Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2012, n. 857.
Linee guida vincolanti per i controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP nella Regione Umbria e modulistica: approvazione.
B.U.R. 8 agosto 2012, n. 35 – s.o. n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Franco Tomassoni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare:
a. le “Linee guida vincolanti per i controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP nella Regione Umbria” allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
b. la modulistica per l’esecuzione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegati: 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8);
3) di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle quattro ASL dell’Umbria si attengano nei controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP alle indicazioni delle linee guida;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Presidente
Marini

(su proposta dell’assessore Tomassoni)


DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee guida vincolanti per i controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP nella Regione Umbria e modulistica: approvazione.

Il progetto “Attuazione dei regolamenti REACH/CLP in Umbria” del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012, adottato con DGR 1873 del 20 dicembre 2010 ha, fra gli obiettivi specifici, l’attivazione di una vigilanza su tale complessa tematica omogenea fra le quattro ASL.
A tal fine con DGR 29 luglio 2011, n. 910 è stato costituito il Nucleo regionale per l’applicazione dei regolamenti REACH e CLP, individuando quali componenti quindici operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle 4 ASL dell’Umbria, appartenenti sia ai servizi ISP sia ai servizi PSAL e un operatore dell’ARPA, indicati dai rispettivi direttori dei DIP e selezionati fra quelli che avevano ricevuto una formazione specifica in materia. Con tale atto inoltre la Giunta regionale ha assegnato al Nucleo regionale il compito di costruire gli strumenti per la vigilanza (check list, strumenti di lavoro) e condividere la metodologia della vigilanza in materia, nonché di effettuare le ispezioni in ambito regionale.
Il nucleo regionale ha pertanto prodotto le “Linee guida vincolanti per i controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP nella Regione Umbria” (allegato A) e la modulistica per l’esecuzione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti REACH e CLP (allegati: 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8), che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
Si propone pertanto alla Giunta regionale:

Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)


Allegato A

Linee guida vincolanti per i controlli ufficiali ai regolamenti REACH e CLP nella Regione Umbria
Giugno 2012

INDICE
1. Introduzione
2. Scopo
3. Campo di applicazione
4. Programmazione del controllo ufficiale
5. Modalità operative per l’effettuazione del controllo ufficiale
6. Controlli analitici
7. Tariffe e sanzioni
8. Legislazione e bibliografia


Allegati
Allegato 1: Scheda informativa
Allegato 2: Questionario ispezione REFI
Allegato 3: Questionario ispezione REF2
Allegato 4.1: Lista di riscontro per ispezioni REFI
Allegato 4.2: Allegato A alla lista di riscontro REFI - accertamento sostanze e SDS
Allegato 4.3: Note all’Allegato A alla lista di riscontro REFI
Allegato 5: Lista di riscontro per ispezioni REF2
Allegato 6: Verbale di accesso
Allegato 7: Check list per la valutazione delle schede di sicurezza
Allegato 8: Guida alla compilazione della Check list per la valutazione delle schede di sicurezza


