Tipologia: CCNL
Data firma: 30 ottobre 2012
Validità: 01.11.2012 - 31.10.2015
Parti: Confazienda, Fedimpresa, Unica - Cidec e Cisal Terziario-Cisal
Settori: Servizi, Cidec-Cisal
Fonte: CISAL

Sommario:

Premessa
Disciplina generale del CCNL servizi
Titolo I Aspetti generali

Art. 1
Art. 2
Titolo II Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3
Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Art. 7 - Diritto d’affissione
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Referendum
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
Art. 11 - Trattenuta sindacale
Art. 12
Titolo III Livelli di contrattazione
Art. 13 - Livelli di Contrattazione
Art. 14 - Contrattazione Collettiva
Art. 15 - Contrattazione aziendale
Art. 16 - Contrattazione di secondo livello
Art. 17 - Indennità di mancata contrattazione di secondo livello
Art. 18 - Esame congiunto territoriale
Art. 19 - Informazioni a livello aziendale
Titolo IV Commissioni paritetiche nazionali e locali
Art. 20 - Commissioni Paritetiche
Art. 21 - Commissioni Paritetiche Regionali
Titolo V CCNL: Decorrenza e durata
Art. 22
Titolo VI CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Titolo VII CCNL: Efficacia
Art. 26
Titolo VIII CCNL: Definizioni
Art. 27
Titolo IX Mobilità e mercato del lavoro
Art. 28
Titolo X Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 29
Art. 30 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
• Tempo parziale (artt. 31 e ss.)
• Tempo determinato (artt. 36 e ss.)
• Contratto d’inserimento (artt. 40 e ss.)
• Contratti di solidarietà espansiva (art. 51)
• Contratti di solidarietà difensiva (art. 52)
• Lavoro a domicilio
• Lavoro a tempo ripartito (art. 53)
• Telelavoro (artt. 54 e ss.)
• Lavoro intermittente (artt. 66 e ss.)
• Somministrazione di lavoro (artt. 71 e ss.)
Titolo XI Lavoro a tempo parziale
Art. 31 - Lavoro a tempo parziale: Definizione
Art. 32 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale: clausole flessibili
Art. 33 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Art. 34 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Art. 35 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
Titolo XII Lavoro a tempo determinato
Art. 36 - Assunzione - Documentazione
Art. 37 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima - Deroghe - Precedenze
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Titolo XIII Contratti d’inserimento
Art. 40 - Contratti d’inserimento: condizioni
Art. 41 - Contratti d’inserimento: soggetti titolari
Art. 42 - Esclusione dal computo
Art. 43 - Contratti d’inserimento: forma e contenuti
Art. 44 - Contratti d’inserimento: il progetto individuale
Art. 45 - Contratti d’inserimento: durata
Art. 46 - Incentivi economici e normativi
Art. 47 - Contratti d’inserimento: modalità della formazione
Art. 48 - Formatori
Art. 49 - Contratti d’inserimento: disciplina del rapporto di lavoro
Art. 50 - Contratti di reinserimento di Lavoratori disoccupati
Titolo XIV Contratti di lavoro espansivi
Art. 51 - Contratti di lavoro espansivi: definizione
Titolo XV Contratti di lavoro difensivi
Art. 52 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Titolo XVI Lavoro ripartito
Art. 53 - Lavoro Ripartito: Definizione
Titolo XVII Telelavoro
Art. 54 - Telelavoro: definizione
Art. 55 - Telelavoro: tipologie
Art. 56 - Telelavoro: ambito
Art. 57 - Telelavoro: condizioni
Art. 58 - Telelavoro: formazione
Art. 59 - Telelavoro: postazione di lavoro
Art. 60 - Protezione dei dati
Art. 61 - Tempo di lavoro
Art. 62 - Diritti del Telelavoratore
Art. 63 - Telecontrollo
Art. 64 - Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art. 65
Titolo XVIII Lavoro intermittente
Art. 66 - Lavoro Intermittente: definizione
Art. 67 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Art. 68 - Lavoro Intermittente: condizioni
Art. 69 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Art. 70 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
Titolo XIX Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 71 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Art. 72
Art. 73 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
Titolo XX Lavoratori di prima assunzione
Art. 74 - Condizioni d’ingresso
Titolo XXI Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 75 - Assunzione
Art. 76 - Documenti per l’assunzione
Art. 77 - Visita medica preassuntiva
Titolo XXII Mansioni del lavoratore
Art. 78 - Mansioni Promiscue
Art. 79 - Mutamento di mansioni
Art. 80 - Jolly
Titolo XXIII Orario di lavoro
Art. 81 - Orario di lavoro: definizione
• Esemplificazione
• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 82 - Orario di lavoro: sospensione
Art. 83 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Titolo XXIV Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 84
Titolo XXV Orario di lavoro dei minori
Art. 85
Titolo XXVI Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 86 - Riposo giornaliero
Art. 87 - Riposo settimanale
Titolo XXVII Permessi
Art. 88 - Permessi
Titolo XXVIII Festività e festività abolite
Art. 89 - Festività
Art. 90 - Festività abolite
Titolo XXIX Solidarietà difensiva
Art. 91
Titolo XXX Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 92
Titolo XXXI Congedo per matrimonio
Art. 93
Titolo XXXII Volontariato
Art. 94
Titolo XXXIII Lavoratori studenti
Art. 95
Titolo XXXIV Maternità
Art. 96 - Gravidanza e puerperio
Art. 97 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL.
• Congedo di maternità / paternità
• Congedo parentale (ex maternità facoltativa)
• Permessi - Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
• Permessi - Malattia del bambino e madre gestante
Titolo XXXV Ferie

