Categoria: Cassazione penale
Visite: 8841

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 novembre 2012, n. 43465 - Infortunio sul lavoro e comportamento della vittima: imprudenza o abnormità?


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 3527/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 29/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Fatto



Con sentenza del 9 aprile 2010 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica assolveva (Omissis), (Omissis) e (Omissis) dal reato di lesioni colpose gravi commesso con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro ai danni di (Omissis).

Avverso la decisione del Tribunale di Bergamo ha proposto appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia. La Corte di Appello di Brescia in data 29.04.2011, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava (Omissis) colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 20% nella causazione dell'evento, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con la sostituzione della pena detentiva con quella della multa per euro 1.710,00.

Condannava (Omissis) al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio ed alla rifusione delle spese del patrocinio del doppio grado in favore della medesima parte civile, liquidate come in dispositivo; confermava nel resto.

Avverso la predetta sentenza (Omissis), a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento con ogni ulteriore e consequenziale statuizione.

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) - omissione o comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione della sua penale responsabilità. Secondo la difesa del ricorrente era stato il comportamento abnorme ed eccezionale del lavoratore a determinare l'evento. Egli infatti era transitato in uno spazio di circa 40 centimetri tra il muro e l'escavatore, spazio in cui non si doveva passare perchè l'escavatore era in movimento e vi era dunque il concreto pericolo di rimanere schiacciati tra il muro e l'escavatore stesso. Rilevava la difesa di (Omissis) che il datore di lavoro non poteva ipotizzare che il lavoratore nell'esecuzione delle direttive impartitegli potesse decidere di adottare una manovra assolutamente insensata.

Articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), - omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificate del casellario giudiziale. Erronea applicazione dell'articolo 175 c.p., comma 2 - articolo 606 c.p.p., lettera b). Rilevava sul punto la difesa del ricorrente che, nonostante fosse stato espressamente richiesto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la Corte di appello di Brescia aveva omesso qualsivoglia motivazione, di fatto negando all'imputato il beneficio di cui sopra.

Diritto



OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che il primo motivo di ricorso non è fondato.

Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Brescia hanno infatti chiaramente evidenziato, citando anche pertinente giurisprudenza sul punto, gli elementi da cui hanno dedotto che il comportamento tenuto dal lavoratore (Omissis) non poteva considerarsi abnorme.

Hanno infatti rilevato che la circostanza che il lavoratore, tornato con il cavo, avesse ritenuto di poter passare in quanto il mezzo era in quel momento fermo, anche se in procinto di muoversi, aveva costituito sicuramente imprudenza da parte di costui, ma non costituiva un comportamento imprevedibile ed abnorme, dal momento che la persona offesa sapeva che (Omissis) lo attendeva per proseguire il lavoro e poteva quindi ben contare sul fatto che non si sarebbe mosso prima del suo arrivo.

Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.

Risulta infatti dal verbale di udienza del 9.04.2010 che la difesa di (Omissis) aveva chiesto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, ma, sul punto, i giudici della Corte territoriale non hanno detto alcunchè.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente al punto concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.


P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.