1 - Introduzione
Il controllo ufficiale sull’applicazione del regolamento REACH1 è disposto ai sensi dell’art. 125. Per attuare il sistema dei controlli ufficiali è stato stipulato l’”Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006” (G.U. n. 285 del 07/12/2009), di seguito denominato Accordo. Con DGR 25/01/2010, n. 802 la Regione Umbria ha recepito tale Accordo, individuando quale Autorità regionale per l’adempimento dei compiti istituzionali per l’attuazione del regolamento REACH ed in particolare per le competenze di programmazione, coordinamento ed indirizzo inerenti i controlli ufficiali, la formazione e l’informazione, la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, di seguito Autorità regionale. Le istituzioni preposte alle attività di controllo sono state individuate nei servizi competenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL (Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e delle ARPA.
Detta deliberazione ha altresì istituito un gruppo di coordinamento regionale per adempiere alle funzioni di competenza delle regioni e province autonome per l’attuazione del regolamento REACH costituito dai seguenti soggetti:
- n° 1 rappresentante della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, con funzioni di coordinatore del gruppo;
- n° 1 rappresentante della Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture;
- n° 1 rappresentante della Direzione Regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro;
- n° 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 1;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 2;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 3;
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 4.
Con DGR 29/07/2011, n. 9103 è stato costituito il Nucleo regionale per l’applicazione dei regolamenti REACH e CLP4, di seguito Nucleo regionale, individuando quali componenti quindici operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle 4 ASL dell’Umbria, appartenenti sia ai servizi ISP sia ai servizi PSAL e un operatore dell’ARPA, indicati dai rispettivi direttori e selezionati fra quelli che avevano ricevuto una formazione specifica in materia.
I compiti assegnati al Nucleo regionale, nell’ambito del progetto “Attuazione dei regolamenti REACH/CLP in Umbria” del Piano Regionale di Prevenzione (PRP)5 e del Piano Nazionale dei controlli sull’applicazione del Regolamento REACH - Anno 2011 approvato dal Comitato Tecnico di Coordinamento6 di cui all’art. 7 del D.M. 22/11/20077 nella seduta del 8 aprile 2011 e trasmesso dal Ministero della Salute alle Regioni e PP.AA. con nota prot. 16249 del 5 luglio 2011, sono:
- costruire gli strumenti per la vigilanza (check list, strumenti di lavoro);
- condividere la metodologia della vigilanza in materia;
- effettuare le ispezioni in ambito regionale.

2 - Scopo
Il presente documento è stato elaborato al fine di fornire al personale addetto alle attività di vigilanza istruzioni operative per l’effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti il regolamento REACH e le norme ad esso collegate (regolamento CLP, D.lgs 52/978, D.lgs 65/039) con modalità omogenee ed appropriate sul territorio regionale, in coerenza con il citato Accordo e le indicazioni provenienti sia dall’Autorità competente nazionale (Ministero della Salute) sia dal Forum for Exchange of Information on Enforcement (di seguito denominato Forum) dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA).

3 - Campo di applicazione
Il presente documento si applica ai controlli ufficiali eseguiti dal personale delle ASL e delle ARPA in tutte le fasi della catena di approvvigionamento: dalla fabbricazione o importazione all’uso, alla distribuzione, all’immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo e riguardano pertanto tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori, utilizzatori a valle), come definiti all’art. 3 del regolamento REACH.
Le attività di controllo descritte nelle presenti linee guida si riferiscono alla vigilanza ordinaria che utilizza la tecnica dell’ispezione, così come definita dal paragrafo 2 dell’Allegato A all’Accordo: “processo proattivo pianificato e di routine che prevede la raccolta di informazioni per verificare la conformità delle disposizioni del regolamento REACH da parte dell’interessato. Le informazioni possono essere ottenute esaminando i documenti in possesso dell’interessato al controllo, intervistando persone, effettuando monitoraggi e osservando le condizioni del sito, le pratiche, procedure messe in atto”.
Per le altre modalità di controllo previste dall’Accordo relative alla gestione di emergenze legate ad eventi accidentali (indagine) e all’effettuazione di controlli analitici (monitoraggio), si rimanda ad aggiornamenti successivi.

4 - Programmazione del controllo ufficiale
Il programma annuale regionale del controllo ufficiale è elaborato dal Nucleo regionale in coerenza con le indicazioni dei piani nazionali annuali di controllo adottati dal Ministero della salute su proposta del Comitato Tecnico di Coordinamento sentito il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome di cui al paragrafo 6 dell’Accordo, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del PRP 2010/2012 e sulla base dei progetti europei del Forum.
Ad oggi sono stati elaborati dal Forum dell’ECHA i seguenti due progetti:
 il progetto denominato “REACH-EN-FORCE 1” (REFI) per la registrazione preliminare/ registrazione di sostanze soggette a regime transitorio e per la compilazione corretta della scheda di dati di sicurezza (SDS), da parte di fabbricanti ed importatori (versione marzo 2009);
 il progetto denominato “REACH-EN-FORCE 2” (REF2) sull’applicazione degli obblighi degli utilizzatori a valle responsabili della formulazione di miscele nel 2010/2011 (versione febbraio 2011). Le indicazioni del progetto REF2 sono state recepite dal Piano nazionale dei controlli relativo all’anno 2011.
Il programma annuale regionale prevede di effettuare n. 4 controlli all’anno.

