Tipologia: Accordo
Data firma: 15 novembre 2012
Validità: dal 16.11.2012
Parti: Assoambiente-Fise e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Igiene ambientale, Imprese private
Fonte: UILTRASPORTI

Sommario:

Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello
Art. 59 - Prerogative e diritti sindacali
A) Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
• Disposizioni transitorie per la fase costitutiva della RSU
B) Permessi retribuiti per i componenti della RSU
C) Permessi retribuiti per i componenti degli organi territoriali e nazionali delle OO.SS. stipulanti
D) Disciplina dei permessi retribuiti ex art. 30 della legge n. 300/1970
E) Aspettativa retribuita per motivi sindacali
F) Diritti delle strutture sindacali territorialmente competenti in presenza della RSU
G) Assemblee del personale
H) Diritto di affissione
I) Sedi sindacali
J) Tesseramento annuo e delega di pagamento
• Chiarimento a verbale
• Dichiarazioni finali
• Entrata in vigore
Allegato 10 - Regolamento per l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA)
Premessa
Art. 1 - Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della RSU
Art. 2 - Presentazione delle liste elettorali
Art. 3 - Criteri per la determinazione della RSU e dei collegi elettorali
Art. 4 - Adeguamento della rappresentanza
Art. 5 - Modalità per l’esercizio del diritto di voto
Art. 6 - Commissione elettorale: composizione e compiti
Art. 7 - Affissione delle liste elettorali
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo
Art. 9 - Composizione del seggio elettorale
Art. 10 - Apertura e allestimento dei seggi elettorali
Art. 11 - Schede elettorali
Art. 12 - Riconoscimento degli elettori e modalità della votazione
Art. 13 - Quorum per la validità delle elezioni
Art. 14 - Operazioni di scrutinio
Art. 15 - Attribuzione dei seggi
Art. 16 - Ricorsi alla Commissione elettorale
Art. 17 - Ricorsi al Comitato dei garanti
Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Art. 19 - Durata e sostituzione nell’incarico di componente della RSU
Art. 20 - Assemblea della RSU
Art. 21 - Coordinamento della RSU
Art. 22 - Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione della RSU
Art. 23 - Disposizioni finali
Dichiarazione delle parti stipulanti sull’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA) all’interno della RSU
Norma transitoria
Chiarimento a verbale

Verbale di accordo

Addì, 15 novembre 2012 Assoambiente [...], con l’assistenza di Fise [...] e le Segreterie nazionali delle OO.SS. Fp Cgil [...], Fit Cisl [...], Uiltrasporti [...], Fiadel [...] nell’ambito del rinnovo del CCNL 5.4.2008 convengono di stipulare il presente Verbale di accordo, del quale i testi contrattuali allegati sono parte integrante.
1) Secondo quanto definito nei testi allegati, con riguardo al CCNL 5.4.2008 sono sostituiti:
a) le lettere B), C), D) dell’art. 2;
b) l’art. 59;
c) il Regolamento per l’elezione della Rappresentanza sindacale unitaria (Allegato 10).
2) Le predette nuove disposizioni entrano in vigore dal 16.11.2012, tranne quelle di cui alle lettere C), D), E) dell’art. 59 che entrano in vigore dall’1.1.2013.
3) In sede di stesura del CCNL 21.3.2012, le parti saranno impegnate ad armonizzare la disciplina elettorale della RSU con quella dei Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA) di cui all’art. 64, lett. D) del CCNL 5.4.2008.

Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello
La lettera B) dell’art. 2 del CCNL 5.4.2008 è sostituita come segue:
“B) La contrattazione di secondo livello: Gli accordi collettivi aziendali
1. Le parti titolari della contrattazione collettiva aziendale di cui alle successive lettere C) e D) sono l’impresa e la RSU congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
2. La contrattazione collettiva di secondo livello:
a) si esercita in attuazione delle specifiche deleghe previste dal CCNL o dalla legge;
b) disciplina materie o istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati dal CCNL o dagli Accordi interconfederali;
[...]
3. I contratti collettivi aziendali, sia per le parti economiche che per quelle normative, sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali riconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300/1970, se approvati dalla maggioranza dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria.
[...]
Norma transitoria
Nelle more della costituzione della RSU in tutte le imprese che applicano il presente CCNL, essendo in carica le RSA costituite ex art. 19 della legge n. 300/1970, titolari della contrattazione collettiva di cui alle lettere C) e D) congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, i contratti collettivi aziendali di cui al comma 3 esplicano pari efficacia se approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nell’ambito delle Associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda.
I contratti collettivi aziendali in parola, approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali con le modalità sopra indicate, devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo interconfederale 28.6.2011 o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti
I commi da 1 a 10 della lettera C) dell’art. 2 del CCNL 5.4.2008 sono sostituiti come segue.
“C) La contrattazione aziendale correlata alla produttività
[...]
La lettera D) dell’art. 2 del CCNL 5.4.2008 è sostituita come segue.
“D) La contrattazione di tipo normativo
Costituiscono oggetto di accordo:
a) nell’ambito del sistema degli orari definito dal CCNL:
- l’estensione dell’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, comma 2 e relativa Nota a verbale ad altre attività lavorative;
- soluzioni integrative di quelle previste dall’art. 17bis, in materia di orario di lavoro multiperiodale;
- soluzioni integrative di quelle previste dall’art. 18 in materia di orari flessibili, per particolari categorie di personale;
- la definizione di nastri giornalieri anche differenziati;
- il superamento del monte ore annuo individuale di lavoro straordinario;
- le modalità di fruizione in deroga del riposo giornaliero e del riposo settimanale;
- l’individuazione di attività lavorative discontinue;
- la programmazione del periodo feriale in attuazione dell’art. 22, comma 4;
- l’attuazione di quanto previsto dall’art. 19, comma 12, per i turni di lavoro che iniziano dalle 4 del mattino.
b) con riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale, diverse modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità relativamente alle clausole elastiche e flessibili nonché un ampliamento delle ore di lavoro supplementare;
c) il trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali continuativi;
d) le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse, nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro;
e) la fornitura degli indumenti di lavoro, di cui all’art. 65, lett. D);
f) le residue materie delegate dal CCNL o dalla legge;
g) materie o istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati dal CCNL o dagli Accordi interconfederali”.

Art. 59 - Prerogative e diritti sindacali
A) Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

1. In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia e secondo quanto disciplinato dalla presente lettera A) e dall’allegato Regolamento al presente CCNL (Allegato 10), la rappresentanza dei lavoratori in tutte le unità produttive che applicano il presente CCNL, aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti, è esercitata dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), con mandato elettivo di durata triennale.
2. Le votazioni per l’elezione della RSU si svolgono a suffragio universale per liste concorrenti, ogni tre anni, in tutte le unità produttive che applicano il presente CCNL in un’unica data stabilita dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti. La conseguente attivazione degli adempimenti procedurali per l’elezione della RSU è di competenza delle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento allegato.
Lo svolgimento degli adempimenti elettorali è stabilito dal Regolamento allegato.
3. In ottemperanza ai vigenti accordi interconfederali, le Organizzazioni sindacali stipulanti, quelle firmatarie del CCNL nonché quelle comunque riconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300/1970:
a) con l’elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/1970, in tutte le unità produttive nelle quali si applica il presente CCNL;
b) convengono che l’elezione della RSU determina l’automatica decadenza delle RSA in carica.
4. Nelle unità produttive che applicano il presente CCNL:
a) la RSU subentra alle RSA nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto delle disposizioni legislative, contrattuali nazionali e interconfederali, ivi compresa la titolarità delle relazioni sindacali e della contrattazione aziendale di secondo livello, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal vigente CCNL.
Il subentro della RSU alle RSA avviene a parità di trattamento legislativo e contrattuale nonché a parità di costi per l’azienda, con riferimento a tutti gli istituti contrattuali e legali;
b) i componenti della RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di libertà, tutele e diritti sindacali già loro spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali, quali, ad esempio, il diritto: ai permessi retribuiti contrattuali che assorbono quelli di cui all’art. 23 della legge n. 300/1970; a indire l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per 5 delle 10 ore annue retribuite, ex art. 20 della legge n. 300/1970; ai permessi non retribuiti ex art. 24 della legge n. 300/1970; ai locali per l’esercizio delle funzioni di competenza, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti; e a quello di affissione ex art. 25 della legge n. 300/1970.
5. In relazione al numero dei lavoratori dipendenti in forza, il numero dei componenti della RSU si determina, in ogni unità produttiva che applica il presente CCNL, come segue:
a) unità produttive da 16 a 60 dipendenti: 3 componenti;
b) unità produttive da 61 a 175 dipendenti: al numero minimo di 3 componenti si aggiunge 1 componente ogni 35 dipendenti nell'intervallo tra 61 e 175 (max 7 componenti);
c) unità produttive da 176 a 360 dipendenti: al numero minimo di 7 componenti si aggiunge 1 componente ogni 70 dipendenti nell’intervallo tra 176 e 360 (max 9 componenti);
d) unità produttive oltre 360 dipendenti: al numero minimo di 9 componenti si aggiunge 1 componente ogni 70 dipendenti da 361 in poi.
6. Il numero dei componenti della RSU deve essere sempre dispari. Qualora l’applicazione del criterio di cui al comma 5 determini un numero pari di componenti, tale numero sarà arrotondato al numero dispari immediatamente superiore.
Per contro, qualora l’applicazione del predetto criterio determini un numero dispari di componenti, seguito o meno da un decimale, resterà confermato tale numero.
7. I nominativi dei componenti eletti nella RSU devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all’azienda.
8. I componenti della RSU restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento allegato.

