Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale, 11 luglio 2012, n. 856.
Applicazione nella Regione Umbria del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.*
B.U.R. 8 agosto 2012, n. 35

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di recepire il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
3. di stabilire che:
a. l'attività di verifica periodica di cui al D.M. 11 aprile 2011 sia demandata ai soggetti abilitati pubblici e privati iscritti nell'elenco regionale di cui alla D.G.R. n. 646 del 5 giugno 2012;
b. i Servizi Impiantistici della ASL 3 e 4 siano ricompresi nei rispettivi Servizi di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
c. compete ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL:
i. la gestione tecnico amministrativa delle richieste dell'utenza;
ii. la costruzione, la gestione e il mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche periodiche e dei flussi informativi con l'utenza e con l'INAIL;
iii. la vigilanza e il controllo dell'operato dei soggetti abilitati, volta ad individuare irregolarità tecniche o amministrative;
iv. lo svolgimento delle attività residuali di verifica delle attrezzature di lavoro che non sono elencate nell'allegato VII del D.L.gs 81/2008 e per le quali non si applicano le disposizioni del D.M. 11/4/2011;
4. di approvare la “Procedura vincolante per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11 aprile 2011” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
5. di affidare al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, nelle more della pubblicazione del tariffario nazionale delle prestazioni di verifica, l'adeguamento del tariffario regionale;
6. di stabilire che gli importi del 15 per cento della tariffa che il soggetto abilitato che effettua l'attività di verifica delle attrezzature di lavoro deve destinare alla ASL, siano impiegati esclusivamente per coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati e all'attività amministrativa, di costruzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata in ottemperanza all'art. 3, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011;
1. di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Tomassoni)


DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Applicazione nella Regione Umbria del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

La titolarità delle funzioni relative alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro è attribuita dall'art. 2, comma 1 del D.M. 11 aprile 2011 all'INAIL per la prima delle verifiche periodiche e alla ASL per le verifiche periodiche successive.
In questa Regione l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro è stata fino ad oggi svolta, così come previsto dalla normativa nazionale antecedente il D.M. 11 aprile 2011, in via pressocchè esclusiva dal Dipartimento di Prevenzione (DIP) di ciascuna ASL. Nel corso degli anni però l'assetto organizzativo, il personale dedicato a tale attività e conseguentemente le prestazioni garantite sono diventate difformi nelle quattro Aziende: nella ASL 3 e nella ASL 4 l'attività è stata infatti svolta dal personale assegnato al Servizio Impiantistico, mentre nella ASL 1 e nella ASL 2 il personale che faceva capo al Servizio Impiantistico è stato già da alcuni anni ricompreso nel Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL).
In considerazione della scarsità di figure professionali specializzate nelle attività di verifica delle attrezzature di lavoro in rapporto all'entità della domanda proveniente dalle aziende del territorio, è necessario quindi rivedere la mission dei Servizi PSAL relativamente a tali materie, da un lato ricollocando in seno ad essi il personale assegnato ai Servizi Impiantistici, dall'altra ribadendo che competeranno ai Servizi PSAL esclusivamente le funzioni previste dal D.M. 11 aprile 2011, ovvero:
1. la gestione tecnico amministrativa delle richieste dell'utenza;
2. la costruzione, la gestione e il mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche periodiche e dei flussi informativi con l'utenza e con l'INAIL;
3. la vigilanza e il controllo dell'operato dei soggetti abilitati, volta ad individuare irregolarità tecniche o amministrative;
4. lo svolgimento delle attività residuali di verifica delle attrezzature di lavoro che non sono elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e per le quali non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011:
— ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili (art. 13 e 14 D.P.R. 162/99), qualunque sia il luogo di installazione (luoghi di vita o di lavoro): verifiche biennali, affidate ad ASL o agli organismi di certificazione notificati di cui al D.P.R. 162/99;
— prima verifica sulla conformità degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (omologazione) affidata in via esclusiva alle ASL ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. 462/2001;
— attrezzature in pressione (art. 8, D.M. 329/04), installate in luoghi diversi dai luoghi di lavoro - verifiche con scadenze diverse, affidate in via esclusiva alle ASL;
— impianti di riscaldamento centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h (art. 22, D.M. 1 dicembre 1975) e che non ricadano nella definizione di attrezzatura di lavoro (art. 69, D.Lgs. 81/2008) - verifiche quinquennali, affidate in via esclusiva alle ASL.
Per quanto attiene alle tariffe per l'esecuzione delle verifiche periodiche, il D.M. specifica che, fino alla determinazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo economico del tariffario nazionale (art. 3, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011), si devono applicare le tariffe definite dal tariffario regionale: l'integrazione del tariffario regionale delle prestazioni attualmente mancanti sarà oggetto di un successivo atto. Inoltre il D.M. stabilisce che, nel caso di esecuzione della visita periodica da parte del soggetto abilitato, una quota pari al 15 per cento della tariffa sia versata alla ASL: si sottolinea che tale quota deve essere impiegata esclusivamente per coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati e all'attività amministrativa di costruzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata.
Infine, per quanto riguarda la procedura per l'attivazione della verifica periodica, compresa la modulistica da utilizzare, si rimanda a quanto indicato nell'allegato 1 “Procedure vincolanti per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11 aprile 2011”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Considerando quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)


