Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 novembre 2012, n. 20022 - Malattia professionale: esiste un onere di qualificazione da parte dell'assicurato?



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 259/2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), già elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8707/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2009 r.g.n. 3060/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto



1. La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 8707 del 2008, decidendo sull'impugnazione proposta da (Omissis) nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza n. 134 del 2005 del Tribunale di Roma, dichiarava il diritto di (Omissis) all'attribuzione della rendita per inabilità permanente corrispondente a riduzione della generica capacità di lavoro pari al 12 per cento e condannava l'INAIL ad erogare in favore del (Omissis) i ratei di detta prestazione maturati dalla domanda amministrativa (9 agosto 1995) con rivalutazione ed interessi, ex articolo 429 c.p.c., e a rifondere al (Omissis) le spese del giudizio di primo grado.

2. Il (Omissis) aveva adito il Tribunale per ottenere la condanna dell'INAIL alla costituzione di rendita per malattia professionale (broncopneumopatia da asbesto). Il giudice di primo grado rigettava la domanda.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il (Omissis) prospettando tre motivi di ricorso.

4. L'INAIL resiste con controricorso, depositando anche memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto



1. Con il primo motivo di ricorso il (Omissis) ha dedotto violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 53, 140, 144, 148, in relazione alla Legge n. 780 del 1975, articoli 1 e 3 e del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha limitato il riconoscimento del diritto dell'appellante a percepire dall'INAIL la rendita con riguardo al solo grado di inabilità permanente, pari al 12 per cento, in relazione alla sola patologia asbestosica, manifestatasi sotto forma di placche pleuriche bilaterali, tenuto conto del petitum e della causa petendi che connotano il thema decidendum introdotto nel giudizio di primo grado e poi nel giudizio di gravame, petitum coincidente, d'altra parte, con quanto esposto nel procedimento amministrativo nel quale la patologia diversa da quella asbestotica non fu oggetto nè di denuncia nè di pregiudiziale accertamento amministrativo.

Il CTU, rilevato che a carico dell'apparato respiratorio, causate dall'inalazione di polveri e fibre, sussistevano due distinte infermità: pleuropatia asbestosica (danno quantificato in misura del 12 per cento), intestiziopatia di tipo siliconico (danno quantificato in misura del 15 per cento), affermava che solo l'infermità consistente in placche pleuriche asbestosiche era direttamente correlatale all'agente causale indicato nella domanda amministrativa.

Prospetta il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità non sussiste alcun onere da parte dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione della sintomatologia accusata dall'ammalato e di quella rilevata dal medico certificatore.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, dedotto dalla parte e rilevabile d'ufficio, in relazione al disposto dell'articolo 38 Cost., al ruolo dell'INAIL e del Giudice (articolo 360 c.p.c., n. 5).

L'INAIL, in quanto ente pubblico deputato all'applicazione dell'articolo 38 Cost., non può limitarsi al mero accoglimento o rigetto dell'istanza del lavoratore, ma deve tener conto della sua reale situazione patologica e costituire la rendita corrispondente.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 149 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il Giudice del merito avrebbe dovuto considerare, ai sensi della suddetta disposizione, ai fini dell'indennizzabilità della malattia professionale, gli aggravamenti e le conseguenze sopravvenute alla prima manifestazione della malattia stessa, ancorchè non esistente al momento della sua insorgenza, ragione per la quale la rendita non poteva essere limitata alla malattia asbestosi e non estesa anche alla silicosi.

4. I suddetti motivi, che superano il vaglio di ammissibilità in quanto conferenti, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.

Ed infatti, trova applicazione nella specie il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 53, secondo il quale il lavoratore non ha l'onere di qualificare la malattia professionale denunciata, bensì soltanto di allegare alla denuncia una relazione particolareggiata della sintomatologia da lui accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, in quanto una domanda volta ad ottenere la prestazione assicurativa per malattia professionale, che, anche se non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa all'attività lavorativa dedotta, non può essere considerata nuova, trattandosi in tal caso di mera diversità di qualificazione dello stesso fatto costitutivo già allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, qualora occorra, di una nuova consulenza tecnica (cfr., Cass., n. 16138 del 2001).

5. Il ricorso deve essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.