Art. 98
Titolo XXXVI Malattia od infortunio non professionali
Art. 99 - Malattia od infortunio non professionali
Titolo XXXVII Malattia od infortunio professionali
Art. 100 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
Titolo XXXVIII Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art. 101 - Aspettativa non retribuita
Titolo XXXIX Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 102
Titolo XL Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Art. 103
Titolo XLI Trattamento di fine rapporto
Art. 104 - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 105 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Art. 106 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Titolo XLII Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 107
Titolo XLIII Obbligo di fedeltà - Patto di non concorrenza
Art. 108 - Obbligo di fedeltà
Art. 109 - Patto di non concorrenza
Titolo XLIV Diritti del lavoratore

Art. 110
Art. 111 - Corresponsione della retribuzione
Titolo XLV Cessione - Trasformazione dell’azienda
Art. 112
Titolo XLVI Ente Bilaterale Confederale Enbic Prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 113 - Enbic
Art. 114 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Art. 115 - Contributo obbligatorio in favore dell’Enbic
Art. 116 - Elemento Retributivo Perequativo (ERP) per i Dipendenti assunti con contratti di durata inferiore all’anno
Art. 117 - Omissioni delle Aziende - Responsabilità
Titolo XLVII Commissione nazionale di garanzia, interpretazione e conciliazione
Art. 118
Titolo XLVIII Composizione delle controversie
Art. 119
Titolo XLIX Ente Bilaterale di Formazione
Art. 120
Titolo L Previdenza complementare
Art. 121
Titolo LI Patronati
Art. 122
Titolo LII Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 123 - Contributo d’Assistenza Contrattuale (Coasco)
Titolo LIII Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 124
Titolo LIV Privacy
Art. 125
Disciplina speciale del CCNL servizi
Titolo LV Ambito di applicazione

Art. 126 - Ambito di applicazione
Titolo LVI Quadri
Art. 127 - Quadri
Art. 128 - Quadri: orario part-time speciale
Art. 129 - Quadri: formazione e aggiornamento
Art. 130 - Quadri: assegnazione della qualifica
Art. 131 - Quadri: assistenza sanitaria
Art. 132 - Quadri: polizza assicurativa
Titolo LVII Classificazione unica
Art. 133 - Classificazione Unica
Art. 134 - Classificazione Quadri, Impiegati ed Operai
Titolo LVIII Operatori di vendita - Viaggiatori
Art. 135 - Classificazione del Personale
Art. 136 - Assunzione Operatori di Vendita
Art. 137 - Retribuzione Variabile: provvigioni
Titolo LIX Periodo di prova
Art. 138
Titolo LX Tabelle retributive
Art. 139
Art. 140 - Elemento Perequativo Mensile Regionale (EPMR)
Art. 141 - Indennità di mancata contrattazione
Titolo LXI Trattamento economico
Art. 142
Art. 143 - Indennità di cassa
Titolo LXII Aumenti periodici d’anzianità
Art. 144
Titolo LXIII Lavoro ordinario festivo – Notturno
Art. 145 - Lavoro Ordinario
Art. 146 - Lavoro Notturno
Art. 147 - Lavoro Festivo Notturno
Titolo LXIV Lavoro straordinario e supplementare
Art. 148
Titolo LXV Banca delle ore
Art. 149
Titolo LXVI Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando
Art. 150 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Art 151 - Trasferimento
Art. 152 - Trasferta
Art. 153 - Distacco
Art. 154 - Modificabilità della presente disciplina
Titolo LXVII Apprendistato
Art. 155 - Durata
Art. 156
Art. 157 - Malattia - Infortuni
Art. 158 - Assunzione
Art. 159
Art. 160 - Il Periodo di Prova
Art. 161 - Proporzione Numerica
Art. 162 - Competenze degli Enti Bilaterali
Art. 163 - Trattamento normativo
Art. 164 - Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 165 - Doveri dell'Apprendista
Art. 166 - Diritti dell'Apprendista
Art. 167 - Rinvio
Titolo LXVIII Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 168
Titolo LXIX Codice disciplinare Doveri del lavoratore dipendente, Disposizioni disciplinari e licenziamenti
Art. 169 - Doveri del Lavoratore
Art. 170 - Disposizioni Disciplinari
Art. 171 - Codice disciplinare
Titolo LXX Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 172 - Recesso del Datore di lavoro
Art. 173 - Recesso del Lavoratore
Art. 174 - Periodo di preavviso
Titolo LXXI Risarcimento danni
Art. 175
Titolo LXXII Allineamento contrattuale
Art. 176 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
Titolo LXXIII Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 177
Allegati
Allegato 1 Accordo Interconfederale sull’Apprendistato
Allegato 2 Elemento Perequativo Regionale
Allegato 3 Accordo sulla contrattazione di secondo livello
Allegato 4 Protocollo RLS

