Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 9 giugno 1958
Validità: 01.12.1957 - 30.11.1960*
Parti: Gruppo degli Industriali dei Laterizi della Provincia di Parma e Fillea, Filca, Feneal
Settori: Edilizia, Laterizi, Parma

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro notturno.
Art. 4. - Trasferte.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Spogliatoi, docce o lavatoi, deposito biciclette e refettorio.
Art. 7. - Minimi di salario.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti da fornaci di laterizi della provincia di Parma, 9 giugno 1958

In Parma, presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali, il giorno 9 giugno 1958, tra il Gruppo degli Industriali dei Laterizi della Provincia di Parma [...], assistiti dal [...] Direttore della Unione Parmense degli Industriali e dal[...]l'ufficio Sindacale dell’Unione stessa e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell’industria dei Laterizi della provincia di Parma, aderente alla Fillea [...], con l’intervento del Segretario della Camera del Lavoro di Parma [...], la Filca provinciale, aderente alla Unione Sindacale di Parma e Provincia [...], la Feneal Provinciale, aderente alla Camera Sindacale del lavoro di Parma e Provincia [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria dei laterizi, stipulato in Roma il 18 dicembre 1957, da valere per tutto il territorio della provincia di Parma per le fornaci dei laterizi.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale 18 dicembre 1957, ha valore per i lavoratori fornaciai nel territorio della provincia di Parma ed avrà la stessa scadenza prevista dall’articolo 58 del contratto nazionale.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento a quanto previsto dal secondo comma, art. 7, del contratto nazionale si stabilisce che si considera orario normale di lavoro di 9 ore giornaliere quello eseguito nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 3. - Lavoro notturno.
In relazione al secondo, capoverso dell’art. 9 del contratto nazionale si conviene che per le categorie degli infornatori, sfornatori e carriolanti ai forni, la durata del lavoro notturno decorre dalle 20 alle 4 del mattino successivo.

Art. 6. - Spogliatoi, docce o lavatoi, deposito biciclette e refettorio.
A completamento e garanzia di quanto stabilito dall’art. 41 del vigente Contratto nazionale di lavoro, resta inteso che le fornaci che non hanno ancora provveduto a mettere a disposizione degli operai locali, attrezzati ad uso spogliatoi, docce o lavatoi, deposito delle biciclette e refettorio e che non vi provvedessero entro la fine della campagna lavorativa in corso, dovranno corrispondere a ciascun operaio una indennità annua di complessive L. 5000 (cinquemila).
Fermo restando che tale indennità deve essere corrisposta in misura proporzionale all’anzianità di servizio prestato o al minor periodo trascorso in servizio senza l’uso dei detti locali, resta inteso che la installazione di uno o più dei quattro istituti sopraindicati, comporterà una riduzione proporzionale della indennità sopra stabilita, attribuendo ad ogni istituto una quota parte corrispondente ad un quarto della intera somma.