Cassazione Penale, Sez. 4, 08 novembre 2012, n. 43435 - Inadeguata progettazione di una passerella instabile e non idonea a prevenire il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori: servizio di prevenzione e protezione


 

 

Responsabilità del direttore generale di una raffineria e dell'architetto incaricato del servizio di prevenzione e protezione per infortunio mortale di un lavoratore, precipitato da una passerella posta all'altezza di circa dieci metri.

Al primo fu imputato di aver aver consentito ai dipendenti dello stabilimento l'utilizzo della passerella instabile e di non aver provveduto alla manutenzione indispensabile ad eliminare la instabilità stessa in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 8 e 374.

Al secondo era stato addebitato di aver concorso nella inadeguata progettazione di una passerella instabile e non idonea a prevenire il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori ai quali era consentito l'uso della detta passerella collegante il terzo piano di una raffineria con la sommità di dieci serbatoi posti in doppia fila in violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 1.

Condannati, ricorrono in Cassazione - Rigetto.


La Corte afferma che la sentenza impugnata ha rapportato le omissioni ad un atteggiamento di generale incuria, alla mancata rilevazione della evidente erroneità della progettazione della passerella irragionevolmente costituita da pianetti metallici di calpestio privi di sottostanti strutture di sostegno e solamente appoggiati senza nessun mezzo di saldatura a due correnti non collegati da apposite traverse e dunque liberi di allontanarsi tra loro. L'impianto così precario si appoggiava poi a silos instabili per difetto del loro basamento, difetto anche esso noto ai due imputati. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la macroscopica irragionevolezza di una tale attrezzatura, il carente stato di sua manutenzione e i diversi segnali di pericolosità della stessa debitamente conosciuti da entrambi gli imputati, nonchè la ingerenza di ciascuno di essi in fasi del processo di utilizzazione della stessa passerella evidenziavano la esistenza di una posizione di garanzia sia formale che di fatto per ciascuno dei due vertici di stabilimento.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 3701/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 23/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

Letto il ricorso e letti gli atti;

Ascoltata la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Udito per i ricorrenti imputati l'Avvocato (Omissis) in sostituzione dell'Avvocato (Omissis), la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso di ciascuno.

Fatto



La Corte di Appello di Genova in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Genova nei confronti di (Omissis), (Omissis) e (Omissis), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (Omissis) perchè estinto per sopravvenuta morte il reato a costui addebitato, mentre ha confermato la sentenza di condanna pronunziata nei confronti degli altri due imputati (Omissis) e (Omissis) per un infortunio mortale occorso in occasione e a causa di prestazione di lavoro subordinato a (Omissis) precipitato da una passerella posta all'altezza di circa dieci metri nello stabilimento della " (Omissis) srl". A (Omissis) era stato addebitato di aver concorso nella inadeguata progettazione di una passerella instabile e non idonea a prevenire il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori ai quali era consentito l'uso della detta passerella collegante il terzo piano di una raffineria con la sommità di dieci serbatoi posti in doppia fila in violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 1.

A (Omissis) (direttore generale della stessa raffineria) era addebitato di aver consentito ai dipendenti dello stabilimento l'utilizzo della passerella instabile e di non aver provveduto alla manutenzione indispensabile ad eliminare la instabilità stessa in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 8 e 374.

E ad entrambi era addebitato l'aver cagionato la morte del lavoratore (Omissis) precipitato il (Omissis) a terra da una altezza di circa 10 mt a causa della caduta di una delle griglie costituenti il piano di calpestio della medesima passerella. Il Giudice del primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e aveva infine condannato gli imputati al risarcimento dei danni cagionati dal reato (da liquidarsi in separata sede).

Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione (Omissis) e (Omissis).

(Omissis) denunzia:

Nullità della impugnata sentenza per omessa motivazione e/o per violazione dell'articolo 589 c.p. con riferimento alla titolarità della posizione di garanzia e rispetto all'articolo 40 c.p. sul nesso di causalità il ricorrente nulla sapeva della passerella avendo firmato il progetto redatto dopo la messa in opera della scaletta e della passerella al solo fine di ottenere la sanatoria edilizia e non rivestiva alcuna posizione di garanzia essendo solo incaricato di seguire il settore commerciale e ancorchè indicato Legge n. 626 del 1994, ex articolo 8 quale incaricato del servizio prevenzione e protezione in attuazione della Legge n. 626 del 1994, articolo 9 senza rivestire la posizione di dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza e senza disporre di un qualsiasi potere decisionale. La passerella in ogni caso fu tenuta in esercizio e sarebbe stata tenuta in esercizio dal defunto (Omissis), nel ricorso descritto come padre padrone a cui ogni atto e fatto della organizzazione era da attribuire senza alcuna incidenza delle condotte dei figli. La motivazione di appello avrebbe omesso (in senso grafico e in senso logico/giustificativo) ogni motivazione in ordine a queste censure/obiezioni/allegazioni che avrebbero portato a escludere il rapporto di causalità tra le condotte dell'architetto (Omissis) e l'evento mortale e avrebbero escluso la esistenza di obblighi di osservanza di norme cautelari suscettibili di evitare quanto era accaduto per fatto e volontà esclusiva del (Omissis) defunto.