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dipendenti da Aziende esercenti attività del settore “Servizi”, 30 ottobre 2012

L’anno 2012 il 30 ottobre in Roma, presso la sede della Cisal, sita in Roma, Via Torino 95, tra Confazienda [...], Fedimpresa [...], Unica [...], con l’assistenza di: Cidec [...], Cisal Terziario [...] con l’assistenza di: Cisal: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori [...], si stipula il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “ Terziario”, con validità 01 novembre 2012 – 31 ottobre 2015.
Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, si riservano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale. Tale sintesi non potrà, però, sostituirsi al CCNL stesso.

Premessa
Le Parti hanno voluto premettere alla stesura del CCNL un’analisi dell’attuale situazione del lavoro, individuandone le criticità e cercando soluzioni che le riducano.
Per tale ragione, questo CCNL si pone come un primo passo verso una revisione critica delle soluzioni contrattuali esistenti, ponendo l’esperienza che si farà nel corso della sua applicazione al servizio del suo rinnovo.
Il Principio di Sussidiarietà
Siamo reduci da due secoli di contrapposizioni dogmatiche:
• da una parte chi, in nome della libertà economica, vorrebbero escludere la responsabilità sociale delle imprese;
• dall’altra parte coloro che di fatto, in nome della giustizia sociale, pur nell’attuale contesto di libero mercato mondiale vorrebbero soffocare la libertà economica e l’esistenza stessa delle imprese.
Entrambe queste posizioni, nella loro radicalizzazione, si sono rivelate dannose ed hanno originato solo contrapposizioni, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.
Le Parti sono peraltro consapevoli che il singolo CCNL non può esaurire le problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro che dipende, comunque, da Leggi e norme ed impostazioni di carattere più generale.
Tra tutte, si pensi alle attuali leggi sulla maternità che si limitano a scaricare costi sull’impresa, ma non si preoccupano del basso livello dei servizi e delle risibili detrazioni fiscali alle famiglie di Lavoratori con figli, mentre dovrebbero rendere disponibili posti negli asili nido a costi contenuti, ammissioni ed orari compatibili con il lavoro e sostegno economico proporzionato ai costi incomprimibili che la famiglia deve sostenere per i figli, specialmente nei loro primi anni di vita.
La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:
1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori;
2. con la contrattazione di secondo livello si ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la specificità produttiva, con il particolare settore o con i particolari bisogni dei Lavoratori;
3. con l’elemento perequativo territoriale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita per ridurre le differenze sui poteri d’acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;
4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole aziende;
5. da ultimo, le Parti intendono porsi come interlocutori presso gli Enti Pubblici a difesa dei Lavoratori e del lavoro.
Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo “rigido” che, anziché favorire la ricerca di soluzioni, sclerotizza l’azione delle Parti Sociali con i principi d’inderogabilità e carica sui Lavoratori oneri previdenziali elevatissimi senza proporzionata contropartita.
Le Parti ritengono che, essendo l’impresa “un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, il lavoro ha l’onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.
Ne consegue che qualsiasi gravame sull’impresa, o ne riduce la compatibilità, o riduce la remunerazione del lavoro.
La situazione generale dei gravami sull’impresa (costo del lavoro per previdenza, fiscalità, assicurazioni obbligatorie, ecc.) fa sì che a fronte di un costo complessivo tra i più elevati in Europa, il Lavoratore italiano percepisca una retribuzione utile per acquisire beni e servizi tra le più basse.
Per questo, le Parti concordano sull’opportunità di contenere il peso contrattuale di molti istituti “di nicchia”, che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si prestano ad abusi, monetizzandoli.
Resta l’enorme divario tra il costo aziendale dell’ora lavorata e la sua retribuzione netta, ma, su questo, il CCNL non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla Legge.
Progressività
Per quanto precede, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte da CCNL, parte da secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati ai risultati ottenuti.
La comparazione tra questo ed altri CCNL dovrà, quindi, essere fatta dopo un tempo ragionevole di applicazione di almeno 12 mesi ed ottimale di 24 mesi.
Le Parti, attraverso gli Organismi Bilaterali, raccoglieranno le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle aziende cui si applica il presente CCNL, predisponendo, se del caso, le necessarie modifiche.