Disposizioni transitorie per la fase costitutiva della RSU
1. Le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti indicono l’elezione per la costituzione della RSU per le giornate del 6 e 7 giugno 2013, in tutte le unità produttive che applicano il presente CCNL, aventi almeno 16 dipendenti.
Gli adempimenti elettorali, espletati in attuazione del Regolamento allegato, dovranno essere completati entro il 23 giugno 2013.
2. Fino al 23 giugno 2013, le RSA già costituite continuano a svolgere le loro funzioni, esercitando le prerogative e i diritti di competenza in applicazione della legge n. 300/1970 e dell’art. 59 del CCNL 5.4.2008. Resta ferma la loro automatica decadenza a partire dal 24 giugno 2013, secondo quanto previsto dalla presente lettera A).
3. La RSU costituita a termini delle presenti Disposizioni transitorie entrerà in carica a partire dal 24 giugno 2013 e scadrà il 23 giugno 2016.
Il conseguente rinnovo verrà promosso in attuazione di quanto previsto dalla presente lettera A) e dall’allegato Regolamento.
4. Le RSU già costituite alla data del 15.11.2012 saranno tenute a rinnovare le procedure elettorali, secondo quanto previsto dalle presenti Disposizioni transitorie; fermo restando che fino al rinnovo manterranno, ove in atto, il maggior numero di componenti .
Se necessario, le predette RSU resteranno in carica, in regime di proroga, per il tempo necessario allo svolgimento delle elezioni promosse dalle Segreterie nazionali.
5. Ove siano in carica le RSA, resta inteso che, nelle more dell’elezione della RSU, le prerogative di cui alla lettera A), comma 4, sono provvisoriamente riconosciute alle RSA, ivi compresi i permessi contrattuali.

F) Diritti delle strutture sindacali territorialmente competenti in presenza della RSU
1. A seguito della costituzione della RSU, alle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro è riconosciuto, in sede aziendale, il diritto:
a) di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori, a termini della successiva lettera H), per 5 delle 10 ore procapite retribuite annue, ex art. 20 della legge n. 300/1970;
b) di affissione, ex art. 25 della legge n. 300/1970.

G) Assemblee del personale
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore procapite annue per le quali viene corrisposta la retribuzione globale.
Il conteggio delle ore effettivamente utilizzate per l’assemblea dai singoli lavoratori viene effettuato tramite i normali strumenti di verifica delle presenze/assenze utilizzati in azienda.
Per ogni assemblea non possono comunque essere riconosciute più di due ore di retribuzione.
2. In considerazione della particolare natura del servizio pubblico essenziale da assicurare, le assemblee sono tenute, di norma, nelle ultime ore di lavoro allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti.
3. Le assemblee - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette dalla RSU o dalle OO.SS. nazionali a termini della precedente lett. G) su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda con un preavviso, di norma, di almeno 48 ore.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle OO.SS. che hanno promosso la costituzione della RSU.

H) Diritto di affissione
La rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi all’interno dell’azienda, che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.

I) Sedi sindacali
Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, l’azienda pone permanentemente a disposizione della RSU un idoneo locale, all’interno dell’azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per l’esercizio delle sue funzioni.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, l’azienda mette a disposizione della RSU che ne faccia richiesta un idoneo locale, all’interno dell’azienda stessa o nelle sue immediate vicinanze, per le proprie riunioni.

