Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 3 luglio 2012
Parti: Cisal e Cidec
Settori: Confazienda
Fonte: CISAL
Note: Allegato al CCNL Aziende esercenti attività del settore “Servizi”, 30 ottobre 2012

Sommario:

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti -
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Elezioni del RLS
Art. 3 Durata del mandato
Art. 4 Formazione RLS
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Art. 8 Applicazione D.Lgs 626/94
Art. 9 Dimensioni del territorio
Art. 10 Durata del mandato
Art. 11 Clausola estensiva
Titolo II - Organismo Paritetico -
Art. 12 Costituzione
Art. 13 Territorialità
Art. 14 Funzionamento OP
Art. 15 Retribuzione RLST
Art. 16 - Notifica nominativi RLST
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti -
Art. 17 Sfera di applicazione
Art. 18 Numero dei RLS
Art. 19 Monte ore per RLS
Art. 20 Garanzie per i RLST
Art. 21 Modalità di elezione
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST -
Art. 22 Formazione RLS/RLST
Art. 23 RLST
Art. 24 RLS
Art. 25 Permessi per la formazione
Titolo V - Percorso formativo -
Art. 26 Materie formative
Art. 27 Criteri valutativi
Art. 28 Riconoscimento RLS
Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST -
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 30 Modalità di consultazione
Art. 31 Informazione
Art. 32 Documentazione aziendale
Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
Titolo VII - Norme transitorie e finali -
Art. 34 Sostituzione RLS
Art. 35 Aziende sino a 200 Dipendenti
Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
Art. 37 Sostituzione RLST
Art. 38 Clausola di salvaguardia
Art. 39 Decorrenza e durata

Accordo interconfederale Confazienda - Cisal Norme per l'applicazione del D.Lgs 626/94 e s.m.i. Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti -
Art. 1 Sfera di applicazione

1. L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
1. Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
2. Godono del diritto al voto tutti i Lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, apprendistato. Sono eleggibili solo i Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
1. Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
1. Per la formazione dei RLS nelle aziende sino a 15 Dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo IV.

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
1. Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito. Nel caso di successive rielezioni il RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
1. Le Aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle Aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
1. È prevista la facoltà per i Dipendenti di Aziende sino a 15 Lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di Legge del RLS per un insieme di Aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 - Applicazione D.Lgs 626/94
1. Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per il settore delle Aziende Commerciali.
2. Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti il CCNL per i Dipendenti da Aziende Commerciali e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
1. L' OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 1.000 (mille) addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
1. La durata del mandato di nomina dei RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
1. È concessa alle Aziende sino a 30 Dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge. Le aziende o UP che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo Paritetico -
Art. 12 - Costituzione

1. L'OP per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per le Aziende Commerciali è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Art. 13 - Territorialità
1. L'OP si articola su due livelli: nazionale e territoriale. Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 - Funzionamento OP
1. Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari a 60,00 € (sessanta/00 euro) per Dipendente, inclusi gli Apprendisti, a carico delle Aziende sino a 15 Dipendenti, fatta salva l'opzione prevista dall'articolo 11.
2. Il pagamento, in unica soluzione, avverrà al momento dell'iscrizione dell'Azienda, i successivi rinnovi annuali andranno effettuati nel mese di gennaio di ciascun anno.
3. I pagamenti andranno effettuati sul c/c bancario intestato a Enbic - Ente Bilaterale Confederale.
4. Nella causale del bonifico andrà inserita la seguente dicitura:
a) Quota iscrizione OP Azienda (nome Azienda) per numero Dipendenti (inserire numero complessivo Dipendenti comprensivo degli Apprendisti);
b) Quota rinnovo OP Azienda (nome Azienda) per numero Dipendenti (inserire numero complessivo Dipendenti comprensivo degli Apprendisti).

Art. 15 Retribuzione RLST
1. L'OP provvedere alla retribuzione dei RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'Art. 30 della L. 300/70.

Art. 16 - Notifica nominativi RLST
1. L'OP provvedere a notificare i nominativi dei RLST a tutte le Aziende associate, alle Associazioni datoriali ed alla DPL competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione ai RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti -
Art. 17 Sfera di applicazione

1. Per le Aziende e/o unità produttive con più di 15 Dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i Lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero dei RLS
1. Il numero dei RLS da eleggere sarà di:
a) Aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
b) Aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
c) Aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS
1. Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
a) Aziende da 16 a 100 Dipendenti 100 ore annue per RLS;
b) Aziende con più di 100 Dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per i RLST
1. Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
1. Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST -
Art. 22 Formazione RLS/RLST

1. La formazione dei RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall' OP.
2. È prevista la facoltà per le Aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'Azienda medesima.

Art. 23 RLST
1. La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
2. Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
1. La formazione dei RLS eletti potrà avvenire o presso OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'Art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
1. Le Aziende metteranno a disposizione dei RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
2. Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.


Titolo V - Percorso formativo -
Art. 26 Materie formative

1. La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
1. L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dai RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS
1. Qualora un Lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'Azienda potrà erogare al RLS un ulteriore monte ore formativo.
2. Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli Artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST -
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro

1. I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione
Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
2. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di Legge.
3. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSSI) [RSPP] o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
1. Per i diritti di informazione previsti dal D.Lgs. 626/94 l'Azienda provvedere a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
2. Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
3. Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'Azienda, mediante un suo delegato, e dai RLS/RLST.

Art. 31 Informazione
1. Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in Azienda.
2. La documentazione inerente alle assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei Lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
1. Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'Azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
2. È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
1. La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali -
Art. 34 Sostituzione RLS

1. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli Artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 Dipendenti
1. Nelle previsioni di cui all'Art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
1. In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
2. Ai RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25 comma 1.

Art. 37 Sostituzione RLST
1. L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni dei RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia
1. I RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L. 300/70 con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza dell'anno solare. Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'Azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
1. Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
2. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le Parti sottoscrittrici.

Il presente Protocollo è siglato in data 03/07/2012 dalle sigle in calce ed è composto da 7(sette) titoli e 39 (trentanove) articoli occupanti 6 pagine.
Del presente documento sono prodotte 8 copie originali. Roma, 03/07/2012
Letto, approvato e sottoscritto

Denominazione Rappresentante Firma
Cisal
Cidec