Esemplificazioni ed interpretazioni
Le Parti sono coscienti delle difficoltà di rendere univoca l’interpretazione del Testo contrattuale.
Allo scopo concordano d’inserire “in caratteri corsivi” alcune esemplificazioni e/o definizioni.
Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origini dubbio, le Parti, per il tramite dell’apposita Commissione Bilaterale, formuleranno il testo d’interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite “in corsivo” nel Testo contrattuale editato nel sito dell’Enbic, subito alla fine dell’articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
Partecipazione
I Lavoratori ed i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale sull’interpretazione autentica contrattuale.
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale.
Conclusioni
Le Parti intendono con questo contratto promuovere l’implementazione dell’attività imprenditoriale, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività nell’ambito delle Aziende dei Servizi, in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell’innovazione e dell’occupazione, la flessibilità della prestazione lavorativa, l’emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre privilegiando, per quanto possibile, la salvaguardia dei posti di lavoro mediante destrutturazione dell’impianto contrattuale e della gestione dei relativi rapporti, il contenimento del costo del lavoro e la riduzione od il contenimento delle eccezioni al sinallagma. Quanto precede, al fine primario di recuperare competitività e favorire così lo sviluppo dell’occupazione.
Perciò, il CCNL, in funzione delle concrete situazioni aziendali, favorisce una diffusa contrattazione di secondo livello che permetta, ovunque possibile, la salvaguardia del livello delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie alla detassazione, alla promozione di servizi ed all’attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere ai vari livelli un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà, alla flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, che dovrà però essere normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro resta quindi lo strumento per garantire la tutela di base dei Lavoratori e la necessaria competitività delle Aziende.
Le Parti, con questo Contratto, ribadiscono la scelta di privilegiare la contrattazione collettiva di secondo livello che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale del territorio e/o del settore, potrà localmente e temporaneamente derogare anche “in pejus” rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al fine d’ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l’interesse generale dei lavoratori.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la contrattazione di secondo livello (in ambito regionale, provinciale o aziendale) non sia operante, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d. “Indennità sostitutiva contrattazione di secondo livello”, assorbibile dalla successiva contrattazione locale.
Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell’Ente Bilaterale Confederale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione, e demandano ad esso la regolamentazione degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.
Ermeneutica contrattuale
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL “non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente “Premessa”.
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale sull’interpretazione Contrattuale mediante l’emissione di suo parere contrattualmente vincolante.

Disciplina generale del CCNL servizi
Titolo I Aspetti generali
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del Settore, e tutte quelle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell’Ente Bilaterale Confederale (Enbic).
Le quote ed i contributi versati all’Enbic sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l’importo equivalente, così come precisato nell’apposito Titolo del presente CCNL.
Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote Coasco, (vedasi Art. 123) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si fa riferimento all’Accordo Interconfederale stipulato in data 2 luglio 2012 tra Confazienda e Cisal.

Titolo II Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
[...]

Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell’art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l’Apprendistato, l’analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall’Art. 16.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l’Enbic.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto, a carico dell’Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del presente CCNL è fissato in € 36,00, di cui € 30,00 a carico dell’Azienda e € 6,00 a carico del Lavoratore.
Detti importi saranno versati all’Enbic che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.

Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST, nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato, competono le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 7 - Diritto d’affissione
La RSA o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

Art. 8 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
La RSU, in quanto Rappresentante eletto da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega ulteriore.

Art. 12
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla contrattazione collettiva non è più d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e comportamenti, mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l’adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà aziendali.
Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti o editata nel sito dell’Ente Nazionale Bilaterale (Enbic).

Titolo III Livelli di contrattazione
Art. 13 - Livelli di Contrattazione

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all’obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile, sull’incremento delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

Art. 14 - Contrattazione Collettiva
La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

Art. 15 - Contrattazione aziendale
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, per la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di particolare difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.

Art. 16 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale ed ha una durata di 3 anni.
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.
[...]
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
1. qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contratto;
2. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l’Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;
3. premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
4. casi d’ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
5. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
6. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
7. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
8. determinazione dei turni feriali;
9. modi d’applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
10. regolamentazione all’eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
11. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali;
12. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all’estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
13. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
14. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
15. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
16. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
17. deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d’inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali deroghe sono poste a salvaguardia dell’occupazione;
18. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
[...]
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.

Art. 18 - Esame congiunto territoriale
A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

Art. 19 - Informazioni a livello aziendale
Le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:
a. 50 Dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;
b. 100 Dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c. 300 Dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l’Organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’Azienda.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d’innovazione tecnologica che investano l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri l'Azienda esaminerà con l’Organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all’Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti:
a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;
b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c. le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascun parte interessata.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.

Titolo IV Commissioni parititetiche nazionali e locali
Art. 20 - Commissioni Paritetiche

Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3. lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo all’occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stages” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa;
c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e. la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.

Art. 21 - Commissioni Paritetiche Regionali
Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello locale - Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti d’approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'attività e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d’impiego, così come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all’Ente Bilaterale di Formazione;
3. esame e definizione d’accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d’aggiornamento locale dei profili professionali;
5. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6. definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7. definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";
8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d’orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le attività stagionali e per le aree di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico);
9. esame dell’occupazione generale e femminile e, in particolare, gli eventuali accordi conseguiti.

Titolo VI CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti
Art. 23

[...]
In caso di controversia, sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale sull’interpretazione contrattuale, dopo la loro pubblicazione nel sito dell’Enbic.

Titolo X Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 29

Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato - In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato.

Art. 30 - Istituti del nuovo mercato del lavoro - Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo determinato (artt. 36 e ss.)

È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le motivazioni per 12 mesi a norma della L. 92/2012, o per particolari motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. Tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

Contratto d’inserimento (artt. 40 e ss.)
È diretto a realizzare, mediante un programma individuale di adattamento, delle competenze professionali del Lavoratore ad un determinato contesto lavorativo ed a favorire l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone specificatamente individuate. Il Contratto d’inserimento deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.

Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza del Datore di lavoro. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro. I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni.

Telelavoro (artt. 54 e ss.)
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede aziendale essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall’Azienda e spesso (ma non necessariamente) presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.

Lavoro intermittente (artt. 66 e ss.)
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione di un Datore di lavoro che ne può utilizzare le prestazioni a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.

Somministrazione di lavoro (artt. 71 e ss.)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme sull’argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.

Titolo XII Lavoro a tempo determinato
Art. 36 - Assunzione - Documentazione

L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
• la tipologia del contratto di assunzione;
• la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro che consentono l’apposizione del termine;
• la deroga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;
• la località in cui presterà la sua opera;
• la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
• l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
• la durata dell’eventuale periodo di prova;
• le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previ ste dalla Legge.
Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.
Deve essere consegnato gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
[...]

Titolo XIII Contratti d’inserimento
Art. 43 - Contratti d’inserimento: forma e contenuti

Il contratto d’inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d’inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il Dipendente s’intende assunto a tempo indeterminato. Inoltre il contratto d’inserimento deve indicare:
1. la durata;
2. la tipologia contrattuale;
3. le mansioni e la categoria d’inquadramento;
4. il progetto individuale d’inserimento;
5. l'eventuale periodo di prova;
6. l'orario di lavoro;
7. il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all'orario di lavoro, esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.

Art. 44 - Contratti d’inserimento: il progetto individuale
Per stipulare il contratto d’inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del Lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente CCNL.
Il fine è di adeguare le competenze professionali del Lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 45 - Contratti d’inserimento: durata
Il contratto d’inserimento, secondo l’Art. 57 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni.
Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di:
a. assenza per maternità;
b. servizio militare e/o civile;
c. malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi.
[...]