Chiarimento a verbale
Ai diversi fini di cui al presente articolo 59, con l’espressione “lavoratori dipendenti” si deve intendere l’insieme dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto a termine di durata superiore a 9 mesi.

Dichiarazioni finali
1) Qualora siano stipulati Accordi interconfederali o siano emanate disposizioni di legge che modifichino e/o integrino quanto previsto dal presente articolo e/o dal Regolamento per costituzione della RSU (Allegato 10), le parti stipulanti si impegnano a reincontrarsi tempestivamente onde provvedere ai necessari adeguamenti normativi.
2) Ogni controversia di natura interpretativa/applicativa relativa alla disciplina per l’elezione della RSU è di competenza delle Parti nazionali stipulanti.
Eventuali controversie in sede aziendale saranno rimesse all’esame delle Parti nazionali stipulanti.
3) Le Parti nazionali stipulanti si impegnano a procedere, in occasione del rinnovo del CCNL, ad una verifica congiunta degli esiti applicativi della disciplina della RSU.

Allegato 10
Il Regolamento per l’elezione della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di cui all’Allegato 10 al CCNL 5.4.2008 è sostituito dal seguente:
Regolamento per l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA)

Premessa
La Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) è l’organismo di rappresentanza sindacale di tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro, siano essi iscritti o meno alle Organizzazioni sindacali.
La RSU risponde alle esigenze di:
• dotare i lavoratori e le lavoratrici di uno strumento generale e unitario di rappresentanza, su base elettiva;
• determinare un maggiore coinvolgimento degli stessi lavoratori e delle lavoratrici nelle scelte sindacali che li riguardano;
• garantire la indispensabile coesione del sistema contrattuale;
• evitare, pur nel rispetto del pluralismo delle posizioni, la polverizzazione della rappresentanza.
Nelle unità produttive si darà luogo alla costituzione e al rinnovo su base elettiva della RSU, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, non in prova, informandone anche i lavoratori a tempo determinato.
In tale premessa, in attuazione dei pertinenti Accordi interconfederali, le parti stipulanti il CCNL concordano il seguente Regolamento che disciplina la costituzione e il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), a integrazione di quanto stabilito al riguardo dall’art. 59 del vigente CCNL.

Art. 1 - Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della RSU
1. Nelle unità produttive aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti sono indette in un’unica data le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), a iniziativa delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, secondo quanto previsto dall’articolo 59, lettera A), comma 2.
La data delle elezioni è comunicata per iscritto dalle predette Segreterie nazionali alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti nonché ad Assoambiente con un preavviso di almeno quattro mesi.
Assoambiente provvedere conseguentemente a indicare, per iscritto, le Associazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL all’attenzione delle predette Segreterie nazionali.
2. Alla conseguente attivazione della procedura per l’elezione della RSU provvedono, con un preavviso di almeno tre mesi, le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti con comunicazione scritta alla rappresentanza sindacale e alla Direzione aziendale, affissa anche nell’apposito albo aziendale; fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 del presente Regolamento.
3. Entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 2, in ogni unità produttiva viene insediata la Commissione elettorale di cui all’art. 6.
4. Entro 20 giorni dalla data della comunicazione scritta di cui al comma 2, la Direzione aziendale consegna alla Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto in ogni unità produttiva, ai sensi dell’art. 8, e quanto necessario al normale svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 2 - Presentazione delle liste elettorali
1. Nella composizione delle liste elettorali si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione dei principi di non discriminazione, con riguardo a una congrua rappresentanza di candidate dipendenti, individuate in relazione al numero delle addette a livello locale.
2. All’elezione della RSU concorrono almeno due liste elettorali, che possono essere presentate dalle:
a) Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie del presente CCNL;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo notarile, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente: i vigenti Accordi interconfederali; il vigente CCNL; il presente Regolamento; l’accordo di settore 1.3.2001 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero, stipulato ai sensi della legge n. 146/1990 e succ. modificazioni; e, inoltre, a condizione che all’atto della presentazione della lista presentino un numero di firme di lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Le firme dei presentatori delle liste sono autenticate dalla Commissione elettorale di cui all’art. 6.
Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato nella mezzanotte del trentesimo giorno dalla data della comunicazione scritta di cui all’art. 1, comma 2.
3. L’abilitazione a presentare le liste elettorali è attestata dal possesso dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di cui alla lettera b) del comma 2.
4. Il possesso dei requisiti è comprovato dai seguenti documenti allegati alla presentazione della lista:
- nel caso di cui al comma 2, lett. a): da una dichiarazione sottoscritta dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti e firmatarie;
- nel caso di cui al comma 2, lett. b): dallo Statuto e dall’atto costitutivo notarile; dalla dichiarazione sottoscritta dai presentatori della lista con la quale sono accettati espressamente gli Accordi interconfederali, il vigente CCNL, il Regolamento elettorale, l’Accordo 1.3.2001 sull’esercizio del diritto di sciopero; da un elenco, controfirmato dai presentatori della lista, di dipendenti aventi diritto al voto, debitamente firmato dagli stessi con indicazione del relativo documento di identità, in numero almeno pari al 5 % degli aventi diritto al voto, a termini dell’art. 8.
5. Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.
6. Non possono presentare proprie liste elettorali le Organizzazioni sindacali affiliate a quelle di cui al presente articolo, comma 2, lettera a).
Inoltre, non possono essere presentate liste congiunte da parte di più Organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi di cui al presente articolo, comma 2, lettera b), avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
7. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista elettorale e i membri della Commissione elettorale.
8. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista elettorale. Qualora un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 6, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi dell’art. 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la decadenza della sua candidatura.
9. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