5 - Modalità operative per l’effettuazione del controllo ufficiale
Il Nucleo regionale individua le imprese con sede operativa nel territorio della regione Umbria che rispondono ai criteri previsti dal piano annuale regionale dei controlli utilizzando le banche date disponibili per la ricerca mediante il codice ATECO 2007.
L’Autorità Regionale invia a tali imprese una scheda informativa (Allegato 1) tramite raccomandata AR al fine di selezionare quelle da sottoporre a controllo ufficiale. Le schede informative compilate e firmate dal legale rappresentante dell’impresa sono restituite entro 20 giorni.
Il nucleo regionale esamina le schede fornite dalle imprese e seleziona le aziende da sottoporre a controllo ufficiale secondo criteri prestabiliti. Hanno carattere prioritario:
 grandi e medie imprese, secondo i parametri dimensionali ex D.M. 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
 aziende soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. 334/1999 (aziende a rischio di incidente rilevante);
 elevati volumi di sostanze fabbricate/importate/utilizzate;
 proprietà tossicologiche delle sostanze: classificate pericolose ai sensi del regolamento CLP, in particolare le sostanze CMR di categoria 1 o 2 e le sostanze PBT e vPvB;
Le ispezioni presso le imprese selezionate per il controllo ufficiale sono condotte da gruppi ispettivi costituiti all’interno del Nucleo regionale, composti da non più di quattro ispettori e avendo cura che in ogni ispezione siano rappresentati i servizi ISP e PSAL dei Dipartimenti di Prevenzione, nonché l’ARPA. All’interno del gruppo ispettivo è individuato, per competenza territoriale, come “team leader” un ispettore della ASL nel cui territorio si colloca l’azienda oggetto del controllo REACH.
La data dell’ispezione è comunicata alle imprese selezionate con un preavviso di almeno 15 giorni. Analoga comunicazione è inviata per conoscenza al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL interessata.
Le attività di controllo includono la verifica dei seguenti requisiti:
- avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze soggette a regime transitorio, della registrazione preliminare (artt. 6, 23 e 28 del regolamento REACH);
- presenza della relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista (artt. 14 e 37 del regolamento REACH);
- presenza e completezza dei dati riportati nella scheda di dati di sicurezza (art. 31 del regolamento REACH);
- presenza dell’allegato alla scheda di dati sicurezza contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora sia prevista la relazione sulla sicurezza chimica (art. 14 del regolamento REACH);
- applicazione delle misure di gestione del rischio previste e loro efficacia (art. 14 del regolamento REACH);
- avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;
- corrispondenza e completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza sia nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele;
- avvenuta presentazione della notifica di cui agli artt. 40 e 49 del regolamento CLP.
Le informazioni necessarie alla verifica degli obblighi previsti dal regolamento REACH e dalle altre norme collegate sono raccolte mediante questionari compilati nel corso dell’ispezione. Attualmente sono utilizzati due diversi questionari, uno relativo al progetto europeo REF1 (Allegato 2) e uno per il progetto REF2 (Allegato 3). Le evidenze raccolte sono elencate nelle relative liste di riscontro sia per il progetto REF1 (Allegato 4) sia per il progetto REF2 (Allegato 5). Per ogni ispezione è redatto un verbale di accesso in duplice copia, una delle quali è consegnata al soggetto controllato (Allegato 6).
Per l’esame delle schede di dati di sicurezza il Nucleo regionale ha elaborato una check list (Allegato 7) e la relativa guida alla sua compilazione (Allegato 8); tale check list è utilizzabile da parte dei servizi PSAL per la realizzazione dell’obiettivo del PRP 2010/2012 (verifica della completezza e congruità delle schede di sicurezza).
Gli esiti dell’attività ispettiva sono inviati all’Autorità regionale per l’attuazione dei controlli sul REACH per l’assolvimento del debito informativo verso l’Autorità competente nazionale (paragrafo 6.4 dell’allegato A all’Accordo) e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza.