Art. 46 - Incentivi economici e normativi
Durante il rapporto d’inserimento, la categoria di inquadramento del Lavoratore non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante ai Lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
I Lavoratori assunti con contratto d’inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Art. 47 - Contratti d’inserimento: modalità della formazione
Il progetto individuale d’inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d’organizzazione aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere seguita da fasi d’addestramento pratico alla mansione.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo tenuto a cura del Datore di lavoro.
"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità" del contratto d’inserimento, “il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal Lavoratore alla fine del periodo d’inserimento, maggiorata del 100%”.
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 48 - Formatori
I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, la formazione dovrà essere fornita, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività, da:
1. l'imprenditore;
2. i suoi preposti qualificati;
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Art. 49 - Contratti d’inserimento: disciplina del rapporto di lavoro
Al contratto d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni) oltre alla disciplina prevista nel presente CCNL.
Le percentuali massime di Lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono superare il 10% dei Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un Lavoratore ed arrotondamento superiore.
Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento di un Lavoratore non può essere, a parità di mansioni svolte, inferiore per più di due livelli rispetto ad un Lavoratore di pari mansioni già qualificato.
Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Titolo XVI Lavoro ripartito
Art. 53 - Lavoro Ripartito: Definizione

[...]
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1° marzo d’ogni anno, l'Ente Bilaterale Provinciale, Regionale o, in mancanza, Nazionale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.

Titolo XVII Telelavoro
Art. 54 - Telelavoro: definizione

È una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l’Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell’organizzazione dell’Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.

Art. 55 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
d. misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell’Azienda.

Art. 56 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda.

Art. 57 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
Il compito d’individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 58 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà essere fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti. In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

Art. 59 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, od un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso l’Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.

Art. 61 - Tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.

Art. 62 - Diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.

Art. 63 - Telecontrollo
L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.

Art. 64 - Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 65
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Titolo XVIII Lavoro intermittente
Art. 66 - Lavoro Intermittente: definizione

È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di un’Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento di lavoro straordinario come:
• guardiani e personale di sorveglianza;
• addetti a centralini telefonici privati;
• fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s’intende:
• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio;
• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell’Azienda, ai fini dell’applicazione di normative di Legge.

Art. 67 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Ai sensi dell’Art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Art. 69 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest’ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente un’“indennità di disponibilità” che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile normale (RMN).
[...]

Art. 70 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[...]

Titolo XIX Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 71 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni

Serve a soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6. per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
7. per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
8. per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
9. in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in caso di primo rapporto di lavoro tra un Datore ed un Lavoratore della durata di 12 mesi non prorogabili e, in tutti gli altri casi, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

Art. 72
Ai Lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso l’utilizzatore, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro e, salvo diversi accordi, le prestazioni dell’Ente Bilaterale.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso l’Azienda che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Scaglioni
Lavoratori dipendenti da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 30
Somministrati max 2 3 4 5

La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.

Art. 73 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[...]
I Lavoratori occupati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di Legge o dei limiti previsti dal CCNL.
L’utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Ente Bilaterale Confederale il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Azienda.

Titolo XX Lavoratori di prima assunzione
Art. 74 - Condizioni d’ingresso

[...]
L’attivazione delle Condizioni d’Ingresso è subordinata all’approvazione del Progetto formativo da parte dall’Ente Bilaterale, nel quale s’indicheranno le mansioni nel livello d’inquadramento iniziale e di approdo, i tempi, i contenuti e i modi di formazione e di verifica (compresi i tempi ed i contenuti di eventuali verifiche intermedie).
Il Progetto dovrà ottenere il consenso del Lavoratore prima di essere posto all’approvazione dell’Ente Bilaterale.

Titolo XXI Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 77 - Visita medica preassuntiva

Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.

Titolo XXII Mansioni del lavoratore
Art. 80 - Jolly

Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all’interno dell’intero orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si articolino su più categorie.
[...]

Titolo XXIII Orario di lavoro
Art. 81 - Orario di lavoro: definizione

Come previsto dall'Art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.

Esemplificazione:
a. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi, normalmente, nei giorni dal lunedì al venerdì;
b. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta sempre mediamente di 40 ore complessive.
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'Art. 5 RD 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXV.
Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
- ai sensi dell'Art. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto dell’impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi.
- la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.

Art. 83 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
[...]

Titolo XXIV Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 84

Come prevede l'Art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
[...]
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. L’Azienda, in alternativa al pagamento, potrà concordarne il recupero.

