Tipologia: CCL
Data firma: 28 dicembre 1949
Validità: 01.01.1950 - 31.12.1951
Parti: Gruppo Industriali esercenti Lavanderie di biancheria per bordo della Sezione Industrie Varie dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova e Fila, Fuilla
Settori: Tessili, Lavanderia a bordo nave, Genova

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio - Visita medica
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione.
Art. 4-bis. - Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 5. - Mansioni promiscue.
Art. 6. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 15. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 16. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Reclami sulla paga.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Disciplina aziendale.
Art. 26. - Commissioni interne o delegati di impresa.
Art. 27. - Regolamento interno.
Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Aspettativa per cariche sindacali o pubbliche.
Art. 31. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 35. - Abiti da lavoro.
Art. 36. - Trasferte.
Art. 37. - Trasferimenti.
Art. 38. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di morte.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Multe e sospensioni.
Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Art. 45. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 46. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni.
Art. 49. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende esercenti lavanderie di biancheria per bordo della provincia di Genova, 28 dicembre 1949

L’anno 1949, il 28 dicembre in Genova, tra il Gruppo Industriali esercenti Lavanderie di biancheria per bordo della Sezione Industrie Varie dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova [...] e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Fila [...], assistita dal[...]la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Genova, il Libero Sindacalo Provinciale Abbigliamento della Fuilla [...] e con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti nella provincia di Genova lavanderia di biancheria per bordo.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio - Visita medica
[...]
La Direzione, nell’assumere l’operaio, lo metterà in grado di conoscere l’esistenza e il contenuto del presente contratto e dell’eventuale regolamento interno, che saranno messi a disposizione della: Commissione interna o del delegato di fabbrica a cura della Direzione stessa.
All’atto della assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.
[...]

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 4-bis. - Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Gruppo A)
Vi appartengono: autisti meccanici, infermieri patentati, moto- scafisti. conduttori di caldaie (fuochisti) patentati o addetti ad altre mansioni che richiedono analogo grado di specializzazione.
Gruppo B)
Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardiani o custodi o addetti ad altre mansioni che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C)
Vi appartengono: portieri in genere, inservienti o custodi addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc. o addetti ad altre mansioni che non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudine e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste in materia per i guardiani dall’accordo interconfederale 23 maggio 1946.
La tabella indicante l’orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 8. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari.
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale di cui all’articolo 7 (orario di lavoro) sarà considerata prestazione straordinaria.
L'entrata negli stabilimenti e l’uscita da essi degli operai verranno disciplinate nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
I lavoratori possono chiedere all’azienda che nel pomeriggio del sabato il lavoro cessi entro le ore 14.
Le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro potranno disporre il termine dell’orario di lavoro alle ore 14 e, in tal caso, le ore mancanti al compimento del normale orario di lavoro giornaliero potranno essere recuperate nei precedenti giorni della settimana o nella settimana successiva in aggiunta all’orario normale con la corresponsione della relativa retribuzione senza alcuna maggiorazione.

Art. 11. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposa settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio purché sia consentito dalla legge stessa, comporta l’obbligo al datore di lavori di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concederà all'operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana. Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuti in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue di semplice attesa o di custodia, che prestano, legge consentendo la loro opera di domenica, usufruendo del prescritto riposo in altri giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il giorno festivo mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell’articolo 7, ossia oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma dell’articolo predetto.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo di cui all’art. 12 e nelle festività nazionali.
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato oltre le 8 ore nelle ore comprese tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro straordinario festivo quello effettuato oltre le otto ore nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive sarà, a richiesta dell’interessato, esonerato dai lavoro straordinario o notturno o festivo in quanto dette premiazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
[...]

Art. 16. - Donne adibite a mansioni maschili.
Alle donne che vengono destinate a compiere almeno per una intera giornata lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Chiarimento a verbale.
Le mansioni cui si riferisce il presente articolo sono le seguenti:
a) imbarco e sbarco sacchi biancheria;
b) addetti al movimento delle macchine lavatrici (operazione di ribaltamento della macchina e di chiusura degli sportelli);
c) trasporto interno di colli di peso eccedente quello previsto come trasportabile da donne dalle vigenti norme di legge;
d) officina meccanica.

Art. 17. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti in zone riconosciute malariche, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità da uno ad otto anni compiuti:
13 giorni lavorativi (pari a 104 ore) per gli aventi anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti;
15 giorni lavorativi (pari a 120 ore) per gli aventi una anzianità superiore ai 15 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[...]

Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, il posto sarà conservato alle operale per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumine del parto ed il restante periodo di puerperio.
[...]
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali di legge o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 25. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 26. - Commissioni interne o delegati di impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 27. - Regolamento interno.
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi. non retribuiti, per improrogabili giustificate necessità. [...]

Art. 32. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo dell’operaio di consegnare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato. D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare lai propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda. L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi dei danni avuti. [...]
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall’operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell’azienda. [...]

Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Sia l’azienda che l’operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.

Art. 35. - Abiti da lavoro.
Quando la ditta richieda e la natura del lavoro imponga, l’uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese.
La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi in conseguenza della natura delle lavorazioni.
Chiarimento a verbale.
Gli operai che per la natura delle loro mansioni hanno diritto agli indumenti di lavoro (zoccoli e grembiulone) sono quelli addetti alle centrifughe ed alle macchine lavatrici.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità, all’applicazione delle seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di tre ore di paga e contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni:
d) licenziamento ai sensi dell’art. 44.

Art. 43. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione l’operaio:
[...]
b) che senza giustificato motivo abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) contravvenga al divieto di fumare, espressamente notificato un apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consigliano tale divieto;
f) che esegua entro lo stabilimento lavorazione per proprio uso con lieve danno dell’azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuale irregolarità
nell’andamento del lavoro;
[...]
1) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene.
La multa verrà applicata per la mancanza di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 44. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro
può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la inflazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi danni provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) esecuzione entro lo stabilimento dì lavorazioni per uso proprio con danno dell’azienda;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. precedente (multe e sospensioni);
2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione, sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto e danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
e) esecuzione entro lo stabilimento di lavorazione per uso proprio o per conto terzi, con grave danno dell’azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[...]

Art. 47. - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro per il tentativo di conciliazione.
Le controversie di carattere collettivo per la interpretazione e la applicazione del presente contratto saranno sempre deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la loro definizione.

Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che quanto dispone il presente contratto sarà sostituito od integrato da quanto dovesse disporre un eventuale contratto nazionale per la categoria delle lavandaie di biancheria per bordo.