Art. 3 - Criteri per la determinazione della RSU e dei collegi elettorali
1. Nella definizione dei collegi elettorali al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative dell’Azienda e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire una adeguata composizione della rappresentanza.
2. Su tutto il territorio nazionale, i criteri per la determinazione della RSU e degli eventuali collegi elettorali sono così stabiliti:
a) la giurisdizione della RSU è definita in corrispondenza delle unità produttive dell’impresa;
b) all’interno della giurisdizione della RSU il collegio elettorale, di norma, è unico, potendo esso comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell’attività lavorativa presenti;
c) in relazione ai settori di attività e all’ampiezza dei punti operativi, è possibile suddividere l’elezione di un’unica RSU in più collegi.
La RSU e gli eventuali collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture territoriali di settore delle Associazioni sindacali di cui all’art. 2, comma 2.

Art. 4 - Adeguamento della rappresentanza
1. Nel determinare i rispettivi collegi elettorali, le strutture territoriali di settore delle Associazioni sindacali di cui all’art. 2, comma 2, sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realtà, l’adeguamento della rappresentanza alle professionalità presenti.

Art. 5 - Modalità per l’esercizio del diritto di voto
1. Il luogo e l’orario delle votazioni sono stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
2. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale, mediante comunicazione affissa nell’albo messo a disposizione dall’azienda, informa i lavoratori circa il luogo e l’orario delle votazioni.
3. Qualora l’ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.

Art. 6 - Commissione elettorale: composizione e compiti
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, viene costituita la Commissione elettorale in ogni unità produttiva.
2. La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici non in prova, non candidati, designati in modo paritetico dalle Associazioni sindacali in possesso dei requisiti per la presentazione delle liste.
3. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza di tutti i suoi componenti.
4. In particolare, la Commissione elettorale ha il compito di:
• acquisire dall’azienda l’elenco generale degli elettori;
• autenticare le firme dei presentatori delle liste;
• ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente Regolamento;
• verificare il possesso dei requisiti e la valida presentazione delle liste, a termini dell’art. 2;
• costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
• affiggere le liste elettorali, a termini dell’art. 7;
• comunicare ai lavoratori la data, il luogo e l’orario delle votazioni;
• distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
• predisporre l’elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio, sulla base dell’elenco fornito dalla Direzione aziendale, a termini dell’art. 1, comma 4;
• nominare per ogni seggio il Presidente e gli scrutatori;
• vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
• esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente Regolamento;
• proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste e la Direzione aziendale.
5. I componenti della Commissione elettorale hanno diritto alla corresponsione della retribuzione normale per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 7 - Affissione delle liste elettorali
Le liste elettorali sono affisse nell’albo messo a disposizione dall’azienda almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.

Art. 8 - Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.

Art. 9 - Composizione del seggio elettorale
1. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione elettorale. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. In ogni caso, la designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
3. Per i Presidenti e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, dà luogo alla corresponsione della retribuzione globale.