6 - Controlli analitici
Il paragrafo 10 dell’Allegato A all’Accordo prevede la strutturazione di una rete di laboratori a supporto delle attività di controllo costituita da:
 laboratori ufficiali di controllo, individuati dalle regioni e dalle province autonome nell’ambito della propria organizzazione e legislazione;
 centri analitici di eccellenza interregionali o nazionali individuati dalle regioni e province autonome che operino secondo un modello a rete per eseguire le analisi dei campioni prelevati nell’ambito delle attività di controllo, che non possono essere effettuate dai laboratori ufficiali competenti regionali.
In attesa dell’individuazione da parte della regione Umbria del laboratorio per l’esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo prevista dal paragrafo 10.1 dell’allegato A all’Accordo, si rimanda la trattazione relativa alla definizione delle modalità tecnico-operative, sia per il campionamento sia per l’analisi, ad un apposito documento da elaborare a cura dell’ARPA Umbria.

7. Tariffe e sanzioni
Relativamente all’applicazione delle tariffe per la copertura dei costi dei controlli ufficiali prevista attualmente dall’art. 28 del D.lgs 52/97, come modificato dal D.lgs n. 145/200810, si rimane in attesa dello specifico decreto interministeriale che sarà emanato ai sensi del medesimo art. 28. Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, l’azienda ispezionata è informata delle indicazioni del Ministero della Salute circa l’applicazione della tariffa per il controllo ufficiale di cui al decreto sopra citato inserendo nel verbale di accesso la seguente dicitura:
L’Azienda è informata dei contenuti della nota del Ministero della Salute n. 16249-P del 05.07.2011, avente per oggetto “Piano Nazionale di vigilanza”, che viene rilasciata in copia.
I provvedimenti sanzionatori per le violazioni commesse sul territorio umbro riguardanti il regolamento REACH e le altre norme correlate (regolamento CLP, D.lgs 52/97, D.lgs 65/03) sono adottati nel rispetto delle seguenti norme: il D.lgs n. 133/200911, il D.lgs n. 186/2011, la Legge n. 689/8112. Per quanto concerne l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’attività di controllo, l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla gestione del contenzioso è il Dipartimento di Prevenzione della ASL, che la esercita attraverso il team leader, in quanto lo stesso deve essere appositamente individuato tra gli operatori ISP o SPSAL della ASL territorialmente competente.
Il personale autorizzato ad eseguire i controlli in materia di REACH e CLP appartenente al nucleo regionale effettua l’accertamento di eventuali violazioni:
1. se di natura penale mediante comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale alla Procura della Repubblica competente nel territorio in cui è commesso il reato;
2. se di natura amministrativa mediante verbale di accertamento/contestazione di illecito amministrativo a carico del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido, dandone comunicazione all’Ufficio competente del Dipartimento di Prevenzione. Si precisa che solo per le violazioni alle disposizioni del D.Lgs 65/03, in vigore fino al 1°giugno 2015, è applicabile il pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81; per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti REACH e CLP non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
L’aggiornamento delle presenti linee guida è previsto a seguito dell’emanazione di norme o indirizzi da parte dell’Autorità regionale per l’attuazione del regolamento REACH, dell’Autorità competente nazionale e/o dell’ECHA.

8. Legislazione e bibliografia
Normativa europea
1. Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
2. Regolamento CE n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
3. Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
4. Regolamento CE n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
5. Regolamento CE n. 453/2010 della Commissione del 20/05/2010 recante modifica regolamento CE n. 1097/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
6. Regolamento CE n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Normativa nazionale
1. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modifiche ed integrazioni.
2. Circolare del 12 settembre 2000, n. 13, del Ministro della sanità recante «attività di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi preparati. Cooperazione tra amministrazione centrale e autorità locali».
3. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Circolare del 7 gennaio 2004 del Ministro della salute recante «indicazioni esplicative per l’applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65».
5. Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali».
6. Decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute riguardante «piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46».
7. Decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145, recante «attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche».
8. Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 (G.U. n. 285 del 07/12/2009).
9. Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 «disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche».
10. Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 «disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento CE n. 1907/2006».

