006 nelle parti in cui indica nella "revoca" dell'attestazione di qualificazione: 1) n. 3547/02/00 del 28 ottobre 2005 (già revocata) il contenuto vincolato dell'atto da adottarsi (poi adottato) dalla Soa Italia s.p.a. in danno della impresa G.G.; 2) n. 2233/23/00 del 24 gennaio 2006 il contenuto vincolato dell'atto da adottarsi (poi adottato) dalla Soa Attico s.p.a. in danno della medesima impresa.

La ricorrente aveva ottenuto dalla società SOA Italia il rilascio di una prima attestazione (la n. 3547/02/00), già oggetto di un provvedimento di revoca; successivamente ne ha ottenuto una seconda dalla SOA Attico (la n. 2233/23/00).

La ricorrente ha contestato la determinazione con la quale è stata disposta la revoca dell'attestazione n. 2233/23/00 a seguito dell'accertamento dell'esistenza di false attestazioni e della mancanza del possesso del requisito generale di cui alla lettera m) dell'art.17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 in quanto aveva omesso di far menzione di una sentenza penale della Corte d'Appello di Palermo del 2003 con la quale il suo legale rappresentante era stato condannato per omicidio colposo per violazione della normativa posta a tutela degli infortuni sul lavoro.

Con nota del 31 gennaio 2006 la Soa Italia comunicava all'Autorità di aver provveduto, in data 12 dicembre 2005, alla revoca dell'attestazione n.3547/02/00 rilasciata all'impresa G.G. in data 28 ottobre 2005 dopo avere accertato nel casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica di Ancona, l'esistenza a carico del titolare dell'impresa, di una sentenza penale di condanna della Corte d'Appello di Palermo per omicidio colposo per violazione delle norme poste a prevenzione degli infortuni sul lavoro; la sentenza non era stata dichiarata dall'impresa al momento in cui aveva fatto richiesta di rilascio dell'attestazione.
La stessa Soa comunicava altresì che la detta impresa, pur avendo il suo titolare reso false dichiarazioni ai fini della qualificazione Soa, ai sensi dell'art l7, comma primo, lettera m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 aveva conseguito dalla Soa Attico s.p.a., in data 24 gennaio 2006, un nuovo attestato di qualificazione.

Con successiva nota del 6 febbraio 2006 la Soa Italia comunicava, inoltre, che, nell'ambito di verifiche disposte sulla documentazione utilizzata ai fini della emissione della prima attestazione (la n. 3457/02/00), già oggetto di revoca da parte della stessa Soa, l'ANAS, Direzione regionale per la Sicilia, aveva comunicato che di quattro certificati di esecuzione lavori trasmessi, solo uno risultava rilasciato dall'Anas stessa mentre per gli altri tre non era apposto il timbro di conformità.

A fronte di tali comunicazioni, in data 17 febbraio 2006, l'Autorità comunicava che le circostanze riferite dalla Soa Italia s.p.a. configuravano la fattispecie di cui all'art 17, comma 1, lettera m),del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed attivava il procedimento di controllo ex art. 14 del predetto D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 rappresentando altresì che la questione sarebbe stata esaminata all'adunanza del Consiglio dell'Autorità del 9 marzo 2006, con la contestuale assegnazione all'impresa della facoltà di produrre memorie e documenti.

All'adunanza del 9 marzo 2006 il Consiglio dell'Autorità ha adottato il provvedimento con il quale si è ordinato alla Soa Attico di revocare l'attestazione n. 2233/23/00 in quanto emessa in violazione del citato art. 17, lettera c) ed m) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
La sentenza qui impugnata ha ritenuto legittimo l'operato dell'amministrazione perché in tutte e due le occasioni il titolare dell'impresa ricorrente ha completamente omesso di fare riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti della Corte d'Appello di Palermo e attestato di essere in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Secondo il giudice di primo grado è privo di ragionevolezza e di credibilità l'assunto della ricorrente che asserisce di aver in buona fede ritenuto priva di rilievo, ai sensi della menzionata normativa una sentenza, con la quale il suo titolare è stato condannato per omicidio colposo in ragione della normativa volta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le imprese che concorrono per l'aggiudicazione di appalti pubblici devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, saper dimostrare di essere in grado di garantire l'incolumità dei propri dipendenti e, più in generale, di saper svolgere la propria attività in condizioni di totale sicurezza.

Per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, VI, decisioni n. 91/2004, 2124/2004 e 128/2005), l'omessa dichiarazione di un precedente penale valutabile ai sensi del richiamato art. 17 è sufficiente a revocare l'attestazione non sussistendo il possesso del requisito di cui alla lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. L'omessa menzione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo aveva portato alla revoca dell'attestazione in precedenza rilasciata dalla Soa Italia, in ragione degli stessi motivi. Entrambe le dichiarazioni devono essere qualificate quanto ai loro contenuti, oggettivamente false, imponendo la revoca delle attestazioni rilasciate alla ricorrente.
L'impresa ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio deducendo un unico complesso motivo.
All'udienza del 17 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Motivi della decisione
Risulta dagli atti processuali che con i provvedimenti impugnati la Soa Italia s.p.a. ha revocato l'attestazione n. 3547/02/00, rilasciata in data 28 ottobre 2005 all'impresa ricorrente, per il sopravvenuto accertamento di causa ostativa di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ossia per l'esistenza, pronunciata a carico di G.G., di una condanna penale per omicidio colposo disposta con sentenza della Corte d'Appello di Palermo.