Art. 10 - Apertura e allestimento dei seggi elettorali
1. Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di voto, i seggi sono tenuti aperti per due giorni consecutivi negli orari stabiliti dalla Commissione elettorale.
2. A cura della Commissione elettorale, ogni seggio viene munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio e dispone di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, predisposto dall’azienda.

Art. 11 - Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di un’unica scheda elettorale, firmata dal Presidente e dagli scrutatori, che comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione delle liste elettorali, l’ordine di precedenza nella scheda elettorale viene estratto a sorte.
3. La preparazione delle schede elettorali avviene in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 12 - Riconoscimento degli elettori e modalità della votazione
1. La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
2. Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
3. Nel consegnare la scheda all’elettore, il Presidente gli fa apporre la firma accanto al suo nominativo nell’elenco di cui all’art. 10, comma 2.
4. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.
5. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale viene espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero trascrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
6. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
7. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidato di altra lista, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.
8. Il voto è altresì nullo se la scheda elettorale non è quella predisposta, se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione, se il voto è apposto a più di una lista o se sono indicate più preferenze a liste diverse.

Art. 13 - Quorum per la validità delle elezioni
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Regolamento e le Aziende sono impegnate a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della RSU. Qualora tale quorum non sia raggiunto, le Organizzazioni sindacali promotrici, sulla base di tale esito certificato dalla Commissione elettorale, reiterano la procedura elettorale per la sua conclusione entro i 30 giorni successivi alla prima votazione.

Art. 14 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
2. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio stesso, su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi, ecc.).
3. In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi, esclusi i verbali.
5. Dopo la definitiva convalida della RSU, il plico sigillato viene conservato, per almeno tre mesi, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità.
Successivamente, è distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
6. I verbali di scrutinio sono conservati dalla RSU e, in copia, dall’amministrazione del personale dell’azienda.

Art. 15 - Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi viene ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti.
2. Nell’ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
A parità di voti di preferenza, vale l’ordine della lista.
3. I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
4. Nel caso in cui una o più liste rappresentative delle Organizzazioni nazionali stipulanti Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel non raggiunga il quorum necessario per l’assegnazione di un seggio e tuttavia abbia comunque riportato un numero di voti pari almeno alla metà del quorum elettorale, dai seggi complessivamente attribuiti alle liste delle predette OO.SS. stipulanti sarà assegnato un seggio a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti, in virtù del “patto di solidarietà sindacale”.
Qualora il numero dei seggi complessivamente a disposizione delle OO.SS. nazionali stipulanti non sia sufficiente a realizzare la finalità di cui sopra, da tali seggi sarà assegnato un seggio a una o più delle OO.SS. nazionali stipulanti, che non abbia raggiunto il quorum necessario per l’assegnazione di un seggio, in funzione della più elevata percentuale di voti ottenuta.

Art. 16 - Ricorsi alla Commissione elettorale
1. Sulla base dei risultati dello scrutinio, la Commissione elettorale procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, trascrivendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, copia del verbale di cui al comma 1 e dei verbali di seggio devono essere notificate, da parte della Commissione elettorale a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, e altresì, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla Associazione datoriale di categoria che, a sua volta, ne dà pronta comunicazione all’azienda.

Art. 17 - Ricorsi al Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso al Comitato dei garanti, entro 10 giorni dallo scadere dei termini di cui all’art. 16, commi 2 e 3.
2. Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante dell’Associazione datoriale ed è presieduto dal Direttore dell’Uplmo o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
1. Definiti gli eventuali ricorsi, la nomina dei componenti della RSU viene comunicata per iscritto, a firma del Presidente, dalla Commissione elettorale alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista e alla Direzione del personale dell’azienda.

Art. 19 - Durata e sostituzione nell’incarico di componente della RSU
1. I componenti della RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22.
2. Tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni della RSU o, per chi ne fa parte, del Coordinamento di cui all’art. 21 determinano la decadenza automatica dalla carica di componente della RSU.
3. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o con cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici.
Per altri tipi di incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il verificarsi di situazioni di incompatibilità determina l’immediata decadenza dalla carica di componente della RSU, formalizzata per iscritto dalla stessa RSU con l’approvazione della maggioranza dei suoi componenti.
4. Qualora un componente della RSU, nel periodo di vigenza triennale, sia trasferito, dimissionario o decaduto, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista elettorale.
Il trasferimento, le dimissioni, la decadenza anche per incompatibilità a termini del presente Regolamento sono rese note per iscritto dall’interessato alla RSU e dalla RSU all’azienda, unitamente al nome del subentrante, nonché ai lavoratori mediante comunicato affisso in bacheca.
5. Le dimissioni e la sostituzione dei componenti la RSU, nel periodo di vigenza triennale, in misura superiore al 50% del totale degli stessi determina l’automatica decadenza della RSU, con conseguente obbligo di procedere tempestivamente al suo rinnovo per la durata del residuo periodo del triennio in corso.

