Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 12 novembre 2012
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2014
Parti: Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Proprietari di fabbricati
Fonte: FILCAMS-CGIL

Sommario:

Titolo I Parte Generale
Titolo II Relazioni sindacali

Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
Art. 8 - Ente bilaterale
Art. 8-bis - Fondo Coasco
Art. 11 - Commissione Paritetica Nazionale
Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori

Art. 17 - Classificazione dei lavoratori
Art. 18-bis - Commissione di attuazione
Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 19 - Mansioni dei lavoratori
Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro Contratti atipici
Capo II Contratti di apprendistato

Art. 33 - Disciplina generale dell’apprendistato
Art. 33-bis - Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Capo III Contratti a termine
Art. 34 - Contratti a tempo determinato
Art. 38 - Contratti di somministrazione
Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo III Lavoratori con profili professionali A) A tempo parziale

Art. 51 - Rapporti a tempo parziale
Titolo VII Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo IV Permessi e congedi

Art. 81 - Permessi retribuiti
Titolo VII Trattamento di malattia
Art. 88 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
Art. 89 - Indennità economiche
Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 93 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
Art. 94 - Previdenza complementare
Art. 96-bis - Assistenza sanitaria integrativa
Titolo X Trattamento economico
Capo III Scatti di anzianità

Art. 111 - Decorrenza scatti
Art. 112-bis - Corresponsione retribuzioni
Titolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - Trattamento di fine rapporto
Capo I Portieri con profili professionali A)

Art. 115 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo II Lavoratori con profili professionali B)
Art. 117 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo III Lavoratori con profili professionali C)
Art. 119 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo IV Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 121 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Titolo XII Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 124 - Trasferimento della proprietà dello stabile
Titolo XIV Tabelle retributive
Art. 128 - Tabelle retributive
Titolo XV Norme finali
Titolo XVI Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto

Art. 130 - Decorrenza e durata
Art. 131 - Procedure di rinnovo del contratto
Tabelle
Tabella A - Portieri con profili professionali A3) / A4)
Tabella A-bis - Portieri con profili professionali A1 ) / A2) / A5)
Tabella A-ter - Portieri con profili professionali A6) / A7)
Tabella A-quater - Portieri con profili professionali A8) / A9)
Tabella B - Lavoratori con profili professionali B)
Tabella C - Lavoratori con profili professionali C)
Tabella D

Verbale di riunione

Addì 12 novembre 2012, alle ore 16.00, in Roma, Corso Trieste n. 10 si sono incontrate la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) [...], per procedere al rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato il 21 aprile 2008.
A conclusione delle approfondite trattative per il relativo rinnovo, le Parti hanno concordato le modifiche ed integrazioni riportate nell’allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
L'allegato è composto da 17 pagine di testo per la parte normativa e da 11 pagine di tabelle.
Le Parti concordano che nella stesura definitiva del testo contrattuale verranno adeguati i riferimenti normativi alla disciplina vigente e revisionati gli allegati al testo stesso. Verranno inoltre integrate le tabelle retributive mediante inserimento delle indennità per l’esistenza di una o più caldaie per la sola produzione di acqua calda, in assenza di caldaia per il riscaldamento nonché la specifica relativa alla pulizia delle autorimesse condominiali. 

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Contrattazione di secondo livello

1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest’ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui all’art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art 19, comma 4, lettera m) e all’art. 43, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39;
b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 40;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, ecc.;
c-bis) ad una differente commisurazione dell’indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, anche di quelli raccolti in modo differenziato, rispetto a quanto stabilito dall’apposita Commissione di cui all’art. 18-bis del presente CCNL;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 19, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 43;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
l) alla previsione di un'ulteriore ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per sostituire lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
m) alla fissazione dì un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media degli orari lavorativi, ai sensi degli artt. 42, 57, 59 e 68;
n) alla individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.
4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente CCNL, contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l’Ebinprof da almeno Una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia o alle Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil firmatarie del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabèlle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8.
8. Le Organizzazioni Sindacali territoriali e le Associazioni delia Proprietà Edilizia aderenti alla Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, anche singolarmente, laddove venga riscontrata l'impossibilità di concludere contratti collettivi di secondo livello, a livello territoriale, possono richiedere l’intervento della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11. La Commissione - esaminata la pratica - assegnerà alle Parti territoriali un termine entro cui dirimere la vertenza, suggerendo possibili soluzioni della stessa. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Commissione definirà direttamente la vertenza.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a promuovere, nell'ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

