Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 30 marzo 1954
Validità: 30.03.1954 - 30.03.1956
Parti: Gruppo Industriali della Pietra ed Affini e Sindacato Provinciale Fillea, Unione Sindacale Provinciale della Cisl
Settori: Chimici, Industria cave, Operai, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Visita d’inventario.
Art. 5. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Minimi di paga.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Lavori speciali e in condizioni di particolare disagio.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Sospensione di lavoro.
Art. 13. - Interruzione del lavoro.
Art. 14. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 15. - Lavori fuori zona.
Art. 16. - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Malattia e infortunio.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Festività.
Art. 24. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia 1 e festività e modalità di attuazione.
Art. 25. - Conservazione utensili.
Art. 26. - Custodia indumenti.
Art. 27. - Passaggio di mansioni.
Art. 28. - Mansioni promiscue.
Art. 29. - Cottimi.
Art. 30. - Modalità di pagamento.
Art. 31. - Permessi.
Art. 32. - Permessi per dirigenti sindacali.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Preavviso.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Reclami.
Art. 41. - Controversie.
Art. 42. - Previdenza sociale.
Art. 43. - Indennità speciale.
Art. 44. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 45. - Scuole professionali.
Art. 46. - Mense aziendali.
Art. 47. - Commissioni interne.
Art. 48. - Cassa edili.
Art. 49. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 50. - Accordi interconfederali.
Art. 51. - Validità e durata.
Tabella dei minimi di paga per gli addetti alle cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco della provincia di Imperia allegata contratto provinciale del 30 marzo 1954.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco della provincia di Imperia, 30 marzo 1954

L’anno 1954 addì 30 del mese di marzo in Imperia, tra il Gruppo Industriali della Pietra ed Affini [...], da una parte e il Sindacato Provinciale Fillea [...], la Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], dall’altra parte.
Constatato che l’industria delle cave pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco presenta aspetti locali del tutto particolari di carattere tecnico produttivo ed economico sia per la promiscuità con la quale l’esercizio delle cave e l’attività edilizia vengono effettuate, e sia per lo scambio di mano d’opera che normalmente avviene fra il settore edile e quello delle cave, preso atto del comune desiderio dei datori di lavoro e dei lavoratori di un trattamento per questi ultimi sostanzialmente uguale a quello che usufruiscono i lavoratori addetti all’industria edilizia, riconosciuto che per le ragioni sopraesposte la uniformazione della regolamentazione del rapporto di lavoro nell’industria delle cave e quella vigente nel settore edili, risponde a ragioni di equità, di giustizia e di praticità, viene stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro, in sostituzione di quello stipulato il 21 aprile 1949, da valere per le aziende esercenti l’industria delle cave di pietra, ghiaia, sabbia e pietrisco nella provincia di Imperia.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.
Per i mutilati e gli invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, fermo restando l’orario normale di 10 ore giornaliere e di 60 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui) o di semplice attesa e custodia.
Per il recupero delle ore comunque non lavorate è consentito il prolungamento dell’orario fino alle 9 ore giornaliere senza corresponsione di maggiorazioni.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 7.
Por ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
[...]

Art. 10. - Lavori speciali e in condizioni di particolare disagio.
Agli sgaggiatori lavoranti in ponti mobili o in sospensione (bilancini o denominazioni analoghe) ed ai lavoratori che lavorano nelle stesse condizioni, verrà corrisposta una maggiorazione del 10 % (dieci per cento) da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e rivalutazione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle ditte ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Qualora peraltro l’operaio non sia stato preavvisato almeno 24 ore prima dall’inizio del lavoro domenicale, al medesimo dovrà corrispondersi la maggiorazione del lavoro festivo.
Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo compensativo prefissata, all’operaio non preavvertito almeno 24 ore prima, sarà dovuta, in caso di prestazione di lavoro, la maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 21. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso la ditta un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di dodici giornate e mezzo di ferie pari a 100 ore.
[...]

Art. 25. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta L’autorizzazione dei superiori diretti, e qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 26. - Custodia indumenti.
La ditta dovrà mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti e delle biciclette. In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedersi al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l’orario lavorativo.
[...]
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a quindici o quando il cantiere non abbia durata di almeno venti giorni, la ditta provvederà diversamente nel modo più idoneo, alla conservazione degli indumenti e delle biciclette.
La ditta può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l’osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all'importo di tre ore lavorative;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
d) licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento
[...]

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La ditta ha la facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro;
f) trasgressione in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità e recidiva nelle mancanze di cui sopra la ditta potrà procedere alla applicazione della sospensione.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento.
La ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
b) risse nell’interno del cantiere o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente.
Licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento.
La ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
c) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere e l’incolumità del personale o del pubblico, o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[...]
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Art. 41. - Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se, precedentemente, la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dall’Associazione sindacale dirimpettaia.
Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione di mandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta va la facoltà di sperimentare per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra la direzione aziendale e la Commissione interna.

Art. 45. - Scuole professionali.
Per il finanziamento di scuole interessanti, la categoria, viene istituito un contributo a carico del datore di lavoro dello 0,60 per cento da calcolarsi su paga base, quota di rivalutazione e indennità di contingenza.
Detto contributo sarà accantonato presso la Cassa Edili di Mutualità e Assistenza con le modalità in uso per le imprese edili.
Per l’amministrazione e il funzionamento delle scuole saranno presi successivi accordi.

Art. 46. - Mense aziendali.
Per le mense si fa riferimento alla situazione in atto.
[...]

Art. 47. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli Accordi interconfederali.

Art. 50. - Accordi interconfederali.
Gli accordi vigenti tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.