Allegato 1

Procedura vincolante per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del DM 11 aprile 2011

1. Il datore di lavoro deve inoltrare alla ASL competente la richiesta di effettuazione di verifica periodica delle attrezzature di lavoro utilizzando il modello All. 1.A. La richiesta di verifica deve rispettare i requisiti previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25.05.2012, ovvero:
a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
b. deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
c. deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
- tipologia di attrezzatura di lavoro;
- matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro deve individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco regionale dei soggetti abilitati di cui alla DGR 646/2012;
e. deve riportare la data di richiesta1.
Allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature di lavoro2.
2. Il Servizio PSAL deve controllare la completezza formale della richiesta: nel caso di richiesta di verifica periodica incompleta di uno o più dei suddetti elementi il Servizio deve richiedere al datore di lavoro l’integrazione evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 30 giorni entro cui esso deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche decorrono dalla data della richiesta completa di tutti i dati sopra elencati.
Se la richiesta del datore di lavoro è priva del nominativo del soggetto abilitato la ASL deve chiedere l’integrazione utilizzando il modello All. 1.B.
3. Il Servizio PSAL deve attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro, utilizzando il modello All. 1.C.
4. Nel caso siano decorsi inutilmente i 30 giorni dalla data di richiesta della verifica senza che il soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro abbia provveduto all’effettuazione della verifica e il datore di lavoro si sia quindi avvalso direttamente di un soggetto abilitato iscritto nell’elenco della regione Umbria di cui alla DGR 646/2012, lo deve comunicare alla ASL utilizzando il modello All. 1.D.
5. I Servizi PSAL, nelle more della definizione da parte di INAIL delle specifiche tecniche per l’implementazione dei flussi informativi previsti dall’allegato III punto 4.3 del D.M. 11/04/2011 e la loro integrazione nella banca dati di cui all’art. 3 comma 1 dello stesso D.M., dovranno raccogliere i dati delle verifiche effettuate dai soggetti abilitati e da essi trasmesse trimestralmente nel formato All. 1.E. A tale formato dovranno attenersi sia i soggetti abilitati nell’invio trimestrale dei dati ai Servizi PSAL, che i Servizi PSAL nell’invio annuale ad INAIL previsto dal punto 5.1 dell’allegato III del D.M. 11/04/2011.
Allo scopo di facilitare l’invio dei dati da parte dei soggetti abilitati, le i Servizi PSAL dovranno indicare le modalità di invio (p.es. indirizzo di posta elettronica certificata), dandone la massima pubblicità ai soggetti abilitati (p.es. attraverso pubblicazione sul sito WEB della ASL e/o delle Regione).


All. 1.A - Modello di richiesta di verifica periodica del datore di lavoro all’Azienda Sanitaria3
All. 1.B - Modello di risposta dell’Azienda Sanitaria in caso di richiesta di verifica priva del nominativo del soggetto abilitato e/o per la messa a disposizione dell’elenco dei soggetti abilitati
All. 1.C - Modello di risposta dell’Azienda Sanitaria in caso di effettuazione della verifica periodica avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro
All. 1.D - Modello di comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del soggetto abilitato di cui il datore di lavoro si avvalso, qualora siano decorsi inutilmente i 30 giorni dalla data di richiesta della verifica
All. 1.E - Format di invio dei dati delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati all’Azienda Sanitaria e dall’Azienda Sanitaria all’INAIL
4


1 Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:
- in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta;
- in caso di invio per fax: la data di invio del fax;
- in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell’ente titolare della funzione.

2
Nel caso di attrezzature di lavoro aventi scadenze diverse, deve essere indicata, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando “la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza”), indipendentemente dalla data della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature di lavoro, vale per ognuna di esse la data della richiesta cumulativa.
3
Una variante del presente modello può prevedere un allegato distinto dalla lettera, contenete la tabella delle attrezzature di lavoro di cui si richiede la verifica periodica. Tale variante consente una più agevole compilazione a mano dell’elenco delle attrezzature di lavoro.
4
I campi 20 e 21 saranno utilizzati dalle ASL al fine di contabilizzare gli introiti dovuti per le finalità dell’art. 3 comma 1 del D.M. 11/04/2011.
Lo stesso formato (con l’esclusione dei campi n. 19, 20 e 21) sarà utilizzato, salvo diversa specifica tecnica definita da INAIL, per l’invio dei dati annuali ad INAIL, previsto dal punto 5.1 dell’Allegato III del D.M. 11/04/2011.


* Regione Umbria, dgr 15 ottobre 2012, n. 1249 - Correzione errore materiale nella D.G.R. n. 856/2012 “Applicazione nella regione Umbria del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/ 2008”