Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 22 settembre 1952
Validità: 01.10.1952 - v. CCNL
Parti: Sindacato degli Industriali dei Laterizi della Provincia di La Spezia e Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini, Federazione Provinciale Lavoratori dell’Edilizia-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, La Spezia

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavori di ingambettamento.
Art. 3. - Trasferte.
Art. 4. - Indennità di mensa.
Art. 5. - Igiene e pulizia.
Art. 6. - Cottimi.
Art. 7. - Fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 8. - Abrogazione precedenti contratti integrativi. Condizioni miglior favore.
Art. 9. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1952, da valere per i lavoratori addetti all’industria dei laterizi della provincia di La Spezia, 22 settembre 1952

L’anno 1952, il giorno 22 del mese di settembre, in La Spezia, il Sindacato degli Industriali dei Laterizi della Provincia di La Spezia [...], assistiti dal [...] Segretario dell'Unione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini [...], la Federazione Provinciale Lavoratori dell’Edilizia (Cisl) [...], la Camera Sindacale Provinciale dell’Uil [...], ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro 28 giugno 1952 dell'industria dei laterizi, viene stipulato il presente accordo provinciale da valere per i lavoratori addetti all’industria dei laterizi della Provincia di La Spezia:

Art. 1. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 7 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l’orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere e, a richiesta del datore di lavoro, potrà essere protratto a dieci ore giornaliere, fermo restando il pagamento della decima ora con la maggiorazione del 9% sulla retribuzione globale (paga base + contingenza).

Art. 2. - Lavori di ingambettamento.
Con riferimento all’art. 6 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952 viene confermato in via di massima il divieto di adibire le donne all’ingambettamento del materiale pieno.
Tuttavia, qualora il personale femminile dovesse essere utilizzato in tale lavoro, gli verrà corrisposto un compenso particolare da fissarsi aziendalmente.
Tale compenso è da retribuirsi esclusivamente per le ore durante le quali il personale femminile viene adibito allo speciale lavoro di ingambettamento, e non compete alle lavoratrici le cui mansioni siano limitate al distacco dei pezzi.

Art. 5. - Igiene e pulizia.
Ai lavoratori addetti all’officina e al carbonile nonché ai fuochisti saranno forniti mensilmente e gratuitamente 200 grammi di sapone.
Agli stessi lavoratori sarà fornita annualmente anche una tuta da lavoro.

Art. 6. - Cottimi.
Con riferimento all’art. 10 del CN 28 giugno 1952, nel caso di lavoro a cottimo le condizioni relative verranno stabilite aziendalmente, salvo il ricorso alla procedura prevista dall’art. 53 del CN in caso di controversia.

Art. 7. - Fabbricazione dei mattoni a mano.
Viste le particolari caratteristiche del sistema di produzione dei laterizi nella provincia, non si ritiene necessario concordare le condizioni e norme di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano, comunque, ciò potrà avvenire a richiesta di una delle parti quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 9. - Validità e durata.
Il presente Accordo collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 28 giugno 1952 e da valere per i lavoratori addetti all’industria dei Laterizi della Provincia della Spezia, entra in vigore il 1° ottobre 1952 e seguirà, a tutti gli effetti, la durata e le sorti del Contratto Nazionale cui si riferisce.