La Soa Attico. s.p.a. ha revocato l'attestazione n. 2233/23/00, rilasciata in data 24 gennaio 2006, in esecuzione della deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici 9 marzo 2006, in quanto emessa in violazione dell'art. all'art. 17, comma 1, lett. c) e m), del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34.

L'impresa ricorrente, soccombente in primo grado, ha prodotto ricorso in appello, articolato in quattro capi, sotto l'epigrafe "dell'erroneità della sentenza".
Nel primo capo essa richiama i certificati di esecuzione lavori rilasciati dall'ANAS, Direzione regionale per la Sicilia ed utilizzati in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione n.
3457/02/00 del 28 ottobre 2005.

A tal proposito il Collegio richiama il consolidato principio secondo il quale se l'atto impugnato (provvedimento o sentenza) è legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall'autorità emanante a rigetto della sua istanza (Cons. Stato, VI, 12 ottobre 2011, n. 5517).

Nel caso di specie i provvedimenti adottati dalle Soa, di revoca delle attestazioni, si fondano in maniera essenziale e sufficiente sulla circostanza che l'impresa ricorrente non aveva dichiarato l'esistenza della detta sentenza penale di condanna, cosicché anche l'accertata regolarità dei certificati non avrebbe potuto determinare l'annullamento degli atti impugnati: si tratta infatti di circostanze in sé ininfluenti circa la ragione del provvedimento di ritiro della certificazione legittimante a concorrere a gare e ad operare nel settore dei lavori pubblici.

Nel secondo capo dell'atto di appello l'impresa ha ribadito che, se è vero che è stato omesso un esplicito riferimento ad una condanna riportata per il reato di cui all'art. 589 Cod. pen. (Corte d'Appello di Palermo 25 febbraio 2003, n. 7149), dipendente dalla contestata violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciò è dipeso dalla positiva convinzione che un tale reato non ricadesse tra quelli indicati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 marzo 2000, n. 182/400793, oggetto di specifico richiamo in seno allo stesso atto dichiaratorio.

Prosegue la ricorrente affermando che da questo consegue - al fine di affermare che la condotta posta in essere dal G. esula dalla fattispecie legale individuata dall'art. 17, comma 1, lett. m) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sanzionante l'illecito dell'aver reso false dichiarazioni per l'attestazione di qualificazione - che la dichiarazione contestata non poteva creare alcun pericolo per gli interessi che il documento era destinato a tutelare.

Tale capo dell'appello può essere interpretato come dedotta violazione dall'art. 17, comma 1, lett. m) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Il Collegio osserva preliminarmente che gli atti delle Soa sono stati adottati anche per violazione dall'art. 17, comma 1, lett. c) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale dispone: "I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono: ... c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale".

Anche per tale parte dell'appello vale il principio della pluralità delle ragioni sufficienti dell'atto, in precedenza richiamato: l'ipotetico annullamento per la violazione della lettera "m" non può comunque incidere su quella distinta e sufficiente parte della motivazione che fatto richiamo alla lettera "c" e al suo contenuto nel caso concreto.

Nel terzo capo dell'appello l'impresa sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado per difetto di buona fede che emergerebbe dalla dichiarazione sostitutiva resa dal G..

Il collegio osserva che il passo della circolare, richiamata da parte ricorrente, testualmente recitava: "In proposito, appare in via di prima lettura opportuno chiarire la portata della causa di esclusione costituita dall'esistenza di precedente condanna penale (a seguito di dibattimento oppure di applicazione della pena su richiesta) per reati che incidono sulla moralità professionale; la disposizione, pure se generica in coerenza con la definizione tradizionalmente assunta dalle norme nazionali e comunitarie, mira ad escludere dagli appalti il concorrente che si sia reso colpevole di comportamenti penalmente rilevanti per fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto; sotto questo profilo, può a titolo indicativo assumersi ad esempio l'elencazione delle tipologie di reato contenuta nell'articolo 27, comma 2, lettera q), con l'avvertenza che essa potrebbe non essere esaustiva".
Il Collegio ritiene che la circolare non possa essere utilmente invocata, perché - con l'espressione "può a titolo indicativo" - avvertiva in modo chiaro ed esplicito che l'elencazione delle tipologie di reato non era esaustiva: ne deriva che l'impresa aveva l'obbligo di dichiarare anche le condanne che in quell'elenco esemplificativo non erano comprese.

Con il quarto capo dell'appello l'impresa censura la sentenza per violazione dall'art. 17, comma 1, lett. c) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, perché l'amministrazione non poteva limitarsi a prendere atto della condanna in questione, e doveva invece procedere a un puntuale apprezzamento circa la sussistenza o meno dell'elemento qualificante la fattispecie legale, rappresentato dall'effettivo pregiudizio alla moralità ed all'affidabilità del G..
Il Collegio osserva preliminarmente che la sentenza impugnata non merita censura in relazione al richiamo della giurisprudenza di questa Sezione secondo cui l'omessa dichiarazione di un precedente penale valutabile ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 è sufficiente a revocare l'attestazione non sussistendo il possesso del requisito di cui alla lettera c) della norma or ora citata.

Nel caso di specie l'omessa dichiarazione della condanna penale è fatto più che sufficiente a sorreggere provvedimenti impugnati, in ragione della condanna per omicidio colposo per violazione della normativa posta a tutela degli infortuni sul lavoro, che attiene intrinsecamente all'attività dell'impresa ricorrente, circostanza adeguata e sufficiente per il ritiro della qualifica legittimante in questione e che non richiedeva alcuna autonoma e ulteriore valutazione per così disporre la revoca delle attestazioni.

L'appello va perciò respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l'impresa G.G. al pagamento in favore dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici della somma di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) per le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.