Titolo XXV Orario di lavoro dei minori
Art. 85

In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Titolo XXVI Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 86 - Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’Art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio della turnistica o del “nastro orario”;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. quando l’intervallo tra la fine e l’inizio dell’attività del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore;
7. vigilanza degli impianti e custodia;
8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.

Art. 87 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.

Titolo XXX Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 92

La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.

Titolo XXXIV Maternità
Art. 96 - Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[...]

Titolo XXXV Ferie
Art. 98

[...]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[...]

Titolo XXXVII Malattia od infortunio professionali
Art. 100 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali

In caso di malattia od infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni L’assenza deve essere comunicata, con tempestiva diligenza e salvo i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 ore dall’inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all’Inail od all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
[...]

Titolo XLII Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 107

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
L’Azienda s’impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs. 81/2008, facendo primario riferimento al relativo Accordo Interconfederale ed alle specifiche indicazioni di “buona prassi” elaborate dalla Commissione “Sicurezza e Igiene del Lavoro” dell’Ente Bilaterale Confederale.
I Lavoratori hanno diritto, e le Aziende hanno l’obbligo di dare, alla formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008, così come successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009.
A norma dell’art. 37 del D.Lgs 106/2009, tale formazione dovrà essere erogata tramite l’Organismo Bilaterale (Enbic) o dalle strutture regionalmente convenzionate su programmi certificati dall’Enbic. Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della mancata formazione comporta la sanzione penale dell’arresto da 2 a 4 mesi o di pesante ammenda.

Titolo XLIV Diritti del lavoratore
Art. 110

Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo XLVI Ente Bilaterale Confederale Enbic Prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 113 - Enbic

L’Enbic - Ente Bilaterale Confederale - è stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua natia;
[...]
d) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Protocollo Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
g) costituzione della banca dati delle RSU, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012, parte seconda, artt. 19 e 20;
h) costituzione della banca dati delle RLS, elette ai sensi del Protocollo 03/07/2012, art. 2;
i) interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
k) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
l) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
m) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
n) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.

Titolo XLVII Commissione nazionale di garanzia, interpretazione e conciliazione
Art. 118

È costituita, nell’ambito dell’Enbic (Ente Bilaterale Confederale), una Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione (Cngic), composta ed operante in conformità con il Regolamento approvato dalle Parti.
La Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti l’applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o Premio di Produzione Presenza” in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2° livello;
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche riguardo all’attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo Lavoratore dipendente, e in tal caso il Datore di lavoro è tenuto a fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. esaminare e dare interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
5. esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
6. definire i profili del personale, nei casi non previsti dalla Classificazione del presente CCNL;
7. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l’interpretazione delle clausole contrattuali.

Titolo XLVIII Composizione delle controversie
Art. 119

In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito al contratto di lavoro individuale, fermo quanto previsto dal precedente articolo riguardo alla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, potrà essere attivato il ricorso agli Enti bilaterali presso la competente commissione di certificazione e conciliazione, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia.

Titolo LIII Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 124

Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Le Parti demandano all’Enbic di procedere a perfezionare il rilascio di tale certificazione attraverso apposita convenzione con l’Inps.

Disciplina speciale del CCNL servizi
Titolo LV Ambito di applicazione
Art. 126 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL si applica esemplificativamente ai seguenti settori/aziende:
1. Telemarketing, televendite, call center, promozione vendite;
2. Centri benessere, acconciatura ed estetica;
3. Recupero e risanamento ambiente;
4. Aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
5. Autorimesse;
6. Autoriparatori non artigianali;
7. Carrozzerie;
8. Servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
9. Legatorie;
10. Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
11. Servizi poste;
12. Pony express;
13. Agenzie pratiche auto;
14. Autoscuole;
15. Agenzie di servizi matrimoniali;
16. Agenzie di scommesse;
17. Associazioni sportive e ricreative;
18. Spettacolo;
19. Lavanderie;
20. Pulizie;
21. Pompe funebri;
22. Servizi religiosi;
23. CAF;
24. Sindacati e Patronati;
25. Partiti politici;
26. Collaboratori familiari;
27. Assistenza domiciliare;
28. Attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
29. Vigilanza non armata, anche in locali pubblici di intrattenimento e antitaccheggio;
30. Agenzie investigative;
31. Altri servizi alle persone, alle aziende e alla collettività.

Titolo LVI Quadri
Art. 128 - Quadri: orario part-time speciale

Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time senza il limite orario minimo mensile.
[...]