(Omissis) denunzia:

Nullità della impugnata sentenza per omessa motivazione su punto essenziale inerente la posizione soggettiva dell'imputato in ordine al fatto acclarato attraverso il testimoniale difensivo del fatto che egli non rivestisse alcuna posizione suscettibile di fargli assumere obbligazioni di garanzia e non sovrintendesse nè alla sicurezza nè agli impianti ed infrastrutture dello stabilimento. Il (Omissis) laureato in chimica avrebbe guidato l'attività di produzione tecnica dello stabilimento occupandosi della qualità dei prodotti e della loro collocazione sul mercato, senza mai essersi occupato degli impianti e senza mai essere stato delegato alla sicurezza del lavoro in una azienda ampia e organizzata con precisa divisione dei compiti.

Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte intese ad ottenere la conferma della sentenza impugnata e delle relative statuizioni civili, con rifusione delle spese del giudizio di cassazione.

Il ricorsi sono stati decisi all'udienza del giorno 1 Febbraio 2012 dopo il compimento degli incombenti stabiliti dal codice di rito.

Diritto



L'uno e l'altro ricorso denunziano omessa motivazione ed errata applicazione della legge in punto di individuazione della posizione di garanzia di ciascun imputato e in ordine alla addebitabilità a ciascuno delle ritenute omissioni. Il motivo di censura non ha fondamento alcuno e deve essere rigettato.

La motivazione in punto di responsabilità personale di ciascuno dei due ricorrenti è ben individuabile sia come testo materiale che come struttura argomentativa commisurata alle questioni poste con l'atto di appello. La motivazione a partire dal diverso ruolo formale e tecnico rivestito da ciascuno dei due ricorrenti ha compiutamente individuato il ruolo da ciascuno svolto nell'ambito dello stabilimento e le omissioni a ciascuno addebitabili. In proposito la sentenza di appello rammenta che (Omissis) era laureato in chimica e sovrintendeva allo stabilimento in qualità di direttore generale mentre (Omissis), architetto, era incaricato del servizio prevenzione e protezione. Il (Omissis) si era specificamente ingerito della passerella occupandosi di richiedere la sanatoria che riguardava il manufatto. La sentenza impugnata rilevava ancora che i compiti di direttore generale dello stabilimento svolti da (Omissis) comportavano l'obbligazione di prendersi carico delle comunicazioni dei lavoratori (teste (Omissis)) relative alla instabilità della passerella e l'obbligazione di prendere atto, anche attraverso l'effettuato uso personale della detta passerella e attraverso la instabilità ben conosciuta di taluni dei serbatoi ai quali la passerella si appoggiava, delle condizioni di instabilità della stessa. La sottolineata esistenza in stabilimento di altre passerelle costruite secondo le regole dell'arte vale ad evidenziare maggiormente la evidenza di un mancato adempimento delle obbligazioni di garanzia non esclusa, tra esse, quella della formulazione di un divieto d'uso della passerella pericolosa.

La sentenza impugnata ha anche rapportato le omissioni ad un atteggiamento di generale incuria, alla mancata rilevazione della evidente erroneità della progettazione della passerella irragionevolmente costituita da pianetti metallici di calpestio privi di sottostanti strutture di sostegno e solamente appoggiati senza nessun mezzo di saldatura a due correnti non collegati da apposite traverse e dunque liberi di allontanarsi tra loro. L'impianto così precario si appoggiava poi a silos instabili per difetto del loro basamento, difetto anche esso noto ai due imputati. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la macroscopica irragionevolezza di una tale attrezzatura, il carente stato di sua manutenzione e i diversi segnali di pericolosità della stessa debitamente conosciuti da entrambi gli imputati, nonchè la ingerenza di ciascuno di essi in fasi del processo di utilizzazione della stessa passerella evidenziavano la esistenza di una posizione di garanzia sia formale che di fatto per ciascuno dei due vertici di stabilimento.

La sentenza di appello non solo accerta la causalità materiale della avaria della passerella, e dunque della morte dell'operaio che in quella avaria fu coinvolto, ma motiva compiutamente e logicamente sulle condotte che i due imputati avevano l'obbligo personale di osservare e non osservarono e dunque motiva adeguatamente sulla posizione di garanzia di ciascuno e sulla sua personale responsabilità penale.

Tanto determina il rigetto dell'unico motivo di censura proposto da (Omissis) e dei due motivi di censura proposti da (Omissis) con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che, ex actis, liquida in euro 3.500,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.


P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio che, ex actis, liquida in euro 3.500,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.