Categoria: 1953
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 17 aprile 1953
Validità: 01.05.1953 - v. CCNL
Parti: Sezione dei Laterizi-Unione Industriali e Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Filea, Unione Sindacale Provinciale - Federedili, Unione Italiana Lavoro - Fenea
Settori: Edili, Laterizi, Operai, Savona

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 3. - Lavori speciali.
Art. 4. - Indennità di trasferta.
Art. 5. - Indennità di mensa.
Art. 6. - Lavoro notturno.
Art. 7. - Condizioni e norme per i fuochisti.
Art. 8. - Condizioni e norme per gli inforcatori, addetti alle filiere, all’ingambettamento, al carico dell’argilla, agli infornatori e sfornatori, alle presse ed ai frantoi.
Art. 9. - Escavo e carico terra.
Art. 10. - Lavoro donne e ragazzi.
Art. 11. - Lavorazione dei mattoni a mano.
Art. 12. - Spogliatoi, docce, acqua potabile e gabinetti.
Art. 13. - Indumenti di lavoro.
Art. 14. - Premio di produzione.
Art. 15. - Condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1952, per gli operai addetti all’industria dei laterizi della provincia di Savona, 17 aprile 1953

Addì 17 aprile 1953, tra la Sezione dei Laterizi [...], assistiti dall'Unione Industriali [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Filea [...], la Unione Sindacale Provinciale - Federedili [...], l’Unione Italiana Lavoro - Fenea [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro ad integrazione del Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1952 valevole per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l’industria dei Laterizi nella provincia di Savona.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale si conviene che l'orario normale di lavoro per la Provincia di Savona è di 3 ore giornaliere e 48 settimanali per tutto il corso dell’anno.
In relazione al 2° comma del precitato art. 7, l’orario normale di lavoro per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, è di 9 ore giornaliere. Per la fascia costiera detto orario è limitato ai mesi di giugno e luglio.
Se l’orario nei predetti periodi ed a richiesta del datore di lavoro è prorogato a 10 ore giornaliere, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 9 % sulla retribuzione globale (paga base, contingenza, rivalutazione salariale.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, detto orario è fissato in 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzeno o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme dell'accordo interconfederale 6 dicembre 1945.

Art. 2. - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia i lavoratori che esplicano le seguenti mansioni: autisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, infermieri.

Art. 3. - Lavori speciali.
Con riferimento all’art. 11 del Contratto collettivo nazionale si conviene che nei casi di lavori speciali eseguiti in condizione di particolare disagio quali: soggezione eccezionale d’acqua, spurgo canali, pozzi, ammantellamento, ecc., sarà corrisposta una percentuale di maggiorazione pari al 25 % da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base, contingenza, rivalutazione salariale).

Art. 6. - Lavoro notturno.
Con riferimento all’art. 9 (orario di lavoro) del Contratto collettivo nazionale si conviene che per le categorie degli infornatori, sfornatori, collocatori ed impilonatori, il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 21 alle ore 5.

Art. 7. - Condizioni e norme per i fuochisti.
Si conviene che ai forni dovrà essere adibito un manovale per il trasporto del combustibile quando tale combustibile di natura succedanea rappresenti in confronto al fossile ordinario un aggravio per la maggiore quantità occorrente.
Ai lavoratori addetti all’officina, al carbonile, ai fuochisti, draghisti, infornatori e sfornatori, autisti, le Aziende verseranno mensilmente una somma pari a L. 600 a compenso di maggior consumo sapone e vestiario.

Art. 8. - Condizioni e norme per gli inforcatori, addetti alle filiere, all’ingambettamento, al carico dell’argilla, agli infornatori e sfornatori, alle presse ed ai frantoi.
Per quanto riguarda le condizioni e le norme per le categorie di cui al titolo, le parti demandano la materia ad accordi fra l’Azienda e la Commissione Interna con l’intervento, se richiesto, delle Organizzazioni sindacali.

Art. 9. - Escavo e carico terra.
In considerazione che per i lavori di escavo e carico manuale di terra si richiede un particolare maggiore sforzo fisico, ai lavoratori addetti alle precitate mansioni, sarà corrisposta una indennità di L. 10 orarie limitatamente alle ore normali di lavoro.

Art. 10. - Lavoro donne e ragazzi.
Per quanto concerne il lavoro delle donne e dei ragazzi si conferma quanto stabilito all'art. 6 del Contratto collettivo nazionale richiamandosi altresì alle disposizioni di legge in materia.

Art. 11. - Lavorazione dei mattoni a mano.
Constatate le caratteristiche del sistema di produzione della Provincia, non si ritiene necessario regolamentare le condizioni di lavoro per la lavorazione del mattoni a mano. Ciò potrà avvenire allorquando se ne ravvisasse la necessità.

Art. 12. - Spogliatoi, docce, acqua potabile e gabinetti.
Le Aziende porranno a disposizione dei lavoratori: un locale da adibirsi a spogliatoi, le docce (con erogazione di acqua calda durante il periodo di accensione dei forni), l'acqua potabile, gabinetti in conformità alle vigenti leggi sanitarie.

Art. 13. - Indumenti di lavoro.
Al personale addetto a lavori di lavaggio a continuo contatto con l’acqua l’Azienda provvederà per la fornitura di un grembiule impermeabile.