Titolo LXIII Lavoro ordinario festivo – Notturno
Art. 146 - Lavoro Notturno

Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 23.00 alle ore 6.00. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 15%, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.

Titolo LXIV Lavoro straordinario e supplementare
Art. 148

Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge, salvo quello svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) e salvo l’eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
Il lavoro supplementare nel tempo pieno è l’effettivo lavoro richiesto e svolto oltre l’orario giornaliero contrattuale predeterminato, ma entro i limiti settimanali d’orario contrattuale (cosidetti recuperi).
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d’orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
[...]

Titolo LXV Banca delle ore
Art. 149

Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d’attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a. intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione,
c. ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
Quindi i seguenti casi:
1. superare, in regime di lavoro ordinario, l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore;
2. nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero il Datore di lavoro potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1 sarà riconosciuta la normale retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 5% per le ore eccedenti che dovranno essere contabilizzate, a credito del Lavoratore, nella Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 spetterà l’intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore settimanali con corrispondente iscrizione a debito delle ore non effettivamente lavorate, sul conto individuale della Banca delle Ore.
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 168 ore, a favore del Lavoratore o del Datore di lavoro.
Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1 gennaio dell’anno successivo.
[...]
Esclusivamente su richiesta del Lavoratore, con l’accordo del Datore di lavoro, ed al massimo per una volta all’anno, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 15%; pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 20% (5% all’atto dell’intensificazione e 15% all’atto della liquidazione).
Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all’eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
La volontaria accettazione del minore preavviso determina il diritto del Lavoratore di percepire le seguenti indennità:
a. da 72 a 24 ore: 0,30 centesimi per ciascuna ora d’intensificazione con minore preavviso;
b. da 24 a 0 ore 0,60 centesimi per ciascuna ora d’intensificazione con minore preavviso.
[...]

Titolo LXVI Trasferimento - Trasferta - Distacco o comando
“Titolo modificabile dalla contrattazione di secondo livello”
Art. 153 - Distacco

L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel caso che il distacco comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta la Pbnm del livello professionale in cui opera. [...]

Titolo LXVII Apprendistato
Art. 155 - Durata

La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:

Inquadramento Finale Durata Primo Periodo Durata Secondo Periodo Durata Totale
1° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
2° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
3° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
4° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
5° Livello 16 mesi 16 mesi 32 mesi
6° Livello 15 mesi 15 mesi 30 mesi
7° Livello 14 mesi 14 mesi 28 mesi


Art. 158 - Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dall’Art. 155 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non superiore i 36 mesi.
[...]
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve
specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali, aziendali e nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003, (per il contratto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning";
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.

Art. 161 - Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda.
In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100%.
Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

Art. 162 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici Regionali conformemente ai programmi certificati dagli Enti Bilaterali Competenti (Nazionali o Regionali).
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento dell’Apprendista nell’Azienda.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore medie annue retribuite (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale Confederale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle Aziende;
b. la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale – da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’Azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell’Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.

Art. 163 - Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce “formazione retribuita”.

Art. 164 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.

Art. 165 - Doveri dell'Apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

Art. 166 - Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 ore.

Art. 167 - Rinvio
Le Parti, vista la recente modificazione dell’Apprendistato, per quanto qui non disciplinato, rinviano all’Accordo Interconfederale, di cui all’allegato 1) del presente CCNL.

Titolo LXVIII Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 168

Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore di indossare speciali divise od indumenti, la relativa spesa sarà a carico dell'Azienda.
Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione formale dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
[...]

Titolo LXIX Codice disciplinare Doveri del lavoratore dipendente, Disposizioni disciplinari e licenziamenti (Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 169 - Doveri del Lavoratore

Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere con impegno e la massima diligenza, correttezza e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito.
In particolare, il Lavoratore deve:
[...]
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
[...]
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
[...]
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL.

Art. 170 - Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2. rimprovero scritto;
3. multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5. licenziamento disciplinare.
[...]
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose.
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
A titolo esemplificativo:
[...]
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
[...]
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[...]
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
[...]
e. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l’adozione di più gravi provvedimenti.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
[...]
b. commetta grave violazione degli obblighi di cui all’Art. 169;
c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
[...]
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[...]
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all’Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
[...]
n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
[...]
b. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l’orario di lavoro;
c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
[...]
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui alle lettere del precedente alinea “Licenziamento per giusta causa”, l’Azienda potrà disporne, con effetto immediato, la sospensione cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione ex Art. 7, L. 300/1970.
[...]
Il Lavoratore, a norma di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.