Normativa regionale
1. DGR 25 gennaio 2010, n. 80 «Recepimento dell’Accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali sull’applicazione del regolamento CE n. 1907/2006 “REACH”. Designazione dell’Autorità per i controlli sul REACH della Regione Umbria».
2. DGR 20 dicembre 2010, n. 1873 «Piano Regionale di prevenzione 2010-2012: approvazione».
3. DGR 29 luglio 2011, n. 910 «Costituzione del Nucleo regionale per l’applicazione dei regolamenti REACH e CLP nella regione Umbria: nomina dei componenti».

Documenti di riferimento
1. Strategies for enforcement of Regulation (EC) no. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) - Forum for Exchange of Information on Enforcement dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), marzo 2009.
2. Minimum criteria for REACH inspections - Forum for Exchange of Information on Enforcement dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), dicembre 2009.
3. REACH-EN-FORCE 1 Manuale definitivo sintetico del progetto del Forum per la registrazione preliminare/registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio e per la Scheda di dati di sicurezza (SDS) nel 2009 - ECHA - Marzo 2009.
4. Results of the Forum coordinated REACH enforcement project on registration, preregistration and safety data sheets Facts Report of the REACH-EN-FORCE-1 project - Document adopted by the Forum for Exchange of Information on Enforcement in May 2010.
5. REACH-EN-FORCE 2 Manuale del progetto sull’applicazione degli obblighi degli utilizzatori a valle responsabili della formulazione di miscele nel 2010/2011 - ECHA - febbraio 2011.


Allegati


BIBLIOGRAFIA:

1. Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
2. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
3. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abrogale direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
4. Direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose e s.m.i.
5. Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del31maggio1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.
6. Direttiva 98/24/CE
7. Direttiva 2004/37/CE
8. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9. Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza – Versione1.1 Dicembre 2011.
ECHA: http://echa.europa.eu

ABBREVIAZIONI:

CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008
CMR Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione
CSA Chemical Safety Assessment (Valutazione della sicurezza chimica)
CSR Chemical Safety Report (Rapporto sulla sicurezza chimica)
DNEL Derived No Effect Level (Livello derivato senza effetto)
DPI Dispositivi di protezione individuale
ECHA European Chemical Agency (Agenzia europea per le sostanze chimiche)
ES Exposure scenarios (scenari di esposizione)
ISS Istituto Superiore di Sanità
PNEC Predicted No Effect Concentration (Prevedibili concentrazioni prive di effetti)
PBT Persistent, Bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche)
vPvB Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
REACH Regolamento (CE) n. 1907/2006
SDS Scheda dati di sicurezza
VLE Valore Limite di Esposizione
__________________
1 Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (G.U. L 396 del 30 dicembre 2006; rettifica nella G.U. L 136 del 29 maggio 2007; rettifica nella G.U.U.E. L 136 del 5 febbraio 2009).
2 DGR 25 gennaio 2010, n. 80 “Recepimento dell’Accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali sull’applicazione del regolamento CE n. 1907/2006 “REACH”. Designazione dell’Autorità per i controlli sul REACH della Regione Umbria” (BUR Umbria n. 15 del 21 marzo 2010).
3 DGR 29 luglio 2011, n. 910 “Costituzione del Nucleo regionale per l’applicazione dei regolamenti REACH e CLP nella regione Umbria: nomina dei componenti” (BUR Umbria n. 41 del 21 settembre 2011).
4 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (G.U.U.E. L 353 del 31 dicembre 2008).
5 DGR 20 dicembre 2010, n. 1873 “Piano Regionale di prevenzione 2010-2012: approvazione” (BUR Umbria n. 10 del 2 marzo 2011 - Suppl. Straordinario n.2).
6 I componenti del Comitato Tecnico di Coordinamento sono stati nominati con D.M. 4 dicembre 2008.
7 Decreto Interministeriale 22 novembre 2007 “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regio lamentio (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)” (G.U. n. 12 del 15 gennaio 2008).
8 Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” e s.m.i. (G.U. n. 53/L del 11 marzo 1997).
9 Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e s.m.i. (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003).
10 Decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145 “Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche” (G.U. n. 219 del 18 settembre 2008)
11 Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione del regolamento CE n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” (G.U. n. 222 del 24 settembre 2009).
12 Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” (G.U. n. 329 S.O. del 30 novembre 1981)