Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 30 aprile 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1959
Parti: Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro ed Edificatrici e Fillea
Settori: Edilizia, Cemento, Operai, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Tariffe salariali.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 5. - Lavori speciali disagiati.
Art. 6. - Indennità per logorio di indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 7. - Ferie.
Art. 10. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e modalità di attuazione.
Art. 11. - Trattamento in caso di malattia
Art. 12. - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 13. - Lavori fuori zona.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Riduzione di lavoro a turni.
Art. 18. - Mutamento di mansioni.
Art. 19. - Mansioni promiscue.
Art. 20. - Scuole.
Art. 21. - Trattamento economico alle donne.
Art. 22. - Validità e durata.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle cooperative produttrici di manufatti in cemento della provincia di Reggio Emilia, 30 aprile 1958

Addì 30 aprile 1958 in Reggio Emilia, fra l’Associazione Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro ed [...] assistiti dal [...] presidente della Cooperativa Cementori ed Edificatrici [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini (Fillea) [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro (manufatti in cemento) 21 settembre 1955 da valersi per gli operai dipendenti dalle Cooperative produttrici di manufatti in cemento nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro normale viene fissato in 48 ore settimanali per tutta la durata dell’anno.
Orario di lavoro indicativo durante la settimana:
lunedì 8-12-14-18 ore 8
martedì 7-12-14-18 ore 9
mercoledì 7-12-14-18 ore 9
giovedì 7-12-14-18 ore 9
venerdì 7-12-14-18 ore 9
sabato 8-12 ore 4
Le ore eseguite oltre le 48 settimanali sono considerate straordinarie.

Art. 4. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Viene considerato straordinario agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento cui appresso, quello eseguito oltre alle 48 ore settimanali. Per le ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

Art. 5. - Lavori speciali disagiati.
Per i lavori speciali disagiati eseguiti dai lavoratori della categoria per le stesse condizioni del settore edile, le percentuali da applicare per la stessa analogia del disagio e della natura del lavoro, si devono applicare le percentuali concordate nei contratti integrativi provinciali del settore edili.

Art. 7. - Ferie.
Gli operai che abbiano presso l’impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 12 giornate e mezzo di ferie pari a 100 ore.
[...]

Art. 20. - Scuole.
Per incrementare il continuo ausilio dei giovani al perfezionamento delle proprie capacità lavorative e teoriche, la cooperativa cementatori si atterrà al versamento della percentuale per la scuola, fissata nei contratti integrativi di lavoro provinciali, per gli operai edili e alle modalità dello statuto della scuola in vigore per il settore edili, sottostando alle sue modalità.

Art. 21. - Trattamento economico alle donne.
A fine anno, in accordo con la Commissione Interna e considerate le condizioni di bilancio sarà, corrisposto alle donne un premio di rendimento da stabilirsi.