Art. 8 - Ente bilaterale
1. È istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoti al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente CCNL (All. n. 12).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché degli Accordi tra le Parti Sociali in materia.
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L'Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui all’art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 11 - Commissione Paritetica Nazionale
1. È costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia. La Commissione ha sede presso l'Ebinprof.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sotto-commissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
e) esaminare la fattibilità tecnica e l'opportunità di forme di accantonamento del TFR presso la Cassa Portieri;
f) effettuare gli interventi di cui all’art. 4, comma 8, con la partecipazione delle Organizzazioni e delle Associazioni territoriali.
3. La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 18-bis - Commissione di attuazione

1. Entro un mese dalla firma del presente CCNL è istituita una Commissione di attuazione, composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione ed Associazione stipulante, con i seguenti compiti:
a) definire l’indennità minima di cui all’art. 4, comma 3, lettera c-bis, con riferimento alle varie tipologie di raccolta;
b) esemplificare compiutamente le mansioni concretamente demandate ai lavoratori di cui al profilo professionale D2) e D4);
c) per i lavoratori con profilo professionale D2) e D4), individuare forme di lavoro adeguate alle esigenze, eventualmente anche non continuative e/o occasionali, del comparto.
2. La Commissione ultimerà i propri lavori dentro il termine di 6 mesi successivi alla propria istituzione, per poi riferire alle Parti sociali.

Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 19 - Mansioni dei lavoratori

1. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere di cui al precedente art. 17, comma 1, lett. A), quando non usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile, deve provvedere:
a) alla vigilanza dello stabile (da intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l’orario lavorativo);
b) alla distribuzione della corrispondenza ordinaria;
c) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
d) alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi;
e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
2. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che usufruisce dell'alloggio di servizio nello stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al comma 1, deve provvedere:
a) alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell’orario lavorativo).
1. Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, quando gli siano affidate anche le mansioni di pulizia, oltre a svolgere le mansioni di cui al comma 1 (nonché di cui al comma 2, se usufruisce dell’alloggio di servizio) deve provvedere:
b) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua;
c) alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell’immobile, nonché delle aree destinate ad autorimessa condominiale;
d) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde.
2. Al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, possono essere affidate le seguenti ulteriori mansioni:
j) la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell’impianto centrale di riscaldamento a gasolio e/o condizionamento a gas, o dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;
k) il servizio di esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali;
l) il compito di intervenire in casi di emergenza sull'impianto dell’ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l'allontanamento delle persone; l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso dì formazione, che dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall'Organismo Paritetico Nazionale di cui all’art. 4 dell’Accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7); tale conformità dovrà risultare da apposito provvedimento emanato dall’OPN. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro.
Tale compito verrà svolto dai lavoratori incaricati durante l’orario di lavoro e, limitatamente a quelli che usufruiscono dell’alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si trovino comunque presso il fabbricato, anche al dì fuori degli orari di cui sopra. In caso di emergenza che si dovesse verificare nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), Il lavoratore potrà intervenire oppure provvederà a dare l'allarme, facendo attivare gli Organismi competenti.
Il lavoratore sarà coperto da un'assicurazione per danni verso terzi procurati nelle manovre di riallineamento, mediante estensione della polizza globale fabbricati.
Per le prestazioni di cui sopra è dovuta al lavoratore l’indennità di cui alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 128;
m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall'inquilino.
La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
Per tale servizio è stabilita un’indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A- quater dell’art. 128, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condominio o l'inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condomino o l’inquilino per un massimo di 4 per ogni condomino o inquilino. L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall'esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell’edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità Immobiliari come sopra considerate sia Utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condomini o inquilini, qualora il numero dei terzi domiciliati sia superiore a 4, si rinvia alfa contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. In questo caso, i domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. Nell’ipotesi di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione, salvo che gli sia stato assegnato dall9interessato un fondo spese per tale necessità.
5. L’affidamento degli incarichi previsti alle lettere l) ed m) di cui al precedente comma è subordinato, per i rapporti di lavoro in corso, all'accettazione da parte del lavoratore, accettazione che peraltro non può essere successivamente revocata. Per i rapporti di lavoro di nuova costituzione, tali incarichi devono risultare dal contratto di assunzione oppure da successivi accordi scritti tra le parti. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
6. Il lavoratore con profili professionali A6) e A7), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), d), e), purché compatibili con le modalità di esecuzione dell’incarico di video sorveglianza, nonché f) se usufruisce dell'alloggio di servizio, deve svolgere prevalentemente il compito di vigilanza di cui al punto a) in modo continuativo, mediante i sistemi telematici installati ed a lui affidati, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.
È fatta salva ¡'inevitabilità di interruzioni del servizio di video sorveglianza dovute ad imprescindibili necessità del portiere di allontanarsi dalla postazione. Per le necessità connesse con lo svolgimento degli incarichi di cui alle sopraccitate lettere b), d) ed e), saranno preferibilmente utilizzate le pause dalla video sorveglianza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di consentire la massima continuatività della video sorveglianza stessa, la postazione potrà essere munita di comandi a distanza.
7. Il lavoratore con profili professionali A8) e A9), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonché f) se usufruisce dell'alloggio di servizio, deve, nei limiti dell'incarico scritto ricevuto dal datore di lavoro, coordinare e controllare l'attività di altri dipendenti del complesso immobiliare. Sono pertanto riconducibili a queste figure, i lavoratori che, oltre allo svolgimento dei compiti operativamente propri della qualifica di inquadramento, esplicano, sulla base di specifiche istruzioni operative impartite per iscritto dal datore di lavoro, funzioni di coordinamento e controllo nei confronti di altri dipendenti del complesso immobiliare di cui alle tipologie A), B) e D),
8. Per le mansioni previste alla lettera d) ed alle lettere da h) a m) sono dovute le indennità previste dalle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 128; per le mansioni sub e), sono dovute le indennità definite a norma del precedente art. 4.
9. I lavoratori con mansioni principali o sussidiarie di portiere, con profili professionali da A1) ad A9), sono inoltre tenuti a prestare la propria opera, secondo le istruzioni date dal datore di lavoro, per l'applicazione delle norme emanate dalle competenti autorità riguardo ai funzionamento dì tutti gli impianti presenti nel fabbricato. A tale incombenza sono altresì tenuti i lavoratori con profili professionali diversi da quelli di portiere relativamente agli impianti di loro competenza.
10. Il lavoratore con mansioni principali o sussidiarie di portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il datore di lavoro gli fornisca a proprie spese e ad averne cura nell'uso.
11. Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente CCNL.
12. Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.
13. Il lavoratore con profilo professionale B3), che dovrà essere munito dell'apposito patentino, dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
14. Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla pulizia e/o conduzione dei-campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive è ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.
15. Il lavoratore con profilo professionale B5) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro:
a) alla pulizia dell'androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell'acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell'immobile;
b) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.
A tale lavoratore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria. Potrà inoltre essergli affidato anche il servizio di cui al comma 4, punto m), del presente articolo.
Tali servizi verranno eseguiti nell'ambito dell'orario di lavorò concordato con il lavoratore con l'atto scritto di cui al successivo art. 60.
16. Il lavoratore con profilo professionale D1) svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all’amministratore e, se del caso, alle forze dell’ordine, di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti.
17. Rientrano nelle mansioni dei lavoratori con profilo professionale D2) quelle di: istruttore di nuoto; istruttore di tennis; istruttore di ginnastica, anche correttiva; istruttori/allenatori in altre attività sportive.
18. Rientrano nelle mansioni dei lavoratori con profilo professionale D3) quelle, a titolo esemplificativo, relative al disbrigo di pratiche amministrativo/contabili e commissioni di' vario genere anche a mezzo di strumenti informatici (acquisti, anche nell’ambito di Gruppi di Acquisto Solidale, ritiro delle comunicazioni postali e simili).
18. bis Rientrano nelle mansioni dei lavoratori con profilo professionale D4) quelle inerenti, a titolo esemplificativo, ad: attività per la prima infanzia; attività per persone anziane autosufficienti.
19. I lavoratori devono prestare il proprio servizio con scrupolo, zelo ed accuratezza; devono osservare il regolamento dello stabile, ove esistente, segnalando al datore di lavoro eventuali infrazioni al regolamento stesso da parte degli abitanti dell'edificio.
20. Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme applicabili di cui D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e/o integrazioni.
Nota. Si richiama quanto previsto all’art. 18-bis.

Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro Contratti atipici
Capo II Contratti di apprendistato
Art. 33 - Disciplina generale dell’apprendistato

