Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2012, n. 20597 - Infortunio per una manovra estremamente pericolosa di un lavoratore: quando viene esclusa la responsabilità di un datore di lavoro


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso 15033/2010 proposto da:

D.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DON GIUSEPPE MOROSINI 2, presso lo studio dell'avvocato ANASTASIO Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato ROSSI Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

SCM GROUP S.P.A.;

- intimata -

Nonchè da:

SCM GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBA 36, presso lo studio dell'avvocato BIASCI RENATO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GROSSI GIANFRANCO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, D.M.G. (OMISSIS), quale titolare della Ditta Legnarte di Moltalto di Castro;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7709/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2004 r.g.n.7259/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;

udito l'Avvocato BIASCI RENATO PIERO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto



Con sentenza del 3.3.2010, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'INAIL, ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, condannava D.M. G. al pagamento dell'importo di Euro 26.027,66 in favore dell'INAIL, ricorrente in regresso per le somme erogate in relazione all'infortunio sul lavoro subito dal dipendente C.G. il (OMISSIS). Rilevava il giudice del gravame che, pur se l'infortunato aveva posto in esser una manovra estremamente pericolosa, non poteva ritenersi che il comportamento del predetto avesse spezzato il nesso di causalità tra evento e condotta colposa del datore, avuto riguardo quantomeno al profilo dell'omessa vigilanza, da parte di quest'ultimo, sul rispetto delle misure di sicurezza e che nel caso considerato potesse ritenersi che i comportamenti colposi del datore e del lavoratore avessero concorso al verificarsi dell'evento dannoso nella misura del 50% ciascuno.

Aggiungeva, ai fini della quantificazione delle somme dovute all'istituto, che compito del giudice era quello di effettuare prima la liquidazione del danno patito dal lavoratore secondo gli ordinari criteri civilistici in materia di liquidazione del danno da fatto illecito per poi decurtare tale liquidazione di quanto doveva essere posto a carico del danneggiato stesso per il suo concorso nella produzione dell'evento. Quantificava in tal modo il danno in Euro 52.055,33 e riteneva che il datore fosse tenuto a pagare la metà di tale importo per la accertata corresponsabilità del lavoratore nella produzione dell'evento. Essendo stata la domanda accolta in misura parziale (Euro 26.027,66), disponeva la compensazione per 14 delle spese di lite del doppio grado.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.M., affidando l'impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso l'istituto, che illustra le proprie difese con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso anche la società SCM Group p.a., che propone ricorso incidentale, con il quale censura la compensazione delle spese del giudizio di appello nei suoi confronti.

 

Diritto



Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, il D.M. deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli del D.P.R. n. 1124 del 1965, n. 3, dell'art. 2087 c.c. e del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 113 e 68, rilevando che erroneamente la pronunzia del giudice del gravame, pur ritenendo che non fosse addebitabile al datore di lavoro violazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli del D.P.R. da ultimo indicato, essendo la macchina fresatrice dotata di dispositivi di sicurezza e di congegni di protezione, aveva poi affermato che la manovra estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione del compito assegnato a lavoratore non avesse interrotto il nesso tra evento e condotta colposa del datore, in contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità.

Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziando il vizio logico della pronunzia impugnata laddove, nel ritenere che il datore non avesse ottemperato all'obbligo di vigilanza, non aveva poi esplicitato quali ulteriori cautele lo stesso avrebbe dovuto apprestare.

L'infortunio si è nella specie pacificamente verificato durante l'operazione, effettuata dall'infortunato, di "scorniciamento", con una macchina fresatrice, di un pannello di legno massiccio, avendo il lavoratore, che pure aveva provveduto a montare correttamente la macchina dotandola dell'apposito cuscinetto, delle guide e di un ulteriore dispositivo di sicurezza, ad un certo punto della lavorazione, al fine di fresare la parte sagomata del pannello di legno, provveduto a togliere la guida sinistra ed il relativo archetto di protezione, consentendo alla macchina di venire in contatto con la mano.

La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ., ha natura contrattuale, sicchè, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, cioè il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr., tra le altre, Cass. 23.4.2008 n. 10529).

Sotto il primo dei profili censurati, va evidenziato, alla luce del principio appena richiamato, che la sentenza, pur riconoscendo l'assoluta pericolosità della manovra posta in essere dal lavoratore e pur avendo nella ricostruzione dei fatti precisato che la macchina fresatrice era dotata di dispositivi di sicurezza assolutamente efficienti, ha poi fatto richiamo ad un obbligo di costante vigilanza da parte del datore di lavoro, idoneo a prevenire e far cessare ogni manomissione da parte dei dipendenti, richiamando all'uopo sentenza n. 7772/98 di questa Corte. Tuttavia, il caso esaminato in tale pronunzia atteneva ad una fattispecie non del tutto sovrapponibile, proprio perchè nella stessa difettava l'adempimento dell'obbligo posto a carico del datore di apprestare ogni misura atta ad evitare il danno, avendo la sentenza di merito, confermata in appello, affermato la responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'accertata violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115, desunta dalla circostanza che la macchina cui era addetto il lavoratore, ancorchè munita di doppio pulsante, era tuttavia difettosa nel dispositivo di sicurezza poichè uno dei due pulsanti era stato bloccato da nastro isolante. Differente è il caso all'esame, in cui i dispositivi di sicurezza della macchina utilizzata dal lavoratore erano del tutto integri e funzionanti, le norme di sicurezza e gli obblighi relativi del datore erano stati pertanto assolti e si imputa al datore di lavoro la mancanza di una continua vigilanza volta prevenire e scongiurare manomissioni.

Al riguardo è stato invero anche osservato che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente, l'obbligo del datore stesso di vigilare affinchè siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività nè il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere, e cioè alla ubicazione del medesimo, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione e che, pertanto, nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ai sensi D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, la responsabilità del datore di lavoro va totalmente esclusa se l'infortunio, accaduto a lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una manovra dello stesso estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione del compito affidatogli, poichè l'elevata pericolosità di tale condotta ne comporta la imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza (cfr. Cass. 10.7.1996 n. 6282).

Secondo i principi enunciati da questa Corte di legittimità anche più di recente (cfr. Cass.22 dicembre 2011 n. 28205, Cass. 25 febbraio 2011 n. 4656; Cass. 10 settembre 2009 n. 19494) le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso ai lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure protettive venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e con esse, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (cfr. Cass. 22.12.2011 n. 28205).

Ciò premesso, deve rilevarsi anche in relazione alla censura avanzata nel secondo motivo del ricorso principale la fondatezza del rilievo secondo cui la pronunzia è non del tutto chiara nel suo iter logico ed insufficientemente motivata nella parte in cui si riferisce ad un generico obbligo di vigilanza del datore, senza tuttavia specificare quali ulteriori cautele lo stesso avrebbe dovuto apprestare nel caso in esame.

Pertanto, il ricorso principale deve essere accolto e l'accoglimento dello stesso comporta che venga considerata assorbita la censura di cui al ricorso incidentale. La causa va rinviata alla Corte di appello designata in dispositivo che procederà ad una nuova valutazione della fattispecie sulla base di una corretta dei principi richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.