Art. 20 - Assemblea della RSU
L’Assemblea della RSU è costituita dagli eletti nella RSU e si riunisce, di norma, due volte all’anno. Le decisioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti.

Art. 21 - Coordinamento della RSU
1. Ogni RSU si dota di un Regolamento per istruire le proprie attività interne.
2. Qualora il numero complessivo dei componenti della RSU sia uguale o superiore a cinque, viene costituito un Coordinamento, eletto dall’assemblea della RSU, che rappresenta formalmente la RSU nelle varie modalità di interlocuzione con l’azienda e nella contrattazione aziendale. Esso è composto da almeno un membro per ogni Organizzazione sindacale che abbia ottenuto almeno un seggio.
3. Il coordinamento può nominare un Segretario.

Art. 22 - Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione della RSU
1. In caso di mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione della RSU nei termini di cui all’art. 1, comma 2, le Associazioni sindacali nazionali stipulanti svolgono i necessari interventi atti a rimuoverne le cause, allo scopo di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, comunque entro i due mesi antecedenti la scadenza della RSU.
2. Per quanto di loro competenza, le aziende sono tenute a segnalare ad Assoambiente gli eventuali ritardi nell’espletamento degli adempimenti di cui sopra.
3. Qualora, nelle unità produttive, si verifichino significativi, diffusi ritardi nell’espletamento degli adempimenti per il rinnovo della RSU, al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni in un’unica data, le Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti potranno provvedere a procrastinare la data delle elezioni stesse entro il periodo massimo di tre mesi dalla originaria scadenza della RSU.
In tal caso, RSU scaduta continuerà ad operare in regime di proroga per il tempo necessario alle predette Segreterie nazionali a promuovere le elezioni.

Art. 23 - Disposizioni finali
1. Nelle unità produttive dove è in carica la RSU, ovvero dove se ne promuove la costituzione, le Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie del vigente CCNL, quelle riconosciute in azienda ai sensi della Legge n. 300/1970 nonché quelle di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento sono tenute a ottemperare a quanto previsto dall’art. 59, lett. A), comma 3 del vigente CCNL.
Le predette Associazioni sindacali sono altresì impegnate ad assicurare che le proprie strutture, nei loro ambiti di competenza, diano attuazione alla presente intesa per i lavoratori delle società e delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, in conformità ai contenuti del presente Regolamento e nel rispetto dei tempi fissati sia per la costituzione che per il rinnovo della RSU
2. Qualora siano emanate disposizioni di legge o sottoscritti Accordi interconfederali che modifichino e/o integrino quanto previsto dal presente Regolamento, le parti stipulanti si impegnano a reincontrarsi tempestivamente onde provvedere agli adeguamenti delle relative disposizioni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 16.11.2012; ferme restando le Disposizioni transitorie in calce alla lettera A) dell’art. 59 del vigente CCNL.

Dichiarazione delle parti stipulanti sull’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA) all’interno della RSU
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, commi 4 e 5, del D.Lgs. 9.4.2008 e successive modifiche e integrazioni nonché dall’art. 64, lett. D), commi 2 e 9, del vigente CCNL, le parti si danno atto che i Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA) sono eletti, nel numero specificamente fissato dal vigente CCNL, tra i componenti della RSU.

Norma transitoria
I RLSSA in carica alla data di stipula del presente Regolamento continueranno a esercitare le loro funzioni, anche in regime di proroga, fino al giorno precedente quello del subentro della RSU costituita a norma delle presenti disposizioni regolamentari, a partire dal quale entreranno in carica i RLSSA neoeletti.

Chiarimento a verbale
Ai diversi fini di cui al presente Regolamento, con l’espressione “lavoratori dipendenti” si deve intendere l’insieme dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto a termine di durata superiore a 9 mesi.