1. L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. n. 167/2011 e da quanto previsto nel presente Capo, il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta, così come il piano formativo individuale costituente parte integrante del medesimo.
[...]
3. Per l’intera durata del contratto di apprendistato il lavoratore sarà supportato da un referente datoriale (tutor) con il compito di seguire l’attuazione del programma formativo individuale dell’apprendista. Il nominativo del tutor dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato o, nell’ipotesi di successive variazioni dello stesso, comunicato all’apprendista. Tutor può essere nominato l’amministratore di condominio o altro soggetto debitamente delegato che possieda la qualifica professionale individuata nel piano formativo dell’apprendista e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato, nonché adeguata esperienza.
4. La formazione ricevuta andrà debitamente registrata sul libretto formativo de! cittadino. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione e la certificazione della formazione avverrà attraverso il rilascio di attestati ai lavoratori e fogli firma comprovanti l’avvenuta partecipazione agli eventi formativi.
5. È vietata la retribuzione a cottimo dell’apprendista. La retribuzione dell’apprendista è stabilita in misura percentualizzata rispetto al salario conglobato di cui alle tabelle retributive dell’art. 128 del presente CCNL.
[...]
7. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiori a 30 giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo di assenza causata da uno dei suddetti eventi, li prolungamento del periodo di apprendistato dovrà essere comunicato per Iscritto all’apprendista prima dello scadere dell’originario termine indicato nel contratto di apprendistato e con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
[...]

Art. 33-bis - Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
2. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra datore di lavoro e lavoratore nei quale dovranno essere altresì specificatamente indicati:
- la durata del periodo di apprendistato;
- la qualifica che sarà acquisita al termine dello stesso.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato solo per i profili professionali B1), B2), B4), C3), C4), D1) e D3) di cui all’art. 17 del presente contratto collettivo.
5. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è stabilita in:
- 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei profili professionali B2), B4), C4), D1) e D3).
- 36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei profili professionali B1), C3).
Ai fini dell’individuazione delle anzidette durate massime, si terrà conto dì eventuali pregressi rapporti di apprendistato finalizzato al raggiungimento della medesima qualifica.
[...]
7. Potranno essere stipulati contratti di apprendistato a tempo parziale con orario non inferiore alle 24 ore settimanali.
8. Nel caso di assunzione di apprendisti a servizio di residenze turistiche private a carattere stagionale ovvero operanti in strutture, impianti o apparati, privati, con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi dell’anno, è possibile stipulare contratti di apprendistato con durata limitata alla stagionalità.
9. In tali ipotesi è consentita la stipula di più contratti di apprendistato a carattere stagionale anche con il medesimo datore di lavoro, purché fra un contratto e un altro non intercorra un periodo di tempo superiore ad un anno e la sommatoria, nel tempo, dei diversi contratti di apprendistato non superi i succitati periodi di durata massima previsti per H conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. In tali ipotesi la durata della formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere tecnico professionale verrà riproporzionata in base all’effettiva durata di ciascun contratto di apprendistato a ciclo stagionale. Il periodo di prova potrà essere applicato solo al primo contratto stagionale.
10. La formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere tecnico professionale può essere svolta, a seconda dei tipo di formazione da effettuare, in aula, in modalità e-learning ed in tal caso l’attività di affiancamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di video comunicazione da remoto, o mediante affiancamento continuativo durante Io svolgimento dell’attività lavorativa.
11. La formazione sarà effettuata all’interno dell'orario lavorativo.
12. Per quanto concerne i contenuti formativi del piano formativo si rimanda all’allegato 13) costituente parte integrante dei presente contratto collettivo di lavoro.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali.
14. Per i contratti oggi in essere continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione. Sono fatte salve le modalità previste dalle Regioni o dalle Province autonome.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina dell’apprendistato a fronte di una eventuale successiva modifica legislativa in materia.

Capo III Contratti a termine
Art. 34 - Contratti a tempo determinato

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate in dettaglio le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono sulle seguenti ipotesi di apposizione di un termine al contratto dì lavoro, nel caso di assunzioni di lavoratori:
a) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 2110 cod. civ.;
b) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi;
c) per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, per le quali comunque sia legalmente previsto l'obbligo della conservazione del posto;
d) per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative;
e) per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
f) a servizio di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell'anno;
g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
i) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
j) la conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
k) per l'inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni;
i) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
m) per esigenze connesse ad eccezionali cause di forza maggiore e/o calamità naturali.
Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 51, relative al contratto a tempo parziale.
5. In ogni caso i contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell’organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arrotondate al valore unitario superiore.
6. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), l) ed m).
7. Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga. Quest'ultima esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
[...]
9. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[...]

Art. 38 - Contratti di somministrazione
1. In relazione alle particolarità dei rapporti di lavoro disciplinati dal presente contratto, le parti concordano che il contratto di somministrazione di lavoro, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 368/01, può essere concluso esclusivamente a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili all'ordinaria attività dell’utilizzatore.
[...]
3. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
4. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente con soggetti somministratori in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. I soggetti somministratori sono tenuti, nei confronti dei lavoratori, alla integrale applicazione del presente contratto collettivo.
[...]

Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 93 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi

1. I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'Inps ed all'Inail.
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